Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17737
CASS
Sentenza 12 dicembre 2002

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Nel patto di opzione è negozio giuridico bilaterale che obbliga entrambe le parti, sicché qualsiasi modifica concernente il contenuto del medesimo - come il termine entro il quale l'oblato può accettare la proposta, elemento costitutivo essenziale del patto di opzione - deve rivestire la medesima forma prescritta per detto negozio e provenire dalla volontà comune delle parti di esso, ovvero da un loro rappresentante, munito di procura generale o speciale, espressamente conferita tal fine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17737
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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