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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1544/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000810127 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000810127 TARI 2022 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: comem da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione della società resistente Soget spa;
- Vista la rituale notifica del ricorso al resistente Comune di Vibo Valentia in data 12.12.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo telematico di parte ricorrente);
- Esaminato l'atto impugnato, comunicazione preventiva di fermo amministrativo 2025/0000810127, notificata in data 05.12.2025, con la quale la società Soget spa preavvisava Ricorrente_2 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 1.029,67, relativo a n. 2 avvisi di accertamento per Tari/ Tares anni 2019 e 2022, sarebbe stato disposto il fermo sul veicolo di proprietà Opel Corsa tg. Targa_1
- Visto il decreto presidenziale in data 22.12.2025, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, va rigettato.
Invero, dagli atti allegati (e come confermato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio), risultano notificati ritualmente allo stesso gli atti prodromici, costituiti dagli avvisi di accertamento n.
47101240004658147 (Tari/Tares 2019) e n. 447101240100134876 (Tari/Tares 2022), in data 26.09.2024 e in data 15.12.2024: tali atti impositivi, come riferito dallo stesso ricorrente, non sono stati impugnati e, quindi, la pretesa impositiva è divenuta definitiva (cfr. anche la documentazione allegata al fascicolo telematico della società resistente: all. nn. 3, 4 e 5).
Peraltro, quanto all'errato pagamento relativo alla Tari/Tares anno 2019, indicato nel relativo modello
F24 come 2018, ben può l'odierno ricorrente chiedere la restituzione della somma indebitamente versata, dato che agli atti risulta documentato il pregresso pagamento di tale tassa (cfr. all. nn. 4, 5 e 6 del fascicolo telematico della parte ricorrente).
Quanto, poi, alla Tari/Tares anno 2022, il ricorrente ha scelto autonomamente di versare solo la somma per sorta capitale (cfr. all. nn. 7, 8 e 9), con esclusione di sanzioni e interessi, sul presupposto della responsabilità del Comune per l'asserita omessa trasmissione della richiesta di pagamento: tale circostanza, tuttavia, se fondata, avrebbe dovuto indurre il ricorrente a proporre l'impugnazione dell'originario avviso di accertamento, non già all'autonoma scelta di versare solo una parte dell'importo richiesto dall'Ente impositore;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che, alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014
e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione va adottata fra la parte ricorrente e il Comune di Vibo Valentia, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 12.12.2025 da
Ricorrente_2 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 12.12.2025 e depositato in data 12.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in euro 250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara non luogo a provvedere fra il ricorrente e il resistente Comune di Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1544/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000810127 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000810127 TARI 2022 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: comem da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione della società resistente Soget spa;
- Vista la rituale notifica del ricorso al resistente Comune di Vibo Valentia in data 12.12.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo telematico di parte ricorrente);
- Esaminato l'atto impugnato, comunicazione preventiva di fermo amministrativo 2025/0000810127, notificata in data 05.12.2025, con la quale la società Soget spa preavvisava Ricorrente_2 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 1.029,67, relativo a n. 2 avvisi di accertamento per Tari/ Tares anni 2019 e 2022, sarebbe stato disposto il fermo sul veicolo di proprietà Opel Corsa tg. Targa_1
- Visto il decreto presidenziale in data 22.12.2025, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, va rigettato.
Invero, dagli atti allegati (e come confermato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio), risultano notificati ritualmente allo stesso gli atti prodromici, costituiti dagli avvisi di accertamento n.
47101240004658147 (Tari/Tares 2019) e n. 447101240100134876 (Tari/Tares 2022), in data 26.09.2024 e in data 15.12.2024: tali atti impositivi, come riferito dallo stesso ricorrente, non sono stati impugnati e, quindi, la pretesa impositiva è divenuta definitiva (cfr. anche la documentazione allegata al fascicolo telematico della società resistente: all. nn. 3, 4 e 5).
Peraltro, quanto all'errato pagamento relativo alla Tari/Tares anno 2019, indicato nel relativo modello
F24 come 2018, ben può l'odierno ricorrente chiedere la restituzione della somma indebitamente versata, dato che agli atti risulta documentato il pregresso pagamento di tale tassa (cfr. all. nn. 4, 5 e 6 del fascicolo telematico della parte ricorrente).
Quanto, poi, alla Tari/Tares anno 2022, il ricorrente ha scelto autonomamente di versare solo la somma per sorta capitale (cfr. all. nn. 7, 8 e 9), con esclusione di sanzioni e interessi, sul presupposto della responsabilità del Comune per l'asserita omessa trasmissione della richiesta di pagamento: tale circostanza, tuttavia, se fondata, avrebbe dovuto indurre il ricorrente a proporre l'impugnazione dell'originario avviso di accertamento, non già all'autonoma scelta di versare solo una parte dell'importo richiesto dall'Ente impositore;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che, alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014
e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, nessuna statuizione va adottata fra la parte ricorrente e il Comune di Vibo Valentia, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 12.12.2025 da
Ricorrente_2 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 12.12.2025 e depositato in data 12.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in euro 250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara non luogo a provvedere fra il ricorrente e il resistente Comune di Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella