Articolo 20 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 19Articolo 21
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 20.
L'orario di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo' essere autorizzata dalla ((Direzione provinciale del lavoro)) sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'.
La ((Direzione provinciale del lavoro)) puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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