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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 567/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 567/2024 R.G.L., per opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. Parte_1
, con sede in Nettuno Via Arenzano 63, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi P.IVA_1
Cerchione CF. , giusta procura alle liti allegata al ricorso in C.F._1
opposizione;
- Opponente – CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Anna Lorenzetto 20 C.F.: ( rappresentato e difeso dall'Avv. Mario C.F._2
Assennato ( ), giusta procura allegata alla memoria difensiva di C.F._3
costituzione;
- Opposto –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 31/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“la dichiarazione di inefficacia e/o di nullità e/o l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto e nel merito l'infondatezza delle somme ingiunte o in subordine compensare le somme dovute dal a titolo di indennità di mancato preavviso e il CP_1 risarcimento danni, con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, da intendersi qui riportati e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata il 16/1/2025, si costituiva in giudizio CP_1
per chiedere al Tribunale di: “a) rigettare il ricorso in opposizione proposto da parte
[...]
opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 510/2023 del 1 dicembre 2023 e conseguentemente condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma lorda di € 5292,77 a titolo di retribuzioni ordinarie e T.f.R., oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
nonché spese e competenze legali già liquidate nell'ingiunzione di pagamento
e spese legali per la presente procedura con distrazione per il difensore antistatario” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 5/7/2024; a tale udienza parte ricorrente chiedeva di essere autorizzato al rinnovo della notifica del ricorso in opposizione;
all'udienza di rinvio del 16/1/2025, presente la sola parte opposta, la causa veniva discussa oralmente e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Velletri, all'esito del procedimento per ingiunzione n. 6101/2023, emetteva decreto ingiuntivo n. 510/2023 dell'1/12/2023, con il quale veniva ingiunto a il pagamento in favore di Pt_1 Parte_1 CP_1
della somma di € 5292,77,
[...]
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo, oltre spese di lite liquidate in € 480,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
6.L'opponente con l'odierno ricorso ha contestato l'erroneità dei calcoli di parte opposta riconoscendo come somma dovuta € 1581,00 a titolo di retribuzione di giugno 2023 e euro
1819.01 a titolo di TFR.
7. Si osserva che le somme riconosciute da parte opponente come dovute sono somme al netto delle ritenute previdenziali e assicurative (v. doc. 1 e e 4 fascicolo monitorio) pari alla somma lorda di € 2430,64 per retribuzione di giugno 2023 e pari alla somma lorda di € 2862,13 per
TFR, ossia pari a 5297,77 € corrispondente alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione con rigetto del relativo ricorso e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite
3
8. In ordine alle spese di lite, si premette che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
9. Nel caso di specie, stante la soccombenza della parte opponente, quest'ultima deve essere condannata alle spese di lite, liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del
DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 5297,77 € (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: € 777,00 ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 808,50
€ per un totale di 2108,00 €
16. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite dell'odierno in Parte_1
giudizio in favore di liquidate nella misura di 2108,00 € per onorari, Controparte_1 oltre a € 316,20 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - rigetta il ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite dell'odierno in giudizio Parte_1
in favore di liquidate nella misura di 2108,00 € per onorari, oltre Controparte_1
a € 316,20 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 567/2024 R.G.L., per opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. Parte_1
, con sede in Nettuno Via Arenzano 63, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi P.IVA_1
Cerchione CF. , giusta procura alle liti allegata al ricorso in C.F._1
opposizione;
- Opponente – CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Anna Lorenzetto 20 C.F.: ( rappresentato e difeso dall'Avv. Mario C.F._2
Assennato ( ), giusta procura allegata alla memoria difensiva di C.F._3
costituzione;
- Opposto –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 31/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“la dichiarazione di inefficacia e/o di nullità e/o l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto e nel merito l'infondatezza delle somme ingiunte o in subordine compensare le somme dovute dal a titolo di indennità di mancato preavviso e il CP_1 risarcimento danni, con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, da intendersi qui riportati e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata il 16/1/2025, si costituiva in giudizio CP_1
per chiedere al Tribunale di: “a) rigettare il ricorso in opposizione proposto da parte
[...]
opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 510/2023 del 1 dicembre 2023 e conseguentemente condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma lorda di € 5292,77 a titolo di retribuzioni ordinarie e T.f.R., oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
nonché spese e competenze legali già liquidate nell'ingiunzione di pagamento
e spese legali per la presente procedura con distrazione per il difensore antistatario” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 5/7/2024; a tale udienza parte ricorrente chiedeva di essere autorizzato al rinnovo della notifica del ricorso in opposizione;
all'udienza di rinvio del 16/1/2025, presente la sola parte opposta, la causa veniva discussa oralmente e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Velletri, all'esito del procedimento per ingiunzione n. 6101/2023, emetteva decreto ingiuntivo n. 510/2023 dell'1/12/2023, con il quale veniva ingiunto a il pagamento in favore di Pt_1 Parte_1 CP_1
della somma di € 5292,77,
[...]
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo, oltre spese di lite liquidate in € 480,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
6.L'opponente con l'odierno ricorso ha contestato l'erroneità dei calcoli di parte opposta riconoscendo come somma dovuta € 1581,00 a titolo di retribuzione di giugno 2023 e euro
1819.01 a titolo di TFR.
7. Si osserva che le somme riconosciute da parte opponente come dovute sono somme al netto delle ritenute previdenziali e assicurative (v. doc. 1 e e 4 fascicolo monitorio) pari alla somma lorda di € 2430,64 per retribuzione di giugno 2023 e pari alla somma lorda di € 2862,13 per
TFR, ossia pari a 5297,77 € corrispondente alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione con rigetto del relativo ricorso e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite
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8. In ordine alle spese di lite, si premette che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
9. Nel caso di specie, stante la soccombenza della parte opponente, quest'ultima deve essere condannata alle spese di lite, liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del
DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 5297,77 € (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: € 777,00 ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 808,50
€ per un totale di 2108,00 €
16. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite dell'odierno in Parte_1
giudizio in favore di liquidate nella misura di 2108,00 € per onorari, Controparte_1 oltre a € 316,20 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - rigetta il ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite dell'odierno in giudizio Parte_1
in favore di liquidate nella misura di 2108,00 € per onorari, oltre Controparte_1
a € 316,20 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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