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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. nella causa iscritta al n. 417 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] in data [...], residente in [...]Parte_1
(CA), c.f. elettivamente domiciliato in Cagliari Via C.F._1
Zurita n. 4 presso lo studio dell'Avv. Roberta Congia che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 30 ottobre 2023 comunicata con nota prot. n.
4106/2023 in pari data;
APPELLANTE
CONTRO in persona del Sindaco in carica, c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari Via Alghero n. 54 presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Marco Tomba che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
All'udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1067/2023 pubblicata il 17.05.2023
In via preliminare: […]
In via principale:
- in totale riforma della sentenza n. 1067/2023 pubblicata il 17.05.2023 del
Tribunale di Cagliari accertare la responsabilità del in Controparte_1
ordine alla produzione del sinistro e dichiarare il nesso causale tra i liquidi e i rifiuti presenti sulle scale all'interno del mercato di San Bendetto a Cagliari
Part e già dall'apertura dello stesso e la caduta del con i conseguenti danni fisici così come indicati e riconosciuti nei documenti medici depositati in primo grado e che si intendono qui richiamati;
- per l'effetto riconoscere l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella persona del sindaco in ordine alla produzione del sinistro come sopra meglio descritto e condannare il convenuto/appellato al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore/appellante per complessivi €
25.164,25 ovvero negli importi diversi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse ritenere esclusiva la responsabilità dell'appellato si chiede che riconosca a suo carico una percentuale di responsabilità non inferiore al 70% con conseguente riconoscimento della somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione):
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia rigettare totalmente, siccome infondato in fatto e in diritto, il gravame proposto dal signor avverso la sentenza di primo grado, con vittoria delle Parte_1
spese legali del secondo grado di giudizio in favore dell'ente comunale appellato.”
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con sentenza n. 1067/2023 pubblicata il 17 maggio 2023 il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del volta a conseguire il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni provocatigli da una caduta, avvenuta il 24 dicembre
2014 intorno alle 7.30 - 8.00, nelle scale del sottopiano ittico del mercato comunale di San Benedetto, a causa della presenza di acqua schiumosa, viscida e maleodorante, presumibilmente derivata dalla pulizia dei pesci nei banchi del mercato. L'attore aveva lamentato in particolare la violazione del
Regolamento comunale che imponeva all'ente di provvedere alla pulizia delle aree mercatali che, durante l'orario di vendita, dovevano essere tenute pulite e asciutte.
Il costituitosi in giudizio, aveva contestato la Controparte_1
domanda, chiedendone il rigetto, in quanto l'infortunio si era verificato per fatto e colpa del danneggiato che non aveva usato la dovuta prudenza ed, in particolare, non si era tenuto ai corrimano presenti su entrambi i lati della scala;
il convenuto aveva, inoltre, dedotto che all'ora del sinistro vi erano condizioni di piena luce e di perfetta visibilità, che le scale erano in materiali antiscivolo e venivano pulite regolarmente alla chiusura del mercato, nel pomeriggio, talché era impossibile che esse fossero bagnate alla mattina presto.
Il Tribunale, richiamati i principi sanciti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ha rigettato la domanda ritenendo che l'infortunio si fosse verificato esclusivamente per colpa del danneggiato che, nello scendere la scala, non si era tenuto al corrimano e non aveva prestato la dovuta attenzione alle condizioni della stessa, avendo i testi effettivamente riferito che essa era sporca e bagnata, ed erano presenti liquidi e resti alimentari, sicuramente pienamente visibili stante l'ora.
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2023 propone appello
, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza del 19 giugno 2024, all'udienza del 28 marzo 2025 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
3 Primo motivo di appello: errata e/o mancata valutazione degli atti e dei documenti istruttori Part
Con il primo motivo di impugnazione il lamenta che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente le deposizioni dei testimoni che avevano assistito all'infortunio, i quali avevano dichiarato che le scale erano “sporche
e bagnate, nei gradini vi era carta con residui di lattuga, nelle scale vi era
Tes_ anche del liquido”, tanto che il teste , a causa di queste condizioni, aveva dichiarato che stava per cadere anche lui. Tali condizioni violavano pertanto le disposizioni del “Regolamento per i Mercati Civici al Dettaglio adottato con delibera del Comune di Cagliari n.7/2014 del 4.2.2014 secondo il quale le aree mercatali, durante gli orari di vendita, dovevano essere tenute pulite ed asciutte, considerato che il teste aveva dichiarato che le Tes_2
imprese di pulizia effettuavano le pulizie il pomeriggio dopo la chiusura del mercato, smentendo quanto invece dichiarato dalla teste , Testimone_3
direttrice del mercato dal 2016. Le condizioni della scala al momento della caduta di esso appellante, erano indicative del fatto che le pulizie, con ogni evidenza, non erano state effettivamente svolte con regolarità. La caduta, alla quale erano conseguite le gravi lesioni riportate da esso appellante, doveva pertanto ritenersi causata dallo stato dei luoghi, avendo egli tenuto una condotta improntata agli ordinari criteri di prudenza e di cautela.
Secondo motivo di appello: contraddittorietà delle motivazioni
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove non aveva valutato adeguatamente le condizioni della scala come descritte dai testi che avevano assistito alla caduta, basando la sua decisione sulla deposizione del teste che, invece, non era Tes_2
presente.
Premesso che nella scala vi era un solo corrimano sulla destra,
l'appellante ha sostenuto di averlo utilizzato, muovendosi in maniera attenta e diligente e non potendo pertanto la sua condotta essere ritenuta causa della caduta, ascrivibile esclusivamente all'insidia rappresentata dai liquami e dai residui di ortofrutta descritti dai testi.
I due motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
4 Ad avviso del Collegio, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte nella materia oggetto di causa.
La Corte di Cassazione “sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (così in motivazione Cass., n. 6554/2021)
Dopo aver richiamato tale principio, si legge nella motivazione di
Cass. n. 30394/2023: “Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n.
38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite
(Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza
5 causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”
“Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass.
22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022,
n. 20943).” così in motivazione Cass., n. 14228/2023.
Il Tribunale ha fatto buon governo di tali insegnamenti.
La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato, ha affermato che la causa del sinistro era da ricondurre, nella specie, al caso fortuito consistente nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, dovendosi ritenere che la caduta fosse occorsa a causa della sua condotta imprudente.
Invero, occorre rilevare che: a) è pacifico che l'incidente è avvenuto il 24 dicembre 2014 verso le 7.30 - 8.00 circa e pertanto deve presumersi vi fosse la piena visibilità dello stato delle scale, “di ogni dissesto, traccia o chiazza di acqua ovvero di altro materiale scivoloso” (cap. 2a CP_1
confermato dai testi e ); b) la scala era dotata Testimone_4 Tes_5
di corrimano sia sulla destra che sulla sinistra (cap. 2b Comune confermato dal teste;
c) la scala era in gress antiscivolo (capo 2d Testimone_4 confermato dal teste;
d) l'attore non ha provato di aver disceso Tes_2
la scala tenendosi al corrimano;
e) può ritenersi inevitabile che le scale di un mercato nel corso della giornata possano essere sporche stante l'intensa
6 frequentazione da parte del pubblico e degli operatori che, trasportando la merce, possono far cadere in terra liquidi e prodotti, essendo di fatto impossibile assicurare che in ogni momento siano asciutte e pulite.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, pertanto, non si ritiene che siano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, così come statuito dal giudice di prime cure, al comportamento colposo del danneggiato che non ha improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, ovvero tenendosi al corrimano della scala e stando attento a dove poggiava i piedi.
Alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato e deve trovare piena conferma l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i valori minimi delle fasi, introduttiva, di trattazione decisionale di cui allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, utilizzato da entrambe le parti nella propria nota spese, stante la semplicità delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali, Iva e Controparte_1
Cpa;
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 28 marzo 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
7 Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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