Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 618 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
,P.I. P.IVA 1 con sede legale in Milano, alla Via Anna Maria Mozzoni n. 12, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giorgio Grasso del Foro di
Roma e dall'Avv. Raffaele Mastrota del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Milano, via
Manfredo Camperio n. 9, è eletto domicilio;
OPPONENTE
E P.I.: P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Altamura (BA), alla Via del Gelso n. 30, ed ivi elettivamente domiciliata, alla via Filippo
Baldassarra n.9, presso gli Avv.ti Antonio Delucia e Gaia Delucia, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti già conferita per la fase monitoria ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione allegati con le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 6.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2023 Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 16434/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 26-27.10.2023 e notificato il
23.11.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente CP_1 della somma di Euro € 41.196,54 (oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 e spese legali), sulla base di n.
5 fatture emesse a titolo di corrispettivi maturati per prestazioni e forniture effettuate da CP_1
[...] in esecuzione dei contratti di subaffidamento intervenuti con la committente Parte_1 in data 25.03.2021 e in data 29.03.2021, aventi ad oggetto servizi di “manutenzione ordinaria preventiva programmata e periodica" da eseguirsi in favore dell' Pt_2
Parte opponente, in particolare, contestava la pretesa creditoria azionata dall'opposta, eccependo di avere regolarmente pagato il corrispettivo concordato per l'esecuzione delle prestazioni dedotte da controparte, così come quantificato ai sensi dell'art. 3 dei contratti di subaffidamento, rientrando, a suo dire, l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture allegate da CP_1 tra quelle per le quali era stato previsto il corrispettivo onnicomprensivo di cui all'art. 3 dei contratti di subaffidamento;
pertanto, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese del giudizio e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c..
CP_1 contestando quanto dedotto edRadicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccepito da controparte e sostenendo che le fatture emesse erano riferite a prestazioni aggiuntive, non rientranti nella ordinaria manutenzione contrattuale e di carattere straordinario, da remunerarsi con un corrispettivo extra;
l'opposta formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'opposizione inammissibile e/o infondata, in fatto e diritto, nell'an e nel quantum e, per l'effetto, rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
B) in subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare come tenuta la opponente Parte_1 -con sua conseguente condanna- al pagamento in favore di CP_1 della somma di cui al decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, di quella anche inferiore che sarà ritenuta spettante, anche, subordinatamente e sussidiariamente, a titolo di ripetizione d'indebito per altrui arricchimento senza causa, da accertarsi anche tramite CTU, in ogni caso maggiorata degli interessi moratori;
C) condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali e compensi professionali anche della presente fase di cognizione".
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e svolta la prima udienza di comparizione, con ordinanza dell'11.06.2024, venivano rigettate dal Giudice la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e le istanze istruttorie formulate dall'opposta; quindi, depositati dalle parti gli scritti conclusionali, all'udienza cartolare del 5.05.2025, la causa veniva assegnata in decisione.
Nel merito l'opposizione è fondata.
come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza Occorre premettere innanzitutto e della dottrina che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
-
cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova della fonte
-
(negoziale o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del quella degli eventuali fatti estintivi debitore opponente avente la veste di convenuto
- -
dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Occorre rilevare che parte opponente ha documentato, quale fatto estintivo dell'obbligazione dedotta col ricorso monitorio da l'integrale pagamento di tutte le prestazioni svolte CP_1
dall'opposta in esecuzione dei contratti di subaffidamento intercorsi tra le parti (v. docc.
4-7 fascicolo opponente). In comparsa CP_1 pur confermando di aver ricevuto l'integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti con i menzionati contratti di subaffidamento, ha sostenuto che le prestazioni in relazione alle quali era stata richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento sarebbero riferite a prestazioni straordinarie extra remunerabili separatamente e ha chiesto, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione quali corrispettivi extra contratto e, in via sussidiaria, a titolo di arricchimento senza causa.
Il decreto ingiuntivo va revocato, avendo l'opponente provato il pagamento delle prestazioni svolte dall'opposta in esecuzione dei titoli contrattuali indicati nel ricorso monitorio dall'opposta.
Pt_1 ha eccepito, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'inammissibilità delle domande svolte dall'opposta in via subordinata, in quanto domande nuove fondate su un titolo diverso da quello dedotto in monitorio, senza che il thema decidendum sia stato ampliato dall'opponente con la formulazione di una domanda riconvenzionale.
Ritiene il Tribunale che le domande svolte in comparsa dall'opposta siano ammissibili, in ragione dell'orientamento di cui alle S.U. della Suprema Corte, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto (cfr. Cass. S.U. 2024, n. 26727).
Nel merito, tuttavia, le domande dell'opposta non sono fondate. Invero CP_1 non ha fornito prova, innanzitutto, che le prestazioni indicate nelle fatture allegate in monitorio non rientrassero nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria previsti dai contratti o non fossero comunque di natura accessoria o complementare, posto che le parti stabilivano all'art.
1.5 dei contratti che "Il presente affidamento ha ad oggetto ogni prestazione necessaria, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione, secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattuali, sia non indicate ma necessarie alla perfetta esecuzione del servizio/lavorazioni secondo la regola dell'arte" e all'art. 3 che "1. il corrispettivo dovuto all'impresa esecutrice ai sensi del presente contratto ammonterà a complessivi Euro 44.415,00 (euro quarantaquattromilaquattrocentoquindici/00) oltre IVA. 2.
Detti importi sono da intendersi comprensivi di ogni e qualsiasi onere connesso all'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto come individuate dal precedente art. 12".
In ogni caso, anche a volere ritenere che tali prestazioni avessero carattere extra contratto, a fronte della specifica contestazione dell'opponente sulla mancata autorizzazione di tali prestazioni, era onere della parte opposta fornire prova dell'esistenza di uno specifico accordo intervenuto con
Pt_1 o dell'esistenza di un assenso scritto dell'affidataria, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma
8, dei contratti di subaffidamento, era previsto che “….. l'impresa esecutrice non potrà in nessun caso introdurre variazioni ai termini e alle modalità esecutive del servizio/lavorazioni affidatogli,
se non previo assenso scritto dell' Parte_3
Sicchè l'opposta non ha fornito prova che tali attività erano state richieste, autorizzate e/o ratificate da Pt_1 a nulla rilevando i DDT allegati e apparentemente sottoscritti in calce da incaricati
,
beneficiaria delle prestazioni. dell' Pt_4 Per tali ragioni non può essere accolta la richiesta di c.t.u. al fine di accertare la natura delle prestazioni fatturate su cui l'opposta ha insistito in sede di conclusioni.
Merita rigetto, infine, anche la domanda ex art. 2041 cod.civ. formulata dalla parte opposta in via subordinata.
In particolare, occorre rilevare che l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2042 cod.civ., ha carattere sussidiario e non è ammissibile laddove la parte abbia a disposizione altre azioni tipiche, quali per l'appunto l'azione contrattuale di adempimento, che è stata proposta dalla impresa esecutrice in via principale ovvero quando la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ad origine dell'azione proposta, e non anche nel caso - come quello di specie - in cui sia stata infruttuosamente sperimentata nel merito la domanda volta al soddisfacimento della pretesa
(v. Cass. S.U. 1996, n. 9531; Cass. 1991, n.283).
Pertanto, l'opposizione proposta da Parte_1 va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato e rigetto di ogni altra domanda formulata dalla parte opposta.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte opposta ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. n. 147/2022 avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione avanzata da Parte_1 e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 16434/2025 del Tribunale di Milano;
2) RIGETTA ogni altra domanda formulata dall'opposta;
3) CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opponente, liquidando le stesse in euro 7.000,00 (di cui euro 6.714,00 per competenze ed euro 286,00 per spese vive), oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Milano, 16 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale