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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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- 1. I debiti del defunto si dividono tra gli eredi?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 26528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26528 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26753/2019) proposto da: GR MA (C.F.: [...]), GR LD (C.F.: [...]), GR NA (C.F.: [...]), GR SC (C.F.: GRS FNC 65P14 F839W), GR NN (C.F.: [...]), GR IT (C.F.: [...]), GR IO (C.F.: [...]), GR AN (C.F.: GRS DRN 74H52 F839I), GR RI (C.F.: [...]), GR RE (C.F.: [...]) e GR ID (C.F.: [...]), quali eredi di SS IA, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. GI AL Cucinella, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
R.G.N. 26753/19 U.P. 18/9/2025 Vendita – Simulazione – Opponibilità all’avente causa – Buona fede Civile Sent. Sez. 2 Num. 26528 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 01/10/2025 2 di 38
- ricorrenti -
contro Fallimento della B.C.S. di CR BR S.a.s. e di CR BR, in persona del suo curatore pro – tempore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato per insufficienza di fondi, rappresentato e difeso, in forza di autorizzazione del Giudice delegato del 25 settembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. ER Orditura, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
e UNICREDIT S.p.A. (C.F.: 00348170101), in persona del suo procuratore speciale Bevilacqua NA, in forza di procura speciale per scrittura privata autenticata del 26 novembre 2010, rep. n. 11.945, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. TO Donvito, elettivamente domiciliata in Roma, viale Anicio Gallo n. 102, scala A, interno 13, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Polese;
nonché CHIAROLANZA AN (C.F.: CHR GNN 65R11 H931P), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Lucia De Filippo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- controricorrenti -
e nei confronti di GR TO (C.F.: [...]), nella qualità di erede con beneficio d’inventario di SS IA e figlio di SS AL (fratello premorto del de cuius SS IA), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, 3 di 38 dagli Avv.ti GI AL Cucinella e SC Cucinella, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore;
- litisconsorte pretermesso - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 303/2019, pubblicata il 23 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 dal Consigliere relatore SA AN;
esaminata l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 1570/2025, depositata il 22 gennaio 2025, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SS TO;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa RI Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e della EL controricorrente, ai sensi dell’art. 380- bis.
1. c.p.c., in vista dell’adunanza camerale del 21 novembre 2024, nonché le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e di SS TO nonché dei controricorrenti EL del Fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e di PI BR e Unicredit S.p.A., ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. GI AL Cucinella per i ricorrenti, l’Avv. Fabrizio Polese – per delega dell’Avv. TO Donvito – per la controricorrente 4 di 38 Unicredit S.p.A. e l’Avv. SC Cucinella per l’interveniente SS TO. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 17/22 settembre 2005, la EL del fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e del socio accomandatario PI BR conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, AN AN, SS IA e la UniCredit Banca per la Casa S.p.A., chiedendo che fosse accertata la simulazione assoluta o la nullità per mancanza di causa o per motivo illecito comune dell’atto di compravendita del 17 settembre 2002 – con cui PI BR aveva venduto a AN AN l’immobile sito in Napoli, via Giulio Palermo n. 52, al prezzo dichiarato di euro 93.408,00 – o, in subordine, che fosse pronunciata la revocatoria fallimentare od ordinaria di tale atto di vendita, con la dichiarazione di inefficacia verso il fallimento e con la conseguente opponibilità ai terzi (Banca e SS IA), in ragione della loro malafede;
chiedendo altresì che fosse accertata la simulazione assoluta o la nullità per mancanza di causa o per motivo illecito comune dell’atto di compravendita dello stesso cespite del 18 febbraio 2004 tra AN AN e SS IA o – in subordine – che ne fosse pronunciata la revoca;
in ogni caso, con la condanna di SS IA alla restituzione, in favore del fallimento, del predetto appartamento e al risarcimento dei danni da illegittima occupazione o – in via gradata – con la condanna al risarcimento dei danni verso i terzi. 5 di 38 Si costituivano separatamente in giudizio AN AN, SS IA e la UniCredit Banca per la Casa S.p.A., i quali contestavano, in fatto e in diritto, la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedevano il rigetto. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio estimativa, con la disposizione della rinnovazione delle indagini peritali. Nelle more decedeva il convenuto SS IA, sicché la EL riassumeva il giudizio collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto. Si costituivano in giudizio gli eredi SS MA, SS LD, SS NA, SS SC, SS NN, SS IT, SS IO, SS AN, SS RI, SS RE e SS ID, i quali insistevano nella richiesta di rigetto delle domande attoree. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3000/2015, depositata il 27 febbraio 2015, disponeva la revoca ex art. 67, secondo comma, legge fall. dell’atto pubblico di vendita del 17 settembre 2002 e condannava AN AN al pagamento, in favore del fallimento, della somma di euro 476.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, rigettando le altre domande. 2.– Con atto di citazione notificato il 29/30 marzo 2016, la EL del fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e del socio accomandatario PI BR proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente era stata disattesa la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 17 settembre 2002, la cui 6 di 38 prova avrebbe potuto ricavarsi anche dai mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
2) che erroneamente non era stata disposta l’opponibilità della simulazione assoluta al sub-acquirente, alla stregua della sua malafede, o comunque non era stata disposta la revocatoria del sub-acquisto del 18 febbraio 2004; 3) che non vi era stata alcuna pronuncia sulle domande di restituzione dell’immobile e di risarcimento danni da illegittima occupazione;
4) che vi era stato un errore materiale nella pronuncia della revocatoria ai sensi dell’art. 67, secondo comma, anziché dell’art. 67, primo comma, della legge fall. Si costituivano nel giudizio di impugnazione SS MA, SS LD, SS NA, SS SC, SS NN, SS IT, SS IO, SS AN, SS RI, SS RE e SS ID, i quali instavano per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’appello, con la conferma della decisione impugnata. Si costituiva altresì la UniCredit S.p.A., la quale prendeva atto della rinuncia dell’appellante alle domande svolte in primo grado nei suoi confronti. Rimaneva contumace AN AN. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell’impugnazione spiegata e in riforma della pronuncia appellata, dichiarava la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 17 settembre 2002 tra PI BR e AN AN nonché l’opponibilità della simulazione al sub-acquirente SS IA – e per questi ai suoi eredi –, ai sensi degli artt. 1415 e 2652, primo comma, n. 4, c.c., con la conseguente dichiarazione 7 di 38 di inopponibilità alla EL fallimentare dell’atto di vendita del 18 febbraio 2004 tra AN AN e SS IA, condannando gli eredi di SS IA al rilascio, in favore della EL fallimentare, dell’immobile emarginato e al pagamento, in suo favore, dell’importo di euro 142.400,00, a titolo di risarcimento danni da illegittima occupazione. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che parte appellante aveva provato la simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 17 settembre 2002, pur non potendo essere utilizzati tutti gli elementi addotti a sostegno di tale simulazione;
b) che, rispetto alle parti del negozio concluso da soggetto poi fallito, la curatela assumeva la posizione di terzo, sicché la prova della simulazione non soggiaceva alle limitazioni di cui all’art. 1417 c.c. e poteva essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni;
c) che il PI, già gravato da debiti di rilevante importo (come da intimazione per convalida di sfratto per morosità del deposito di Casalnuovo notificata il 10 giugno 2002 e da decreto ingiuntivo emesso il 18 settembre 2002), aveva deciso di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori;
d) che la prova che l’alienazione fosse stata soltanto apparente poteva ricavarsi dai seguenti elementi: - i rapporti di amicizia non contestati tra il PI e il AN;
- la pattuizione di un prezzo pari ad euro 93.408,00, di gran lunga inferiore a quello reale, sebbene corrispondente al valore catastale dell’immobile; - la mancanza di prova del pagamento di qualsivoglia importo;
- l’indicazione nell’atto che il prezzo sarebbe stato versato entro un mese dal rogito, a seguito di disposizione irrevocabile di pagamento che 8 di 38 l’acquirente avrebbe conferito alla banca mutuante, senza alcuna garanzia e con rinuncia all’ipoteca legale;
- la circostanza che il PI e la madre avessero continuato ad abitare nell’immobile venduto almeno fino al gennaio 2005, come da certificati di residenza, verbale di accesso del curatore del 22 dicembre 2003 e voltura dell’utenza EN da PI NN a SS IA solo nel marzo 2005, senza alcuna regolamentazione e in superamento della dichiarazione contenuta nel rogito del subentro del AN nel possesso legale e materiale dell’immobile sin dalla data della stipula;
- il tentativo di sviamento del curatore in occasione dell’accesso per l’inventario del 22 dicembre 2003 da parte del portiere dello stabile – evidentemente opportunamente istruito dal PI –, che dapprima aveva affermato che l’appartamento era abitato dal AN, salvo poi, a seguito di pressanti domande del curatore, riconoscere che vi abitava la madre del PI (unitamente al figlio), come ammesso da quest’ultima al momento dell’accesso; - la rivendita dell’immobile da parte del AN al SS nell’immediatezza della dichiarazione di fallimento del PI, dopo solo un anno e mezzo dall’acquisto e senza mai averlo abitato, pur avendolo acquistato con le agevolazioni per la prima casa e con l’obbligo di abitarlo entro 18 mesi e di non rivenderlo prima di 5 anni;
- la spudoratezza con la quale il PI aveva svolto l’attività distrattiva dei suoi beni, evidenziata dall’asporto di quelli di maggior valore inventariati e di cui era stato nominato custode;
e) che i sopraindicati elementi erano univoci, precisi e concordanti nel senso di ritenere che la vendita dell’immobile in favore del AN fosse stata solo apparente, non voluta e posta in 9 di 38 essere al solo scopo di sottrarre l’immobile alla garanzia patrimoniale dei creditori del PI;
f) che, nella fattispecie, doveva ritenersi pienamente sussistente la malafede del terzo acquirente SS IA, come provato dalla sua partecipazione diretta all’attività distrattiva posta in essere dal PI e dal AN nonché dalla sua concreta conoscenza del vizio che inficiava l’atto presupposto, id est della simulazione dello stesso;
g) che, infatti, il AN aveva provveduto a rivendere l’immobile al SS il 18 febbraio 2004, ovvero due mesi dopo la dichiarazione di fallimento del PI, avvenuta il 17 dicembre 2003, con la sostanziale concomitanza tra la dichiarazione di fallimento del PI e la rivendita dell’immobile in favore del SS;
h) che il terzo acquirente avrebbe potuto facilmente rilevare elementi di sospetto nella vendita da parte del AN, avvenuta a distanza di solo un anno e mezzo dal suo acquisto, dopo che aveva richiesto i benefici della prima casa e non aveva rispettato gli impegni assunti di non rivenderla prima di 5 anni e di trasferire ivi la propria residenza entro 18 mesi, oltre che dall’esiguità del prezzo della prima vendita;
e ciò nonostante le indagini ipotecarie e fallimentari che il SS aveva dichiarato di aver svolto sulla persona del AN, ma non sulla persona del PI, la cui vendita appariva oltremodo sospetta;
i) che la malafede del SS era altresì comprovata dall’esiguità del prezzo di acquisto dell’immobile in suo favore, pari ad euro 305.000,00, sostanzialmente corrispondente al solo accollo del mutuo esistente sul bene, laddove il valore dell’immobile era stato determinato in euro 476.000,00 alla data della prima vendita del 2002 e in euro 606.000,00 alla data della seconda vendita del 10 di 38 2004; l) che la malafede del sub-acquirente era altresì comprovata dal suo comportamento successivo alla vendita, avendo questi lasciato nel godimento del bene il PI e la propria madre quantomeno fino agli inizi del 2005, data in cui risultava volturata, a nome del SS, l’utenza EN, benché avesse dovuto prenderne possesso entro il 30 maggio 2004; m) che prive di rilievo si presentavano, sul punto, la raccomandata dell’11 giugno 2004 di sollecito del AN al rilascio dell’immobile e le ricevute degli importi di euro 1.700,00 mensili, dal giugno al dicembre 2004, che sarebbero stati versati al SS dal AN a titolo di indennità di occupazione, in primo luogo, perché l’acquisto dell’immobile in malafede non escludeva l’effettività dell’acquisto e la volontà di ottenerne la liberazione dagli occupanti abusivi e, in secondo luogo, perché non era stato provato che tale intenzione di liberare l’immobile e il versamento dell’indennità di occupazione fossero stati reali;
n) che il SS non aveva utilizzato l’appartamento anche nel periodo successivo, tanto che, al momento dei sopralluoghi effettuati dai consulenti tecnici d’ufficio, l’immobile si presentava solo parzialmente arredato e comunque non abitato;
o) che da siffatti elementi poteva desumersi che il SS si era prestato al disegno distrattivo posto in essere dal PI e dal AN o comunque fosse ben a conoscenza della simulazione della prima vendita e ciò nonostante si fosse ugualmente determinato all’acquisto, assumendosi il rischio di una vertenza giudiziaria;
p) che irrilevante si presentava la circostanza dell’avvenuta esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’appartamento da parte del SS, poiché ciò non avrebbe comunque escluso la sua malafede e 11 di 38 poiché comunque dell’esecuzione dei lavori e del loro costo non era stata fornita alcuna prova, né gli interventi di ristrutturazione avrebbero inciso sul valore dell’immobile compravenduto, che si trovava in buone condizioni di manutenzione;
e del resto la malafede non sarebbe stata esclusa dal pagamento degli oneri condominiali a cura del SS;
q) che le richieste di prova orale reiterate dagli appellati nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame erano inammissibili, poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado l’istanza di ammissione dei mezzi istruttori era stata subordinata all’ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte, e d’altronde tali prove orali, come affermato dal Tribunale, tendevano a far esprimere giudizi ai testi, erano ripetitive di circostanze già documentate o tendevano a provare i pagamenti e comunque non erano idonee ad influire sulla decisione;
r) che era fondata anche la domanda di restituzione dell’immobile e di risarcimento del danno da illegittima occupazione, che doveva ritenersi presunto in misura pari al valore locativo del bene, dalla data dell’acquisto del 18 febbraio 2004 fino alla data della decisione, secondo la misura di euro 800,00 mensili, per un totale di euro 142.400,00, alla luce del notorio decremento negli anni dei valori immobiliari dei canoni locativi, come determinati in sede di indagini peritali. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi, SS MA, SS LD, SS NA, SS SC, SS NN, SS IT, SS IO, SS AN, SS RI, SS RE e SS ID. 12 di 38 Hanno resistito, con separati controricorsi, il fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e di PI BR nonché la UniCredit S.p.A. 4.– Con ordinanza interlocutoria n. 15670/2025, depositata il 22 gennaio 2025, in seguito all’adunanza camerale del 21 novembre 2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio verso SS TO, quale erede con beneficio d’inventario di SS IA, in quanto figlio del premorto fratello del de cuius SS AL. All’esito, con controricorso, si è costituito SS TO, il quale ha aderito alle conclusioni del ricorso. Nelle more si è costituito, con controricorso, anche AN AN, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. I ricorrenti e la EL controricorrente hanno depositato memorie illustrative prima dell’adunanza camerale del 21 novembre 2024. I ricorrenti e SS TO nonché i controricorrenti EL del Fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e di PI BR e Unicredit S.p.A. hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in via principale e assorbente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’improcedibilità/nullità dell’appello per violazione del 13 di 38 principio del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. per carenza di legittimazione passiva, con nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di integrare il contraddittorio nel giudizio di gravame nei confronti degli ulteriori eredi di SS IA, posto che questi aveva 12 fratelli, tra cui il premorto SS AL, sicché sarebbero stati pretermessi gli aventi causa di quest’ultimo, SS TO (figlio) e ER IS (moglie). Osservano gli istanti che la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare la produzione della documentazione successoria ed anagrafica, al fine di verificare l’integrità del contraddittorio, mentre avrebbe dato per scontato che non vi fossero eredi contumaci. Con la conseguenza che tale carenza avrebbe potuto essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dal giudice. 1.1.– Il motivo è infondato. E tanto perché, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c. Ne consegue che deve essere provata l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione 14 di 38 dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018; Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3696 del 12/03/2003). Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio – salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 c.c. – si trasmette non già al chiamato all’eredità, bensì in via esclusiva all’erede ex art. 110 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995). Orbene, ove l’eccezione di non integrità del contraddittorio sia proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, come nella specie, la sua prova deve emergere dagli atti del processo di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 26/07/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25305 del 16/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 21/02/2006; Sez. L, Sentenza n. 8894 del 02/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8689 del 26/06/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1632 del 02/03/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10968 del 20/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994; Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 05/05/1990; Sez. 3, Sentenza n. 5086 del 11/06/1987; Sez. 3, Sentenza n. 619 del 11/02/1978). Nella fattispecie, invece, non vi è alcun elemento da cui emerga che ER IS, quale coniuge del premorto SS AL, fratello del de cuius SS IA, fosse erede del coniuge (in mancanza di alcun riferimento all’accettazione dell’eredità), mentre l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario a cura del figlio di SS AL, SS TO, 15 di 38 risale all’8 luglio 2019, e dunque ad un momento successivo alla definizione del giudizio d’appello. Sicché la sua qualità di litisconsorte necessario pretermesso non poteva trarsi dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale – a fronte dell’utilizzazione della prova della simulazione della prima vendita – ritenuto che il fallimento fosse terzo e non soggiacesse alle regole sulla necessità di prova scritta a fini probatori, mentre il curatore fallimentare – che aveva agito come mero rappresentante del fallito – non sarebbe stato terzo e, pertanto, la prova della simulazione avrebbe dovuto essere fornita mediante la controdichiarazione. Obiettano gli istanti che, nella fattispecie, l’intenzione lesiva delle ragioni creditorie, perseguita dalle parti con gli atti negoziali evocati, sarebbe stata supportata unicamente da prove indiziarie mentre la simulazione avrebbe dovuto essere dimostrata con atto scritto. 2.1.– Il motivo è infondato. Infatti, il curatore del fallimento dell’alienante, che agisce per l’accertamento della simulazione dell’atto di vendita al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali dei creditori, deve essere considerato terzo rispetto alle parti del contratto, perché esercita un diritto proprio del fallimento, mentre solo quando esercita un diritto che egli ha trovato nel fallimento e 16 di 38 nel quale è succeduto non può essere considerato che avente causa del fallito, con la conseguenza che solo in quest’ultima ipotesi, che nella specie non ricorre, gli è precluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1416, secondo comma, e 1417 c.c., fornire la prova della simulazione a mezzo di testimoni o di presunzioni (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25321 del 16/12/2015). Segnatamente il curatore del fallimento, nella qualità di organo investito di una pubblica funzione nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, svolge un’attività distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro, onde far valere, di volta in volta, e sempre nell’interesse della giustizia, le ragioni dell’uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l’azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori (agendo, pertanto, come terzo quoad probationis), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell’atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non è, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13172 del 16/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 508 del 15/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 11/10/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3824 del 11/04/1991; Sez. 1, Sentenza n. 2833 del 29/04/1980; Sez. 1, Sentenza n. 564 del 01/03/1973; Sez. 3, Sentenza n. 235 del 24/01/1973; Sez. 1, Sentenza n. 2153 del 08/07/1971; Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 06/07/1971). 17 di 38 Solo allorché il curatore del fallimento chieda l’accertamento della simulazione dell’atto compiuto, agendo utendo iuribus del fallito medesimo e avvalendosi dei poteri del fallito (ossia allorché agisca per far dichiarare la simulazione di atti posti in essere non dal fallito, ma dal dante causa di questi, i cui effetti, una volta accettata l’eredità, si trasferiscono nel fallimento), non versa nella situazione dei creditori del simulato alienante, né nella situazione dei terzi, nel significato che questo termine assume nell’art. 1417 c.c., sicché egli è soggetto ai limiti della prova testimoniale derivanti dall’art. 2722 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 24/07/2012; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 12/08/1963). Nella fattispecie la simulazione è stata posta in essere dal fallito (prima della sua dichiarazione di fallimento) proprio per impedire che il bene rientrasse nella massa fallimentare, sicché la EL fallimentare ha agito come terzo rispetto al programma simulatorio perseguito dal fallito. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in relazione al primo contratto di vendita ritenuto simulato, per avere la Corte distrettuale reputato integrata la simulazione assoluta del primo atto di vendita, nonostante la banca avesse prodotto documentazione da cui risultava che le era stato conferito mandato di erogare l’importo mutuato di euro 310.000,00, di cui euro 26.000,00 direttamente in favore del notaio rogante, 18 di 38 mediante assegno circolare, ed euro 81.205,36 direttamente in favore dell’alienante PI BR, sempre con assegno circolare, il che avrebbe comportato la partecipazione all’accordo simulatorio anche della banca e del notaio. Sostengono gli istanti che erroneamente sarebbe stata esclusa la dimostrazione dell’effettivo bonifico, poiché la documentazione prodotta avrebbe costituito “prova iuris tantum” dell’erogazione del mutuo, sicché sarebbe stato il fallimento a dover provare la mancata erogazione, o – in subordine – la motivazione sarebbe stata inesistente o meramente apparente. Né, ad avviso dei ricorrenti, il fatto che il compratore non avesse adibito l’immobile a prima casa e che avesse provveduto a rivenderlo sarebbe stato elemento sintomatico della simulazione. 3.1.– Il motivo è infondato. In ordine alla prova del versamento del prezzo a cura del primo acquirente AN AN, la Corte d’appello ha precisato che mancava qualsiasi dimostrazione dell’effettiva emissione degli assegni circolari e della successiva consegna e che la modulistica relativa al mandato di pagamento del bonifico bancario in favore del PI, per l’importo di euro 200.000,00, non era completa. La sentenza impugnata ha, ancora, tratto il convincimento della simulazione della prima vendita da ulteriori elementi, ossia dai rapporti di amicizia tra venditore e acquirente, dalla pattuizione di un prezzo incongruo rispetto al valore reale dell’immobile, dalla persistenza dell’abitazione nell’immobile alienato del venditore e della madre, dalla rivendita dell’immobile 19 di 38 in favore del SS nell’immediatezza della dichiarazione di fallimento nonché dall’attività distrattiva posta in essere dal PI. All’esito, non si riscontra alcuna violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006). Ora, rispetto alla rilevanza attribuita agli elementi presuntivi emarginati, sarebbe stato onere dell’acquirente provare – nei confronti del terzo – l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 22454 del 22/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 20 di 38 25/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005), così come è effettivamente accaduto. Sicché la valutazione della prova, anche indiziaria, non può costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità, ove miri appunto ad una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1415 e 1417 c.c., per avere la Corte del gravame escluso la buona fede del sub- acquirente SS IA sulla scorta della mera conoscenza dell’accordo simulatorio tra il primo venditore e il primo acquirente mentre sarebbe stata necessaria anche la prova che il sub-acquirente avesse proceduto all’acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, avesse inteso favorire il simulato alienante per consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione ovvero avesse voluto personalmente profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante. Senonché, secondo gli istanti, il fatto che la seconda vendita dell’immobile fosse avvenuta a distanza di circa un anno dalla prima vendita e che anche il prezzo della seconda vendita fosse esiguo rispetto al valore reale del bene, nonché la circostanza che, nonostante l’acquisto in favore del SS, il primo venditore 21 di 38 fosse stato lasciato nel possesso dell’immobile, non avrebbero dimostrato che SS IA si fosse accordato con il titolare apparente o avesse inteso favorire il simulato alienante o avesse voluto personalmente profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante. 4.1.– Il motivo è infondato. Ebbene la mancanza o la tardività della trascrizione della domanda, con la quale un terzo fa valere la simulazione di un contratto di vendita immobiliare da altri stipulato in pregiudizio dei suoi diritti, può rendere inopponibile la sentenza che accolga la domanda medesima, nei confronti di chi abbia, a sua volta, acquistato, in base ad atto trascritto, dal simulato acquirente, solo qualora tale successivo compratore sia stato in buona fede ex art. 2652, primo comma, n. 4, c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4377 del 21/07/1979; Sez. 3, Sentenza n. 4933 del 28/10/1978; Sez. 3, Sentenza n. 349 del 13/02/1970). Nella fattispecie il primo atto di vendita risale al 17 settembre 2002 mentre il secondo atto di vendita è stato stipulato il 18 febbraio 2004 e, all’esito, è stato trascritto prima della proposizione della domanda di simulazione assoluta della prima vendita, proposta con atto di citazione notificato il 17/22 settembre 2005. In conseguenza, la presunzione di buona fede che assiste coloro che abbiano acquistato in dipendenza del negozio simulato un diritto proprio ed autonomo sulla cosa simulatamente alienata ha valore di presunzione semplice, a superare la quale possono essere utilizzate, quale fonte legittima ed esclusiva di convincimento del giudice, anche delle semplici presunzioni aventi 22 di 38 i requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4814 del 19/09/1979; Sez. 1, Sentenza n. 2077 del 12/06/1969). Sicché il principio della presunzione della buona fede sancito dall’art. 1147 c.c. non è limitato al possesso, ma si estende ad altri campi ed in ispecie a quello della simulazione. Dal che consegue che il giudice non può richiedere al terzo, che la invoca, di provare la sua buona fede, dovendo invece la controparte – che allega la malafede del terzo – darne la prova, la quale deve essere di assoluta certezza quanto alla consapevolezza del negozio simulato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. 3, Sentenza n. 349 del 13/02/1970; Sez. 1, Sentenza n. 2077 del 12/06/1969; Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 28/06/1963). Pertanto, per buona fede deve intendersi l’ignoranza di ledere il diritto altrui e perciò, con riferimento al caso di specie, il fatto che il terzo acquirente non fosse a conoscenza del vizio che inficiava il primo acquisto e, in sintesi, della difformità tra situazione apparente e situazione reale. Ed invero la simulazione, che tra le parti priva di effetti l’atto apparente, per chi apparentemente si spoglia del bene non ha né la funzione di investire il simulato acquirente di un potere di alienazione del bene, né quella di creare una situazione apparente in danno di potenziali terzi acquirenti. Dunque, a proposito di questo tipo di conflitto, in cui la mancanza di buona fede nel terzo lo pregiudica senza limiti di tempo quanto al momento della trascrizione della domanda, mancano ragioni idonee a giustificare un trattamento della simulazione diverso da quello della nullità, in rapporto al requisito 23 di 38 della buona fede, una volta che la simulazione sia nota al terzo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002). Questa soluzione mette, poi, sullo stesso piano rappresentazione della possibile simulazione, creata dalla conoscenza legale della domanda di simulazione, e rappresentazione di una effettiva simulazione, conosciuta concretamente dal terzo acquirente, mentre il richiedere nel terzo di aver voluto profittare della simulazione per pregiudicare il simulato alienante introduce un elemento ulteriore, rispetto al concetto di buona fede, che non è estraneo alla disciplina dei fatti di circolazione dei diritti, ma che si trova allora espressamente disciplinato, com’è a proposito della circolazione dei titoli di credito ex art. 1993 c.c. Ne discende che era sufficiente la dimostrazione che il sub- acquirente avesse acquistato nella consapevolezza che il proprio alienante avesse acquisito il diritto dominicale sul bene in forza di una vendita assolutamente simulata e non già che fosse partecipe del disegno simulatorio e distrattivo. Quanto alla prova che il sub-acquirente sapesse della simulazione, essa è stata tratta dalla Corte d’appello, senza vizi logici, dai seguenti fatti: - il perfezionamento della vendita del 18 febbraio 2004, a distanza di circa due mesi dalla dichiarazione di fallimento del PI, avvenuta il 17 dicembre 2003, nonostante nel suo atto di acquisto il AN avesse dichiarato di avvalersi dei benefici derivanti dall’acquisto della prima casa, impegnandosi a trasferire la sua residenza nell’immobile entro 18 mesi e a non rivenderlo prima di 5 anni dall’acquisto; - la vendita dell’immobile in favore del SS a distanza di solo un anno e 24 di 38 mezzo dall’acquisto in favore del AN;
- l’esiguità del prezzo della prima vendita, che avrebbe dovuto allarmare il sub- acquirente in ordine alla linearità e regolarità di tale transazione;
- lo svolgimento di indagini ipotecarie e fallimentari da parte del SS sulla sola persona del AN e non anche sulla persona del PI, la cui vendita appariva oltremodo sospetta, indagini che – qualora eseguite – avrebbero consentito di rilevare che il PI era stato dichiarato fallito un paio di mesi prima;
- l’esiguità anche del prezzo della seconda vendita, pari ad euro 305.000,00, sostanzialmente corrispondenti al solo accollo del mutuo esistente sull’immobile, a fronte di un valore determinato in euro 476.000,00 alla data della prima vendita del 2002 e in euro 606.000,00 alla data della seconda vendita del 2004; - il comportamento del sub-acquirente successivo alla vendita, che aveva lasciato nel godimento del bene il PI e la propria madre quantomeno fino agli inizi del 2005, data in cui era stata volturata, a nome del SS, l’utenza EN in precedenza intestata a PI NN;
- la mancanza di prova sull’effettiva intenzione di ottenere la liberazione dell’immobile in favore del SS e circa l’effettivo versamento, a cura del AN, dell’indennità di occupazione;
- il mancato utilizzo dell’appartamento da parte del SS anche nel periodo successivo, trovandosi l’immobile solo parzialmente arredato e comunque non abitato;
elementi da cui la sentenza d’appello ha tratto il convincimento che il SS si fosse prestato a dare seguito al disegno distrattivo posto in essere dal PI e dal AN o, comunque, ne fosse stato ben a conoscenza. 25 di 38 5.– Il quinto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1417 c.c., con riferimento al principio di distribuzione dell’onere probatorio, al principio riassunto nel brocardo latino iuxta alligata atque probata e al principio di presunzione della buona fede del terzo acquirente, con il conseguente onere di provare la sua malafede, per avere la Corte di secondo grado reputato l’esistenza della malafede del sub- acquirente, senza tenere conto delle prove documentali offerte, quali le certificazioni rilasciate dal Tribunale di Nola, la visura presso la Conservatoria, con le trascrizioni effettuate dal notaio, gli estratti conto Mps con l’evidenziazione dei pagamenti del mutuo effettuati dal SS, la valutazione dell’immobile, la relazione per i lavori edili da svolgere, con il relativo computo metrico, la planimetria catastale, il piano di ammortamento, il contratto EN con le relative bollette, il contratto preliminare di vendita dal 29 gennaio 2004, l’atto di immissione in possesso, l’attestato del condominio sui pagamenti degli oneri condominiali, le fatture sui lavori di ristrutturazione eseguiti. 5.1.– Il motivo è inammissibile. Infatti, gli elementi addotti sono stati debitamente valutati dal giudice di merito e, rispetto alla ricostruzione resa, è preclusa in sede di legittimità una nuova ponderazione dei fatti storici in quella sede operata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 26 di 38 Né è stata posta in dubbio, nella fattispecie, l’effettività del sub-acquisto avvenuto in favore di SS IA, quanto l’ignoranza, a cura di tale sub-acquirente, della simulazione assoluta della vendita presupposta, essendosi appunto ritenuto che il sub-acquirente fosse a conoscenza della simulazione assoluta della vendita in favore del proprio alienante, sulla scorta degli elementi innanzi evocati. 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello considerato provata la malafede del sub-acquirente su base esclusivamente indiziaria, senza che fosse però integrato il requisito degli indizi gravi, precisi e concordanti. E ciò alla luce della sussistenza di indizi contrastanti, che avrebbero dovuto ritenere precluso il raggiungimento della prova sullo stato soggettivo di malafede del sub-acquirente, come l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione per euro 60.000,00 a cura del SS. 7.– Il settimo motivo del ricorso riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte di merito aderito ad una visione parziale della vicenda e delle prove documentali in atti, non accogliendo le richieste di ammissione delle prove orali articolate in primo grado e reiterate specificamente in appello e non tenendo conto del fatto che la buona fede si presume. 27 di 38 In specie, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, del pagamento degli oneri condominiali, dell’incidenza dei lavori di ristrutturazione sul valore del cespite, dell’effettiva abitazione dell’immobile a cura del SS. 7.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico – sono inammissibili. Sul punto la sentenza impugnata ha dato atto dei plurimi dati utilizzati, come innanzi emarginati, per giungere alla conclusione che il sub-acquirente fosse in malafede al momento dell’acquisto. Con un ragionamento inferenziale dettagliatamente esplicitato si è ritenuto, dunque, che addirittura SS IA fosse compartecipe del disegno distrattivo ideato da PI BR. A fronte di siffatto quadro descrittivo, nessuna contestazione può essere mossa in questa sede avverso il ragionamento inferenziale articolato in sede di merito. In primis, si rileva che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 28 di 38 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza, ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8115 del 27/03/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28261 del 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20898 29 di 38 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 del 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). Ebbene, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto. Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza prospettata dai ricorrenti mira, in realtà, ad un’alternativa ricostruzione probabilistica della prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18958 del 10/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15356 del 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2024). Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza del fatto ignoto 30 di 38 rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005). 8.– L’ottavo motivo del ricorso concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte territoriale disatteso le richieste istruttorie avanzate in primo grado e reiterate in appello. 9.– Con il nono motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte distrettuale disatteso le richieste istruttore reiterate in sede di gravame e mancato di disporre la richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’asserita 31 di 38 sproporzione tra il pezzo fissato nel contratto e il valore reale dell’immobile, in quanto, a fronte della contraddittorietà delle risultanze delle due consulenze tecniche d’ufficio espletate, sarebbe stato necessario effettuare una terza consulenza, questione sulla quale la Corte d’appello non avrebbe argomentato. 9.1.– Le due censure – che possono essere affrontate congiuntamente, in quanto connesse – sono infondate. 9.1.1.– Segnatamente le richieste di prova orale reiterate dagli appellati nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame sono state considerate inammissibili, poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado l’istanza di ammissione dei mezzi istruttori era stata subordinata all’ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte (prove in concreto non ammesse). E d’altronde tali prove orali, come già affermato dal Tribunale, tendevano a far esprimere giudizi ai testi, erano ripetitive di circostanze già documentate o tendevano a provare i pagamenti e, comunque, non erano idonee ad influire sulla decisione. Ne discende che è stata data ampia argomentazione delle ragioni ostative all’ammissione delle prove costituende avanzate dagli odierni ricorrenti, senza che le doglianze esposte valgano a confutare specificamente tali ragioni ostative. 9.1.2.– Quanto alla mancata rinnovazione delle indagini peritali estimative, dopo due consulenze tecniche d’ufficio espletate, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a 32 di 38 chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008; Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10972 del 20/12/1994). Nel caso in disputa le indagini peritali espletate, con due consulenze svolte, erano ampiamente sufficienti ai fini della ricostruzione del valore commerciale del cespite al momento delle due vendite, avendo il giudicante tratto conclusioni congrue da entrambi gli approfondimenti tecnici. E ciò in ragione della sua veste di judex peritus peritorum. 10.– Con il decimo motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 752 c.c., per avere la Corte del gravame disposto la condanna risarcitoria per l’indebita occupazione dell’immobile nei confronti di tutti gli eredi di SS IA, benché si trattasse di obbligazione riferita a debito ereditario e, quindi, parziaria, mentre essa avrebbe dovuto essere disposta mediante ripartizione tra i coeredi, in proporzione alle loro quote. 11.– Con l’undicesimo motivo i ricorrenti sostengono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte d’appello condannato gli eredi, indipendentemente dal possesso dell’immobile, al risarcimento del danno per l’illegittima 33 di 38 occupazione del cespite, mentre nel corpo della sentenza si sarebbe addotto il fatto che SS IA non avesse occupato l’immobile, lasciandovi al suo interno il simulato alienante. Vi sarebbe, quindi, stata una insanabile contraddizione, avendo il giudice di merito disposto il risarcimento del danno per l’occupazione, nonostante avesse desunto la malafede del sub- acquirente dalla mancata abitazione del bene. 11.1.– È pregiudiziale la disamina di tale ultima censura. Essa è infondata. E ciò perché la condanna al risarcimento del danno per illegittima occupazione del cespite, a fronte del sub- acquisto avvenuto nella consapevolezza della simulazione della vendita presupposta, è stata disposta sulla scorta della disponibilità del bene acquisita in ragione di un reale atto di vendita, quello in favore del sub-acquirente, indipendentemente dalla effettiva occupazione a cura di tale sub-acquirente, che ne ha comunque avuto il possesso giuridico. 11.2.– Per converso, è fondato il decimo motivo. Infatti, la disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell’art. 752 c.c., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto (Cass. Sez. 2, 34 di 38 Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025; Sez. 6-2, Sentenza n. 8487 del 29/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8900 del 11/04/2013). Nella specie l’obbligo risarcitorio per l’illegittima occupazione del cespite acquistato nella consapevolezza della simulazione della vendita presupposta era già riconducibile al de cuius, contro cui era stato richiesto in restituzione. Si tratta, pertanto, di debito ereditario, che avrebbe dovuto essere ripartito pro quota. Per converso la sentenza impugnata si è limitata a disporre la condanna degli eredi al pagamento di detta indennità, senza nulla precisare. Pertanto, opera la presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c., posta in generale per le obbligazioni con pluralità di debitori, applicabile anche – salva l’ipotesi di condanna alle spese giudiziali ai sensi dell’art. 97 c.p.c. – nel caso di obbligazione che sia posta a carico di più persone da una sentenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24543 del 11/08/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 06/06/1975). 12.– Con il dodicesimo motivo i ricorrenti assumono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 664 c.p.c., poiché, a fronte della proposizione della domanda in primo grado con citazione notificata il 22 settembre 2005, l’esistenza e l’ammontare del danno da illegittima occupazione avrebbero dovuto essere valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non avendo rilievo, ai fini dell’accoglimento della domanda, i pregiudizi eventualmente sopravvenuti. 35 di 38 13.– Il tredicesimo motivo del ricorso attiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte di seconde cure disposto la condanna pro futuro, a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, senza che tale pretesa fosse stata estesa all’occupazione in divenire nel corso del processo. Sicché la sentenza d’appello avrebbe deciso ultra petitum, avendo disposto la condanna sino alla sua emissione. 13.1.– Le due doglianze – che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse – sono infondate. Sul punto la sentenza impugnata ha specificato che il danno da illegittima occupazione doveva ritenersi presunto in misura pari al valore locativo del bene, dalla data dell’acquisto del 18 febbraio 2004 fino alla data della decisione, secondo la misura di euro 800,00 mensili, per un totale di euro 142.400,00. E tanto sulla scorta della persistenza dell’occupazione anche durante il corso del processo. Ebbene, in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l’identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l’attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l’atto introduttivo (Cass. Sez. 3, 36 di 38 Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018). In applicazione di tale principio, la Corte d’appello ha riconosciuto il danno da occupazione illegittima anche nel corso del giudizio, in quanto rientrante nella figura del nocumento incrementale discendente dallo stesso fatto generatore (ossia dalla prosecuzione dell’occupazione anche durante il processo), anziché limitare l’esistenza e l’ammontare del danno con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio. Quanto alla deduzione della mancanza di domanda sulla condanna al risarcimento anche per l’occupazione proseguita nel corso del processo, si rientra nell’ambito dell’interpretazione della pretesa, stante che la richiesta risarcitoria è stata avanzata unitamente alla domanda di condanna alla restituzione del cespite, sicché nessuna censura può muoversi in ordine al fatto che la domanda sia stata letta nel senso che essa fosse atta ad ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione sino all’effettiva restituzione. Ed invero nella pretesa è stato individuato solo il dies a quo del fatto lesivo permanente e non il dies ad quem. 14.– Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti affermano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere il giudice d’appello ritenuto che l’indennità di occupazione fosse pari al canone di mercato, mentre l’immobile non avrebbe avuto alcun valore locativo di mercato in pendenza del giudizio, sicché nessuna indennità di occupazione sarebbe spettata. 37 di 38 14.1.– Il motivo è infondato. La liquidazione del danno ben può essere, infatti, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene occupato, in mancanza di altri elementi da cui desumerne la misura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024; Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). 15.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il decimo motivo del ricorso deve essere accolto mentre i restanti motivi vanno disattesi. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il decimo motivo del ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18 settembre 2025. 38 di 38 Il Consigliere estensore SA AN Il Presidente IC MA
R.G.N. 26753/19 U.P. 18/9/2025 Vendita – Simulazione – Opponibilità all’avente causa – Buona fede Civile Sent. Sez. 2 Num. 26528 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 01/10/2025 2 di 38
- ricorrenti -
contro Fallimento della B.C.S. di CR BR S.a.s. e di CR BR, in persona del suo curatore pro – tempore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato per insufficienza di fondi, rappresentato e difeso, in forza di autorizzazione del Giudice delegato del 25 settembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. ER Orditura, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
e UNICREDIT S.p.A. (C.F.: 00348170101), in persona del suo procuratore speciale Bevilacqua NA, in forza di procura speciale per scrittura privata autenticata del 26 novembre 2010, rep. n. 11.945, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. TO Donvito, elettivamente domiciliata in Roma, viale Anicio Gallo n. 102, scala A, interno 13, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Polese;
nonché CHIAROLANZA AN (C.F.: CHR GNN 65R11 H931P), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Lucia De Filippo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- controricorrenti -
e nei confronti di GR TO (C.F.: [...]), nella qualità di erede con beneficio d’inventario di SS IA e figlio di SS AL (fratello premorto del de cuius SS IA), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, 3 di 38 dagli Avv.ti GI AL Cucinella e SC Cucinella, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore;
- litisconsorte pretermesso - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 303/2019, pubblicata il 23 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 dal Consigliere relatore SA AN;
esaminata l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 1570/2025, depositata il 22 gennaio 2025, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SS TO;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa RI Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e della EL controricorrente, ai sensi dell’art. 380- bis.
1. c.p.c., in vista dell’adunanza camerale del 21 novembre 2024, nonché le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e di SS TO nonché dei controricorrenti EL del Fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e di PI BR e Unicredit S.p.A., ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. GI AL Cucinella per i ricorrenti, l’Avv. Fabrizio Polese – per delega dell’Avv. TO Donvito – per la controricorrente 4 di 38 Unicredit S.p.A. e l’Avv. SC Cucinella per l’interveniente SS TO. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 17/22 settembre 2005, la EL del fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e del socio accomandatario PI BR conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, AN AN, SS IA e la UniCredit Banca per la Casa S.p.A., chiedendo che fosse accertata la simulazione assoluta o la nullità per mancanza di causa o per motivo illecito comune dell’atto di compravendita del 17 settembre 2002 – con cui PI BR aveva venduto a AN AN l’immobile sito in Napoli, via Giulio Palermo n. 52, al prezzo dichiarato di euro 93.408,00 – o, in subordine, che fosse pronunciata la revocatoria fallimentare od ordinaria di tale atto di vendita, con la dichiarazione di inefficacia verso il fallimento e con la conseguente opponibilità ai terzi (Banca e SS IA), in ragione della loro malafede;
chiedendo altresì che fosse accertata la simulazione assoluta o la nullità per mancanza di causa o per motivo illecito comune dell’atto di compravendita dello stesso cespite del 18 febbraio 2004 tra AN AN e SS IA o – in subordine – che ne fosse pronunciata la revoca;
in ogni caso, con la condanna di SS IA alla restituzione, in favore del fallimento, del predetto appartamento e al risarcimento dei danni da illegittima occupazione o – in via gradata – con la condanna al risarcimento dei danni verso i terzi. 5 di 38 Si costituivano separatamente in giudizio AN AN, SS IA e la UniCredit Banca per la Casa S.p.A., i quali contestavano, in fatto e in diritto, la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedevano il rigetto. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio estimativa, con la disposizione della rinnovazione delle indagini peritali. Nelle more decedeva il convenuto SS IA, sicché la EL riassumeva il giudizio collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto. Si costituivano in giudizio gli eredi SS MA, SS LD, SS NA, SS SC, SS NN, SS IT, SS IO, SS AN, SS RI, SS RE e SS ID, i quali insistevano nella richiesta di rigetto delle domande attoree. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3000/2015, depositata il 27 febbraio 2015, disponeva la revoca ex art. 67, secondo comma, legge fall. dell’atto pubblico di vendita del 17 settembre 2002 e condannava AN AN al pagamento, in favore del fallimento, della somma di euro 476.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, rigettando le altre domande. 2.– Con atto di citazione notificato il 29/30 marzo 2016, la EL del fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e del socio accomandatario PI BR proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente era stata disattesa la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 17 settembre 2002, la cui 6 di 38 prova avrebbe potuto ricavarsi anche dai mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
2) che erroneamente non era stata disposta l’opponibilità della simulazione assoluta al sub-acquirente, alla stregua della sua malafede, o comunque non era stata disposta la revocatoria del sub-acquisto del 18 febbraio 2004; 3) che non vi era stata alcuna pronuncia sulle domande di restituzione dell’immobile e di risarcimento danni da illegittima occupazione;
4) che vi era stato un errore materiale nella pronuncia della revocatoria ai sensi dell’art. 67, secondo comma, anziché dell’art. 67, primo comma, della legge fall. Si costituivano nel giudizio di impugnazione SS MA, SS LD, SS NA, SS SC, SS NN, SS IT, SS IO, SS AN, SS RI, SS RE e SS ID, i quali instavano per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’appello, con la conferma della decisione impugnata. Si costituiva altresì la UniCredit S.p.A., la quale prendeva atto della rinuncia dell’appellante alle domande svolte in primo grado nei suoi confronti. Rimaneva contumace AN AN. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell’impugnazione spiegata e in riforma della pronuncia appellata, dichiarava la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 17 settembre 2002 tra PI BR e AN AN nonché l’opponibilità della simulazione al sub-acquirente SS IA – e per questi ai suoi eredi –, ai sensi degli artt. 1415 e 2652, primo comma, n. 4, c.c., con la conseguente dichiarazione 7 di 38 di inopponibilità alla EL fallimentare dell’atto di vendita del 18 febbraio 2004 tra AN AN e SS IA, condannando gli eredi di SS IA al rilascio, in favore della EL fallimentare, dell’immobile emarginato e al pagamento, in suo favore, dell’importo di euro 142.400,00, a titolo di risarcimento danni da illegittima occupazione. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che parte appellante aveva provato la simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 17 settembre 2002, pur non potendo essere utilizzati tutti gli elementi addotti a sostegno di tale simulazione;
b) che, rispetto alle parti del negozio concluso da soggetto poi fallito, la curatela assumeva la posizione di terzo, sicché la prova della simulazione non soggiaceva alle limitazioni di cui all’art. 1417 c.c. e poteva essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni;
c) che il PI, già gravato da debiti di rilevante importo (come da intimazione per convalida di sfratto per morosità del deposito di Casalnuovo notificata il 10 giugno 2002 e da decreto ingiuntivo emesso il 18 settembre 2002), aveva deciso di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori;
d) che la prova che l’alienazione fosse stata soltanto apparente poteva ricavarsi dai seguenti elementi: - i rapporti di amicizia non contestati tra il PI e il AN;
- la pattuizione di un prezzo pari ad euro 93.408,00, di gran lunga inferiore a quello reale, sebbene corrispondente al valore catastale dell’immobile; - la mancanza di prova del pagamento di qualsivoglia importo;
- l’indicazione nell’atto che il prezzo sarebbe stato versato entro un mese dal rogito, a seguito di disposizione irrevocabile di pagamento che 8 di 38 l’acquirente avrebbe conferito alla banca mutuante, senza alcuna garanzia e con rinuncia all’ipoteca legale;
- la circostanza che il PI e la madre avessero continuato ad abitare nell’immobile venduto almeno fino al gennaio 2005, come da certificati di residenza, verbale di accesso del curatore del 22 dicembre 2003 e voltura dell’utenza EN da PI NN a SS IA solo nel marzo 2005, senza alcuna regolamentazione e in superamento della dichiarazione contenuta nel rogito del subentro del AN nel possesso legale e materiale dell’immobile sin dalla data della stipula;
- il tentativo di sviamento del curatore in occasione dell’accesso per l’inventario del 22 dicembre 2003 da parte del portiere dello stabile – evidentemente opportunamente istruito dal PI –, che dapprima aveva affermato che l’appartamento era abitato dal AN, salvo poi, a seguito di pressanti domande del curatore, riconoscere che vi abitava la madre del PI (unitamente al figlio), come ammesso da quest’ultima al momento dell’accesso; - la rivendita dell’immobile da parte del AN al SS nell’immediatezza della dichiarazione di fallimento del PI, dopo solo un anno e mezzo dall’acquisto e senza mai averlo abitato, pur avendolo acquistato con le agevolazioni per la prima casa e con l’obbligo di abitarlo entro 18 mesi e di non rivenderlo prima di 5 anni;
- la spudoratezza con la quale il PI aveva svolto l’attività distrattiva dei suoi beni, evidenziata dall’asporto di quelli di maggior valore inventariati e di cui era stato nominato custode;
e) che i sopraindicati elementi erano univoci, precisi e concordanti nel senso di ritenere che la vendita dell’immobile in favore del AN fosse stata solo apparente, non voluta e posta in 9 di 38 essere al solo scopo di sottrarre l’immobile alla garanzia patrimoniale dei creditori del PI;
f) che, nella fattispecie, doveva ritenersi pienamente sussistente la malafede del terzo acquirente SS IA, come provato dalla sua partecipazione diretta all’attività distrattiva posta in essere dal PI e dal AN nonché dalla sua concreta conoscenza del vizio che inficiava l’atto presupposto, id est della simulazione dello stesso;
g) che, infatti, il AN aveva provveduto a rivendere l’immobile al SS il 18 febbraio 2004, ovvero due mesi dopo la dichiarazione di fallimento del PI, avvenuta il 17 dicembre 2003, con la sostanziale concomitanza tra la dichiarazione di fallimento del PI e la rivendita dell’immobile in favore del SS;
h) che il terzo acquirente avrebbe potuto facilmente rilevare elementi di sospetto nella vendita da parte del AN, avvenuta a distanza di solo un anno e mezzo dal suo acquisto, dopo che aveva richiesto i benefici della prima casa e non aveva rispettato gli impegni assunti di non rivenderla prima di 5 anni e di trasferire ivi la propria residenza entro 18 mesi, oltre che dall’esiguità del prezzo della prima vendita;
e ciò nonostante le indagini ipotecarie e fallimentari che il SS aveva dichiarato di aver svolto sulla persona del AN, ma non sulla persona del PI, la cui vendita appariva oltremodo sospetta;
i) che la malafede del SS era altresì comprovata dall’esiguità del prezzo di acquisto dell’immobile in suo favore, pari ad euro 305.000,00, sostanzialmente corrispondente al solo accollo del mutuo esistente sul bene, laddove il valore dell’immobile era stato determinato in euro 476.000,00 alla data della prima vendita del 2002 e in euro 606.000,00 alla data della seconda vendita del 10 di 38 2004; l) che la malafede del sub-acquirente era altresì comprovata dal suo comportamento successivo alla vendita, avendo questi lasciato nel godimento del bene il PI e la propria madre quantomeno fino agli inizi del 2005, data in cui risultava volturata, a nome del SS, l’utenza EN, benché avesse dovuto prenderne possesso entro il 30 maggio 2004; m) che prive di rilievo si presentavano, sul punto, la raccomandata dell’11 giugno 2004 di sollecito del AN al rilascio dell’immobile e le ricevute degli importi di euro 1.700,00 mensili, dal giugno al dicembre 2004, che sarebbero stati versati al SS dal AN a titolo di indennità di occupazione, in primo luogo, perché l’acquisto dell’immobile in malafede non escludeva l’effettività dell’acquisto e la volontà di ottenerne la liberazione dagli occupanti abusivi e, in secondo luogo, perché non era stato provato che tale intenzione di liberare l’immobile e il versamento dell’indennità di occupazione fossero stati reali;
n) che il SS non aveva utilizzato l’appartamento anche nel periodo successivo, tanto che, al momento dei sopralluoghi effettuati dai consulenti tecnici d’ufficio, l’immobile si presentava solo parzialmente arredato e comunque non abitato;
o) che da siffatti elementi poteva desumersi che il SS si era prestato al disegno distrattivo posto in essere dal PI e dal AN o comunque fosse ben a conoscenza della simulazione della prima vendita e ciò nonostante si fosse ugualmente determinato all’acquisto, assumendosi il rischio di una vertenza giudiziaria;
p) che irrilevante si presentava la circostanza dell’avvenuta esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’appartamento da parte del SS, poiché ciò non avrebbe comunque escluso la sua malafede e 11 di 38 poiché comunque dell’esecuzione dei lavori e del loro costo non era stata fornita alcuna prova, né gli interventi di ristrutturazione avrebbero inciso sul valore dell’immobile compravenduto, che si trovava in buone condizioni di manutenzione;
e del resto la malafede non sarebbe stata esclusa dal pagamento degli oneri condominiali a cura del SS;
q) che le richieste di prova orale reiterate dagli appellati nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame erano inammissibili, poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado l’istanza di ammissione dei mezzi istruttori era stata subordinata all’ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte, e d’altronde tali prove orali, come affermato dal Tribunale, tendevano a far esprimere giudizi ai testi, erano ripetitive di circostanze già documentate o tendevano a provare i pagamenti e comunque non erano idonee ad influire sulla decisione;
r) che era fondata anche la domanda di restituzione dell’immobile e di risarcimento del danno da illegittima occupazione, che doveva ritenersi presunto in misura pari al valore locativo del bene, dalla data dell’acquisto del 18 febbraio 2004 fino alla data della decisione, secondo la misura di euro 800,00 mensili, per un totale di euro 142.400,00, alla luce del notorio decremento negli anni dei valori immobiliari dei canoni locativi, come determinati in sede di indagini peritali. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi, SS MA, SS LD, SS NA, SS SC, SS NN, SS IT, SS IO, SS AN, SS RI, SS RE e SS ID. 12 di 38 Hanno resistito, con separati controricorsi, il fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e di PI BR nonché la UniCredit S.p.A. 4.– Con ordinanza interlocutoria n. 15670/2025, depositata il 22 gennaio 2025, in seguito all’adunanza camerale del 21 novembre 2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio verso SS TO, quale erede con beneficio d’inventario di SS IA, in quanto figlio del premorto fratello del de cuius SS AL. All’esito, con controricorso, si è costituito SS TO, il quale ha aderito alle conclusioni del ricorso. Nelle more si è costituito, con controricorso, anche AN AN, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. I ricorrenti e la EL controricorrente hanno depositato memorie illustrative prima dell’adunanza camerale del 21 novembre 2024. I ricorrenti e SS TO nonché i controricorrenti EL del Fallimento della B.C.S. di PI BR S.a.s. e di PI BR e Unicredit S.p.A. hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in via principale e assorbente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’improcedibilità/nullità dell’appello per violazione del 13 di 38 principio del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. per carenza di legittimazione passiva, con nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di integrare il contraddittorio nel giudizio di gravame nei confronti degli ulteriori eredi di SS IA, posto che questi aveva 12 fratelli, tra cui il premorto SS AL, sicché sarebbero stati pretermessi gli aventi causa di quest’ultimo, SS TO (figlio) e ER IS (moglie). Osservano gli istanti che la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare la produzione della documentazione successoria ed anagrafica, al fine di verificare l’integrità del contraddittorio, mentre avrebbe dato per scontato che non vi fossero eredi contumaci. Con la conseguenza che tale carenza avrebbe potuto essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dal giudice. 1.1.– Il motivo è infondato. E tanto perché, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c. Ne consegue che deve essere provata l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione 14 di 38 dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018; Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3696 del 12/03/2003). Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio – salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 c.c. – si trasmette non già al chiamato all’eredità, bensì in via esclusiva all’erede ex art. 110 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995). Orbene, ove l’eccezione di non integrità del contraddittorio sia proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, come nella specie, la sua prova deve emergere dagli atti del processo di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 26/07/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25305 del 16/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 21/02/2006; Sez. L, Sentenza n. 8894 del 02/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8689 del 26/06/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1632 del 02/03/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10968 del 20/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994; Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 05/05/1990; Sez. 3, Sentenza n. 5086 del 11/06/1987; Sez. 3, Sentenza n. 619 del 11/02/1978). Nella fattispecie, invece, non vi è alcun elemento da cui emerga che ER IS, quale coniuge del premorto SS AL, fratello del de cuius SS IA, fosse erede del coniuge (in mancanza di alcun riferimento all’accettazione dell’eredità), mentre l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario a cura del figlio di SS AL, SS TO, 15 di 38 risale all’8 luglio 2019, e dunque ad un momento successivo alla definizione del giudizio d’appello. Sicché la sua qualità di litisconsorte necessario pretermesso non poteva trarsi dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale – a fronte dell’utilizzazione della prova della simulazione della prima vendita – ritenuto che il fallimento fosse terzo e non soggiacesse alle regole sulla necessità di prova scritta a fini probatori, mentre il curatore fallimentare – che aveva agito come mero rappresentante del fallito – non sarebbe stato terzo e, pertanto, la prova della simulazione avrebbe dovuto essere fornita mediante la controdichiarazione. Obiettano gli istanti che, nella fattispecie, l’intenzione lesiva delle ragioni creditorie, perseguita dalle parti con gli atti negoziali evocati, sarebbe stata supportata unicamente da prove indiziarie mentre la simulazione avrebbe dovuto essere dimostrata con atto scritto. 2.1.– Il motivo è infondato. Infatti, il curatore del fallimento dell’alienante, che agisce per l’accertamento della simulazione dell’atto di vendita al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali dei creditori, deve essere considerato terzo rispetto alle parti del contratto, perché esercita un diritto proprio del fallimento, mentre solo quando esercita un diritto che egli ha trovato nel fallimento e 16 di 38 nel quale è succeduto non può essere considerato che avente causa del fallito, con la conseguenza che solo in quest’ultima ipotesi, che nella specie non ricorre, gli è precluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1416, secondo comma, e 1417 c.c., fornire la prova della simulazione a mezzo di testimoni o di presunzioni (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25321 del 16/12/2015). Segnatamente il curatore del fallimento, nella qualità di organo investito di una pubblica funzione nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, svolge un’attività distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro, onde far valere, di volta in volta, e sempre nell’interesse della giustizia, le ragioni dell’uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l’azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori (agendo, pertanto, come terzo quoad probationis), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell’atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non è, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13172 del 16/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 508 del 15/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 11/10/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3824 del 11/04/1991; Sez. 1, Sentenza n. 2833 del 29/04/1980; Sez. 1, Sentenza n. 564 del 01/03/1973; Sez. 3, Sentenza n. 235 del 24/01/1973; Sez. 1, Sentenza n. 2153 del 08/07/1971; Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 06/07/1971). 17 di 38 Solo allorché il curatore del fallimento chieda l’accertamento della simulazione dell’atto compiuto, agendo utendo iuribus del fallito medesimo e avvalendosi dei poteri del fallito (ossia allorché agisca per far dichiarare la simulazione di atti posti in essere non dal fallito, ma dal dante causa di questi, i cui effetti, una volta accettata l’eredità, si trasferiscono nel fallimento), non versa nella situazione dei creditori del simulato alienante, né nella situazione dei terzi, nel significato che questo termine assume nell’art. 1417 c.c., sicché egli è soggetto ai limiti della prova testimoniale derivanti dall’art. 2722 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 24/07/2012; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 12/08/1963). Nella fattispecie la simulazione è stata posta in essere dal fallito (prima della sua dichiarazione di fallimento) proprio per impedire che il bene rientrasse nella massa fallimentare, sicché la EL fallimentare ha agito come terzo rispetto al programma simulatorio perseguito dal fallito. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in relazione al primo contratto di vendita ritenuto simulato, per avere la Corte distrettuale reputato integrata la simulazione assoluta del primo atto di vendita, nonostante la banca avesse prodotto documentazione da cui risultava che le era stato conferito mandato di erogare l’importo mutuato di euro 310.000,00, di cui euro 26.000,00 direttamente in favore del notaio rogante, 18 di 38 mediante assegno circolare, ed euro 81.205,36 direttamente in favore dell’alienante PI BR, sempre con assegno circolare, il che avrebbe comportato la partecipazione all’accordo simulatorio anche della banca e del notaio. Sostengono gli istanti che erroneamente sarebbe stata esclusa la dimostrazione dell’effettivo bonifico, poiché la documentazione prodotta avrebbe costituito “prova iuris tantum” dell’erogazione del mutuo, sicché sarebbe stato il fallimento a dover provare la mancata erogazione, o – in subordine – la motivazione sarebbe stata inesistente o meramente apparente. Né, ad avviso dei ricorrenti, il fatto che il compratore non avesse adibito l’immobile a prima casa e che avesse provveduto a rivenderlo sarebbe stato elemento sintomatico della simulazione. 3.1.– Il motivo è infondato. In ordine alla prova del versamento del prezzo a cura del primo acquirente AN AN, la Corte d’appello ha precisato che mancava qualsiasi dimostrazione dell’effettiva emissione degli assegni circolari e della successiva consegna e che la modulistica relativa al mandato di pagamento del bonifico bancario in favore del PI, per l’importo di euro 200.000,00, non era completa. La sentenza impugnata ha, ancora, tratto il convincimento della simulazione della prima vendita da ulteriori elementi, ossia dai rapporti di amicizia tra venditore e acquirente, dalla pattuizione di un prezzo incongruo rispetto al valore reale dell’immobile, dalla persistenza dell’abitazione nell’immobile alienato del venditore e della madre, dalla rivendita dell’immobile 19 di 38 in favore del SS nell’immediatezza della dichiarazione di fallimento nonché dall’attività distrattiva posta in essere dal PI. All’esito, non si riscontra alcuna violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006). Ora, rispetto alla rilevanza attribuita agli elementi presuntivi emarginati, sarebbe stato onere dell’acquirente provare – nei confronti del terzo – l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 22454 del 22/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 20 di 38 25/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005), così come è effettivamente accaduto. Sicché la valutazione della prova, anche indiziaria, non può costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità, ove miri appunto ad una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1415 e 1417 c.c., per avere la Corte del gravame escluso la buona fede del sub- acquirente SS IA sulla scorta della mera conoscenza dell’accordo simulatorio tra il primo venditore e il primo acquirente mentre sarebbe stata necessaria anche la prova che il sub-acquirente avesse proceduto all’acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, avesse inteso favorire il simulato alienante per consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione ovvero avesse voluto personalmente profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante. Senonché, secondo gli istanti, il fatto che la seconda vendita dell’immobile fosse avvenuta a distanza di circa un anno dalla prima vendita e che anche il prezzo della seconda vendita fosse esiguo rispetto al valore reale del bene, nonché la circostanza che, nonostante l’acquisto in favore del SS, il primo venditore 21 di 38 fosse stato lasciato nel possesso dell’immobile, non avrebbero dimostrato che SS IA si fosse accordato con il titolare apparente o avesse inteso favorire il simulato alienante o avesse voluto personalmente profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante. 4.1.– Il motivo è infondato. Ebbene la mancanza o la tardività della trascrizione della domanda, con la quale un terzo fa valere la simulazione di un contratto di vendita immobiliare da altri stipulato in pregiudizio dei suoi diritti, può rendere inopponibile la sentenza che accolga la domanda medesima, nei confronti di chi abbia, a sua volta, acquistato, in base ad atto trascritto, dal simulato acquirente, solo qualora tale successivo compratore sia stato in buona fede ex art. 2652, primo comma, n. 4, c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4377 del 21/07/1979; Sez. 3, Sentenza n. 4933 del 28/10/1978; Sez. 3, Sentenza n. 349 del 13/02/1970). Nella fattispecie il primo atto di vendita risale al 17 settembre 2002 mentre il secondo atto di vendita è stato stipulato il 18 febbraio 2004 e, all’esito, è stato trascritto prima della proposizione della domanda di simulazione assoluta della prima vendita, proposta con atto di citazione notificato il 17/22 settembre 2005. In conseguenza, la presunzione di buona fede che assiste coloro che abbiano acquistato in dipendenza del negozio simulato un diritto proprio ed autonomo sulla cosa simulatamente alienata ha valore di presunzione semplice, a superare la quale possono essere utilizzate, quale fonte legittima ed esclusiva di convincimento del giudice, anche delle semplici presunzioni aventi 22 di 38 i requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4814 del 19/09/1979; Sez. 1, Sentenza n. 2077 del 12/06/1969). Sicché il principio della presunzione della buona fede sancito dall’art. 1147 c.c. non è limitato al possesso, ma si estende ad altri campi ed in ispecie a quello della simulazione. Dal che consegue che il giudice non può richiedere al terzo, che la invoca, di provare la sua buona fede, dovendo invece la controparte – che allega la malafede del terzo – darne la prova, la quale deve essere di assoluta certezza quanto alla consapevolezza del negozio simulato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. 3, Sentenza n. 349 del 13/02/1970; Sez. 1, Sentenza n. 2077 del 12/06/1969; Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 28/06/1963). Pertanto, per buona fede deve intendersi l’ignoranza di ledere il diritto altrui e perciò, con riferimento al caso di specie, il fatto che il terzo acquirente non fosse a conoscenza del vizio che inficiava il primo acquisto e, in sintesi, della difformità tra situazione apparente e situazione reale. Ed invero la simulazione, che tra le parti priva di effetti l’atto apparente, per chi apparentemente si spoglia del bene non ha né la funzione di investire il simulato acquirente di un potere di alienazione del bene, né quella di creare una situazione apparente in danno di potenziali terzi acquirenti. Dunque, a proposito di questo tipo di conflitto, in cui la mancanza di buona fede nel terzo lo pregiudica senza limiti di tempo quanto al momento della trascrizione della domanda, mancano ragioni idonee a giustificare un trattamento della simulazione diverso da quello della nullità, in rapporto al requisito 23 di 38 della buona fede, una volta che la simulazione sia nota al terzo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002). Questa soluzione mette, poi, sullo stesso piano rappresentazione della possibile simulazione, creata dalla conoscenza legale della domanda di simulazione, e rappresentazione di una effettiva simulazione, conosciuta concretamente dal terzo acquirente, mentre il richiedere nel terzo di aver voluto profittare della simulazione per pregiudicare il simulato alienante introduce un elemento ulteriore, rispetto al concetto di buona fede, che non è estraneo alla disciplina dei fatti di circolazione dei diritti, ma che si trova allora espressamente disciplinato, com’è a proposito della circolazione dei titoli di credito ex art. 1993 c.c. Ne discende che era sufficiente la dimostrazione che il sub- acquirente avesse acquistato nella consapevolezza che il proprio alienante avesse acquisito il diritto dominicale sul bene in forza di una vendita assolutamente simulata e non già che fosse partecipe del disegno simulatorio e distrattivo. Quanto alla prova che il sub-acquirente sapesse della simulazione, essa è stata tratta dalla Corte d’appello, senza vizi logici, dai seguenti fatti: - il perfezionamento della vendita del 18 febbraio 2004, a distanza di circa due mesi dalla dichiarazione di fallimento del PI, avvenuta il 17 dicembre 2003, nonostante nel suo atto di acquisto il AN avesse dichiarato di avvalersi dei benefici derivanti dall’acquisto della prima casa, impegnandosi a trasferire la sua residenza nell’immobile entro 18 mesi e a non rivenderlo prima di 5 anni dall’acquisto; - la vendita dell’immobile in favore del SS a distanza di solo un anno e 24 di 38 mezzo dall’acquisto in favore del AN;
- l’esiguità del prezzo della prima vendita, che avrebbe dovuto allarmare il sub- acquirente in ordine alla linearità e regolarità di tale transazione;
- lo svolgimento di indagini ipotecarie e fallimentari da parte del SS sulla sola persona del AN e non anche sulla persona del PI, la cui vendita appariva oltremodo sospetta, indagini che – qualora eseguite – avrebbero consentito di rilevare che il PI era stato dichiarato fallito un paio di mesi prima;
- l’esiguità anche del prezzo della seconda vendita, pari ad euro 305.000,00, sostanzialmente corrispondenti al solo accollo del mutuo esistente sull’immobile, a fronte di un valore determinato in euro 476.000,00 alla data della prima vendita del 2002 e in euro 606.000,00 alla data della seconda vendita del 2004; - il comportamento del sub-acquirente successivo alla vendita, che aveva lasciato nel godimento del bene il PI e la propria madre quantomeno fino agli inizi del 2005, data in cui era stata volturata, a nome del SS, l’utenza EN in precedenza intestata a PI NN;
- la mancanza di prova sull’effettiva intenzione di ottenere la liberazione dell’immobile in favore del SS e circa l’effettivo versamento, a cura del AN, dell’indennità di occupazione;
- il mancato utilizzo dell’appartamento da parte del SS anche nel periodo successivo, trovandosi l’immobile solo parzialmente arredato e comunque non abitato;
elementi da cui la sentenza d’appello ha tratto il convincimento che il SS si fosse prestato a dare seguito al disegno distrattivo posto in essere dal PI e dal AN o, comunque, ne fosse stato ben a conoscenza. 25 di 38 5.– Il quinto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1417 c.c., con riferimento al principio di distribuzione dell’onere probatorio, al principio riassunto nel brocardo latino iuxta alligata atque probata e al principio di presunzione della buona fede del terzo acquirente, con il conseguente onere di provare la sua malafede, per avere la Corte di secondo grado reputato l’esistenza della malafede del sub- acquirente, senza tenere conto delle prove documentali offerte, quali le certificazioni rilasciate dal Tribunale di Nola, la visura presso la Conservatoria, con le trascrizioni effettuate dal notaio, gli estratti conto Mps con l’evidenziazione dei pagamenti del mutuo effettuati dal SS, la valutazione dell’immobile, la relazione per i lavori edili da svolgere, con il relativo computo metrico, la planimetria catastale, il piano di ammortamento, il contratto EN con le relative bollette, il contratto preliminare di vendita dal 29 gennaio 2004, l’atto di immissione in possesso, l’attestato del condominio sui pagamenti degli oneri condominiali, le fatture sui lavori di ristrutturazione eseguiti. 5.1.– Il motivo è inammissibile. Infatti, gli elementi addotti sono stati debitamente valutati dal giudice di merito e, rispetto alla ricostruzione resa, è preclusa in sede di legittimità una nuova ponderazione dei fatti storici in quella sede operata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 26 di 38 Né è stata posta in dubbio, nella fattispecie, l’effettività del sub-acquisto avvenuto in favore di SS IA, quanto l’ignoranza, a cura di tale sub-acquirente, della simulazione assoluta della vendita presupposta, essendosi appunto ritenuto che il sub-acquirente fosse a conoscenza della simulazione assoluta della vendita in favore del proprio alienante, sulla scorta degli elementi innanzi evocati. 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello considerato provata la malafede del sub-acquirente su base esclusivamente indiziaria, senza che fosse però integrato il requisito degli indizi gravi, precisi e concordanti. E ciò alla luce della sussistenza di indizi contrastanti, che avrebbero dovuto ritenere precluso il raggiungimento della prova sullo stato soggettivo di malafede del sub-acquirente, come l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione per euro 60.000,00 a cura del SS. 7.– Il settimo motivo del ricorso riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte di merito aderito ad una visione parziale della vicenda e delle prove documentali in atti, non accogliendo le richieste di ammissione delle prove orali articolate in primo grado e reiterate specificamente in appello e non tenendo conto del fatto che la buona fede si presume. 27 di 38 In specie, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, del pagamento degli oneri condominiali, dell’incidenza dei lavori di ristrutturazione sul valore del cespite, dell’effettiva abitazione dell’immobile a cura del SS. 7.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico – sono inammissibili. Sul punto la sentenza impugnata ha dato atto dei plurimi dati utilizzati, come innanzi emarginati, per giungere alla conclusione che il sub-acquirente fosse in malafede al momento dell’acquisto. Con un ragionamento inferenziale dettagliatamente esplicitato si è ritenuto, dunque, che addirittura SS IA fosse compartecipe del disegno distrattivo ideato da PI BR. A fronte di siffatto quadro descrittivo, nessuna contestazione può essere mossa in questa sede avverso il ragionamento inferenziale articolato in sede di merito. In primis, si rileva che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 28 di 38 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza, ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8115 del 27/03/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28261 del 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20898 29 di 38 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 del 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). Ebbene, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto. Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza prospettata dai ricorrenti mira, in realtà, ad un’alternativa ricostruzione probabilistica della prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18958 del 10/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15356 del 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2024). Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza del fatto ignoto 30 di 38 rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005). 8.– L’ottavo motivo del ricorso concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte territoriale disatteso le richieste istruttorie avanzate in primo grado e reiterate in appello. 9.– Con il nono motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte distrettuale disatteso le richieste istruttore reiterate in sede di gravame e mancato di disporre la richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’asserita 31 di 38 sproporzione tra il pezzo fissato nel contratto e il valore reale dell’immobile, in quanto, a fronte della contraddittorietà delle risultanze delle due consulenze tecniche d’ufficio espletate, sarebbe stato necessario effettuare una terza consulenza, questione sulla quale la Corte d’appello non avrebbe argomentato. 9.1.– Le due censure – che possono essere affrontate congiuntamente, in quanto connesse – sono infondate. 9.1.1.– Segnatamente le richieste di prova orale reiterate dagli appellati nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame sono state considerate inammissibili, poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado l’istanza di ammissione dei mezzi istruttori era stata subordinata all’ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte (prove in concreto non ammesse). E d’altronde tali prove orali, come già affermato dal Tribunale, tendevano a far esprimere giudizi ai testi, erano ripetitive di circostanze già documentate o tendevano a provare i pagamenti e, comunque, non erano idonee ad influire sulla decisione. Ne discende che è stata data ampia argomentazione delle ragioni ostative all’ammissione delle prove costituende avanzate dagli odierni ricorrenti, senza che le doglianze esposte valgano a confutare specificamente tali ragioni ostative. 9.1.2.– Quanto alla mancata rinnovazione delle indagini peritali estimative, dopo due consulenze tecniche d’ufficio espletate, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a 32 di 38 chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008; Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10972 del 20/12/1994). Nel caso in disputa le indagini peritali espletate, con due consulenze svolte, erano ampiamente sufficienti ai fini della ricostruzione del valore commerciale del cespite al momento delle due vendite, avendo il giudicante tratto conclusioni congrue da entrambi gli approfondimenti tecnici. E ciò in ragione della sua veste di judex peritus peritorum. 10.– Con il decimo motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 752 c.c., per avere la Corte del gravame disposto la condanna risarcitoria per l’indebita occupazione dell’immobile nei confronti di tutti gli eredi di SS IA, benché si trattasse di obbligazione riferita a debito ereditario e, quindi, parziaria, mentre essa avrebbe dovuto essere disposta mediante ripartizione tra i coeredi, in proporzione alle loro quote. 11.– Con l’undicesimo motivo i ricorrenti sostengono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte d’appello condannato gli eredi, indipendentemente dal possesso dell’immobile, al risarcimento del danno per l’illegittima 33 di 38 occupazione del cespite, mentre nel corpo della sentenza si sarebbe addotto il fatto che SS IA non avesse occupato l’immobile, lasciandovi al suo interno il simulato alienante. Vi sarebbe, quindi, stata una insanabile contraddizione, avendo il giudice di merito disposto il risarcimento del danno per l’occupazione, nonostante avesse desunto la malafede del sub- acquirente dalla mancata abitazione del bene. 11.1.– È pregiudiziale la disamina di tale ultima censura. Essa è infondata. E ciò perché la condanna al risarcimento del danno per illegittima occupazione del cespite, a fronte del sub- acquisto avvenuto nella consapevolezza della simulazione della vendita presupposta, è stata disposta sulla scorta della disponibilità del bene acquisita in ragione di un reale atto di vendita, quello in favore del sub-acquirente, indipendentemente dalla effettiva occupazione a cura di tale sub-acquirente, che ne ha comunque avuto il possesso giuridico. 11.2.– Per converso, è fondato il decimo motivo. Infatti, la disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell’art. 752 c.c., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto (Cass. Sez. 2, 34 di 38 Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025; Sez. 6-2, Sentenza n. 8487 del 29/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8900 del 11/04/2013). Nella specie l’obbligo risarcitorio per l’illegittima occupazione del cespite acquistato nella consapevolezza della simulazione della vendita presupposta era già riconducibile al de cuius, contro cui era stato richiesto in restituzione. Si tratta, pertanto, di debito ereditario, che avrebbe dovuto essere ripartito pro quota. Per converso la sentenza impugnata si è limitata a disporre la condanna degli eredi al pagamento di detta indennità, senza nulla precisare. Pertanto, opera la presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c., posta in generale per le obbligazioni con pluralità di debitori, applicabile anche – salva l’ipotesi di condanna alle spese giudiziali ai sensi dell’art. 97 c.p.c. – nel caso di obbligazione che sia posta a carico di più persone da una sentenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24543 del 11/08/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 06/06/1975). 12.– Con il dodicesimo motivo i ricorrenti assumono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 664 c.p.c., poiché, a fronte della proposizione della domanda in primo grado con citazione notificata il 22 settembre 2005, l’esistenza e l’ammontare del danno da illegittima occupazione avrebbero dovuto essere valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non avendo rilievo, ai fini dell’accoglimento della domanda, i pregiudizi eventualmente sopravvenuti. 35 di 38 13.– Il tredicesimo motivo del ricorso attiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte di seconde cure disposto la condanna pro futuro, a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, senza che tale pretesa fosse stata estesa all’occupazione in divenire nel corso del processo. Sicché la sentenza d’appello avrebbe deciso ultra petitum, avendo disposto la condanna sino alla sua emissione. 13.1.– Le due doglianze – che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse – sono infondate. Sul punto la sentenza impugnata ha specificato che il danno da illegittima occupazione doveva ritenersi presunto in misura pari al valore locativo del bene, dalla data dell’acquisto del 18 febbraio 2004 fino alla data della decisione, secondo la misura di euro 800,00 mensili, per un totale di euro 142.400,00. E tanto sulla scorta della persistenza dell’occupazione anche durante il corso del processo. Ebbene, in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l’identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l’attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l’atto introduttivo (Cass. Sez. 3, 36 di 38 Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018). In applicazione di tale principio, la Corte d’appello ha riconosciuto il danno da occupazione illegittima anche nel corso del giudizio, in quanto rientrante nella figura del nocumento incrementale discendente dallo stesso fatto generatore (ossia dalla prosecuzione dell’occupazione anche durante il processo), anziché limitare l’esistenza e l’ammontare del danno con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio. Quanto alla deduzione della mancanza di domanda sulla condanna al risarcimento anche per l’occupazione proseguita nel corso del processo, si rientra nell’ambito dell’interpretazione della pretesa, stante che la richiesta risarcitoria è stata avanzata unitamente alla domanda di condanna alla restituzione del cespite, sicché nessuna censura può muoversi in ordine al fatto che la domanda sia stata letta nel senso che essa fosse atta ad ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione sino all’effettiva restituzione. Ed invero nella pretesa è stato individuato solo il dies a quo del fatto lesivo permanente e non il dies ad quem. 14.– Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti affermano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere il giudice d’appello ritenuto che l’indennità di occupazione fosse pari al canone di mercato, mentre l’immobile non avrebbe avuto alcun valore locativo di mercato in pendenza del giudizio, sicché nessuna indennità di occupazione sarebbe spettata. 37 di 38 14.1.– Il motivo è infondato. La liquidazione del danno ben può essere, infatti, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene occupato, in mancanza di altri elementi da cui desumerne la misura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024; Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). 15.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il decimo motivo del ricorso deve essere accolto mentre i restanti motivi vanno disattesi. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il decimo motivo del ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18 settembre 2025. 38 di 38 Il Consigliere estensore SA AN Il Presidente IC MA