Articolo 4 della Legge 23 gennaio 1967, n. 32
Articolo 3
Versione
12 marzo 1967
Art. 4.
Il limite di somma indicato al comma primo - lettera b) - dell'articolo 92 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 , quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 , e' elevato a lire 1.800.000.

Entrata in vigore il 12 marzo 1967