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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
653/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G.V.G. 653/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Di Gennaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla Via Giordano Bruno, n.156;
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
MassaLubrense (NA) alla Via C. Colombo n. 98, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Giuseppina Capodilupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Sant'Agnello (NA), alla Via Corso Italia n. 115;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo e ne hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento.
PM: In data 14/7/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 28.03.2024 e Parte_1 chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio da loro contratto in data 04.04.1974 in Sorrento (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio in data 04.04.1974 in Sorrento (NA) scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di Sorrento (NA), atto n.38, parte II, S.A;
2. che dalla loro unione erano nate due figlie: (nata a [...] Persona_1
Equense l'11.04.1976) e (nata a [...] il [...]), Persona_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3. che erano separati sin dal 14.06.2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 1122/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 26 maggio 2022 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che con atto di cessione di diritti in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione personale tra coniugi a firma del Notaio Persona_3 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 15.07.2022 al n. 23167 Serie 1T, trasferiva alle figlie, e , il Controparte_1 Per_2 Persona_1 proprio 50% della consistenza immobiliare sita in Sorrento alla Via Fuoro n, 41, ricevendo il corrispettivo di € 215.000,00;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che entrambi i coniugi, ad oggi, convivono con nuovi partner presso le rispettive residenze;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio. I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 06.06.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 14/07/2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, deve darsi atto che, per quanto dedotto dai ricorrenti ed emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte II del Registro degli Atti di Matrimonio), e che pertanto la pronuncia da assumere in questa sede non è quella di scioglimento del matrimonio, come richiesto dai procuratori delle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta, bensì di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (26.05.2022) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto dichiarato dalle parti in ricorso è emerso che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente, che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, e pertanto hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile in proprio favore.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da , nata Parte_1
a Napoli il 27 dicembre 1950 e nato a [...] il 09 Controparte_1 febbraio 1950 così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sorrento (NA) in data 04.04.1974 da , nata a [...] il 27 dicembre Parte_1
1950 e nato a [...] il [...] (atto n. Controparte_1
38, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sorrento, anno 1974); B. nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto, essendo ciascun coniuge economicamente autosufficiente;
C. dà atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; D. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
E. Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G.V.G. 653/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Di Gennaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla Via Giordano Bruno, n.156;
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
MassaLubrense (NA) alla Via C. Colombo n. 98, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Giuseppina Capodilupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Sant'Agnello (NA), alla Via Corso Italia n. 115;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo e ne hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento.
PM: In data 14/7/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 28.03.2024 e Parte_1 chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio da loro contratto in data 04.04.1974 in Sorrento (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio in data 04.04.1974 in Sorrento (NA) scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di Sorrento (NA), atto n.38, parte II, S.A;
2. che dalla loro unione erano nate due figlie: (nata a [...] Persona_1
Equense l'11.04.1976) e (nata a [...] il [...]), Persona_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3. che erano separati sin dal 14.06.2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 1122/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 26 maggio 2022 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che con atto di cessione di diritti in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione personale tra coniugi a firma del Notaio Persona_3 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 15.07.2022 al n. 23167 Serie 1T, trasferiva alle figlie, e , il Controparte_1 Per_2 Persona_1 proprio 50% della consistenza immobiliare sita in Sorrento alla Via Fuoro n, 41, ricevendo il corrispettivo di € 215.000,00;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che entrambi i coniugi, ad oggi, convivono con nuovi partner presso le rispettive residenze;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio. I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 06.06.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 14/07/2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, deve darsi atto che, per quanto dedotto dai ricorrenti ed emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte II del Registro degli Atti di Matrimonio), e che pertanto la pronuncia da assumere in questa sede non è quella di scioglimento del matrimonio, come richiesto dai procuratori delle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta, bensì di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (26.05.2022) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto dichiarato dalle parti in ricorso è emerso che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente, che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, e pertanto hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile in proprio favore.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da , nata Parte_1
a Napoli il 27 dicembre 1950 e nato a [...] il 09 Controparte_1 febbraio 1950 così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sorrento (NA) in data 04.04.1974 da , nata a [...] il 27 dicembre Parte_1
1950 e nato a [...] il [...] (atto n. Controparte_1
38, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sorrento, anno 1974); B. nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto, essendo ciascun coniuge economicamente autosufficiente;
C. dà atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; D. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
E. Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato