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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2023, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29901/2018 R.G. proposto da: DE OR TRASPORTI SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BIZZARRO VI ([...]) -ricorrente- contro COMUNE MARCIANISE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE N. 61 (studio avv. VENEZIA MAURIZIA), presso l’avvocato SEBASTIANO DE FEUDIS ([...]), che lo rappresenta e difende, -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 5779 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 24/02/2023 2 di 7 nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2714/2018 depositata il 21/03/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. De Georgio Trasporti s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento T.a.r.i. per l’anno 2015, notificatole per il Comune di Marcianise a mezzo dell’ente di riscossione, deducendo la specialità dei rifiuti e la mancata istituzione del servizio da parte del Comune. 2. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge che non risulta contestato che la società contribuente sia dotata di un servizio privato al fine di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, ma che ciò non è sufficiente ai fini della riduzione tariffaria prevista, non risultando provato il rispetto delle condizioni di tempo e forma richieste dall’art. 30 del regolamento del Comune di Marcianise n. 38 del 2014, ai sensi del quale l’agevolazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento con allegazione della relativa documentazione. 3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi. 3 di 7 4. Il Comune si è costituito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei motivi di ricorso per difetto di specificità. 5. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 6. La contribuente ha depositato due memorie (una in replica al controricorso e l’altra in replica alle conclusioni della Procura Generale); il Comune ha depositato una memoria con cui ha chiesto la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. 7. L’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata senza la partecipazione delle parti, in assenza di una loro richiesta. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che del d.lgs. n. 22 del 1997, dai quali si desume che gli imballaggi secondari e terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, come fatto dal giudice di merito;
2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 62 e 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, 21 del d.lgs. n. 221 del 1997, 184, 195, 198 e 221 del d.lgs. n. 152 del 2006, assumendo l’insussistenza del potere impositivo del Comune per non aver istituito il servizio e l’illegittima inclusione nelle superficie tassabili di quelle che producono rifiuti speciali e non 4 di 7 assimilati;
3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 62 del d.lgs. n. 152 del 1993, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 174 Trattato Unione Europea, 15 della Direttiva n. 2006/15 CE in relazione all’art. 30 del regolamento del Comune di Marcianise, non essendo consentita la fissazione di un limite alla riduzione tariffaria, in quanto in violazione del criterio di proporzionalità; 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, le dimensioni dell’azienda e la quantità dei rifiuti, determinante in base al contestato regolamento ai fini dell’esclusione dell’assimilazione; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 112,113, 115, 116 cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., 2697 cod.civ., artt. 58, 59 e 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, avendo il giudice di secondo grado dato per scontata l’attivazione del servizio;
6) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., del principio comunitario “chi inquina paga”. 2. Tutte le censure sono inammissibili, visto che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza (costituita dal mancato rispetto delle regole procedurali previste dal regolamento comunale per usufruire del regime agevolato) e che molte di esse non sono neppure riconducibili alle censure di appello, il cui contenuto non è stato riportato in modo chiaro ed esaustivo nel ricorso per cassazione. A ciò si aggiunga che non è stata formulata alcuna censura di omessa pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. Deve sottolinearsi che nel ricorso manca qualsiasi critica relativamente alla ritenuta carenza di prova del rispetto delle regole procedurali previste dal regolamento comunale per usufruire del regime agevolato (neppure in punto di legittimità della relativa disciplina), sicché l’esame dei motivi non potrebbe, 5 di 7 comunque, portare alla cassazione della sentenza impugnata. Tanto più considerato che – come innumerevoli volte affermato - il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. 3. Va, inoltre, rilevato che ciascuno dei motivi presenta ulteriori profili di inammissibilità. 3.1. Il primo motivo, con cui si è lamentata la violazione degli artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che del d.lgs. n. 22 del 1997, dai quali si desume che gli imballaggi secondari e terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, come fatto dal giudice di merito, ed il quinto motivo, con cui si è lamentata la violazione degli artt. 112,113, 115, 116 cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., 2697 cod.civ., artt. 58, 59 e 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, avendo il giudice di secondo grado dato per scontata l’attivazione del servizio, tramite la apparente denuncia di una violazione di legge, tendono in realtà ad una revisione dell’accertamento compiuto nel giudizio di merito (“il giudice di secondo grado ha dato erroneamente per scontato e pacifico che i rifiuti prodotti da parte ricorrente siano stati assimilati agli urbani”; “il giudice di secondo grado ha dato erroneamente per scontato e pacifico la istituzione/attivazione del servizio in loco”). Va, quindi, ribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Sez. 6 - 5, n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01). 6 di 7 4. Il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione degli artt. 62 e 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, 21 del d.lgs. n. 221 del 1997, 184, 195, 198 e 221 del d.lgs. n. 152 del 2006, il terzo motivo, avente ad oggetto la violazione degli artt. 62 del d.lgs. n. 152 del 1993, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 174 Trattato Unione Europea, 15 della Direttiva n. 2006/15 CE in relazione all’art. 30 del regolamento del Comune di Marcianise, il quarto motivo, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, le dimensioni dell’azienda e la quantità dei rifiuti, sono inammissibili in quanto ripropongono in questa sede questioni che il giudice di appello non ha affrontato, avendole implicitamente considerate assorbite in considerazione della ragione che ha determinato il rigetto dell’appello (assenza di una rituale e tempestiva domanda). Opera, difatti, il principio secondo cui nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale (Sez. 1, n. 19442 del 16/06/2022, Rv. 665303 - 01). 5.Il sesto motivo, avente ad oggetto il principio comunitario “chi inquina paga”, è generico, non individuando neppure i profili di contrasto della disciplina interna rispetto a quella unionale. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 di 7 La Corte: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere al procuratore antistatario del controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio
2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 62 e 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, 21 del d.lgs. n. 221 del 1997, 184, 195, 198 e 221 del d.lgs. n. 152 del 2006, assumendo l’insussistenza del potere impositivo del Comune per non aver istituito il servizio e l’illegittima inclusione nelle superficie tassabili di quelle che producono rifiuti speciali e non 4 di 7 assimilati;
3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 62 del d.lgs. n. 152 del 1993, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 174 Trattato Unione Europea, 15 della Direttiva n. 2006/15 CE in relazione all’art. 30 del regolamento del Comune di Marcianise, non essendo consentita la fissazione di un limite alla riduzione tariffaria, in quanto in violazione del criterio di proporzionalità; 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, le dimensioni dell’azienda e la quantità dei rifiuti, determinante in base al contestato regolamento ai fini dell’esclusione dell’assimilazione; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 112,113, 115, 116 cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., 2697 cod.civ., artt. 58, 59 e 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, avendo il giudice di secondo grado dato per scontata l’attivazione del servizio;
6) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., del principio comunitario “chi inquina paga”. 2. Tutte le censure sono inammissibili, visto che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza (costituita dal mancato rispetto delle regole procedurali previste dal regolamento comunale per usufruire del regime agevolato) e che molte di esse non sono neppure riconducibili alle censure di appello, il cui contenuto non è stato riportato in modo chiaro ed esaustivo nel ricorso per cassazione. A ciò si aggiunga che non è stata formulata alcuna censura di omessa pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. Deve sottolinearsi che nel ricorso manca qualsiasi critica relativamente alla ritenuta carenza di prova del rispetto delle regole procedurali previste dal regolamento comunale per usufruire del regime agevolato (neppure in punto di legittimità della relativa disciplina), sicché l’esame dei motivi non potrebbe, 5 di 7 comunque, portare alla cassazione della sentenza impugnata. Tanto più considerato che – come innumerevoli volte affermato - il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. 3. Va, inoltre, rilevato che ciascuno dei motivi presenta ulteriori profili di inammissibilità. 3.1. Il primo motivo, con cui si è lamentata la violazione degli artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che del d.lgs. n. 22 del 1997, dai quali si desume che gli imballaggi secondari e terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, come fatto dal giudice di merito, ed il quinto motivo, con cui si è lamentata la violazione degli artt. 112,113, 115, 116 cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., 2697 cod.civ., artt. 58, 59 e 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, avendo il giudice di secondo grado dato per scontata l’attivazione del servizio, tramite la apparente denuncia di una violazione di legge, tendono in realtà ad una revisione dell’accertamento compiuto nel giudizio di merito (“il giudice di secondo grado ha dato erroneamente per scontato e pacifico che i rifiuti prodotti da parte ricorrente siano stati assimilati agli urbani”; “il giudice di secondo grado ha dato erroneamente per scontato e pacifico la istituzione/attivazione del servizio in loco”). Va, quindi, ribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Sez. 6 - 5, n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01). 6 di 7 4. Il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione degli artt. 62 e 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, 21 del d.lgs. n. 221 del 1997, 184, 195, 198 e 221 del d.lgs. n. 152 del 2006, il terzo motivo, avente ad oggetto la violazione degli artt. 62 del d.lgs. n. 152 del 1993, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 174 Trattato Unione Europea, 15 della Direttiva n. 2006/15 CE in relazione all’art. 30 del regolamento del Comune di Marcianise, il quarto motivo, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, le dimensioni dell’azienda e la quantità dei rifiuti, sono inammissibili in quanto ripropongono in questa sede questioni che il giudice di appello non ha affrontato, avendole implicitamente considerate assorbite in considerazione della ragione che ha determinato il rigetto dell’appello (assenza di una rituale e tempestiva domanda). Opera, difatti, il principio secondo cui nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale (Sez. 1, n. 19442 del 16/06/2022, Rv. 665303 - 01). 5.Il sesto motivo, avente ad oggetto il principio comunitario “chi inquina paga”, è generico, non individuando neppure i profili di contrasto della disciplina interna rispetto a quella unionale. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 di 7 La Corte: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere al procuratore antistatario del controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio