Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
L'impossibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato che non comprende la lingua italiana, per l'irreperibilità di un interprete, costituisce un caso di forza maggiore che non impedisce di procedere alla convalida dell'arresto, di cui il giudice è tenuto a valutare la legittimità formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2008, n. 20297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20297 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1394
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 041531/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) PASOR AMER, N. IL 10/01/1980;
avverso ORDINANZA del 29/10/2007 TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 14 gennaio 2007 il giudice monocratico del Tribunale di Catania, davanti al quale era stato presentato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo il cittadino tunisino Pasor Amer, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e successive modificazioni, ha omesso la convalida poiché non era stato possibile ottenere la presenza di un interprete di lingua araba, unica lingua che l'arrestato sarebbe stato in grado di comprendere ed ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per procedere con le forme ordinarie.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania lamentando: violazione degli artt.389, 390, 391, 449 c.p.p. e art. 558 c.p.p., comma 4, nonché
illogicità manifesta del provvedimento impugnato poiché la impossibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato che asserisca di non comprendere la lingua italiana, per irreperibilità di un interprete, non costituisce motivo ostativo alla adozione del provvedimento di convalida, trattandosi eventualmente di un caso di forza maggiore che non esonera il giudice dall'obbligo di decidere sulla legittimità dell'arresto in via assorbente e primaria, anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà; altrettanto erroneamente poi il giudice aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. anziché procedere con il rito direttissimo, previsto come obbligatorio per i reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 ter e quater anche nei confronti di imputati a piede libero,
sicché era atto abnorme la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato.
Il giudice monocratico ha omesso la convalida dell'arresto ritenendo che la impossibilità di reperire un interprete in lingua araba, onde procedere all'interrogatorio di garanzia dell'arrestato, impedisse la convalida.
Secondo l'orientamento di questa Corte la mancata presenza dell'interprete, pur se non imputabile all'arrestato, è però riconducibile sotto il concetto di caso di forza maggiore che non impedisce la convalida dell'arresto, di cui il giudice deve valutare la regolarità formale indipendentemente dall'interrogatorio non possibile (v. Cass. n. 26468 del 2007, rv. 236995; Cass. n. 3633 del 1999, rv. 212477; Cass. n. 12575 del 2006, rv. 235990). Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è quindi erroneo poiché il giudice avrebbe dovuto valutare la regolarità dell'arresto e quindi provvedere sulla richiesta di convalida, anche senza dare corso all'interrogatorio di garanzia, se non possibile.
Erroneo appare pure il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero poiché il giudice avrebbe dovuto invece procedere al giudizio direttissimo essendo questo obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5 quinquies, della legge citata, non rilevando neppure la mancata convalida dell'arresto o comunque la sopravvenuta liberazione dell'arrestato posto che il giudizio direttissimo può avere luogo anche con l'imputato a piede libero. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al giudice monocratico del Tribunale di Catania che dovrà pronunciarsi sulla convalida e provvedere in ogni caso a giudizio direttissimo che è obbligatorio per il reato di cui si tratta.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per la decisione sulla convalida e il giudizio direttissimo. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008