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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2021 R.G., avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. E C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti rappresentati e difesi, in virtù di Parte_4 C.F._4 separate procure speciali allegate all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
337/2020, dall'avv. Perrone Paolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo, sito in Paola (CS), al Corso Roma n. 3;
OPPONENTI
E
ESPEDITO (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._5 giusta procura alle liti su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
ST AR AU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, sito in Milano, alla via Novara n. 123;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il notaio , deducendo che: Controparte_2
-con ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, iscritto al n. 1081/2020 di r.g. del Tribunale di
Paola, l'opposto agiva in via monitoria contro gli eredi del sig. , ossia gli odierni Persona_1 opponenti, quali eredi del sig. , poiché si sarebbero resi inadempienti nei suoi Persona_1 confronti per non avere questi ultimi pagato, per conto del Notaio rogante, la somma di euro
24.877,38 all'Erario, oltre accessori come per legge;
-sulla base di queste premesse, il giudice designato, nella persona del dott. Antonio OR, in parziale accoglimento delle istanze del notaio rogante, col qui opposto decreto ingiuntivo, ingiungeva agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento della minor somma di euro 6.356,80;
-tale titolo giudiziale, veniva pertanto notificato rispettivamente in data 9/12/2020 a Parte_3
, 16/11/2020 a 9/12/2020 a e 9/12/2020 a
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_1
Tanto premesso, gli attori spiegavano formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
337/2020 del 12.10.2020, eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e la prescrizione del diritto azionato con il ricorso, e domandavano:
-in via preliminare: respingere la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito: previa revoca, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo n. 337/2020 del Tribunale di
Paola, in quanto nullo e/o annullabile e/o inefficace, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa dell'opposto di pagamento della somma di €6.356,80, oltre accessori, ovvero, ed in subordine, dichiararla prescritta, con ogni conseguenza di legge, a seguito del decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. o della diversa normativa ritenuta applicabile al caso di specie;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 28.01.2021, si costituiva in giudizio parte opposta, notaio , il quale, eccependo la Controparte_2 responsabilità degli opponenti al pagamento del tributo e l'infondatezza della prescrizione, domandava:
-in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 58 Testo Unico Imposta di
Registro; concederla ex art. 648 c.p.c., in quanto opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
-in via principale e nel merito: rigettare le richieste formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento della complessiva somma di €6.356,80, oltre ai successivi interessi convenzionali maturati e spese della presente procedura;
per l'effetto, confermare il decreto opposto;
-in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Radicatosi il contraddittorio, accolta la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, all'udienza del 21.05.2025 il Giudice, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e viste le note di trattazione depositate dalle parti, assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. Venendo al merito della proposta opposizione, occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina – che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena del primo grado di giudizio, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente
– avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova.
Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto in corso di causa.
Invero, “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento,
l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/01; Cass. n. 982/02). Venendo al merito della proposta opposizione, dal compendio probatorio in atti, risulta quanto segue.
Con atto a rogito del notaio odierno opposto, dott. , del 02.05.2001, rep. Controparte_2
n. 55806/20959, registrato a Cosenza il 18.05.2001, al n. 2511, serie 1V, il sig. Persona_1 cedeva, a titolo di datio in solutum, alla ditta individuale di ON SS, che accettava, la proprietà di un terreno sito in Fuscaldo, riportato in Catasto al foglio n. 32, particella n. 1099, a saldo del pagamento dell'importo di 300.000.000 di lite, dovuto dal sig. alla predetta ditta Per_1 per lavori di costruzione di un fabbricato.
Con avviso di liquidazione di imposta e di liquidazione delle sanzioni prot. 53151 del 2002,
l' di Cosenza notificava alle parti dell'atto notarile ed al notaio , Controparte_3 CP_2 quali responsabili in solido, il “recupero dell'imposta principale” di registro di €17.488,19.
Avverso tale avviso di liquidazione dell'imposta, in data 09.12.2002, il notaio Controparte_2
proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, affinché
[...] quest'ultima lo dichiarasse non responsabile solidalmente con le parti, trattandosi di imposta suppletiva e non di imposta principale di registro, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti in atto, trattandosi, nel caso di specie, di negozio solutorio e non di permuta.
Domandava altresì che le parti dovessero manlevare il notaio rogante dal pagamento di quanto fosse eventualmente dovuto a titolo di imposta suppletiva di registro del menzionato atto, non avendo il notaio ricevuto in pagamento, dalle stesse parti, l'importo corrispondente.
Si costituiva in giudizio l' , la quale domandava l'integrale Controparte_4 rigetto dell'avverso ricorso, ritenendo di aver operato correttamente, in quanto trattavasi di imposta principale di registro, cui il notaio non può sottrarsi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sez. 8, con sentenza n. 433/08/09, pronunciata il 05.06.2009 e depositata in segreteria il 24.07.2009, ha rigettato il ricorso, ritenendo che la dazione in pagamento realizzasse una permuta, soggetta a doppia imposizione proporzionale di I.V.A. e
Registro, in base all'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 e che l'imposta recuperata dall'Ufficio fosse principale, sussistendo, quindi, la responsabilità solidale del notaio nel pagamento.
Con ricorso del 18.01.2010, il notaio proponeva appello, avanti alla Controparte_2
, per la totale riforma della sentenza della Controparte_5
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sez. n. 8, n. 433/08/09 del 05.06.2009, eccependo la carenza di motivazione, non avendo la Commissione di primo grado dato alcuna spiegazione del perché avesse qualificato l'imposta come principale e non come suppletiva, e l'errata applicazione della legge, in quanto la datio in solutum costituirebbe soltanto una modalità di pagamento e non una controprestazione e trovando, di conseguenza, applicazione l'art. 40 del D.P.R. n. 633/1972 in luogo dell'art. 11, come diversamente sostenuto dalla Commissione di primo grado.
La , con sentenza n. 169/01/12, pronunciata il Controparte_5
27.06.2011 e depositata in segreteria l'11.09.2012, rigettava l'appello, confermando la natura di imposta principale e non anche accessoria dell'imposta contestata.
Veniva perciò notificata al sig. , in data 21.12.2016, cartella di Controparte_2 pagamento n. 03420160038968308, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., Cosenza, su incarico di , per la somma di €29.578,08, entro 60 giorni dalla data di notifica, Controparte_4
o 30.433,53, oltre la scadenza, per gli importi dovuti a seguito della sentenza della
[...]
n. 169/01/12. Controparte_5
In data 22.02.2017 e in data 20.03.2017, con racc. a.r., comunicava agli odierni opponenti, in qualità di eredi del sig. , di agire nei loro confronti per il recupero della predetta Persona_1 somma, oltre interessi, invitandoli e diffidandoli dall'eseguire il pagamento entro e non oltre i canonici 15 giorni dalla ricezione della missiva.
Nelle more, in data 31.07.2019, il sig. presentava dichiarazione di adesione alla CP_2 definizione agevolata per un totale di €25.427,08 da pagare in 17 rate.
Con ricorso depositato in data 02.10.2020, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e
642 c.p.c., affinché il Tribunale di Paola ingiungesse agli odierni opponenti, quali obbligati in solido, di pagare la somma di €24.877,38, oltre interessi di mora, dalle singole scadenze all'effettivo saldo, oltre alle spese e competenze legali e successive occorrende.
Con decreto ingiuntivo n. 337/2020 del 12.10.2020, il Tribunale di Paola, nella persona del dott.
Antonio OR, in parziale accoglimento delle istanze del notaio rogante, ingiungeva a Pt_1
e , in solido tra
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 loro, di pagare al sig. la minor somma di €6.356,80, equivalente al Controparte_2 totale della prima rata, di €5.085,54, e della seconda rata, di €1.271,32, come da versamenti allegati in atti, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi €658,50, di cui €118,50 per esborsi ed €540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Venendo al merito della questione, occorre partire dal dato che, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986, art. 57, comma 2, “La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
Le commissioni tributarie, invece, in sede di ricorso del notaio , hanno Controparte_2 correttamente qualificato, ad opinione di questo Tribunale, l'imposta che ci occupa come principale, al cui pagamento non può sottrarsi il notaio rogante, trattandosi, per l'appunto, di imposta principale ai sensi art.42 T.U. imposta registro e, pertanto, soggetta all'art. 58 del medesimo testo unico.
Per effetto di tale disposizione, il notaio è solidalmente obbligato al pagamento della sola imposta principale, laddove il medesimo D.P.R., art. 42, prevede che “1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso”.
Dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che il notaio può essere chiamato al pagamento della sola imposta principale nella cui definizione rientra un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o
'autoliquidata'), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale 'postuma').
Al di là di questi limiti, l'imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva) e, dunque, estranea al concetto di solidarietà sopra indicato.
Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, al notaio va attribuita, infatti, la qualifica di "responsabile di imposta" (tra le molte, v. Sez. 5 -, Ordinanza n. 9538 del 24/03/2022,
Rv. 664153 - 01), assumendo la posizione di «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi»
(secondo la concettualizzazione normativa generale di cui all'art. 64, terzo comma, dPR 600/1973).
Pacificamente tale situazione giuridica soggettiva passiva, ingenerante una obbligazione solidale
"dipendente" (v. tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 12759 del 21/06/2016, Rv. 640163 - 01; successiva conforme, Sez. 5, n. 18113/2021), trova fondamento nel profilo di garanzia ordinamentale della funzione pubblica notarile, che, tra l'altro, si concretizza nel presidio diretto dell'esazione dei crediti fiscali originati nell'esercizio della medesima.
A tale specifico fine, l'art. 57, TUR, nelle parti che rilevano ai fini del presente giudizio, prevede che «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti...» e che «La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive». Vi è dunque una responsabilità solidale tra le parti ed il notaio, in quanto pubblico ufficiale costituito "fideiussore ex lege", relativamente agli atti che ha
«redatto, ricevuto o autenticato», ma limitatamente all'imposta principale, essendone espressamente escluse quella complementare e quella suppletiva. Questa tripartizione tipologica dell'imposta di registro è data dall'art. 42, comma 1, TUR, che appunto prevede che «E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso».
L'art. 3 ter d.gs. 463/97, prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione, attribuendo all'amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio medesimo, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza interessi moratori né sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate.
Orbene, in ogni caso, questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente l'imposta autoliquidata la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile - potremmo dire per tabulas - ovvero dalla disamina dell'atto trasmesso per la registrazione telematica;
dispone infatti la norma che, in tanto la procedura automatizzata di controllo e recupero dell'imposta autoliquidata sia esperibile, in quanto il maggior dovuto emerga "sulla base degli elementi desumibili dall'atto".
Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti. ..." (cfr. Corte di
Cassazione, Sentenza n. 15450/2019 del 07-06-2019).
Nel caso che occupa questo Giudicante, si ritiene assolutamente condivisibile il ragionamento che ha condotto il giudice tributario, con sentenza ormai passata in giudicato, che l'imposta oggetto di causa ha natura di imposta principale ex art. 40 del T.U. n. 131/1986, così come correttamente inquadrata dall'ente impositore, di Cosenza, e non di imposta suppletiva o Controparte_4 complementare, scaturendo, da ciò, l'obbligo nei confronti del Notaio rogante di provvedere alla relativa liquidazione.
L'Ufficio, privilegiando, ex art. 20 del DPR n. 131/1986, il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati, ha rilevato che il trasferimento realizzatosi con l'atto registrato contenesse operazioni rientranti in regimi tributari diversi, cioè soggetti sia ad IVA che ad imposta di Registro, estrinsecandosi, così, una pretesa creditoria che, di per sé, deve essere ascritta alla categoria dell'imposta di registro "principale", sicché ne risulta pienamente legittima la forma prescelta. Ciò detto, l'opposizione è fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 337/2020 del
Tribunale di Paola, dott. Antonio OR, del 12.10.2020, con il quale veniva intimato agli odierni opponenti il pagamento, in favore del notaio rogante, della somma complessiva di € 6.356,80.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi in riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, terzo scaglione, da €5.201 a €26.000,00, in complessivi €2.738,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 32/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione spiegata da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2010, emesso in data Parte_4
12.10.2020, dal Tribunale di Paola (CS);
2) ND parte opposta, in quanto soccombente, al pagamento in favore degli opponenti delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.738,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, lì 21.10.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2021 R.G., avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. E C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti rappresentati e difesi, in virtù di Parte_4 C.F._4 separate procure speciali allegate all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
337/2020, dall'avv. Perrone Paolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo, sito in Paola (CS), al Corso Roma n. 3;
OPPONENTI
E
ESPEDITO (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._5 giusta procura alle liti su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
ST AR AU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, sito in Milano, alla via Novara n. 123;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il notaio , deducendo che: Controparte_2
-con ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, iscritto al n. 1081/2020 di r.g. del Tribunale di
Paola, l'opposto agiva in via monitoria contro gli eredi del sig. , ossia gli odierni Persona_1 opponenti, quali eredi del sig. , poiché si sarebbero resi inadempienti nei suoi Persona_1 confronti per non avere questi ultimi pagato, per conto del Notaio rogante, la somma di euro
24.877,38 all'Erario, oltre accessori come per legge;
-sulla base di queste premesse, il giudice designato, nella persona del dott. Antonio OR, in parziale accoglimento delle istanze del notaio rogante, col qui opposto decreto ingiuntivo, ingiungeva agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento della minor somma di euro 6.356,80;
-tale titolo giudiziale, veniva pertanto notificato rispettivamente in data 9/12/2020 a Parte_3
, 16/11/2020 a 9/12/2020 a e 9/12/2020 a
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_1
Tanto premesso, gli attori spiegavano formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
337/2020 del 12.10.2020, eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e la prescrizione del diritto azionato con il ricorso, e domandavano:
-in via preliminare: respingere la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito: previa revoca, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo n. 337/2020 del Tribunale di
Paola, in quanto nullo e/o annullabile e/o inefficace, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa dell'opposto di pagamento della somma di €6.356,80, oltre accessori, ovvero, ed in subordine, dichiararla prescritta, con ogni conseguenza di legge, a seguito del decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. o della diversa normativa ritenuta applicabile al caso di specie;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 28.01.2021, si costituiva in giudizio parte opposta, notaio , il quale, eccependo la Controparte_2 responsabilità degli opponenti al pagamento del tributo e l'infondatezza della prescrizione, domandava:
-in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 58 Testo Unico Imposta di
Registro; concederla ex art. 648 c.p.c., in quanto opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
-in via principale e nel merito: rigettare le richieste formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento della complessiva somma di €6.356,80, oltre ai successivi interessi convenzionali maturati e spese della presente procedura;
per l'effetto, confermare il decreto opposto;
-in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Radicatosi il contraddittorio, accolta la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, all'udienza del 21.05.2025 il Giudice, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e viste le note di trattazione depositate dalle parti, assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. Venendo al merito della proposta opposizione, occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina – che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena del primo grado di giudizio, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente
– avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova.
Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto in corso di causa.
Invero, “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento,
l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/01; Cass. n. 982/02). Venendo al merito della proposta opposizione, dal compendio probatorio in atti, risulta quanto segue.
Con atto a rogito del notaio odierno opposto, dott. , del 02.05.2001, rep. Controparte_2
n. 55806/20959, registrato a Cosenza il 18.05.2001, al n. 2511, serie 1V, il sig. Persona_1 cedeva, a titolo di datio in solutum, alla ditta individuale di ON SS, che accettava, la proprietà di un terreno sito in Fuscaldo, riportato in Catasto al foglio n. 32, particella n. 1099, a saldo del pagamento dell'importo di 300.000.000 di lite, dovuto dal sig. alla predetta ditta Per_1 per lavori di costruzione di un fabbricato.
Con avviso di liquidazione di imposta e di liquidazione delle sanzioni prot. 53151 del 2002,
l' di Cosenza notificava alle parti dell'atto notarile ed al notaio , Controparte_3 CP_2 quali responsabili in solido, il “recupero dell'imposta principale” di registro di €17.488,19.
Avverso tale avviso di liquidazione dell'imposta, in data 09.12.2002, il notaio Controparte_2
proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, affinché
[...] quest'ultima lo dichiarasse non responsabile solidalmente con le parti, trattandosi di imposta suppletiva e non di imposta principale di registro, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti in atto, trattandosi, nel caso di specie, di negozio solutorio e non di permuta.
Domandava altresì che le parti dovessero manlevare il notaio rogante dal pagamento di quanto fosse eventualmente dovuto a titolo di imposta suppletiva di registro del menzionato atto, non avendo il notaio ricevuto in pagamento, dalle stesse parti, l'importo corrispondente.
Si costituiva in giudizio l' , la quale domandava l'integrale Controparte_4 rigetto dell'avverso ricorso, ritenendo di aver operato correttamente, in quanto trattavasi di imposta principale di registro, cui il notaio non può sottrarsi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sez. 8, con sentenza n. 433/08/09, pronunciata il 05.06.2009 e depositata in segreteria il 24.07.2009, ha rigettato il ricorso, ritenendo che la dazione in pagamento realizzasse una permuta, soggetta a doppia imposizione proporzionale di I.V.A. e
Registro, in base all'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 e che l'imposta recuperata dall'Ufficio fosse principale, sussistendo, quindi, la responsabilità solidale del notaio nel pagamento.
Con ricorso del 18.01.2010, il notaio proponeva appello, avanti alla Controparte_2
, per la totale riforma della sentenza della Controparte_5
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sez. n. 8, n. 433/08/09 del 05.06.2009, eccependo la carenza di motivazione, non avendo la Commissione di primo grado dato alcuna spiegazione del perché avesse qualificato l'imposta come principale e non come suppletiva, e l'errata applicazione della legge, in quanto la datio in solutum costituirebbe soltanto una modalità di pagamento e non una controprestazione e trovando, di conseguenza, applicazione l'art. 40 del D.P.R. n. 633/1972 in luogo dell'art. 11, come diversamente sostenuto dalla Commissione di primo grado.
La , con sentenza n. 169/01/12, pronunciata il Controparte_5
27.06.2011 e depositata in segreteria l'11.09.2012, rigettava l'appello, confermando la natura di imposta principale e non anche accessoria dell'imposta contestata.
Veniva perciò notificata al sig. , in data 21.12.2016, cartella di Controparte_2 pagamento n. 03420160038968308, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., Cosenza, su incarico di , per la somma di €29.578,08, entro 60 giorni dalla data di notifica, Controparte_4
o 30.433,53, oltre la scadenza, per gli importi dovuti a seguito della sentenza della
[...]
n. 169/01/12. Controparte_5
In data 22.02.2017 e in data 20.03.2017, con racc. a.r., comunicava agli odierni opponenti, in qualità di eredi del sig. , di agire nei loro confronti per il recupero della predetta Persona_1 somma, oltre interessi, invitandoli e diffidandoli dall'eseguire il pagamento entro e non oltre i canonici 15 giorni dalla ricezione della missiva.
Nelle more, in data 31.07.2019, il sig. presentava dichiarazione di adesione alla CP_2 definizione agevolata per un totale di €25.427,08 da pagare in 17 rate.
Con ricorso depositato in data 02.10.2020, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e
642 c.p.c., affinché il Tribunale di Paola ingiungesse agli odierni opponenti, quali obbligati in solido, di pagare la somma di €24.877,38, oltre interessi di mora, dalle singole scadenze all'effettivo saldo, oltre alle spese e competenze legali e successive occorrende.
Con decreto ingiuntivo n. 337/2020 del 12.10.2020, il Tribunale di Paola, nella persona del dott.
Antonio OR, in parziale accoglimento delle istanze del notaio rogante, ingiungeva a Pt_1
e , in solido tra
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 loro, di pagare al sig. la minor somma di €6.356,80, equivalente al Controparte_2 totale della prima rata, di €5.085,54, e della seconda rata, di €1.271,32, come da versamenti allegati in atti, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi €658,50, di cui €118,50 per esborsi ed €540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Venendo al merito della questione, occorre partire dal dato che, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986, art. 57, comma 2, “La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
Le commissioni tributarie, invece, in sede di ricorso del notaio , hanno Controparte_2 correttamente qualificato, ad opinione di questo Tribunale, l'imposta che ci occupa come principale, al cui pagamento non può sottrarsi il notaio rogante, trattandosi, per l'appunto, di imposta principale ai sensi art.42 T.U. imposta registro e, pertanto, soggetta all'art. 58 del medesimo testo unico.
Per effetto di tale disposizione, il notaio è solidalmente obbligato al pagamento della sola imposta principale, laddove il medesimo D.P.R., art. 42, prevede che “1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso”.
Dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che il notaio può essere chiamato al pagamento della sola imposta principale nella cui definizione rientra un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o
'autoliquidata'), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale 'postuma').
Al di là di questi limiti, l'imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva) e, dunque, estranea al concetto di solidarietà sopra indicato.
Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, al notaio va attribuita, infatti, la qualifica di "responsabile di imposta" (tra le molte, v. Sez. 5 -, Ordinanza n. 9538 del 24/03/2022,
Rv. 664153 - 01), assumendo la posizione di «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi»
(secondo la concettualizzazione normativa generale di cui all'art. 64, terzo comma, dPR 600/1973).
Pacificamente tale situazione giuridica soggettiva passiva, ingenerante una obbligazione solidale
"dipendente" (v. tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 12759 del 21/06/2016, Rv. 640163 - 01; successiva conforme, Sez. 5, n. 18113/2021), trova fondamento nel profilo di garanzia ordinamentale della funzione pubblica notarile, che, tra l'altro, si concretizza nel presidio diretto dell'esazione dei crediti fiscali originati nell'esercizio della medesima.
A tale specifico fine, l'art. 57, TUR, nelle parti che rilevano ai fini del presente giudizio, prevede che «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti...» e che «La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive». Vi è dunque una responsabilità solidale tra le parti ed il notaio, in quanto pubblico ufficiale costituito "fideiussore ex lege", relativamente agli atti che ha
«redatto, ricevuto o autenticato», ma limitatamente all'imposta principale, essendone espressamente escluse quella complementare e quella suppletiva. Questa tripartizione tipologica dell'imposta di registro è data dall'art. 42, comma 1, TUR, che appunto prevede che «E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso».
L'art. 3 ter d.gs. 463/97, prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione, attribuendo all'amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio medesimo, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza interessi moratori né sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate.
Orbene, in ogni caso, questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente l'imposta autoliquidata la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile - potremmo dire per tabulas - ovvero dalla disamina dell'atto trasmesso per la registrazione telematica;
dispone infatti la norma che, in tanto la procedura automatizzata di controllo e recupero dell'imposta autoliquidata sia esperibile, in quanto il maggior dovuto emerga "sulla base degli elementi desumibili dall'atto".
Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti. ..." (cfr. Corte di
Cassazione, Sentenza n. 15450/2019 del 07-06-2019).
Nel caso che occupa questo Giudicante, si ritiene assolutamente condivisibile il ragionamento che ha condotto il giudice tributario, con sentenza ormai passata in giudicato, che l'imposta oggetto di causa ha natura di imposta principale ex art. 40 del T.U. n. 131/1986, così come correttamente inquadrata dall'ente impositore, di Cosenza, e non di imposta suppletiva o Controparte_4 complementare, scaturendo, da ciò, l'obbligo nei confronti del Notaio rogante di provvedere alla relativa liquidazione.
L'Ufficio, privilegiando, ex art. 20 del DPR n. 131/1986, il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati, ha rilevato che il trasferimento realizzatosi con l'atto registrato contenesse operazioni rientranti in regimi tributari diversi, cioè soggetti sia ad IVA che ad imposta di Registro, estrinsecandosi, così, una pretesa creditoria che, di per sé, deve essere ascritta alla categoria dell'imposta di registro "principale", sicché ne risulta pienamente legittima la forma prescelta. Ciò detto, l'opposizione è fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 337/2020 del
Tribunale di Paola, dott. Antonio OR, del 12.10.2020, con il quale veniva intimato agli odierni opponenti il pagamento, in favore del notaio rogante, della somma complessiva di € 6.356,80.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi in riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, terzo scaglione, da €5.201 a €26.000,00, in complessivi €2.738,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 32/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione spiegata da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2010, emesso in data Parte_4
12.10.2020, dal Tribunale di Paola (CS);
2) ND parte opposta, in quanto soccombente, al pagamento in favore degli opponenti delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.738,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, lì 21.10.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli