Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5463
CASS
Sentenza 16 aprile 2002

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In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, l'accordo con il quale, nonostante il verificarsi della "mora debendi", si escluda la spettanza degli interessi, in ragione della riconducibilità dell'inadempimento all'inosservanza di un terzo all'impegno di assicurare la necessaria provvista, integra una deroga convenzionale alla responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ., e come tale deve essere da quest'ultimo provato, con riferimento a tutte le circostanze di fatto che ne determinano l'operatività.

La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il divieto di produzione di nuovi "mezzi di prova" va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite. Tale facoltà, in armonia con lo spirito della legge n. 353 del 1990, rivolta a concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento, deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., espressamente richiamati, anche con riferimento ai termini, dall'art. 347 dello stesso codice.

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  • 1In appello sono sempre ammessi nuovi documenti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5463
Data del deposito : 16 aprile 2002

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