Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 12959
CASS
Sentenza 8 febbraio 2006

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Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 cod. proc. pen., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 cod. proc. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 12959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12959
Data del deposito : 8 febbraio 2006

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