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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 991/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. INFANTE GIUSEPPE ( ) VIA MICHELANGELO C.F._2
TESTA 11 84127 SALERNO, dal quale è rappresentato e difeso;
OPPOSTO
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1
TORRETTA, 4 84122 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MARZANO DANILO (c.f.:
) e dell'Avv. MARZANO MILENA ( ) VIA C.F._3 C.F._4
TORRETTA 4 84122 SALERNO, dai quali è rappresentato e difeso;
OPPONENTE
(c.f.: Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Via delle Puglie, 92 null 82100 Benevento, P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. DE NICOLAIS ANGELO (c.f.: , dal quale C.F._5
è rappresentato e difeso;
DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO
ASL SA;
CONVENUTA contumace Controparte_3
Pagina 1 di 3 Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio CP_4 sebbene ritualmente citata.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta.
Invero, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'estinzione del processo esecutivo, soprattutto se per rinuncia del creditore, determini la cessazione della materia del contendere nell'opposizione di terzo, in quanto l'interesse del terzo era strumentale alla procedura estinta.
A questo punto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale non avendo le parti raggiunto un accordo al riguardo.
Orbene, il Tribunale ritiene che l'opposizione del terzo avrebbe dovuto essere accolta atteso che la cessione dei crediti futuri intervenuta tra la Controparte_5
e la era stata notificata al debitore ceduto,
[...] CP_1 [...]
, e da questa accettata in data 2.5.2016 e, dunque, anteriormente alla notifica del CP_4 pignoramento (avvenuta per il debitore in data 12.5.2016 e per il terzo in data 19.5.2016).
Invero, la S.C. ha affermato che “Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante ex, art. 2914, n. 2, c.c., è sufficiente che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art. 2914 cit. (cfr. Cass. 28300/2005;
8961/2010).
Peraltro, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché
Pagina 2 di 3 al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. 9810/2024; Cass., 13/07/2011, n.
15364; Cass., 16/06/2006, n. 13954; Cass., 26/04/.2004, n. 7919; Cass., 21/12/2005, n.
28300).
Alla stregua della posizione della giurisprudenza di legittimità e del comportamento del creditore procedente ( ) che ha inteso iscrivere a ruolo la causa sebbene il terzo Parte_1 opponente avesse deciso di rinunciare alla stessa e, dunque, costringendo quest'ultimo a difendersi nel merito, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale di nei Parte_1 confronti di e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. Parte_2
2015/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata;
mentre vanno compensate nei rapporti tra e la Parte_1 Controparte_5
, stante l'inammissibilità dell'opposizione dallo stesso proposta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv. Danilo Parte_1
ZA e EN ZA, difensori di dichiaratisi antistatari, Parte_2 che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Compensa le spese di lite nei rapporti tra le altre parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. INFANTE GIUSEPPE ( ) VIA MICHELANGELO C.F._2
TESTA 11 84127 SALERNO, dal quale è rappresentato e difeso;
OPPOSTO
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1
TORRETTA, 4 84122 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MARZANO DANILO (c.f.:
) e dell'Avv. MARZANO MILENA ( ) VIA C.F._3 C.F._4
TORRETTA 4 84122 SALERNO, dai quali è rappresentato e difeso;
OPPONENTE
(c.f.: Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Via delle Puglie, 92 null 82100 Benevento, P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. DE NICOLAIS ANGELO (c.f.: , dal quale C.F._5
è rappresentato e difeso;
DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO
ASL SA;
CONVENUTA contumace Controparte_3
Pagina 1 di 3 Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio CP_4 sebbene ritualmente citata.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta.
Invero, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'estinzione del processo esecutivo, soprattutto se per rinuncia del creditore, determini la cessazione della materia del contendere nell'opposizione di terzo, in quanto l'interesse del terzo era strumentale alla procedura estinta.
A questo punto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale non avendo le parti raggiunto un accordo al riguardo.
Orbene, il Tribunale ritiene che l'opposizione del terzo avrebbe dovuto essere accolta atteso che la cessione dei crediti futuri intervenuta tra la Controparte_5
e la era stata notificata al debitore ceduto,
[...] CP_1 [...]
, e da questa accettata in data 2.5.2016 e, dunque, anteriormente alla notifica del CP_4 pignoramento (avvenuta per il debitore in data 12.5.2016 e per il terzo in data 19.5.2016).
Invero, la S.C. ha affermato che “Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante ex, art. 2914, n. 2, c.c., è sufficiente che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art. 2914 cit. (cfr. Cass. 28300/2005;
8961/2010).
Peraltro, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché
Pagina 2 di 3 al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. 9810/2024; Cass., 13/07/2011, n.
15364; Cass., 16/06/2006, n. 13954; Cass., 26/04/.2004, n. 7919; Cass., 21/12/2005, n.
28300).
Alla stregua della posizione della giurisprudenza di legittimità e del comportamento del creditore procedente ( ) che ha inteso iscrivere a ruolo la causa sebbene il terzo Parte_1 opponente avesse deciso di rinunciare alla stessa e, dunque, costringendo quest'ultimo a difendersi nel merito, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale di nei Parte_1 confronti di e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. Parte_2
2015/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata;
mentre vanno compensate nei rapporti tra e la Parte_1 Controparte_5
, stante l'inammissibilità dell'opposizione dallo stesso proposta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv. Danilo Parte_1
ZA e EN ZA, difensori di dichiaratisi antistatari, Parte_2 che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Compensa le spese di lite nei rapporti tra le altre parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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