Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8159
CASS
Sentenza 28 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

A norma degli articoli 6 legge n. 724/1994 e 2 legge n. 549/1995, le esposizioni debitorie delle soppresse Usl e dei disciolti enti ospedalieri sono assunte dalla Regione attraverso gestioni stralcio (trasformate in gestioni liquidatorie dalla citata legge n. 549/95) facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende Usl designati dalle leggi stesse, agiscono in nome e per conto della Regione, in qualità di organi della stessa, con la conseguenza che, ove la successione nel rapporto obbligatorio emerga in corso di causa, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla Regione a mezzo dei propri organi come sopra individuati.

Non è necessario il controllo preventivo del CORECO sulle delibere USL autorizzatorie alla lite, avendo l'art. 4 comma ottavo legge n. 412 del 1991 soppresso tale previsione per tutti gli atti delle USL; con riguardo alla Regione Sicilia - per la quale, come per tutte le regioni a statuto speciale, opera la riserva legale di competenza statutaria regionale espressa dall'art. 49 comma sesto legge n. 833 del 1978 - tale controllo è stato soppresso con la legge reg. n. 30 del 1993 che si è adeguata, in materia, al disposto della legge nazionale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8159
    Data del deposito : 28 luglio 1999

    Testo completo