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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1327 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 09/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Caretta per la parte convenuta l'avv. Chiavegato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Caretta concorda con le conclusioni del CTU e conclude come da atti, riportandosi alla nota spesa depositata in merito alla condanna.
L'avv. Chiavegato conclude come da memoria di costituzione, precisando che il periodo di temporanea riconosciuto dal CTU è già stato liquidato dall e che quindi la domanda attiene esclusivamente al ricalcolo della CP_1
rendita già goduta in altra percentuale.
I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00, pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 09/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1327 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 25/08/2023
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CARETTA ADRIANO, dell'avv. CARETTA FABIO e dell'avv. CARETTA ELISA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
PONTELANDOLFO, 114 36100 VICENZA presso il difensore avv.
CARETTA ADRIANO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA
presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.8.2023 il ricorrente assumeva: di aver lavorato presso la ditta FOP S.p.A. dal 01.09.1999 al 18.04.2016 e di lavorare dal 01.08.2016 presso la ditta ENOITALIA S.P.A.; la FOP S.p.A.
1 è un'azienda che realizzava articoli Pet, mentre la ENOITALIA S.p.A. è un'azienda vinicola che si occupa di imbottigliamento e commercializzazione di vino;
di aver lavorato presso quest'ultima in regime di somministrazione dal 01.08.2016 al 31.03.2018, cui è seguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
di aver svolto le mansioni di magazziniere-carrellista, con orario di lavoro a tempo pieno, 8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre al lavoro straordinario secondo necessità; di aver subito, in data 29.03.2016, un infortunio sul lavoro che gli ha provocato una distorsione del ginocchio destro e della caviglia sinistra, riconosciuto dall' come l'infortunio sul lavoro, senza CP_1
postumi permanenti;
di essere rimasto vittima, in data 03.12.2018 di un altro infortunio che ha interessato il medesimo ginocchio destro,
provocando un ulteriore aggravamento, ma anche in questo caso, l CP_1
ha riconosciuto l'infortunio senza postumi. Ha descritto dettagliatamente le dinamiche di entrambi gli infortuni ed ha chiesto accertarsi che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, fossero conseguenza degli eventi infortunistici contratti a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n.
38/2000, con condanna dell' a corrispondere le prestazioni di legge CP_1
previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, l'indennità per inabilità
temporanea e ogni altro accessorio del caso, previa liquidazione delle stesse.
Si è costituito l' che ha ritenuto infondate le domande avanzate dalla CP_1
parte ricorrente, rilevando in primis come fosse prescritta per decorrenza del termine triennale la domanda relativa all'infortunio n° 514971790 del
2 29/03/2016, riconosciuto dall' che, con provvedimento del 15/04/2016, CP_1
mai opposto, non aveva riscontrato alcuna menomazione all'integrità psico-fisica ed aveva liquidato al datore di lavoro l'indennità di temporanea per un totale di otto giorni. Quanto alla domanda relativa all'infortunio n°
516538810 del 03/12/2018, ha rilevato come anche tale infortunio fosse stato riconosciuto dall'istituto con provvedimento del 19/01/2019 con cui ha liquidato all'assicurato l'indennità di temporanea per un totale di quarantasei giorni, ma non ha non riscontrato alcuna menomazione all'integrità psico-fisica. Tale provvedimento è stato opposto e rigettato in data 6/05/2021. L ha sottolineato che oggetto dell'attuale domanda CP_1
giudiziaria è il danno permanente che si riferisce ai postumi residuati dal primo e non dal secondo infortunio, per il quale il ED ha ritenuto CP_1
che la lesione meniscale fosse conseguenza dell'infortunio del 2016
(come da RM dell'agosto 2016 prodotta) e non a quello successivo del
2018. Ha ribadito che, non essendo stato opposto il provvedimento dell' del 2016 con cui non erano stati riconosciuti postumi di danno CP_1
permanente ed essendo decorso il termine per tale opposizione, l'attuale domanda dovesse essere rigettata trattandosi di postumi “stabilizzati” per l'infortunio del 2016.
Alla prima udienza la parte ricorrente ha rilevato l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' poiché i postumi CP_1
dell'infortunio del 2016 non sono oggetto di giudizio.
Il giudice, rilevata la non contestazione in ordine alle dinamiche degli infortuni, peraltro già riconosciuti dall' ha ammesso la CTU medico CP_1
legale per l'accertamento delle patologie sofferte dal ricorrente in ordine all'infortunio occorso nel 2018.
3 All'esito del deposito dell'elaborato peritale, è stata fissata udienza di discussione. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente ha promosso “ricorso avverso il mancato
riconoscimento e dei postumi permanenti conseguenti agli infortuni del
29.03.2016 n. 514971790 e n. 516538810 del 03.12.2018 D.B. 4%.” ed ha concluso affinchè questo Tribunale accertasse “che i postumi invalidanti,
con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza degli
eventi infortunistici/malattie professionali contratte a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000”.
Entrambi gli infortuni sono stati riconosciuti dall' come infortuni sul CP_1
lavoro e l' ha liquidato all'assicurato l'indennità temporanea ma non ha CP_1
riconosciuto postumi permanenti all'integrità psicofisica.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, dunque,
considerato che non vi è stata alcuna contestazione in merito alle dinamiche riferite agli incidenti subiti sul lavoro, considerato altresì che l' ha già liquidato all'assicurato l'indennità temporanea, l'indagine deve CP_1
essere limitata esclusivamente all'esame della domanda relativa alla presenza di danno biologico conseguente alle lesioni subite in occasione del sinistro occorso nell'anno 2018, esseno decorsi i termini di opposizione al provvedimento del 15.4.2016, con cui l' ha definito CP_1
l'infortunio del 2016.
4 Il CTU, incaricato quindi di accertare “se l'infortunio già riconosciuto dall' occorso nel 2018 sia stato determinato da causa violenta in CP_1
occasione di lavoro, ovvero da concause relative a precedenti affezioni di
parte ricorrente”, esaminando tutta la documentazione medica prodotta, ha ritenuto che “il Sig. è affetto da gonalgia destra che trova Parte_1
giustificazione etiopatogenetica in una documentata lesione meniscale
mediale”. Ha ricostruito tutta la vicenda clinica del ricorrente sulla base della documentazione prodotta, soffermandosi sugli eventi: “risulta che il
Sig. ha subito due eventi infortunistici, entrambi di pertinenza Parte_1
: il primo in data 29/03/2016 ed il secondo in data 03/12/2018. A CP_1
seguito del primo infortunio l'interessato ebbe ad effettuare una RMN del
20/08/2016 attestante una lesione del corno posteriore del menisco
mediale; a seguito del secondo infortunio fu effettuata nuova RMN a
riconfermare la medesima lesione. Opportuno evidenziare come entrambi
gli eventi traumatici abbiano comportato manifestazioni cliniche
apprezzabili riscontrate in occasione di accertamenti effettuati presso
strutture pubbliche;
peraltro se da una parte il primo infortunio ha
comportato una ITL contenuta pur con documentata lesione meniscale
dall'altra l'evento del 2018 ha comportato una ITL protrattasi per circa un
mese. Risulta essere stata effettuata una collegiale fra il medico di
patronato ed il medico dell' che non ha consentito di raggiungere un CP_1
giudizio condiviso sul presupposto che consulente dell'Istituto segnalava la “preesistenza” della lesione meniscale quale conseguenza dell'evento del 2016 mentre oggetto della collegiale risultava l'evento del 2018”.
Non ha però ritenuto di poter condividere la tesi sostenuta dall , Pt_2
“considerato peraltro che la stessa presupporrebbe un errore valutativo da
parte dei sanitari per aver ritenuto insussistenti postumi permanente CP_1
5 a fronte di una distorsione di ginocchio con lesione meniscale, a nulla
valendo la tesi che la lesione meniscale risulta essere stata accertata
successivamente al giudizio sanitario”.
Ha di contro ritenuto che “Entrambi gli eventi traumatici hanno avuto un ruolo concausale nel determinismo dell'attuale quadro menomativo non
risultando dirimente la mera circostanza che la lesione meniscale sia stata
documentata già nel 2016: in sede di accertamento dei postumi l'oggetto
della valutazione deve infatti essere ritenuta la menomazione e non la
mera lesione e su tali presupposto come detto si ritiene che entrambi gli
infortuni abbiano assunto ruolo concausale”.
Ha correttamente limitato l'accertamento alla valutazione della attuale menomazione ritenendo giustificata “una valutazione complessiva del
danno indennizzabile che induce a far ritenere sussistenti i presupposti
sanitari per il riconoscimento di un danno biologico pari al 3% quale riferito
a gonalgia con lesione meniscale non trattata chirurgicamente”.
Altrettanto correttamente, ha valutato le preesistenti già riconosciute dall' con rendita pari al 19% prevista per malattia professionale ( Esiti CP_1
algo-disfunzionali di spondilodiscopatia lombare in lisi istimica congenita
L4 ( IP 7%) e sequele di pregresso infortunio del 2001 con “caviglia sinistra ingrossata con alterazione del profilo anatomico, flessione dorsale ridotta a meno di 90° e flessione plantare ridotta oltre 1/3 subanchilosi della SA esiti di frattura dell'apofisi ( IP 13%), ritenendo “giustificata una
rimodulazione della rendita complessiva di pertinenza valutabile ad CP_1
oggi nella misura del 21% ( ventuno percento)”.
Alcuna osservazione è stata fatta dai consulenti di parte alla bozza del
CTU.
6 Non vi sono ragioni per disattendere l'accertamento del consulente,
risultato frutto di completa indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
L' deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente la Pt_2
rendita commisurata ad una menomazione complessiva di grado pari al
21%. Sulle somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza secondo il valore della domanda, come indicato dalla parte ricorrente nella nota depositata, unitamente alle spese di CTP sostenute (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente, in seguito all'incidente occorso nell'anno 2018, ha subìto una menomazione permanente totale nella misura del 21%;
2) Condanna pertanto il convenuto ad erogare al ricorrente la rendita CP_1
commisurata ad una menomazione permanente totale nella percentuale del 21%, oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese in favore della CP_1
parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi oltre
7 Iva e Cpa e rimb. forf. 15% ed euro 366,00 per spese di CTP sostenute,
con distrazione in favore dei procuratori anticipatari;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
8
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1327 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 09/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Caretta per la parte convenuta l'avv. Chiavegato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Caretta concorda con le conclusioni del CTU e conclude come da atti, riportandosi alla nota spesa depositata in merito alla condanna.
L'avv. Chiavegato conclude come da memoria di costituzione, precisando che il periodo di temporanea riconosciuto dal CTU è già stato liquidato dall e che quindi la domanda attiene esclusivamente al ricalcolo della CP_1
rendita già goduta in altra percentuale.
I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00, pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 09/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1327 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 25/08/2023
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CARETTA ADRIANO, dell'avv. CARETTA FABIO e dell'avv. CARETTA ELISA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
PONTELANDOLFO, 114 36100 VICENZA presso il difensore avv.
CARETTA ADRIANO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA
presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.8.2023 il ricorrente assumeva: di aver lavorato presso la ditta FOP S.p.A. dal 01.09.1999 al 18.04.2016 e di lavorare dal 01.08.2016 presso la ditta ENOITALIA S.P.A.; la FOP S.p.A.
1 è un'azienda che realizzava articoli Pet, mentre la ENOITALIA S.p.A. è un'azienda vinicola che si occupa di imbottigliamento e commercializzazione di vino;
di aver lavorato presso quest'ultima in regime di somministrazione dal 01.08.2016 al 31.03.2018, cui è seguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
di aver svolto le mansioni di magazziniere-carrellista, con orario di lavoro a tempo pieno, 8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre al lavoro straordinario secondo necessità; di aver subito, in data 29.03.2016, un infortunio sul lavoro che gli ha provocato una distorsione del ginocchio destro e della caviglia sinistra, riconosciuto dall' come l'infortunio sul lavoro, senza CP_1
postumi permanenti;
di essere rimasto vittima, in data 03.12.2018 di un altro infortunio che ha interessato il medesimo ginocchio destro,
provocando un ulteriore aggravamento, ma anche in questo caso, l CP_1
ha riconosciuto l'infortunio senza postumi. Ha descritto dettagliatamente le dinamiche di entrambi gli infortuni ed ha chiesto accertarsi che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, fossero conseguenza degli eventi infortunistici contratti a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n.
38/2000, con condanna dell' a corrispondere le prestazioni di legge CP_1
previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, l'indennità per inabilità
temporanea e ogni altro accessorio del caso, previa liquidazione delle stesse.
Si è costituito l' che ha ritenuto infondate le domande avanzate dalla CP_1
parte ricorrente, rilevando in primis come fosse prescritta per decorrenza del termine triennale la domanda relativa all'infortunio n° 514971790 del
2 29/03/2016, riconosciuto dall' che, con provvedimento del 15/04/2016, CP_1
mai opposto, non aveva riscontrato alcuna menomazione all'integrità psico-fisica ed aveva liquidato al datore di lavoro l'indennità di temporanea per un totale di otto giorni. Quanto alla domanda relativa all'infortunio n°
516538810 del 03/12/2018, ha rilevato come anche tale infortunio fosse stato riconosciuto dall'istituto con provvedimento del 19/01/2019 con cui ha liquidato all'assicurato l'indennità di temporanea per un totale di quarantasei giorni, ma non ha non riscontrato alcuna menomazione all'integrità psico-fisica. Tale provvedimento è stato opposto e rigettato in data 6/05/2021. L ha sottolineato che oggetto dell'attuale domanda CP_1
giudiziaria è il danno permanente che si riferisce ai postumi residuati dal primo e non dal secondo infortunio, per il quale il ED ha ritenuto CP_1
che la lesione meniscale fosse conseguenza dell'infortunio del 2016
(come da RM dell'agosto 2016 prodotta) e non a quello successivo del
2018. Ha ribadito che, non essendo stato opposto il provvedimento dell' del 2016 con cui non erano stati riconosciuti postumi di danno CP_1
permanente ed essendo decorso il termine per tale opposizione, l'attuale domanda dovesse essere rigettata trattandosi di postumi “stabilizzati” per l'infortunio del 2016.
Alla prima udienza la parte ricorrente ha rilevato l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' poiché i postumi CP_1
dell'infortunio del 2016 non sono oggetto di giudizio.
Il giudice, rilevata la non contestazione in ordine alle dinamiche degli infortuni, peraltro già riconosciuti dall' ha ammesso la CTU medico CP_1
legale per l'accertamento delle patologie sofferte dal ricorrente in ordine all'infortunio occorso nel 2018.
3 All'esito del deposito dell'elaborato peritale, è stata fissata udienza di discussione. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente ha promosso “ricorso avverso il mancato
riconoscimento e dei postumi permanenti conseguenti agli infortuni del
29.03.2016 n. 514971790 e n. 516538810 del 03.12.2018 D.B. 4%.” ed ha concluso affinchè questo Tribunale accertasse “che i postumi invalidanti,
con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza degli
eventi infortunistici/malattie professionali contratte a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000”.
Entrambi gli infortuni sono stati riconosciuti dall' come infortuni sul CP_1
lavoro e l' ha liquidato all'assicurato l'indennità temporanea ma non ha CP_1
riconosciuto postumi permanenti all'integrità psicofisica.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, dunque,
considerato che non vi è stata alcuna contestazione in merito alle dinamiche riferite agli incidenti subiti sul lavoro, considerato altresì che l' ha già liquidato all'assicurato l'indennità temporanea, l'indagine deve CP_1
essere limitata esclusivamente all'esame della domanda relativa alla presenza di danno biologico conseguente alle lesioni subite in occasione del sinistro occorso nell'anno 2018, esseno decorsi i termini di opposizione al provvedimento del 15.4.2016, con cui l' ha definito CP_1
l'infortunio del 2016.
4 Il CTU, incaricato quindi di accertare “se l'infortunio già riconosciuto dall' occorso nel 2018 sia stato determinato da causa violenta in CP_1
occasione di lavoro, ovvero da concause relative a precedenti affezioni di
parte ricorrente”, esaminando tutta la documentazione medica prodotta, ha ritenuto che “il Sig. è affetto da gonalgia destra che trova Parte_1
giustificazione etiopatogenetica in una documentata lesione meniscale
mediale”. Ha ricostruito tutta la vicenda clinica del ricorrente sulla base della documentazione prodotta, soffermandosi sugli eventi: “risulta che il
Sig. ha subito due eventi infortunistici, entrambi di pertinenza Parte_1
: il primo in data 29/03/2016 ed il secondo in data 03/12/2018. A CP_1
seguito del primo infortunio l'interessato ebbe ad effettuare una RMN del
20/08/2016 attestante una lesione del corno posteriore del menisco
mediale; a seguito del secondo infortunio fu effettuata nuova RMN a
riconfermare la medesima lesione. Opportuno evidenziare come entrambi
gli eventi traumatici abbiano comportato manifestazioni cliniche
apprezzabili riscontrate in occasione di accertamenti effettuati presso
strutture pubbliche;
peraltro se da una parte il primo infortunio ha
comportato una ITL contenuta pur con documentata lesione meniscale
dall'altra l'evento del 2018 ha comportato una ITL protrattasi per circa un
mese. Risulta essere stata effettuata una collegiale fra il medico di
patronato ed il medico dell' che non ha consentito di raggiungere un CP_1
giudizio condiviso sul presupposto che consulente dell'Istituto segnalava la “preesistenza” della lesione meniscale quale conseguenza dell'evento del 2016 mentre oggetto della collegiale risultava l'evento del 2018”.
Non ha però ritenuto di poter condividere la tesi sostenuta dall , Pt_2
“considerato peraltro che la stessa presupporrebbe un errore valutativo da
parte dei sanitari per aver ritenuto insussistenti postumi permanente CP_1
5 a fronte di una distorsione di ginocchio con lesione meniscale, a nulla
valendo la tesi che la lesione meniscale risulta essere stata accertata
successivamente al giudizio sanitario”.
Ha di contro ritenuto che “Entrambi gli eventi traumatici hanno avuto un ruolo concausale nel determinismo dell'attuale quadro menomativo non
risultando dirimente la mera circostanza che la lesione meniscale sia stata
documentata già nel 2016: in sede di accertamento dei postumi l'oggetto
della valutazione deve infatti essere ritenuta la menomazione e non la
mera lesione e su tali presupposto come detto si ritiene che entrambi gli
infortuni abbiano assunto ruolo concausale”.
Ha correttamente limitato l'accertamento alla valutazione della attuale menomazione ritenendo giustificata “una valutazione complessiva del
danno indennizzabile che induce a far ritenere sussistenti i presupposti
sanitari per il riconoscimento di un danno biologico pari al 3% quale riferito
a gonalgia con lesione meniscale non trattata chirurgicamente”.
Altrettanto correttamente, ha valutato le preesistenti già riconosciute dall' con rendita pari al 19% prevista per malattia professionale ( Esiti CP_1
algo-disfunzionali di spondilodiscopatia lombare in lisi istimica congenita
L4 ( IP 7%) e sequele di pregresso infortunio del 2001 con “caviglia sinistra ingrossata con alterazione del profilo anatomico, flessione dorsale ridotta a meno di 90° e flessione plantare ridotta oltre 1/3 subanchilosi della SA esiti di frattura dell'apofisi ( IP 13%), ritenendo “giustificata una
rimodulazione della rendita complessiva di pertinenza valutabile ad CP_1
oggi nella misura del 21% ( ventuno percento)”.
Alcuna osservazione è stata fatta dai consulenti di parte alla bozza del
CTU.
6 Non vi sono ragioni per disattendere l'accertamento del consulente,
risultato frutto di completa indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
L' deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente la Pt_2
rendita commisurata ad una menomazione complessiva di grado pari al
21%. Sulle somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza secondo il valore della domanda, come indicato dalla parte ricorrente nella nota depositata, unitamente alle spese di CTP sostenute (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente, in seguito all'incidente occorso nell'anno 2018, ha subìto una menomazione permanente totale nella misura del 21%;
2) Condanna pertanto il convenuto ad erogare al ricorrente la rendita CP_1
commisurata ad una menomazione permanente totale nella percentuale del 21%, oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese in favore della CP_1
parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi oltre
7 Iva e Cpa e rimb. forf. 15% ed euro 366,00 per spese di CTP sostenute,
con distrazione in favore dei procuratori anticipatari;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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