Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 cod. proc. pen., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 cod. proc. pen..
Commentari • 4
- 1. Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Mago prospetta pericoli immaginari: truffa o estorsione? (Cass. 42445/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2024
Integra il reato di truffa aggravata, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche (nel caso di specie la condotta attribuita all'imputata è consistita nell'ingenerare nelle persone offese la convinzione che gravi pericoli gravano su sè stesse o sulla loro famiglia; pericoli che potevano essere scongiurati solo con i rituali magici da essa …
Leggi di più… - 3. Colpa medica: sulla responsabilità penale del gastroenterologoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023
Responsabilità medica penale Cassazione penale sez. IV, 19/04/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 17/05/2018), n.21884 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2013, con cui T.A. era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, mentre D.M.A., G.F.W. e R.N. erano stati assolti, in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, tenendo le condotte attive ed omissive di seguito descritte, nelle rispettive qualità di primario il G. (in quanto tale tenuto all'indirizzo e alla verifica delle prestazioni di diagnosi e cura riguardanti il caso …
Leggi di più… - 4. Il pm può agire a tutela della parte civile lesa nel processoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2018
Sussiste la legittimazione del PM ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile. (Annullamento, limitatamente alla disposta revoca delle statuizioni civili, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice competente per valore in grado di appello) (Normativa di riferimento: C.p.p artt. 568 e 570). Il fatto La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza resa il 24.2.2009 dal Tribunale di Modena – (che aveva assolto l'imputata dal reato a lei contestato al capo d) della rubrica, ritenuta (…) responsabile dei reati di cui agli artt. 494 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 12959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12959 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/02/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 251
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 17922/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto l'11/03/2005 da:
Parte Civile CI RE;
avverso la sentenza del 28 gennaio 2005 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze;
nel procedimento penale a carico di:
IO SI, nato a [...] il [...];
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Antonio Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito l'avv. LOMBARDO Giuseppe, difensore di ufficio di LI SI, il quale ha chiesto ce il ricorso della parte civile venga dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 febbraio 2004, il Tribunale di Pontassieve assolveva LI SI dal reato di lesioni personali, ai sensi dell'art. 582 c.p. e art. 61 c.p., n. 9, in danno di CI RE, che aveva colpito con un pugno al volto, con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di carabiniere.
Pronunciando sul gravame proposto dalla parte civile, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'impugnazione, per non avere la stessa parte presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello, di talché la relativa costituzione di parte civile avrebbe dovuto ritenersi rinunciata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronuncia anzidetta, lo stesso CI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo le ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione ed erronea e falsa interpretazione degli artt. 591, 592 e 598 c.p.p., art. 82 c.p.p., comma 2, e art. 523 c.p.p.. Osserva, al riguardo, che, nel richiamo contenuto nell'art. 598 c.p.p. alle disposizioni relative al giudizio di primo grado, estendibili alla fase di appello in quanto applicabili non era compresa la fattispecie di cui all'art. 82 c.p.p., secondo cui la costituzione di parte civile deve intendersi revocata se la stessa parte non presenta conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p.; in sede di appello, non troverebbe applicazione l'art. 82 c.p.p., comma 2, norma che, per la sua specialità, non sarebbe estendibile al relativo giudizio, in quanto la domanda civile proposta in sede penale, una volta specificata e precisata nel primo giudizio tramite le conclusioni scritte previste dall'art. 523 c.p.p., resta ferma nei successivi gradi di giudizio. Per tali ragioni, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto essere annullata, anche nella parte relativa alla condanna alle spese processuali.
2. - È, certamente, erronea l'affermazione del giudice di appello secondo cui la mancata presentazione di conclusioni scritte, a mente dell'art. 523 c.p.p., comma 2, comporta la revoca della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, e, quindi, la rinuncia all'impugnazione, essendo la stessa parte l'unica appellante.
Ed infatti, secondo pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, fondato sul principio d'immanenza della costituzione di parte civile, anche nel caso in cui la stessa parte non compaia nel giudizio di appello e non presenta le conclusioni la costituzione non può intendersi revocata, ai sensi della menzionata disciplina processuale (cfr., tra le altre, Cass. 8 novembre 1995, n. 11783, rv. 203535). Invero, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, di talché, proprio in forza della clausola di esclusione enunciata dall'art. 598 c.p.p., relativamente all'applicabilità delle norme riguardanti il giudizio di primo grado, deve escludersi l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria - in chiave processuale - prevista dall'art. 82 c.p.p.. Lo stesso principio non può che valere anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui la parte civile abbia proposto impugnazione, assumendo così autonoma iniziativa procedurale, con cui ha espressamente ribadito il petitum già formulato in primo grado, insistendo nell'istanza risarcitoria, con esplicito richiamo, anzi, alle conclusioni presentate per iscritto in primo grado (cfr. narrativa della sentenza impugnata). 3. - L'errore procedurale anzidetto comporta l'annullamento della pronuncia in esame, con rinvio al competente giudice di merito per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006