Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15743 del 2025, proposto da
Impianti spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Silvana Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TT Group srl, non costituita in giudizio;
in relazione alla procedura CIG B7A2BFD489, accertamento della violazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 36/2023 per non avere messo a disposizione dei concorrenti, e in particolare della ricorrente seconda classificata, i documenti previsti dalla norma menzionata relativi al primo classificato TT Group srl e, conseguentemente, per la condanna della stazione appaltante a consentire l'integrale esibizione di tali atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IO RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente, con nota depositata l’8.1.2026, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, tenuto conto dei documenti ostesi nelle more da parte resistente;
- può essere accolta la richiesta anzidetta;
- quanto alle spese di giudizio, seguendo il principio della soccombenza virtuale e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 36/2023, la documentazione ostesa dopo la presentazione del ricorso avrebbe dovuto essere messa a disposizione della ricorrente contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA AN, Presidente
IO RC, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RC | DA AN |
IL SEGRETARIO