Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
Il sequestro probatorio deve essere necessariamente motivato considerando la natura delle cose sequestrate in relazione al reato per cui si procede, sicché, con riferimento al delitto di ricettazione di opere d'arte è necessario che il pubblico ministero spieghi compiutamente le ragioni probatorie del sequestro, qualora il rapporto pertinenziale tra la cosa ed il reato non sia di intuitiva evidenza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto il provvedimento di sequestro probatorio carente della necessaria motivazione sul "fumus" del cosidetto "furto d'arte", trattandosi di beni privi della dichiarazione d'interesse culturale ex art. 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che ne rendesse evidente il rapporto pertinenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2011, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 1915
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 24698/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) SCATASSA GIANCARLO N. IL 10/03/1936 C/;
avverso l'ordinanza n. 604/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 26/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
- Nell'ambito di indagini finalizzate all'accertamento del reato ex art. 648 c.p. a carico di:
SCATASSA GIANCARLO;
- il PM presso il Tribunale di Roma emetteva un decreto di perquisizione domiciliare e sequestro di eventuali beni di interesse archeologico;
- il Tribunale per il riesame di Roma, con decisione del 21.04.2011, annullava tale provvedimento per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata enunciazione delle specifiche esigenze probatorie cui il provvedimento era ordinato;
- successivamente il PM emetteva altro provvedimento in data 96.05.2011, con cui disponeva il sequestro probatorio dei beni effettivamente rinvenuti nell'abitazione dello Scatassa;
- il Tribunale per il riesame di Roma, con decisione del 26.05.2011, osservava che se era stato emendato il primo vizio motivazionale, grazie ad una più precisa indicazione della condotta criminosa contestata, non lo era stato quello relativo all'indicazione delle necessità istruttorie cui era ordinato il provvedimento e, pertanto, annullava nuovamente il decreto di sequestro;
-Ricorre per cassazione il PM, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). 1) - Il ricorrente censura l'ordinanza per violazione di legge avendo omesso di rilevare:
- che si trattava di beni rientranti nella nozione di "beni culturali" di cui al D.L. n. 42 del 2004, art. 10, sicché facevano parte del patrimonio culturale D.L. n. 42 del 2994, ex art. 2 e se presumeva la proprietà dello Stato;
-che pertanto i medesimi beni erano soggetti alla confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2 n. 2;
- che qualora il sequestro riguardi cose che assumono la qualifica di corpo del reato, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità in concreto del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti;
CHIEDE l'annullamento del provvedimento impugnato;
In data 27.09.2011 il Difensore dell'indagato, comunicava che i beni erano stati dissequestrati dal PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzi tutto ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Cassazione penale, sez. un.. 29/05/2008, n. 25932).
Tanto premesso si deve ricordare che la necessità di una idonea motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone o convalida il sequestro, nonché l'impossibilità per il tribunale del riesame di sanare, mediante integrazione, la totale carenza motivazionale dello stesso decreto, costituiscono un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità. (Cass. Pen. sez. 6^, 29.05.2008 n. 25932). Al riguardo va compiuto un espresso richiamo della decisione delle Sezioni unite del 28 gennaio 2004, secondo cui "nel caso di radicale mancanza di motivazione sia del decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come corpo reato che dell'ordinanza confermativa del riesame, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza di riesame che del decreto di sequestro".
Tale intervento supera l'orientamento richiamato nel ricorso dal PM, secondo cui "in tema di sequestro probatorio, relativamente alle cose che assumono la qualifica di corpo del reato, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa". (SS.UU 11 febbraio 1994, Cardia). Con la sentenza sopra richiamata le SS UU hanno inteso precisare il principio di necessaria motivazione del decreto di sequestro probatorio, ritenendo indispensabile considerare la natura delle cose sequestrate in relazione al reato per cui si procede. L'automatica intuizione della necessità di sequestrare un determinato materiale, infatti, attesta il grado di "maggiore intrinsecità giustificativa del sequestro" che rende valida "anche una motivazione essenziale e lapidaria", senza che si ravvisi "nessuna preclusione (...) per una opera di integrazione esplicatrice da parte del tribunale". Diversamente, nell'ipotesi in cui il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato non sia di intuitiva evidenza - come nel caso di specie - è necessario che il pubblico ministero spieghi compiutamente le ragioni probatorie del sequestro e, in tal caso, il tribunale del riesame non potrà intervenire con un'opera di supplenza.
Nella specie, invero, il rapporto pertinenziale non è affatto "evidente" atteso il principio per il quale , ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, attualmente previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176 (codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamato dal PM ricorrente), a differenza delle disposizioni previgenti di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67 e al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, art. 125, è necessario che i beni oggetto materiale del reato siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante;
pertanto, quando si tratta di un bene mai denunziato all'autorità competente, deve avere inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13 e a tal fine esso può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio qualora sia presente il fumus del cd. "furto d'arte", desunto delle caratteristiche della res in riferimento al valore comunicativo spirituale ed ai requisiti peculiari attinenti alla sua tipologia, localizzazione, rarità o analoghi criteri. (Cassazione penale, sez. 3^, 27/05/2004, n. 289290). Il provvedimento del PM è assolutamente carente sotto tali profili, sicché il Tribunale del tutto correttamente ne ha rilevato l'assenza di motivazione, con un provvedimento di annullamento del tutto scevro dai vizi lamentati nel ricorso, ricorso che va pertanto respinto. La presente motivazione è assorbente degli altri motivi sollevati dal PM, nonché della segnalazione con la quale il Difensore ha comunicato essere stati restituiti i beni, atteso che tale ultima circostanza è restata allo stato enunciativo, non essendo accompagnata nemmeno dall'allegazione del provvedimento di dissequestro e delle sue motivazioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012