Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 2
A norma degli articoli 6 legge n. 724/1994 e 2 legge n. 549/1995, le esposizioni debitorie delle soppresse Usl e dei disciolti enti ospedalieri sono assunte dalla Regione attraverso gestioni stralcio (trasformate in gestioni liquidatorie dalla citata legge n. 549/95) facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende Usl designati dalle leggi stesse, agiscono in nome e per conto della Regione, in qualità di organi della stessa, con la conseguenza che, ove la successione nel rapporto obbligatorio emerga in corso di causa, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla Regione a mezzo dei propri organi come sopra individuati.
Non è necessario il controllo preventivo del CORECO sulle delibere USL autorizzatorie alla lite, avendo l'art. 4 comma ottavo legge n. 412 del 1991 soppresso tale previsione per tutti gli atti delle USL; con riguardo alla Regione Sicilia - per la quale, come per tutte le regioni a statuto speciale, opera la riserva legale di competenza statutaria regionale espressa dall'art. 49 comma sesto legge n. 833 del 1978 - tale controllo è stato soppresso con la legge reg. n. 30 del 1993 che si è adeguata, in materia, al disposto della legge nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico "G. Di Cristina M. AS" in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t. e commissario liquidatore della gestione stralcio della USL 58, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Salvatore Cimilluca
- ricorrente -
contro
Farmafactoring s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via B. Buozzi 53, presso l'avv. Massimo Zaccheo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv.ti Alberto Sciumè e Marisa Meroni di Milano
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.3124 dell'8.11.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.3.99 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Cimilluca per la ricorrente e l'avv. Zaccheo per la controricorrente, che hanno illustrato le loro difese. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16.11.92 la USL 58 di Palermo conveniva innanzi al Tribunale di Milano la soc. Farmafactoring opponendosi al decreto con il quale il Presidente del Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla predetta (quale procuratore speciale della soc. Menarini) la somma di lire 566.239.796 oltre accessori per residuo prezzo di forniture di prodotti farmaceutici effettuati per l'utilizzazione da parte di presidi ospedalieri compresi nella opponente Unità Sanitaria Locale. Costituitasi la società opposta, il Tribunale di Milano con sentenza 17.1.94 rigettava l'opposizione. La pronunzia era appellata dalla USL 58 di Palermo, in persona del Commissario Straordinario, con atto del 26.7.94 e la appellata Farmafactoring e costituiva eccependo il difetto di legittimazione dell'appellante perché la delibera autorizzatoria del promovimento dell'impugnazione non avrebbe ricevuto il dovuto visto del Co.Re.Co. La Corte di Milano, con sentenza 8.11.96, accogliendo il rilievo dell'appellata e richiamando le sentenze 5224/95 e 2606/93 della Cassazione, dichiarava inammissibile l'appello.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, con atto notificato il 22.12.97, e contenente un solo motivo, l'Azienda di Rilievo Nazionale ed di A.S. Ospedale Civico G.D.Cristina e M.AS (in persona del D.G. nella qualità di comm.rio liq.re della gestione stralcio della USL 58 per i rapporti inerenti le strutture in essa Azienda confluiti). Si è costituita l'intimata Farmafactoring con atto del 31.1.1998 nel quale ha, pregiudizialmente, rilevato la carenza di legittimazione processuale della Azienda essendo di contro legittimata la gestione liquidatoria costituita presso l'Azienda U.S.L. 6 di Palermo. La ricorrente ha depositato memoria ed entrambi i difensori hanno discusso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dell'unico motivo del ricorso deve essere necessariamente preceduto dalla valutazione della questione posta dalla Farmafactoring in controricorso, quella afferente la pretesa carenza di legittimazione della ricorrente Azienda a rappresentare la gestione liquidatoria del debito in contestazione, questione sulla quale la difesa della ricorrente ha ampiamente replicato tanto in memoria quanto in discussione orale. E ad avviso del Collegio la legittimazione della ricorrente è indiscutibile.
1. Non può non essere, in primo luogo, richiamato e totalmente condiviso l'indirizzo interpretativo S.U. questa Corte, inaugurato dalla sentenza 1989/ 97 a S.U. e seguito da numerosi pronunziati che di tal indirizzo hanno sviluppato le premesse (cfr. "ex multis" 12648/98- 9911/98- 6549/98- 5602/98- 803/98- 10939/97), per il quale, alla stregua del D.Lgsl. 30.12.92 n. 502, dell'art. 6 comma 1 della L. 23.12.94 n. 724 e dell'art. 2 comma 14 della L. 28.12.95 n. 549 ed in un quadro in nessun modo smentito dal D.L. 13.12.96 n. 630, conv. in L. 21/97 (cfr. sentt. 5602/98 e 6549/98), le esposizioni debitorie dei disciolti enti ospedalieri e delle soppresse U.S.L. vengono a gravare sull'Ente Regione, se pur "amministrate" dalle varie gestioni stralcio (oggi gestioni liquidatorie) in persona dei commissari liquidatori, le cui funzioni vengono svolte- in forza delle disposizioni delle leggi regionali - dal Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende U.S.L. designate dalle leggi stesse. E che tali funzioni vengano svolte "nell'interesse e per conto della Regione, agendo essi in qualità di organi di tale ente" (sent. 1989/ 97), non è affatto incompatibile con il possibile conferimento ai commissari liquidatori- ad opera delle stesse leggi regionali - di una propria specifica capacità processuale.
2. Va, quindi, individuato, sulle premesse dianzi delineate, quale soggetto processuale sia, alla stregua della legislazione regionale siciliana emanata in attuazione dei principi generali di cui alla legge 833/78 e nel quadro dei principi di riorganizzazione posti dal D.Lgs. 502/92, legittimato all'impugnazione della sentenza 3124/96 della Corte di Milano, resa nei confronti della soppressa USL 58 e ad oggetto - come è pacifico - un debito per somministrazioni di medicinali da parte della soc. Menarini ( sostituita dal "factor" Farmafactoring) destinati ad ospedale già della USL 58 e confluito nel compendio gestito dalla A.R.N.A.S. oggi ricorrente. Ed è indiscutibile - ed indiscusso dalle difese in causa - che la fonte di normazione primaria di tale individuazione sia la legge reg. Sicilia 3.11.93 n. 30, la quale, all'art. 55 comma 3, demanda all'Assessore
regionale alla Sanità la determinazione dei criteri per il trasferimento di beni e rapporti dalle soppresse U.S.L. alle Aziende di R.N. ed A.S., restando rimesso al Presidente della Regione (commi 2 e 4) di operare per il concreto inizio delle nuove Aziende U.S.L. ed A.R.N.A.S. e per il trasferimento ad entrambe dei rapporti e beni in atto. Orbene, prorogato il termine di 60 giorni di cui al cit. art. 55 comma 3 sino all'entrata in vigore della L.R. Sicilia 11.4.95 n. 34 (cfr. art. 1 comma 4^), l'Assessore ebbe ad adottare il tempestivo decreto 28.4.95 (su G.U.R.S. 25/95) nel quale venne posto il criterio di individuazione dell'organo gestore dell'Ufficio Stralcio per i vari rapporti già in capo alle soppresse U.S.L: e tal criterio fu individuato nella inerenza del rapporto alla struttura e nell'individuazione del soggetto nel quale detta struttura confluiva.
3. Da tale premessa, non poteva che discendere, ma volta rammentato che il debito in contesa ineriva alla struttura ospedaliera affine confluita nell'A.r.n.a.s. "Ospedale Civico e Benfratelli - G.Di Cristina M.AS", la legittimazione del suo direttore generale nella ridetta veste di commissario liquidatore della gestione stralcio dei rapporti in essa confluiti dalla soppressa Usl 58. Ma a tale evidenza la controricorrente ha obiettato il diverso disposto della circolare assessoriale 824 in data 7.8.95 (in atti), circolare diretta ai DD.GG. delle A.Usl e configurante, all'esito di articolate premesse, una confluenza di tutti i rapporti debitori "ante" 31.12.94 già facenti capo alla USL 58 in capo alla gestione liquidatoria incombente sulla Azienda U.S.L. 6 di Palermo. Ma l'obiezione - come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente - è errata, là dove omette di trarre dalla natura dell'atto (circolare), resa palese dalla destinazione (i direttori generali) e dalla consistenza delle premesse (la difficoltà di operare le "scissioni" di imputazione della gestione "ante" 31.12.94 con riguardo alla complessità dei problemi contabili relativi), la doverosa conseguenza relativa alla portata meramente "interna" delle previsioni in tal atto contenute. E non si può non rammentare quanto, sulla rilevanza esterna di atti, organizzatori regionali quali le circolari, da questa Corte affermato (cfr. S.U. 5.89 6197). Affermata, pertanto, la legittimazione a ricorrere del D.G. dell'A.R.N.A.S. nella sua qualità di commissario liquidatore dei rapporti transitati, per "pertinenzialità strutturale", dalla Usl 58 alla nuova Azienda Ospedaliera, può esaminarsì la censura da tal ricorrente proposta e ad oggetto la violazione di legge commessa dalla Corte di Milano nell'aver postulato che la delibera del Comm.rio str.io della USL 58 autorizzante la proposizione dell'appello dovesse essere sottoposta al controllo preventivo del Co.Re.Co., in difetto del quale - come nella specie - si sarebbe evidenziata la inefficacia della autorizzazione e l'inammissibilità del gravame per incapacità processuale del suo proponente. La censura proposta avverso tale statuizione è fondata, se pur in relazione ad un quadro normativo non interamente rilevato in ricorso ma esattamente individuato nella sola di5~sa finale, un quadro che - in ragione della presenza specifica delle leggi della Regione Sicilia e con riguardo alla data dell'appello (26.7.94) - rende non conferente l'interpretazione dell'art. 45 della legge 142/90 sulla quale si sono registrate le difformi pronunzie di questa Corte menzionate in atti (cass. 7833/93- 10088/94- 327195- 5224/95).
1. Va, invero, considerato che, se, in termini generali, i dubbi sulla esenzione dall'onere di controllo preventivo sulle delibere USL autorizzatorie alla lite (l'art. 45 della legge 142/90 e la sua applicazione in forza del rinvio di cui all'art. 49 della legge 933/78) sono stati certamente superati dall'inequivoca norma di esenzione posta dall'art. 4 comma V della legge 412/91 (". .è abolito il controllo dei Comitati Regionali di Controllo sugli atti delle Unità Sanitaria Locali . . ."), norma che la sentenza impugnata non ha neanche preso in esame, è pur vero, come esattamente rammentato dalla controricorrente, che per le regioni a statuto speciale - quale è la Regione Sicilia - operava ed opera, in materia, la riserva legale di competenza statutaria regionale come fatto palese dall'art. 49 6^ comma legge 833/78 (I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale . . . . si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti).
2. Ed in effetti, in attuazione dello Statuto, la legge regionale 5.12.91 n. 46 aveva posto una integrazione alla di soli due precedente, 3.12.91 n. 44 recante "nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni. . .": segnatamente, l'art. 1 della seconda legge aveva aggiunto all'art. 29 della precedente un art. 30 composto da cinque capoversi, il primo dei quali aveva statuito che "fino alla riforma delle unità sanitarie locali" il controllo di legittimità sugli atti delle stesse sarebbe stato esercitato dalla sezione centrale e provinciale competente del Co.Re.Co.
3. Entrata in vigore la prevista riforma delle USL, con il noto D.Lgs. 30.12.92 n. 502, la legge regionale provvide ad adeguarsi al disposto, soppressivo dei controlli, della legge nazionale (il ridetto art. 4 comma 8^ della lege 412/91): infatti, la legge regionale siciliana 3.11.93 n. 30, che all'art. 1 dichiarò preliminarmente che nella regione dovevano essere applicate le norme di cui al D.Lgs. 5 02/92, con le riserve di cui alla L.Reg. 25/93, e nel quadro della riforma sanitaria del 1978, all'art. 53 (il cui testo veniva a sostituire l'art. 65 della L.reg. 25/93) provvide da un canto a richiamare l'art. 4 della legge 412/91 (comma 3) e dall'altro canto a statuire (comma 9) l'abrogazione dei "capoversi 1, 2, 3, 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1991 n. 46". E l'abrogazione dei menzionati capoversi, e segnatamente di quello sub. 1 richiamato al capo che precede, ebbe l'effetto di eliminare, con l'entrata in vigore della legge di abrogazione, il menzionato controllo di legittimità del Co.Re.Co. sugli atti delle USL.
4. E poiché tale abrogazione è intercorsa in data ben anteriore a quella della stessa introduzione, della impugnazione in appello (26.7.94), ne discende l'errore indiscutibile dei Giudici del merito che quella impugnazione ebbero a dichiarare inammissibile per la pretesa carenza di un necessario "presupposto processuale". Deve pertanto, in accoglimento del ricorso, cassarsi l'impugnata sentenza e provvedersi al rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano perché venga esaminato nel merito l'appello a suo tempo proposto dalla USL 58 ed erroneamente dichiarato inammissibile, e perché, infine, siano regolate le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione,
Accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza, rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999