Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 2
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, l'accordo con il quale, nonostante il verificarsi della "mora debendi", si escluda la spettanza degli interessi, in ragione della riconducibilità dell'inadempimento all'inosservanza di un terzo all'impegno di assicurare la necessaria provvista, integra una deroga convenzionale alla responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ., e come tale deve essere da quest'ultimo provato, con riferimento a tutte le circostanze di fatto che ne determinano l'operatività.
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il divieto di produzione di nuovi "mezzi di prova" va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite. Tale facoltà, in armonia con lo spirito della legge n. 353 del 1990, rivolta a concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento, deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., espressamente richiamati, anche con riferimento ai termini, dall'art. 347 dello stesso codice.
Commentario • 1
- 1. In appello sono sempre ammessi nuovi documentihttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso principale proposto dal
Consorzio per la bonifica della Capitanata, in persona del presidente dott. Francesco Paolo Capaccio, elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n. 50, presso l'avv. Giovanni Compagno, che lo difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. OF, in persona del direttore generale Dott. Alberto Mauri, elettivamente domiciliata in Roma, via Prevesa n. 11, presso l'avv. Antonio Sigillò, che, con gli avv.ti prof. Francesco Benatti ed Aldo Penazzi, la difende per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
Regione UG, in persona del presidente Dott. Raffaele Fitto, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 141, presso l'avv. Fabio Piacentini, difesa dall'avv. Massimo Meldoli per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistenti -
e contro
Fallimento della S.p.a. Impresa Di Corato, in persona del curatore;
- intimato -
nonché sul ricorso incidentale proposto dalla
S.p.a. OF, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
Consorzio per la bonifica della Capitanata, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- resistente -
e contro
Regione UG, in persona del presidente;
Fallimento della S.p.a. Impresa Di Corato, in persona del curatore,
- intimati -
ed infine sul ricorso incidentale proposto dalla Regione UG, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,
- ricorrente -
contro
Consorzio per la bonifica della Capitanata, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- resistente -
e contro
S.p.a. OF, in persona del legale rappresentante;
Fallimento della S.p.a. Impresa Di Corato, in persona del curatore;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3075 del 24 novembre/17 dicembre 1999;
sentiti il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Martio, con delega, per il Consorzio, e l'avv. Sigillò, per la OF;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale della OF e l'assorbimento del ricorso incidentale della Regione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. OF, in qualità di cessionaria di un credito di lire 1.002.636.622, in tesi maturato dalla S.p.a. Impresa Di Corato nei confronti del Consorzio per la bonifica della Capitanata in relazione all'esecuzione in appalto di opere idrauliche, il 9 settembre 1996 ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Milano decreto ingiuntivo a carico del Consorzio per il pagamento di detta somma.
Il Consorzio ha proposto opposizione, citando davanti al Tribunale, oltre alla OF, il Fallimento dell'Impresa Di Corato e la Regione UG.
Il Consorzio ha sostenuto che il credito dell'Impresa, in base ad espresso patto del contratto d'appalto, era subordinato all'ottemperanza della Regione all'impegno di fornirgli il corrispondente finanziamento;
ha chiesto che la Regione medesima, inadempiente a detto impegno, fosse condannata direttamente al soddisfacimento della OF, o, in subordine, a tenerlo indenne dalla domanda attrice.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato l'ingiunzione. La Corte d'appello di Milano, pronunciando sul gravarne proposto dalla OF, ha invece respinto l'opposizione ed anche le altre pretese del Consorzio, e lo ha condannato al rimborso delle spese processuali in favore della OF e della Regione, fra l'altro osservando:
- che il credito ceduto dall'Impresa Di Corato riguardava interessi maturati per il ritardato versamento di rate del prezzo;
- che l'art. 13 del capitolato speciale d'appalto poneva come regola generale la debenza degli interessi in caso di mora, facendovi eccezione se la mora stessa fosse stata provocata dal ritardo della Regione nel fornire le somme necessarie;
- che il Consorzio aveva l'onere di provare il verificarsi di detta deroga;
- che i documenti all'uopo prodotti dal Consorzio con la costituzione in appello erano esaminabili, contrariamente a quanto eccepito dagli avversari, tenendosi conto che il divieto di nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 terzo comma cod. proc. civ. non riguarda le prove precostituite, e che non era ostativa la tardività di detta costituzione, intervenuta otto giorni pruina dell'udienza di comparizione, avendo le altre parti avuto possibilità di prendere visione degli atti quanto meno a partire da tale udienza;
- che i documenti medesimi non fornivano l'indicata dimostrazione, in quanto non consentivano di ricostruire la contabilità e di stabilire se il ritardo nel pagamento degli acconti in discussione fosse effettivamente ricollegabile a corrispondente ritardo della Regione nell'erogare il finanziamento;
- che la mancanza di detta dimostrazione privava di sostegno non solo l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma anche le domande del Consorzio contro la Regione, traducendosi in difetto di prova dell'addebitabilità alla Regione stessa del ritardato adempimento (prova non desumibile dal solo fatto che la Commissione di collaudo aveva riconosciuto le riserve formulate dall'Impresa anche in ordine agli interessi);
- che, con riguardo alla domanda di manleva, non era invocabile la clausola arbitrale contenuta in un disciplinare predisposto dalla Regione e non sottoscritto dal Consorzio, perché la circostanza che quest'ultimo aveva prodotto in causa il documento a corredo di proprie istanze non bastava ad integrare la forma scritta richiesta dagli artt. 807 ed 808 cod. proc. civ.;
- che la condanna della OF a rimborsare alla Regione le spese del primo grado del giudizio, contenuta nella sentenza del Tribunale, restava travolta dalla riforma di tale sentenza, la quale di per sè implicava l'obbligo della Regione di restituire quanto percepito, senza che occorresse un'apposita pronuncia. Il Consorzio, con ricorso notificato il 1^ giugno 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, formulando tre motivi d'impugnazione.
La OF e la Regione UG hanno replicato con controricorsi, ed hanno con gli stessi atti proposto ricorsi incidentali, ciascuno con due motivi.
Il Consorzio ha presentato controricorsi a confutazione dei ricorsi Incidentali.
Il ricorrente principale e la OF hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo del ricorso principale il Consorzio torna a sostenere che il citato art. 13 del capitolato speciale stabiliva una condizione sospensiva dell'insorgenza o comunque dell'esigibilità del diritto dell'appaltatrice agli interessi di mora, consistente nell'accredito da parte della Regione della somma dovuta per la corrispondente rata del prezzo;
critica la sentenza impugnata per non aver colto l'effettiva natura del patto, giungendo ad una diversa interpretazione con argomenti impropri e contraddittori, e per aver mancato di trarre il consequenziale corollario dell'onere dell'Impresa e poi della cessionaria OF di dare la prova dell'avverarsi della condizione.
Il motivo è infondato.
Il diritto del creditore di somma di denaro agli interessi di mora (ed all'eventuale maggiore danno) di cui all'art. 1224 cod. civ. postula l'esistenza e la scadenza dell'obbligazione principale ed il concorso degli ulteriori requisiti della costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.. L'accordo, con il quale, nonostante il verificarsi della mora debendi, si escluda la spettanza degli interessi in ragione della riconducibilità dell'inadempimento all'inosservanza di un terzo all'impegno di assicurare la necessaria provvista, integra una deroga convenzionale alla responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ., e come tale deve essere da quest'ultimo provato, con riferimento a tutte le circostanze di fatto che ne determinano l'operatività.
Il Consorzio non mette in discussione detti principi generali, alla luce dei quali la sentenza impugnata ha interpretato ed applicato la clausola n. 13 del capitolato.
La tesi, secondo cui la clausola medesima recava una qualificazione pattizia dell'intervento della Regione come condizione, nel senso dinanzi specificato, pone una questione non rilevante ai fini dell'onere della prova, perché in ogni caso, per le considerazioni svolte, resterebbe a carico del debitore la dimostrazione del verificarsi della situazione assunta dal contratto quale produttiva dell'esonero da responsabilità (in deroga alla disciplina legale). Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale sono rivolti a contestare l'apprezzamento della Corte d'appello circa l'inadeguatezza della prova offerta dal Consorzio a sostegno delle sue deduzioni.
Tali motivi esigono il preventivo controllo della correttezza dell'affermazione della Corte di Milano sull'esaminabilità dei documenti allegati dal Consorzio al momento della sua costituzione in grado d'appello nonostante la tardività della costituzione medesima. La questione, già sollevata in sede di merito, è stata riproposta dalla OF e dalla Regione, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi incidentali;
le deduzioni non sono scrutinabili come motivi d'impugnazione (incidentale), in quanto mirano alla conferma, non all'annullamento della sentenza impugnata (sia pure limitatamente a quesito pregiudiziale), e valgono quale sollecitazione di una revisione in diritto della motivazione di detta sentenza, nell'ambito dei poteri officiosi di questa Corte. A detta questione si deve dare una soluzione diversa da quella seguita dalla Corte di Milano, affermandosi che non sono esaminabili i documenti prodotti dall'appellato dopo il termine assegnatogli per la costituzione nel giudizio di secondo grado.
L'art. 345 terzo comma cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353 (applicabile con decorrenza dal 30 aprile 1995), non ammette in appello nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile. La norma, riferendosi ai "nuovi mezzi", si occupa, tanto con il divieto posto in via generale quanto con le due eccezioni ad esso apportate, delle prove cosiddette costituende, e, dunque, non prende in considerazione le prove cosiddette precostituite, quali i documenti (v. Cass. 13 ottobre 2000 n. 13670). In mancanza di specifiche disposizioni relative alla prova documentale, e prendendosi atto dell'eliminazione della regola dell'anteriore testo dell'art. 345 cod. proc. civ. in ordine alla "possibilità delle parti di produrre nuovi documenti in appello" (previsione la cui ampiezza è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere consentita tale possibilità anche nel corso del giudizio di gravame fino a quando l'avversario fosse in grado di replicare), si deve ritenere che l'allegazione di documenti in appello non si sottrae all'applicazione degli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., espressamente recepiti, pure con riferimento ai termini,
dall'art. 347 cod. proc. civ.. Ne discende che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dal citati artt. 165 e 166 cod. proc. civ.. Detto sbarramento temporale si armonizza con lo spirito della riforma del 1990, rivolta a concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento. La relativa esigenza si accentua in sede d'impugnazione, rendendo così significativa la mancata riproposizione per il giudizio d'appello della disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ., sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per le produzioni documentali.
Il principio sopra enunciato, con cui si corregge la motivazione in diritto della sentenza impugnata nel senso della non esaminabilità dei documenti prodotti in appello dal Consorzio al momento della sua tardiva costituzione, implica l'ultroneità del secondo motivo del ricorso principale, il quale si esaurisce in critiche alla valutazione della Corte d'appello negativa dell'idoneità di quei documenti a sostenere la tesi della riferibilità alla Regione del ritardo nel pagamento fatto valere dalla creditrice. Anche il terzo motivo del ricorso principale, inerente alla reiezione delle domande proposte dal Consorzio contro la Regione, va disatteso, dato che, oltre a sviluppare censure parimenti presupponenti l'esaminabilità di quei documenti, si limita a denunciare l'omesso esame del contegno difensivo della Regione, assertivamente implicante ammissione della sua responsabilità, senza la doverosa indicazione di quali scritti od atti processuali conterrebbero tale ammissione. Il rigetto del ricorso principale implica l'assorbimento del ricorso incidentale della Regione, il quale è stato proposto in via subordinata, ed investe questioni di merito per le quali opera il condizionamento (tale dovendosi considerare anche quella sollevata con il secondo motivo, attinente alla devoluzione ad arbitri della domanda di garanzia;
v., da ultimo, Cass. 1^ febbraio 2001 n. 1403 e 13 aprile 2001 n. 5527). Il ricorso incidentale della OF, quanto al primo motivo, diretto a contestare l'esaminabilità dei documenti prodotti dal Consorzio in appello, è inammissibile, per i rilievi già svolti circa la natura della relativa questione.
Con il secondo motivo di tale ricorso, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si critica la Corte d'appello per non aver condannato la Regione a rifondere alla OF quanto indebitamente riscosso in forza della esecutorietà della sentenza del Tribunale per spese del primo grado del giudizio.
li motivo è fondato, dato che la Corte di Milano, dopo aver riconosciuto il diritto a detto rimborso a seguito della riforma della pronuncia del Tribunale, doveva emettere la sollecitata condanna al rimborso stesso, tenendo conto dell'interesse della OF ad ottenere un conforme titolo.
L'errore è emendabile, in applicazione dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ.. La natura della problematica affrontata in questa fase processuale rende equa l'integrale compensazione fra le parti delle relative spese, anche con riguardo al rapporto fra la OF e la Regione, ferma restando la pronuncia della Corte d'appello sulle spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale del Consorzio, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale della OF, accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso, e sul punto pronunciando nel merito condanna la Regione al rimborso in favore della OF di quanto percepito in base alla sentenza del Tribunale per spese del giudizio di primo grado, dichiara assorbito il ricorso incidentale della Regione, e compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione, confermando la pronuncia della Corte d'appello sulle spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 23 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002