Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2011, n. 2736
CASS
Sentenza 11 novembre 2011

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Il sequestro probatorio deve essere necessariamente motivato considerando la natura delle cose sequestrate in relazione al reato per cui si procede, sicché, con riferimento al delitto di ricettazione di opere d'arte è necessario che il pubblico ministero spieghi compiutamente le ragioni probatorie del sequestro, qualora il rapporto pertinenziale tra la cosa ed il reato non sia di intuitiva evidenza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto il provvedimento di sequestro probatorio carente della necessaria motivazione sul "fumus" del cosidetto "furto d'arte", trattandosi di beni privi della dichiarazione d'interesse culturale ex art. 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che ne rendesse evidente il rapporto pertinenziale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2011, n. 2736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2736
    Data del deposito : 11 novembre 2011

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