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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 220/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AP), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Giannattasio
Andrea e dall'avv. Giannattasio Salvatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
CONVENUTE CONTUMACI avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 10 giugno 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 10 aprile 2025 esponeva: Parte_1
- di esser docente non di ruolo attualmente in servizio, in forza di contratto a termine sino al 30 giugno 2025, al plesso di Massignano e di aver prestato nel pregresso servizio continuativo negli aa.ss. 2020/2021, per diciotto ore settimanali dal 03/12/2020 al 05/12/2020 e dal
09/12/2020 al 14/12/2020, per sedici ore settimanali dal 06/10/2020 al 04/11/2020, per nove ore settimanali dal 02/02/2021 al 05/06/2021, dal 07/06/2021 al 08/06/2021, il 12/06/2021 ed il 15/06/2021, per cinque ore settimanali dal 07/01/2021 al 21/01/2021 e per quattro ore settimanali dal 06/05/2021 al 27/05/2021 e nell'a.s. 2021/22, per nove ore settimanali dal
26/11/2021 al 01/04/2022; - di non aver fruito in tali aa.ss. della retribuzione professionale docenti, limitata agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato ed a quelli assegnatari di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili e negata ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie dall'art. 15 del c.c.n.l. 15 marzo 2001;
- che l'art. 7 del c.c.n.l. 15.03.2001 aveva istituito tale emolumento, rinviando per le modalità di corresponsione all'art. 25 del c.c.n.i. dell'agosto 1989;
- di aver reso una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al
30 giugno;
- che doveva esser garantita parità di trattamento ed assenza di discriminazione rispetto a tali figure di docenti, rientrando la provvidenza de quo nelle condizioni d'impiego;
- che non sussisteva alcuna incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la tipologia breve e saltuaria delle prestazioni lavorative.
Nel richiamarsi all'art. 4 dell'Accordo Quadro 18/3/99 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, insisteva nella condanna del convenuto a CP_1 versarle l'importo di € 972,34, oltre ad accessori sul credito, a titolo di retribuzione professionale docenti negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
Il e l' , pur Controparte_1 Controparte_3 avendo ricevuto una tempestiva e valida notifica del ricorso introduttivo, non si costituivano, venendo dichiarati contumaci, e la causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 10 giugno 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso in fatto che la docente non di ruolo, attualmente in servizio, in forza Parte_1 di contratto a termine sino al 30 giugno 2025, al , ha nel pregresso Controparte_4 prestato servizio: nell'a.s. 2020/2021, nella classe A022, per sei ore settimanali dal 06/10/2020 al 04/11/2020, per diciotto ore settimanali dal 03/12/2020 al 05/12/2020 e dal 09/12/2020 al 14/12/2020, per cinque ore settimanali dal 07/01/2021 al 21/01/2021, per nove ore settimanali dal 02/02/2021 al 05/06/2021 continuativamente, dal 07/06/2021 al 08/06/2021, il 12/06/2021 ed il 15/06/2021 e per quattro ore settimanali dal 06/05/2021 al 27/05/2021; nell'a.s. 2021/2022, nella classe A022, per nove ore settimanali dal 26/11/2021 al 01/04/2022 continuativamente. Giova, a questo punto, brevemente ripercorrere il quadro normativo costituito essenzialmente dalla contrattazione collettiva.
La retribuzione professionale docenti, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal c.c.n.l. per il comparto scuola del
15.3.2001 che, all'art. 7, l'ha garantita in favore di tutto il personale docente, senza operare discrimine di ogni sorta fondato sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Invero la disposizione prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” e “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il richiamo all'art. 25 del c.c.n.l. 31/8/1999, in materia di disciplina del compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, va inteso nel senso di individuazione delle modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio, già specificati nel c.c.n.l. predetto.
Invero il menzionato art. 25, individuati i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ha approntato la disciplina delle modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, in rapporto a tante mensilità quanti fossero i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
La contrattazione successiva ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale del docente, includendola anche nella base di calcolo del t.f.r. (art. 81 del c.c.n.l. 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l.
29.11.2007).
Si ricava, dunque, come tale emolumento abbia natura fissa e continuativa e non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, rientrando nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
In particolare la clausola 4 impedisce in generale ed inequivocabilmente qualsiasi disparità di trattamento, non obiettivamente giustificata, nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e risulta avere, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, carattere incondizionato, potendo esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia causa C-307/05 e Persona_1 causa C-177/10 . Persona_2
Il principio di non discriminazione, del resto, non può essere interpretato in modo restrittivo e la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153 n. 5 del Trattato (ex art. 137 del T.C.E.) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporti il pagamento di una differenza di retribuzione.
Non è peraltro sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano estrinsecamente le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (c.f.r. cause C302/11 e
C305/11 Valenza).
L'unica interpretazione delle clausole contrattuali rilevanti nella presente controversia compatibile con il diritto dell'U.E. allora appare nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, per cui il successivo richiamo di cui al III comma dell'art. 7 del c,c.n.l. 15.3.2001 all'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri quantificatori e di corresponsione del trattamento accessorio e non esteso all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Alla luce dell''interpretazione delle norme eurounitarie operata dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale quale ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea in ordine al significato ed ai limiti di applicazione delle norme, va osservato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, esercitando attività e compiti del tutto sovrapponibili anche in ordine alla partecipazione a progetti d'innovazione. In ordine alla quantificazione, la ricorrente risulta aver svolto nell'a.s. 2020/2021 insegnamento di sei ore settimanali dal 06/10/2020 al 04/11/2020, di diciotto ore settimanali dal
03/12/2020 al 05/12/2020 e dal 09/12/2020 al 14/12/2020, di cinque ore settimanali dal 07/01/2021 al 21/01/2021, di nove ore settimanali dal 02/02/2021 al 05/06/2021, dal 07/06/2021 al 08/06/2021, il 12/06/2021 ed il 15/06/2021 e di quattro ore settimanali dal 06/05/2021 al 27/05/2021 e nell'a.s.
2021/2022 insegnamento di nove ore settimanali dal 26/11/2021 al 01/04/2022 e, in rapporto all'orario seguito e di un importo mensile di € 174,50, appare riconoscibile un emolumento complessivo di € 896,08 (€ 529,64 nell'a.s. 2020/2021 ed € 366,44 nell'a.s. 2021/2022), cui vanno aggiunti gli interessi legali dal deposito del ricorso, quale primo atto interruttivo della prescrizione, al saldo effettivo.
Non può esser riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, alla stregua del divieto di cumulo previsto dall'art. 22 comma 36 del d. lgs. n. 724/1994.
Tenuto conto della soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m.
n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del alla rifusione a favore della Controparte_1 ricorrente, operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di di percepire la retribuzione professionale docenti, di cui Parte_1 all'art. 7 del c.c.n.l. di comparto Scuola del 15 marzo 2001 e ss.mm. per i periodi di servizio prestati negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
e le competenti articolazioni territoriali a versarle il complessivo importo di € 896,08, oltre ad interessi legali dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna il alla rifusione, a favore della Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 521,50, oltre al rimborso spese generali del
15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ai difensori antistatari avv.ti A.
Giannattasio e S. Giannattasio.
Fermo, 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan