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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 299 / 2024 R.G., tra:
VI., C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. sig. , con sede in Villamar (SU), P.IVA_1 CP_1
Via Roma n. 219, elettivamente domiciliata in Sorgono, Corso IV Novembre n. 19, presso lo studio degli Avv.ti Sara Demontis e Maria Antonietta Concu, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
- RICORRENTE
, , , tutti in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi del defunto , Persona_1
- RESISTENTI
*****
OGGETTO: accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione.
*****
Conclusioni delle parti ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre documenti e con riserva di precisazione:
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 CC l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Sorgono, censito al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappale 145, mq 111 (originato dal frazionamento n. 1.1/1989 del 20.02.1989, in atti dal 09.08.2001, Pratica n. 121666), a favore della Società Cooperativa di Consumo . VI., CF in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante signor , con sede legale in Villamar (SU), Via Roma 219, per aver CP_1
1 quest'ultima mantenuto il possesso del predetto immobile in modo continuato, pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre 20 anni;
2) per l'effetto, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e ad ogni altro adempimento conseguente in favore dell'attrice, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La VI. ha proposto ricorso ex art. 281- Parte_1 decies ss. c.p.c., chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale della piena proprietà del terreno sito nel Comune di Sorgono, censito al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappale 145, di mq 111.
Co ha dedotto di aver posseduto il bene in modo esclusivo, pubblico, pacifico, continuo Parte_1
e indisturbato a far data almeno dal 1999, come confermato dalle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio. In particolare, la teste ha dichiarato di lavorare nel supermercato dal 1999 Tes_1 circa, e di aver sempre visto utilizzare il cortile interno da parte della la teste Parte_1 [...]
ha riferito di essere stata dipendente del supermercato dai primi anni 2000, confermando Tes_2
l'utilizzo esclusivo del terreno da parte della sin da allora. Parte_1
La disponibilità materiale del bene è stata documentata mediante fotografie, fatture per lavori di miglioramento (costruzione di muri di confine, installazione di cancello con lucchetto, realizzazione vano scale, vasche di stoccaggio acqua, impianto antincendio), dichiarazioni di conformità degli impianti e certificazioni tecniche.
La disponibilità materiale del bene da parte della Cooperativa risulta provata documentalmente e confermata dalla perimetrazione fisica del terreno, attività tipica del proprietario ai sensi dell'art. 875 c.c., che costituisce elemento sintomatico dell'esercizio del diritto dominicale.
La Cooperativa ha inoltre prodotto certificazione notarile ex art. 567 c.p.c., dalla quale emerge che il terreno risulta catastalmente intestato a soggetti diversi ( , CP_6 Controparte_7 CP_8
e ), senza annotazioni sul titolo di provenienza, e che nei registri immobiliari
[...] Controparte_9 il bene risulta trascritto a favore di per usucapione, in virtù di sentenza del Pretore Persona_1 di Isili del 31.12.1986, trascritta il 27.01.1987.
È stato altresì prodotto l'atto pubblico di compravendita del 31.05.1990, con cui ha Persona_1 alienato a la porzione di mq 112 del Mappale 145, identificata come 145/B, Controparte_10 mentre la porzione residua di mq 111, identificata come 145/A, non è mai stata alienata e risulta ancora intestata a nei registri immobiliari. Persona_1
La Cooperativa ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo per mancata adesione delle parti chiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1158 c.c. prevede che la proprietà di un bene immobile si acquisti per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico per venti anni. Nel caso di specie, la ha fornito prova Parte_1 documentale e testimoniale del possesso ultraventennale del terreno in oggetto, esercitato con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. 2 La disponibilità materiale del bene è comprovata da plurimi elementi: la realizzazione di opere di miglioramento, la chiusura del terreno con cancello e lucchetto, la gestione esclusiva del bene, la perimetrazione fisica mediante muri di confine. Tali attività costituiscono manifestazioni esteriori del possesso utile, e in particolare la perimetrazione del fondo è qualificabile come attività tipica del proprietario ai sensi dell'art. 875 c.c.
In assenza di contestazioni o rivendicazioni da parte di terzi, e considerata la mancata alienazione della porzione di terreno oggetto di causa, deve ritenersi operante la presunzione di possesso prevista dall'art. 1141 c.c., secondo cui chi esercita il potere sulla cosa si presume possessore, salvo prova contraria.
La circostanza è peraltro stata confermata dai testi escussi:
ex dipendente del supermercato gestito dalla ha dichiarato di lavorare Testimone_2 Parte_1 nel supermercato dai primi anni 2000. Ha confermato: Che il terreno oggetto di causa è quello rappresentato nelle foto. Che il cortile interno è sempre stato utilizzato dalla Che i lavori Parte_1 di miglioramento (muri, cancello, impianti, ecc.) sono stati eseguiti e sono visibili.
dipendente del supermercato dal 1999 circa, ha confermato: l''utilizzo del cortile Tes_1 interno da parte della sin dal 1999; la corrispondenza del terreno con le foto mostrate, la Parte_1 presenza e realizzazione dei lavori di miglioramento.
La Cooperativa ha dunque esercitato sul terreno un potere corrispondente a quello del proprietario, in modo continuo, pacifico, pubblico e inequivoco per oltre vent'anni, integrando tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Nulla sulle spese stante la mancata opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 299/24, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accerta e dichiara che la VI., Parte_1
C.F. , ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena, assoluta ed P.IVA_1 esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Sorgono, censito al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappale 145, di mq 111, originato dal frazionamento n. 1.1/1989 del 20.02.1989, in atti dal 09.08.2001, Pratica n. 121666.
2. Ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e agli adempimenti conseguenti in favore della ricorrente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
3. Nulla sulle spese.
Oristano, il 25.11.2025
Il Giudice Stefano Poggio
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SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 299 / 2024 R.G., tra:
VI., C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. sig. , con sede in Villamar (SU), P.IVA_1 CP_1
Via Roma n. 219, elettivamente domiciliata in Sorgono, Corso IV Novembre n. 19, presso lo studio degli Avv.ti Sara Demontis e Maria Antonietta Concu, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
- RICORRENTE
, , , tutti in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi del defunto , Persona_1
- RESISTENTI
*****
OGGETTO: accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione.
*****
Conclusioni delle parti ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre documenti e con riserva di precisazione:
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 CC l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Sorgono, censito al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappale 145, mq 111 (originato dal frazionamento n. 1.1/1989 del 20.02.1989, in atti dal 09.08.2001, Pratica n. 121666), a favore della Società Cooperativa di Consumo . VI., CF in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante signor , con sede legale in Villamar (SU), Via Roma 219, per aver CP_1
1 quest'ultima mantenuto il possesso del predetto immobile in modo continuato, pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre 20 anni;
2) per l'effetto, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e ad ogni altro adempimento conseguente in favore dell'attrice, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La VI. ha proposto ricorso ex art. 281- Parte_1 decies ss. c.p.c., chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale della piena proprietà del terreno sito nel Comune di Sorgono, censito al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappale 145, di mq 111.
Co ha dedotto di aver posseduto il bene in modo esclusivo, pubblico, pacifico, continuo Parte_1
e indisturbato a far data almeno dal 1999, come confermato dalle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio. In particolare, la teste ha dichiarato di lavorare nel supermercato dal 1999 Tes_1 circa, e di aver sempre visto utilizzare il cortile interno da parte della la teste Parte_1 [...]
ha riferito di essere stata dipendente del supermercato dai primi anni 2000, confermando Tes_2
l'utilizzo esclusivo del terreno da parte della sin da allora. Parte_1
La disponibilità materiale del bene è stata documentata mediante fotografie, fatture per lavori di miglioramento (costruzione di muri di confine, installazione di cancello con lucchetto, realizzazione vano scale, vasche di stoccaggio acqua, impianto antincendio), dichiarazioni di conformità degli impianti e certificazioni tecniche.
La disponibilità materiale del bene da parte della Cooperativa risulta provata documentalmente e confermata dalla perimetrazione fisica del terreno, attività tipica del proprietario ai sensi dell'art. 875 c.c., che costituisce elemento sintomatico dell'esercizio del diritto dominicale.
La Cooperativa ha inoltre prodotto certificazione notarile ex art. 567 c.p.c., dalla quale emerge che il terreno risulta catastalmente intestato a soggetti diversi ( , CP_6 Controparte_7 CP_8
e ), senza annotazioni sul titolo di provenienza, e che nei registri immobiliari
[...] Controparte_9 il bene risulta trascritto a favore di per usucapione, in virtù di sentenza del Pretore Persona_1 di Isili del 31.12.1986, trascritta il 27.01.1987.
È stato altresì prodotto l'atto pubblico di compravendita del 31.05.1990, con cui ha Persona_1 alienato a la porzione di mq 112 del Mappale 145, identificata come 145/B, Controparte_10 mentre la porzione residua di mq 111, identificata come 145/A, non è mai stata alienata e risulta ancora intestata a nei registri immobiliari. Persona_1
La Cooperativa ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo per mancata adesione delle parti chiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1158 c.c. prevede che la proprietà di un bene immobile si acquisti per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico per venti anni. Nel caso di specie, la ha fornito prova Parte_1 documentale e testimoniale del possesso ultraventennale del terreno in oggetto, esercitato con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. 2 La disponibilità materiale del bene è comprovata da plurimi elementi: la realizzazione di opere di miglioramento, la chiusura del terreno con cancello e lucchetto, la gestione esclusiva del bene, la perimetrazione fisica mediante muri di confine. Tali attività costituiscono manifestazioni esteriori del possesso utile, e in particolare la perimetrazione del fondo è qualificabile come attività tipica del proprietario ai sensi dell'art. 875 c.c.
In assenza di contestazioni o rivendicazioni da parte di terzi, e considerata la mancata alienazione della porzione di terreno oggetto di causa, deve ritenersi operante la presunzione di possesso prevista dall'art. 1141 c.c., secondo cui chi esercita il potere sulla cosa si presume possessore, salvo prova contraria.
La circostanza è peraltro stata confermata dai testi escussi:
ex dipendente del supermercato gestito dalla ha dichiarato di lavorare Testimone_2 Parte_1 nel supermercato dai primi anni 2000. Ha confermato: Che il terreno oggetto di causa è quello rappresentato nelle foto. Che il cortile interno è sempre stato utilizzato dalla Che i lavori Parte_1 di miglioramento (muri, cancello, impianti, ecc.) sono stati eseguiti e sono visibili.
dipendente del supermercato dal 1999 circa, ha confermato: l''utilizzo del cortile Tes_1 interno da parte della sin dal 1999; la corrispondenza del terreno con le foto mostrate, la Parte_1 presenza e realizzazione dei lavori di miglioramento.
La Cooperativa ha dunque esercitato sul terreno un potere corrispondente a quello del proprietario, in modo continuo, pacifico, pubblico e inequivoco per oltre vent'anni, integrando tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Nulla sulle spese stante la mancata opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 299/24, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accerta e dichiara che la VI., Parte_1
C.F. , ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena, assoluta ed P.IVA_1 esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Sorgono, censito al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappale 145, di mq 111, originato dal frazionamento n. 1.1/1989 del 20.02.1989, in atti dal 09.08.2001, Pratica n. 121666.
2. Ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e agli adempimenti conseguenti in favore della ricorrente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
3. Nulla sulle spese.
Oristano, il 25.11.2025
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