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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di AR Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AR, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 09.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2316 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, corrente in IR (CA), s.s. n. 131, km 18.800,
elettivamente domiciliata in AR, v.le A. Diaz n. 29, presso lo Studio
dell'Avv. Giuseppe MACCIOTTA e dell'Avv. Sonia CIAMPI, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione della prima fase;
ricorrente
contro
2. nato a [...], l'[...], residente in [...]
Ussana n. 21/A, elettivamente domiciliato in Selargius, via Don Orione n. 25,
presso lo Studio dell'Avv. Walter TRINCAS, che, unitamente e disgiuntamente
pagina 1 all'Avv. Giuseppe PERRIA, lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo della prima fase;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, Voglia:
In via principale;
- in totale riforma dell'ordinanza oggi opposta, Voglia accertare e dichiarare la
piena legittimità, formale e sostanziale, del licenziamento per cui è causa.
In ogni caso
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché della fase
sommaria”.
Nell'interesse della resistente:
“l'Ill.mo Tribunale del Lavoro, Voglia giudicare in accoglimento delle seguenti
conclusioni:
1) in riforma dell'Ordinanza del 01.07.2022, accertare e dichiarare la nullità,
inefficacia e l'invalidità del licenziamento intimato nei confronti del sig.
[...]
in data 24.11.2020, per violazione dei presupposti di legge e condannare Pt_2
la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento
di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il
calcolo del
pagina 2 Tfr, corrispondente al periodo trascorso dal giorno del licenziamento fino a
quello della effettiva reintegrazione, nella misura massima prevista, oltre
all'obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali per l'intero
periodo;
2) In via subordinata, a parziale riforma dell'Ordinanza del 01.07.2022,
condannare la Resistente al pagamento in favore del Ricorrente di una indennità
risarcitoria nella misura massima prevista in ragione della lunga anzianità di
servizio prestata, oltre al pagamento della retribuzione spettante dal giorno della
sospensione fino a quella del licenziamento ed alla indennità sostitutiva di
mancato preavviso
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze e onorari della presente
causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha impugnato l'ordinanza n. Parte_1
11/2022, depositata il 01.07.2022, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di
AR aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da , per Parte_2
l'impugnazione del licenziamento intimato all'esito della procedura di licenziamento per giusta causa, dichiarando risolto il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento e condannando la resistente a corrispondere, in favore del ricorrente, una indennità risarcitoria nella misura corrispondente all'ammontare dell'ultima retribuzione globale di fatto in ragione di 12 mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
In specie, aveva rappresentato nel ricorso introduttivo della prima Parte_2
fase:
pagina 3 − di essere stato dipendente della Parte_1
dal 30.07.2008 con mansioni di autista, inquadrato nel livello 3° super del CCNL
per i dipendenti del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica e di esser stato licenziato il 09.11.2020, per asserita giusta causa, sulla base della seguente contestazione disciplinare del 09.11.2020: “Desideriamo riferirci al rapporto di
Pt_ lavoro subordinato attualmente intercorrente tra e la scrivente società –
nell'ambito del quale presta la propria attività lavorativa in qualità di Autista,
livello 3 super del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto
Merci e Spedizioni per contestarLe formalmente con la presente, in ossequio alla
normativa legislativa e di fonte collettiva vigente, il seguente articolato addebito
disciplinare. Il giorno 4 novembre c.a. LL ha ricevuto il seguente incarico da
parte del SI : recarsi con il trattore stradale DN861TS dal nostro Parte_4
piazzale di IR presso il porto di AR ove doveva agganciare il
semirimorchio targato AA51744 e recarsi al magazzino di scarico del ON, sito
a IR, Via San Gemiliano S.S. 131 Località Su Fraigu al fine di consegnare
le merci contenute in tale semirimorchio.
Ebbene, giunto presso il punto di scarico del ON, LL – alla legittima
richiesta da parte del magazziniere del ON – si è rifiutato di scaricare tale
merce, senza peraltro fornire motivazione alcuna in ordine al predetto rifiuto.
Quanto sopra la scrivente Società ha potuto appurare con certezza in quanto
nella medesima mattinata ha ricevuto una mail, all'indirizzo
dell'Amministrazione Sig.ra , da parte del SI Controparte_1 Per_1
(Responsabile Logistica ON CA-SS), nel contesto della quale si
[...]
rappresentava che “il Vs. autista, che si è identificato al ns capo turno nella
persona del sig. come già fatto in altre occasioni, anche in data Parte_2
pagina 4 odierna si è rifiutato di eseguire le operazioni di scarico previste dall'accordo
commerciale, delle merci provenienti dalla piattaforma extralimentare”.
Tale Suo ingiustificato rifiuto, si legge nella richiamata mail proveniente dal
SI , “ha determinato un notevole ritardo (con i conseguenti Persona_1
danni economici), nella gestione di queste merci destinate ad un importante
iniziativa promozionale e per la quale è imprescindibile che le stesse vengano
recapitate entro e non oltre la giornata odierna ai punti di vendita destinatari, al
fine di evitare conseguenti gravi ripercussioni nei confronti della scrivente”.
Per l'effetto la scrivente Società veniva invitata per il futuro al rigoroso rispetto
degli accordi e diffidata dal continuare a generare siffatte situazioni di criticità,
in quanto fonte di disagio e perdite di denaro per il ON, preannunciando che
ove si fosse verificato nuovamente un episodio analogo si sarebbero rivolti per lo
svolgimento di tale servizio ad altra azienda di trasporto.
Peraltro, LL nell'immediatezza del fatto sopra descritto ha contattato via
WhatsApp il SI e la SIa inviando due Parte_4 Parte_5
distinti messaggi il cui contenuto si è rivelato inveritiero.
Ed, invero, si legge nel primo messaggio, inviato alle ore 9.27, “buongiorno
sono in attesa di scaricare al ON di monasteri (leggasi IR) e mi Pt_4
dicono che non possono scaricare loro cosa devo fare saluti”. In realtà a tale ora
la scrivente società era già stata contattata dal ON poco prima delle h. 09.00,
nella persona della SIa , la quale aveva riferito che LL si era Parte_6
rifiutata di caricare la merce (circostanza ben differente dall'asserita
impossibilità da parte del magazziniere del ON di scaricare la merce).
pagina 5 Poco dopo, LL ha inviato un ulteriore messaggio via WhatsApp alla SIa
alle ore 9.40 sostenendo che “Buongiorno qui al ON Parte_5 Pt_5
di monasteri (leggasi IR) stanno respingendo il carico cosa devo fare?”.
Anche in questo caso, quanto da LL affermato non corrisponde al vero giacché ·
il ON non ha mai rifiutato il carico. Bensì preteso – alla luce dello specifico
accordo commerciale intercorso con la scrivente – che ella lo scaricasse.
Doveroso, altresì, precisare che la reale versione dei fatti è stata da LL
ulteriormente confermata al Suo rientro presso la nostra sede al SI Pt_4
; in tale occasione – parlando attraverso la finestra dell'ufficio del SI
[...]
– Lei ha confermato di non aver proceduto a scaricare il semirimorchio in Pt_4
quanto aveva notato che il carico trasportato da un altro autista di altra azienda
era stato scaricato da magazzinieri ON e, quindi, Lei aveva ritenuto di non
dovere scaricare il proprio semirimorchio.
Precisiamo che a tale conversazione (tra Lei e il SI ) ha assistito Parte_4
la RA che era in quel momento presente all'interno Parte_5
dell'ufficio.
Desideriamo, infine, precisare che – come riferito anche dallo stesso SI
nel contesto della richiamata mail- LL non è nuovo a siffatti Persona_1
comportamenti di insubordinazione.
Perfino la RA , dipendente del ON con mansioni di Parte_6
Responsabile ricevimento merci, in occasione della telefonata effettuata al SI
il 4 novembre c.a. al fine di segnalare l'increscioso accadimento, ha Parte_4
precisato che LL già in precedenti occasioni aveva tenuto un comportamento
analogo. Ma tuttavia aveva evitato segnalazioni formali alla scrivente società.
pagina 6 Alla luce di quanto sopra, La invitiamo a voler fornire Sue eventuali
giustificazioni nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente)”;
− di aver ricevuto, a seguito della trasmissione delle giustificazioni alla contestazione, una raccomandata con la quale il datore di lavoro, a chiusura del procedimento disciplinare, aveva intimato il licenziamento per giusta causa, con le seguenti motivazioni:
“Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione di addebito del 6.11.2020,
inviataLe a mezzo raccomandata 1 n. 05260346191-2, il cui contenuto deve
intendersi nella presente sede integralmente riportato e trascritto, per
comunicarLe le determinazioni assunte dalla Scrivente. Attentamente ponderato il
contenuto delle Sue controdeduzioni difensive scritte, da Lei fornite in data
18/11/2020 (All.to 1), consideriamo le medesime del tutto insufficienti ed, in ogni
caso, inidonee a far venire meno il complessivo disvalore della condotta
contestata. In particolare, la scrivente Società considera pienamente sussistente
ed oramai definitivamente comprovato il gravissimo addebito inerente all'essersi
rifiutato, nella giornata del 4.11.2020, di scaricare la merce trasportata con il
complesso veicolare DN861TS-AA51744 presso il ON di IR sito nella
Via San tremiliano SS 131, località Su Fraigu. A tal proposito desideriamo
precisare che, ad onta di quanto da Lei sostenuto, il CCNL di categoria
sottoscritto in data 3.12.2017, ha abrogato l'art. 30, il cui primo comma
prevedeva, per un verso, il divieto espresso per l'autista di svolgere operazioni di
facchinaggio e, per altro verso, un obbligo di mera collaborazione nelle
operazioni di carico e scarico. La pacifica, intervenuta abrogazione del
richiamato primo comma implica che ad oggi tutti gli autisti hanno l'obbligo di
svolgere tali mansioni e, quindi, di attendere alle operazioni di carico e scarico
pagina 7 della merce trasportata sull'automezzo. Desideriamo, altresì, ribadire che il
contenuto dei messaggi WhatsApp da LL inviati al SI e alla Parte_4
SIa nella giornata del 4.11 c.a. non è veritiero: difatti è Parte_5
evidente la differenza intercorrente tra quanto da Lei riferito (ossia che il ON
non avesse accettato il carico) e quanto realmente accaduto (Le è stato chiesto
dal dipendente del ON di provvedere allo scarico della merce ed LL si è
rifiutato). Il comportamento da LL tenuto è riconducibile all'ipotesi di
insubordinazione, essendosi LL rifiutato di svolgere un compito (scarico delle
merci) che rientra pacificamente tra le sue mansioni, cosi come si evince
dall'abrogazione dell'art. 30 del CCNL di categoria. Detto comportamento, oltre
alla intrinseca idoneità ai fini della lesione del vincolo fiduciario, appare altresì
ancor più grave ove si consideri che esso ha determinato non solo ingenti danni
economici al ON ma anche alla scrivente Società, oltre ad un evidente danno
all'immagine. Ed, invero, come comprovato dalla mail inviata alla scrivente
Società dal SI (Responsabile della Logistica ON per l'intera Persona_1
Sardegna), il comportamento da LL tenuto ha cagionato a tale cliente un
notevole ritardo nella gestione di tali merci, destinate ad un importante iniziativa
promozionale per la quale era imprescindibile che le stesse venissero recapitate
entro e non oltre la medesima giornata di scarico ai punti di vendita destinatari.
Tanto è vero, che la scrivente Società veniva invitata per il futuro al rigoroso
rispetto degli accordi e diffidata dal continuare a generare siffatte situazioni di
criticità, in quanto fonte di disagio e perdite di denaro per il ON,
preannunciando che ove si fosse verificato nuovamente un episodio analogo si
sarebbe rivolto per lo svolgimento di tale servizio ad altra azienda di trasporto.
Giova ribadire - ai fini di attestare la gravità del Suo comportamento - che il
pagina 8 ON costituisce uno dei punti di scarico più importanti per la scrivente Società,
al quale è riconducibile un'ampia fetta del fatturato annuale diretto ed indiretto e
la cui perdita determinerebbe irreparabili danni per la scrivente;
vieppiù nel
presente contesto economico reso particolarmente difficoltoso dalla persistenza
della nota pandemia Covid-19. Stante l'evidenziata gravità del comportamento da
LL tenuto, esso - anche autonomamente valutato - è idoneo a ledere
irreversibilmente il rapporto fiduciario intercorrente con la scrivente Società.
D'altro canto, a tal proposito - ferma l'autonoma valenza disciplinare del
comportamento contestatoLe in data 6.11.2020 ai fini della lesione del vincolo
fiduciario - non si può omettere di considerare come LL non sia nuovo a siffatti
comportamenti di insubordinazione. Ed, invero, in data 14.08.2020 analogo
problema si era presentato presso il cliente di Per_2 CP_2
allorquando LL - sebbene in quell'occasione avesse provveduto allo scarico
della merce - aveva nel contempo informato il Responsabile del Traffico
Sardegna, SI , che non avrebbe più voluto essere mandato presso Parte_4
tale punto di scarico in quanto non intendeva più provvedere allo scarico delle
merci. Si sottolinea che anche tale punto di scarico riveste un'importanza
strategica notevole per la scrivente Società. A ciò devesi aggiungere che
nell'aprile 2019 LL è stato oggetto di ulteriore procedimento disciplinare, in
occasione del quale Le venivano contestati molteplici addebiti relativi al mancato
rispetto da parte Sua di precise e univoche direttive aziendali e, segnatamente, Le
veniva contestato che: i) Il giorno 12/04/2019 aveva ricevuto l'incarico di
scaricare il s/r AA89420 presso il cliente Grafiche Ghiani di IR per poi
recarsi ad RD (SS) per ricaricare il mezzo di sabbia per conto del ns. cliente
. In tale frangente il Sig. Le comunicava di portare il Per_3 Per_4
pagina 9 semirimorchio al Porto di AR per poterlo imbarcare e Lei si rifiutava di fare
quanto richiesto e portava invece il mezzo a IR dicendo che altrimenti
avrebbe finito tardi;
ii) sempre in data 12/04, contrariamente a quanto statuito
dalla circolare per gli di RD del 21/06/2018 (affissa in Parte_7
bacheca e consegnataLe in copia), Lei si era posizionato nella fila di automezzi
sbagliata, con ciò ritardando le operazioni di carico del mezzo a Lei affidato e
quelle di tutti gli altri autisti che avevano in dotazione dei frigoriferi e che
risultavano in fila dopo di Lei e determinando seri danni all'azienda che ha visto
rallentate inutilmente le operazioni di carico ed ha sopportato il costo di inutili
tempi di attesa;
iii) analogo comportamento Le veniva contestato anche per i
giorni 15/04 e 18/04 allorquando sempre presso la cava di RD si era
posizionato nella fila sbagliata. Il procedimento disciplinare dell'aprile 2019 si è
concluso con l'irrogazione della sanzione conservativa della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per 5 giorni ed è attualmente pendente procedimento
giudiziale nanti il Tribunale del lavoro di AR. Tanto varrebbe ad acclarare
un quadro complessivo in cui LL ha reiteratamente manifestato la Sua
propensione a non rispettare le regole aziendali. Ma vi è di più. Invero,
nell'ambito del procedimento disciplinare dell'aprile 2019, Le veniva
espressamente contestata la recidiva inerente un ulteriore procedimento
disciplinare del maggio 2018 (i cui atti alleghiamo alla presente All. 2)
allorquando si era rifiutato di utilizzare un trattore diverso da quello consueto e
che si era concluso con l'applicazione della sanzione disciplinare conservativa
della sospensione per n. 2 giornate lavorative. Alla luce delle complessive
osservazioni e considerazioni e con specifico riferimento al comportamento da
LL tenuto nella giornata del 4 novembre c.a. - che, lo si ribadisce, anche
pagina 10 autonomamente valutato è idoneo a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario
con la scrivente Società - ma ancor più in considerazione del complessivo quadro
emerso negli ultimi anni, ci vediamo costretti ad assumere con la presente, nei
Suoi confronti, il provvedimento di licenziamento per giusta causa, i cui effetti si
produrranno con decorrenza dalla data di ricevimento della contestazione
disciplinare. Il trattamento di fine rapporto e le eventuali competenze retributive
Le verranno erogate in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva
di riferimento. a Sua disposizione per la riconsegna dei Suoi effetti CP_3
personali in data da concordare preventivamente nonché per la restituzione delle
dotazioni in Suo possesso. Distinti saluti”;
− di avere impugnato il licenziamento e che la recidiva non era mai stata contestata in precedenza e comunque faceva riferimento a fatti per i quali non poteva operare (quelli relativi al giorno 14.08.2020 non erano contenuti in precedenti contestazioni, quelli avvenuti nell'aprile 2019 erano oggetto di autonoma impugnativa in separato giudizio, mentre i fatti occorsi nel maggio
2018 non potevano essere ulteriormente apprezzati in sede disciplinare collocandosi ad oltre due anni di distanza dalla applicazione della sanzione);
− che non sussiste il fatto materiale contestato posto che egli non era tenuto, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi operanti nella specie, a svolgere attività di facchinaggio o movimentazione di merci talché alcuna omissione poteva essergli contestata, né che è ipotizzabile una insubordinazione, fattispecie nemmeno prevista dal CCNL applicabile, avendo egli rifiutato di eseguire disposizioni che non potevano essergli impartite quanto alle modalità di svolgimento del suo lavoro e che la sanzione applicata è in ogni caso
pagina 11 sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte contestate, meritevoli, al più, di una multa.
2. La si era costituita in giudizio, Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
In specie, essa aveva sostenuto che il proprio operato doveva ritenersi pienamente legittimo, giacché la grave e dettagliata condotta contestata, pacificamente posta in essere dal ricorrente in occasione della vicenda per cui è causa, giustifica, sia che venga valutata singolarmente, sia che venga apprezzata unitamente alle ulteriori condotte indicate nella nota recante gli addebiti, la sanzione espulsiva infine adottata in confronto del Pt_2
3. All'esito della fase sommaria, istruita con l'audizione di testi di parte ricorrente ( e di parte resistente ( e produzioni Persona_1 Parte_6
documentali, il Giudice del Lavoro aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal ricorrente, con compensazione di un terzo delle spese di lite e la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento la ha proposto Parte_1
opposizione, riproponendo e, in parte, integrando le difese già sviluppate nel corso della prima fase del giudizio, deducendo, in particolare, che:
a) il Giudice della fase sommaria ha errato nel ritenere la riconducibilità
della condotta relativa al rifiuto di scaricare le merci dal semirimorchio da parte del all'ipotesi di cui all'art. 32, punto b), comma 3°, n. 4 CCNL logistica, Pt_2
trasporto merci e spedizione;
sussiste, invece, la fattispecie dell'insubordinazione e, per l'effetto, della giusta causa;
pagina 12 b) l'ordinanza impugnata ha omesso di esaminare due condotte espressamente contestate al lavoratore: l'avere mentito tramite messaggi
Whatsapp e il non essere nuovo a episodi di insubordinazione;
c) l'ordinanza è viziata anche nella parte relativa alle valutazioni circa le
“aggiuntive” condotte contestate al lavoratore, in primis, sull'episodio accaduto il
14.08.2020, quando il aveva dichiarato di non volere più essere mandato Pt_2
presso il punto di scarico dei Fratelli in in quanto non intendeva Per_2 CP_2
più provvedere allo scarico delle merci.
4. non ha impugnato l'ordinanza ma si è costituito nei Parte_2
termini ribadendo la propria posizione difensiva e, in particolare, chiedendo il rigetto dell'opposizione e insistendo per l'annullamento del licenziamento.
5. La causa è stata istruita con produzioni documentali e previo attento esame anche delle risultanze della prova orale svolta nella prima fase, è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
6. Alla luce delle difese svolte dalle parti, sia nella prima che nella seconda fase di questo giudizio, il Tribunale ritiene di dover confermare la decisione già
assunta in prima fase, senza necessità di ulteriore istruttoria.
L'opposizione avverso l'ordinanza n. 11/2022, proposta da Parte_1
è, quindi, infondata e deve essere rigettata per i motivi che
[...]
seguono.
La parte ricorrente, con il primo motivo di opposizione, ha contestato l'ordinanza della prima fase nella parte in cui questa riconduce la condotta contestata a ossia il rifiuto di scaricare le merci dal semirimorchio una volta giunto al Pt_2
punto ON di IR, all'ipotesi disciplinare della negligenza, di cui all'art. 32, punto b), comma 3°, n. 4 C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizione.
pagina 13 Secondo il Giudice della prima fase “ si è reso certamente inadempiente ai Pt_2
suoi doveri perfezionando un illecito disciplinare ascrivibile all'ipotesi di cui
all'art. 32, punto b), comma 3°, n. 4 C.C.N.L. applicabile al caso di specie, per
aver eseguito il lavoro con provata negligenza (nella specie rifiutando di
collaborare con il personale della ON per le operazioni di scarico)”. Il comma
3° del medesimo articolo, infatti, prevede che: “il provvedimento di cui al punto
d) potrà essere adottato a carico del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli
con provata negligenza”.
Sul punto, il ricorrente ha evidenziato che l'ordinanza opposta ha qualificato come negligenza una condotta che, invece, deve essere inquadrata nella fattispecie dell'insubordinazione, in quanto il lavoratore ha disatteso un ordine diretto del datore di lavoro, consistito nella direttiva specifica di scaricare nel magazzino della ON di IR la merce trasportata nel semirimorchio aziendale.
Tale doglianza è infondata e come tale deve essere disattesa.
6.1 La fattispecie dell'insubordinazione, per definizione, ricorre quando il lavoratore, in presenza di un ordine legittimo del datore di lavoro, opponga un rifiuto di adempiere al proprio dovere, mettendo a rischio l'interesse economico imprenditoriale del datore di lavoro, così elidendo irrimediabilmente il vincolo di fiducia che lega le parti, in modo tale da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto.
Perché si possa parlare di insubordinazione, quindi, occorre, in primo luogo, che vi sia un rifiuto di adempimento, volontario e diretto, delle disposizioni dei superiori, e, in secondo luogo, che il comportamento tenuto dal lavoratore sia idoneo a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento di tali disposizioni nel complessivo quadro dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro.
pagina 14 Ancora, può assumere il carattere dell'insubordinazione non solo il singolo grave atto di disobbedienza, ma anche una somma di diverse condotte “tali da integrare
una giusta causa di licenziamento, poiché il comportamento reiteratamente
inadempiente posto in essere dal lavoratore - come l'uscita dal lavoro in anticipo
e la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e delle prerogative
gerarchiche - è contraddistinto da un costante e generale atteggiamento di sfida e
di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina
aziendale tale da far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento
fiduciario” (Cass. civ., Sez. L., 13.09.2018 n. 22382).
In definitiva, l'insubordinazione si realizza quando il lavoratore oppone un comportamento di disobbedienza a uno o più ordini datoriali, mediante reazioni dirette ed esplicite, volte a sindacare il rapporto di subordinazione, o mediante comportamenti apertamente contrari alle imposizioni e al potere di direzione proprio del datore di lavoro.
6.2 Tracciati così i caratteri essenziali della fattispecie di insubordinazione,
deve essere confermata la lettura delle risultanze istruttorie operata dal Giudice
della prima fase, il quale ha escluso che, nel caso di specie, la condotta contestata disciplinarmente al lavoratore potesse essere qualificata come insubordinazione, ai fini del riconoscimento della giusta causa di licenziamento.
La clausola generale della giusta causa di recesso contenuta nell'art. 2119 c.c.,
infatti, deve essere interpretata alla stregua delle previsioni disciplinari previste dal contratto collettivo in considerazione della condotta in concreto tenuta dalle parti.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il recesso per giusta causa, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, deve
pagina 15 essere valutato prendendo in considerazione il fatto addebitato al lavoratore, alla luce delle disposizioni della scala valoriale delle disposizioni disciplinari della contrattazione collettiva – ai fini dell'irrogazione del licenziamento –, ma anche valutando in concreto il comportamento contestato, apprezzandone la gravità e la capacità di minare alla base il rapporto di fiducia del datore di lavoro (Cass. civ.,
Sez. L., 01.07.2020 n. 13411).
6.3 In particolare, rispetto alle mansioni esigibili nei confronti del lavoratore il contratto collettivo chiarisce quali figure professionali possano essere adibite alla movimentazione di merci sia con macchinari elettrici, come accaduto nel caso di che manualmente. Pt_2
A tal proposito, si deve preliminarmente evidenziare che il C.C.N.L., a seguito dell'accordo sindacale del 03.12.2017, all'art. 30, comma 1°, primo, secondo e quinto inciso, prevede, rispetto ai diritti dell'autista, che “[1] Nell'ambito del
proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad
esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto
all'effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della
merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da
lui condotto.”, “[2] Il datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione
e l'osservanza delle norme dl sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08, nonché la
fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate
attrezzature necessarie.”, “[5] L'autista non deve essere comandato a svolgere
attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto
a quelle di cui al primo capoverso”.
La contrattazione collettiva ha profondamente modificato il contenuto dell'art. 30,
sostituendo l'originario comma 1°, che così recitava: “L'autista non deve essere
pagina 16 comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando
quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico
dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate”, con la ben più
complessa previsione di un primo comma, articolato in 5 capoversi, dalla lettura dei quali emerge un innalzamento di tutela rispetto alla previsione precedente e ai compiti a cui l'autista può essere adibito.
L'autista, quindi, può essere legittimamente chiamato a effettuare o collaborare nelle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, “, ad
esclusione del riempimento e dello svuotamento del container” e senza essere adibito o sottoposto a ordini di facchinaggio, intesi come movimentazioni della merce diverse da quelle di semplice carico e scarico della merce o delle unità di carico.
A tal proposito, lo stesso Contratto Collettivo, all'art. 6 definisce la classificazione delle mansioni del personale e, con particolare riferimento al 5° livello –
parametro 116 –, specifica che “Appartengono a questo livello i lavoratori che
svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate
conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o
procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia
limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo
livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano
l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono
normale capacità esecutiva”. Nei profili esemplificativi della qualifica di operaio appartenente a tale livello, sono specificamente indicati i seguenti ruoli:
− Addetto rizzaggio/derizzaggio;
− attività di addetto al magazzino;
pagina 17 − facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
− attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici.
Con particolare riferimento al 6° livello – parametro 109 – l'art. 6 del C.C.N.L.
specifica che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività
produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in
questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare,
appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che
utilizzano mezzi di sollevamento semplici”. Nei profili esemplificativi della qualifica di operaio appartenente a tale livello, è specificamente indicato il seguente ruolo:
− Attività manuali di scarico e carico merci – facchino.
È invece pacifico in causa, perché documentale e comunque allegato dalla parte e non contestato dal ricorrente, che fosse dipendente della Parte_2 [...]
con la qualifica di operaio 3° livello super – Parte_1
parametro 132 –, rispetto alla quale l'art. 6 del C.C.N.L. prevede che
“Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con
cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro
ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite
mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri
lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre,
appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta
specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla
riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo
pagina 18 smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame
complessivo della funzionalità degli automezzi”1.
Per le ragioni già esposte, deve quindi escludersi un obbligo diretto in capo all'autista, derivante dal contratto collettivo, di procedere alla movimentazione o al carico e scarico di merci con l'ausilio di transpallets o carrelli elettrici, mentre rientra nelle mansioni esigibili l'esecuzione e la collaborazione nelle normali operazioni di carico e scarico della merce e di unità vuote, con la specifica
“esclusione del riempimento e dello svuotamento del container” e del facchinaggio (art. 30 C.C.N.L. di riferimento).
6.4 Per quanto invece attiene all'esigibilità in concreto della prestazione e alla complessiva valutazione della condotta tenuta dal lavoratore, questa deve essere svolta alla luce degli obblighi integrativi della prestazione del lavoratore previsti dall'art. 2104, comma 1° e 2°, c.c. e dei canoni generali di correttezza e buona fede.
A riguardo lo stesso nell'interrogatorio libero reso all'udienza del Pt_2
20.07.2021, nella fase prima fase del presente giudizio, ha dichiarato che “in
genere come autisti prestiamo sempre collaborazione durante le attività di
scarico anche a me è capitato spesso di procedere allo scarico anche con
l'ausilio di mezzi elettrici [...] anche in altre occasioni ho effettuato operazioni
di scarico presso ON con il transpallet in tali occasioni poteva capitare
anche che fossi da solo”. Tali dichiarazioni, della cui genuinità non si può dubitare, mostrano come il lavoratore avesse svolto tali attività, anche ulteriori rispetto a quelle previste dalle normali mansioni, cooperando con il committente al fine di soddisfare l'interesse aziendale del datore di lavoro.
Da ciò emerge, da un lato, che la prestazione, in astratto, poteva essere svolta dal lavoratore e, dall'altra, che, in concreto, questa veniva effettivamente svolta senza che sotto questo profilo gli fosse mai stato mosso alcun rimprovero, posto che,
escluso il fatto per cui è causa, la vicenda del 14.08.2020, allegata dal datore di lavoro solo con la lettera di licenziamento, non era mai stata disciplinarmente contestata.
Infatti, dalla stessa allegazione del ricorrente emerge che il lavoratore svolgesse di frequente l'attività di consegna e scarico presso il centro di IR senza che fosse mai mosso alcun addebito per le prestazioni svolte, ad eccezione dell'unico episodio verificatori nella mattina del 04.11.2020.
Nel corso della prova testimoniale, resa all'udienza del 22.10.2021, nella prima fase del giudizio, la teste , dipendente della società Parte_6 Parte_8
appaltatrice del punto di scarico di ON, ha dichiarato che, in Parte_9
passato, fosse già capitato che alcuni autisti si fossero rifiutati di scaricare le merci ma che non ricordava che in quelle occasioni l'autista responsabile fosse l'odierno resistente;
sul punto, ha precisato che prima di quella mattina non avesse mai sentito nominare il Pt_2
Ulteriore elemento da valutare ai fini di escludere l'insubordinazione e la giusta causa del licenziamento è la disobbedienza del lavoratore a un ordine diretto tale da integrare un atteggiamento di sfida nei confronti dei superiori gerarchici.
pagina 20 Infatti, è documentale che la mattina del 4 novembre alle ore 9:27 i vertici della avessero ricevuto e letto la Parte_1
comunicazione del lavoratore, il quale rappresentava come il personale della
ON di IR non volesse procedere a svuotare il semirimorchio, chiedendo contestualmente come comportarsi (“mi dicono che non possono scaricare loro
cosa devo fare?”) (doc. 7, prodotto col ricorso introduttivo della prima fase).
A fronte di tale richiesta il datore di lavoro non ha impartito alcun ordine diretto di provvedere allo scarico, né ha specificato al lavoratore che sulla base di puntuali accordi commerciali con il cliente, spettasse a lui scaricare la merce, di modo che la successiva condotta del lavoratore, per quanto illegittima sotto il profilo della buona fede e correttezza, non integra i presupposti della disobbedienza e del rifiuto diretto dell'ordine impartito.
6.5 Infine, dal punto di vista disciplinare, la condotta del lavoratore deve essere apprezzata anche alla luce delle previsioni valoriali espresse dalla contrattazione collettiva, al fine di verificare il trattamento disciplinare previsto per condotte di tal fatta.
Sul punto, l'art. 32 distingue tra le ipotesi disciplinarmente rilevanti alle quali consegue l'applicazione delle sanzioni conservative e tra quelle a cui, invece,
consegue la sanzione del licenziamento.
L'art. 32 precisa che si applica la sanzione disciplinare della multa o, nei casi di recidiva o particolare gravità, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
al “lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza”.
La contrattazione collettiva non include invece le figure dell'insubordinazione e del rifiuto di adempiere un ordine tra le ipotesi di licenziamento.
pagina 21 Tale lacuna non impedisce al datore di lavoro di procedere alla contestazione di condotte di questo tipo nel caso in cui il lavoratore manifesti un totale disprezzo della direzione datoriale e della sua organizzazione aziendale e patrimoniale.
Tuttavia, per le considerazioni già svolte e alla luce di tutto quanto emerso, la condotta di non integra l'insubordinazione e come tale non può condurre Pt_2
al licenziamento per giusta causa.
Nel caso di specie, la condotta disciplinarmente rilevante, al più, consiste in un mancato adempimento della prestazione su richiesta proveniente dal committente,
rispetto alla quale si configura l'illecito disciplinare della negligenza.
7. Quale secondo motivo di doglianza, parte ricorrente ha inoltre contestato l'ordinanza nella parte in cui ha omesso di valorizzare la condotta asseritamente menzognera del lavoratore, come comprovata dal raffronto tra i messaggi inviati tramite l'applicativo per smartphone “Whatsapp” dal lavoratore la mattina del
04.11.2020 e la e-mail di reclamo inviata da , rappresentante legale Persona_1
della al fine di riconoscere l'insubordinazione di Parte_8 Pt_2
Anche sotto tale profilo l'opposizione è infondata.
Infatti, il raffronto tra i documenti invocati dal ricorrente non può non tenere conto dell'esito della prova orale svolta nel corso della prima fase del giudizio che ha privato di attendibilità e rilevanza il contenuto della comunicazione di reclamo inviata alla a . Parte_1 Persona_1
In particolare, dalla prova orale è emerso che né , né Persona_1 Parte_6
conoscessero e potessero riferire su ulteriori episodi di mancato scarico Pt_2
Pers della merce a lui imputabili;
sul punto, invece, la comunicazione inviata da faceva riferimento a una asserita recidiva di in tali condotte. Pt_2
pagina 22 Nella stessa comunicazione si fa riferimento a danni economici patiti dall'azienda
( per il ritardo nella consegna della merce, quando dalla prova orale Parte_8
Pers resa da è emerso invece che “personalmente sto in ufficio, non mi occupo
della verifica delle operazioni di carico/scarico che si svolgono nell'area
apposito del sito. In relazione a questo episodio, che è rimasto isolato, la nostra
società non ha avuto alcuna conseguenza negativa”.
Ancora, ha dichiarato di non aver mai sentito nominare, prima di Parte_6
quel fatto, il nome di . Parte_2
Ex adverso, nella contestazione disciplinare alla quale è seguito il licenziamento del lavoratore si legge “Perfino la RA , dipendente del ON Parte_6
con mansioni di Responsabile ricevimento merci, in occasione della telefonata
effettuata al SI il 4 novembre c.a. al fine di segnalare Parte_4
l'increscioso accadimento, ha precisato che LL già in precedenti occasioni
aveva tenuto un comportamento analogo ma tuttavia aveva evitato segnalazioni
formali alla scrivente Società”.
Da tali elementi, ai fini del riconoscimento dell'insubordinazione, si deve ritenere del tutto inattendibile il contenuto della comunicazione prodotta dal ricorrente e della parte della contestazione disciplinare con la quale si contesta al lavoratore un comportamento infedele, diverso da quello che risulta documentato agli atti: non aver scaricato la merce contenuta nel semirimorchio che, nell'adempimento delle sue mansioni, aveva portato, il 04.11.2020, al centro di scarico CONAD di
IR.
Tutto quanto evidenziato deve essere ulteriormente valutato alla luce dell'ulteriore elemento di fatto emerso dai documenti di causa per il quale il datore di lavoro,
pagina 23 dopo aver ricevuto e visualizzato la richiesta di istruzioni del lavoratore alle ore
9:27, aveva ignorato tale richiesta e non aveva fornito alcun riscontro.
Tale elemento assume maggiore rilevanza se è vero quello che il ricorrente sostiene, ovverosia che la incaricata di gestire il punto di scarico per Parte_8
la CONAD, aveva contattato telefonicamente la Parte_1
alle 9 per manifestare il problema con lo scarico della merce
[...]
trasportata da Pt_2
Infatti, il primo messaggio che il lavoratore aveva inviato al proprio datore di lavoro non era stato quello asseritamente menzognero con il quale egli,
effettivamente, aveva detto che i destinatari “stanno respingendo il carico, cosa
devo fare?”, messaggio a cui, peraltro, non era seguito alcun riscontro da parte del datore di lavoro, ma il diverso messaggio nel quale aveva avvisa che il Pt_2
personale addetto riferiva che non poteva scaricare il container (“mi dicono che
non possono scaricare loro cosa devo fare?”).
Si tratta quindi di una condotta che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, osservata complessivamente, non può essere apprezzata ai fini dell'insubordinazione alla luce della sua modesta rilevanza in questi specifici termini.
8. Come ultima censura all'ordinanza, il ricorrente ha eccepito l'errata valutazione delle ulteriori condotte che il datore di lavoro ha contestato a Pt_2
con il licenziamento, aggiuntive rispetto alla contestazione disciplinare del
06.11.2020.
Anche sotto tale profilo l'opposizione è infondata.
pagina 24 L'ordinanza opposta, con approfondimento coerente con la natura sommaria della fase, ha valorizzato gli episodi specificamente indicati dal datore di lavoro al fine di ritenere integrato il giustificato motivo soggettivo ai fini del licenziamento.
Come si è già avuto modo di approfondire, il principio di immutabilità della contestazione impedisce al datore di lavoro di intimare il licenziamento disciplinare per fatti nuovi non preventivamente contestati e rispetto a cui il lavoratore non ha avuto modo di prendere posizione.
Nella vicenda scrutinata, la contestazione mossa al lavoratore non ha preso in considerazione le ulteriori condotte espressive della invocata e asserita insubordinazione, di modo che il lavoratore, non ha potuto svolgere a riguardo nessuna difesa.
Il Giudice della prima fase ha, quindi, attentamente analizzato le circostanze aggiunte nella lettera di licenziamento, alcune delle quali oggetto di un procedimento disciplinare, e la ha valutate al fine di individuare la sanzione proporzionata al complessivo disvalore espresso dalle condotte del lavoratore.
Proprio un'attenta e coerente valutazione della complessiva condotta tenuta dal lavoratore nel corso degli ultimi 2 anni alle dipendenze della
[...]
ha consentito al Giudice della prima fase di ritenere Parte_1
provata l'irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario che deve assistere il lavoro subordinato, con conseguente riconoscimento del giustificato motivo soggettivo per il licenziamento.
Sul punto può richiamarsi il passaggio dell'ordinanza opposta, che si ritiene di condividere interamente e si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Occorre quindi verificare, sulla scorta di un accertamento necessariamente
sommario delle ragioni sostenute dalle parti, se il complessivo comportamento
pagina 25 del ricorrente, alla luce degli ulteriori episodi descritti nella lettera di
licenziamento, giustifichi il contestato recesso.
Al riguardo va rilevato che tale modus operandi è in sé del tutto legittimo, ferma
la verifica giudiziale circa la ricorrenza della giusta causa, come ribadito anche
di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 8803/2020) laddove ha così
statuito «i fatti non tempestivamente contestati possono esser considerati quali
circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente
contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il
profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o
meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un
giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di
affidamento richiesto dalle specifiche mansioni (Cass. n. 22322 del 2016; Cass. n.
14453 del 2017).
Come è stato osservato in sede di legittimità, "sotto tale profilo, può tenersi conto
anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del
licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui all'art. 7 ultimo
comma legge n. 300 del 1970" (Cass. n. 11410/1993; nello stesso senso, Cass.
6523/1996; Cass. n. 1894/1998; Cass. n. 1925/1998; Cass. n. 5044/1999; Cass. n.
7734/2003; Cass. n. 21795/2009; Cass. n. 1145/2011; Cass. n. 14453/2017).
3.1. E' al riguardo giurisprudenza ormai pacifica che può tenersi conto dei fatti
storici addebitabili al lavoratore al fine di accertare la precisa natura e
consistenza del fatto immediatamente da valutare in rapporto al provvedimento di
licenziamento adottato dal datore di lavoro (Cass. n. 14453/2017 cit.). Questa
Corte ha, in particolare, osservato che il principio dell'immutabilità della
contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7
pagina 26 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi,
diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e
situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze
confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento,
al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico,
delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo
provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass. n. 1145 del 19/01/2011;
Cass. n. 21795 del 14/10/2009, Cass. n. 6523 del 20/07/1996) […]».
Quanto alla prima contestazione aggiuntiva, relativa ad un episodio avvenuto
nell'agosto 2020 risulta che il ricorrente aveva comunque provveduto allo scarico
delle merci presso la di sicché appare trattarsi di un episodio Per_2 CP_2
scarsamente apprezzabile in causa.
Con riguardo, invece, all'episodio asseritamente occorso nell'aprile 2019,
allorché il ricorrente si era rifiutato di portare il veicolo da lui condotto al porto
di AR per procedere all'imbarco si profila, effettivamente, di una condotta
censurabile che, tuttavia, non è stata debitamente contestualizzata dalla stessa
difesa convenuta.
Occorre rilevare che la prestazione richiesta al (ossia effettuare la non Pt_2
breve tratta IR — RD — AR — IR nell'arco della giornata
lavorativa) di per sé è obiettivamente gravosa e tale non rendere meramente
speciose le ragioni che egli aveva esposto per giustificare il suo diniego (ossia
che avrebbe terminato tardi il suo turno di lavoro).
Sul punto le deduzioni di prova articolate in questo giudizio appaiono oltremodo
generiche talché non è possibile apprezzare l'effettiva gravità di tale
comportamento.
pagina 27 Anche le contestazioni concernenti il posizionamento del nella fila sbagliata Pt_2
presso la cava di RD, indicative di una insofferenza rispetto all'osservanza
delle direttive aziendali, appaiono di limitato rilievo anche alla luce della relativa
deduzione istruttoria, ove non si fa invero alcun cenno ad eventuali danni occorsi
all'azienda per effetto di tale contegno. Del pari di contenuto rilievo l'ulteriore
riferimento all'episodio del maggio 2018 (risalente dunque a circa due anni e
mezzo prima rispetto all'episodio principale qui in disamina) relativo al rifiuto di
utilizzare un trattore diverso da quello consueto.
Si tratta una condotta peraltro riconosciuta come errata dallo stesso lavoratore
che difatti nemmeno ha impugnato il provvedimento sanzionatorio.
In definitiva, valutato quanto emerso in causa ed esclusa, come detto, la natura
ritorsiva del licenziamento nonché la ricorrenza di una giusta causa di recesso,
che l'art. 32 del CCNL riconnette (pur non trattandosi, come è noto, di clausole
vincolanti per il giudice) a comportamenti assai gravi non ravvisabili nel caso di
specie, reputa il Tribunale dover disporre la risoluzione del rapporto di lavoro
con riconoscimento in favore del della tutela indennitaria”. Pt_2
Alla luce di tali principi possono essere valutati gli ulteriori elementi forniti dal ricorrente con l'opposizione, ribadendo la piena condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per il quale la contestazione disciplinare cristallizza lo scenario fattuale alla base del licenziamento, laddove gli elementi aggiuntivi relativi a precedenti disciplinari o fatti rilevanti, hanno l'unica finalità di essere valutati complessivamente al fatto principale quali circostanze confermative, al fine di comminare una sanzione proporzionata.
In particolare, con la lettera di licenziamento il datore di lavoro ha fatto riferimento ad una condotta del 14.08.2020 per la quale non ha proceduto alla
pagina 28 contestazione disciplinare, sulla quale il ricorrente nulla ha aggiunto rispetto alla prima fase del giudizio.
Per quanto, invece, attiene al procedimento disciplinare del 20.04.2019, le relative vicende sono già state oggetto di valutazione nell'ordinanza che ha definito la prima fase del presente giudizio, mentre l'ulteriore documentazione prodotta a conferma delle puntuali allegazioni svolte nella prima fase, lungi da essere utili ai fini del riconoscimento dell'insubordinazione, confermano la diversa circostanza che il avesse eseguito la propria prestazione con reiterata negligenza. Pt_2
Tale circostanza, se compiutamente contestata e provata al momento dell'illecito,
avrebbe costituito un giustificato motivo per intimare al lavoratore il licenziamento, ma non sarebbe comunque stata sufficiente, per le ragioni già
esposte, a integrare una giusta causa di recesso.
Rispetto al procedimento disciplinare aperto con la contestazione dell'11.05.2018,
nulla è stato aggiunto con il ricorso in opposizione.
Infine, il precedente disciplinare del 2016, citato solo in ultimo dal ricorrente,
riguarda una condotta avulsa da quelle contestate e che non aggiunge disvalore alla complessiva valutazione degli elementi portati contro Pt_2
Per tutte le ragioni sopra esposte l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata con la conferma della statuizione del primo Giudice con la quale è stato sciolto il rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo e il datore di lavoro,
[...]
è stato condannato al pagamento dell'indennità Parte_1
risarcitoria nella misura di 12 mensilità, quantificazione che risulta congrua alla luce della complessiva valutazione della vicenda svolta dal primo Giudice e che comunque consiste in una mensilità per ogni anno di lavoro prestato presso il datore di lavoro.
pagina 29
9. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, per le cause di lavoro, scaglione di valore da euro 26.000,00 a euro 56.000,00, calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto, sulla somma riconosciuta all'esito del giudizio in favore di e vengono liquidate secondo i parametri minimi, in Parte_2
ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, decidendo nella causa introdotta ai sensi dell'art. 1, commi 51° ss., l. 28.06.2012, n. 92, da
[...]
in opposizione all'ordinanza n. 11/2022, Parte_1
depositata il 01.07.2022, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avente a oggetto l'impugnativa del licenziamento proposta : Parte_2
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_2
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
AR, 09.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. Carlo Augusto DURANTE, M.O.T. in tirocinio presso questo Ufficio dal 15.09.2025 al 18.12.2025
pagina 30
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Profili esemplificativi: Operai
• Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
• primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
• gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
• conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi”. pagina 19