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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
composto dai magistrati: dott. Paolo Sordi Presidente rel. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott. Andrea Petteruti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 313 R.G. dell'anno 2024, promosso da
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marittima 188, presso lo studio dell'Avv. P. Paolucci che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Alatri, Via dell'Uguaglianza 3, presso lo studio dell'Avv. L. Melone che la rappresenta e difende per procura in foglio separato.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
ha proposto ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio con il coniuge stabilite nella sentenza del Tribunale di Frosinone Controparte_1
n. 408/2020 del 9 giugno 2020.
Per_ Ha esposto che successivamente alla predetta sentenza la figlia (nata nel 2011) aveva manifestato un rifiuto a frequentare il padre, mentre il figlio (nato nel 2015) aveva espresso Per_2
il desiderio di trascorrere più tempo insieme con il padre. Ha chiesto quindi che fossero modificati i tempi di permanenza dei figli con sé e, in particolare, che fosse disposto il collocamento paritario di , con conseguente soppressione dell'assegno di euro 200 mensili che egli era obbligato a Per_2
versare alla madre per il mantenimento dello stesso e ripartizione al 50% tra i due genitori delle provvidenze per l'acquisto dei prodotti alimentari per celiaci previste a favore del ragazzo. Ha aggiunto che, essendosi la trasferita in un appartamento diverso da quello occupato all'epoca CP_1
del divorzio, dovevano intendersi superate le condizioni in quella sede previste circa il suo contributo agli oneri derivanti dalla locazione di quell'appartamento.
si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza delle domande Controparte_1
avversarie, chiedendone il rigetto. Ha a sua volta chiesto una modifica dei tempi e modalità di frequentazione dei figli con il padre e che l'assegno per il mantenimento ordinario a carico del Pt_1
sia aumentato ad euro 600 mensili.
All'udienza del 17 luglio 2024 le parti hanno formalizzato un accordo circa le modalità di affidamento, collocamento e frequentazione con il padre della prole. Il giudice ha quindi interrogato le parti e si è riservato sui provvedimenti temporanei e urgenti e sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 18 luglio 2024, a scioglimento della riserva, il Giudice ha disposto in conformità all'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento, collocamento e frequentazione con il padre della prole ed ha stabilito a carico del ZA un assegno mensile pari ad euro 600 per il mantenimento ordinario della prole. Contestualmente, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
Le parti, quindi, così precisavano le rispettive conclusioni:
- il «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, confermare i Pt_1
provvedimenti provvisori ed urgenti per la parte riguardante il diritto di visita del padre in quanto oggetto di accordo tra le parti;
disporre che il corrisponda alla sig.ra (entro il 20 di ogni mese) Parte_1 Controparte_1
l'assegno perequativo mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie documentate, che l'assegno unico INPS sia percepito al 50% da ciascun genitore e che i contributi economici per l'acquisto di alimenti per celiaci siano erogati al 50% ad entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e competenze professionali»;
- la «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Frosinone adito, ogni contraria istanza ed eccezione CP_1
disattesa, richiamando ogni pregressa deduzione, argomentazione, richiesta ed istanza anche in via istruttoria, tutte da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte, confermare le statuizioni sulle modalità di frequentazione della prole da parte del padre - sulle quali le parti hanno raggiunto accordo in sede di udienza del 17 luglio 2024 -, trasfuse nell'Ordinanza Presidenziale e le statuizioni a carattere economico disposte nel suddetto Provvedimento Presidenziale del 18 luglio 2024 […].
Confermare la statuizione economica di cui al Provvedimento Presidenziale:
“dispone che corrisponda a , (entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti Parte_1 Controparte_1
ovvero mediante vaglia postale o bonifico bancario al domicilio della stessa, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), per il mantenimento ordinario della prole, l'assegno perequativo mensile di euro 600 (euro 300 per ciascuno figlio), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate per esigenze scolastiche, mediche e ludiche nell'interesse della prole, che l'assegno unico Inps sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% e che i contributi economici per l'acquisto di alimenti per celiaci siano erogati per intero alla madre”.
Per tutti gli altri aspetti si chiede che il Tribunale adito Voglia confermare le condizioni assunte in sede di divorzio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Circa provvedimenti relativi alla prole, ritiene il Collegio di confermare quelli assunti con l'ordinanza del 18 luglio 2024. Essi, infatti, prevedono modalità che, oltre che essere state concordate dai due genitori, appaiono coerenti con gli interessi dei minori.
2. – Quanto alle condizioni economiche, si rileva preliminarmente che la convenuta nulla ha obiettato al venir meno degli obblighi previsti dalla sentenza di divorzio a carico del con Pt_1 riferimento agli oneri che la avrebbe dovuto sostenere per la locazione dell'appartamento dove CP_1
risiedeva insieme con la prole. Del resto, la stessa convenuta ha dato atto, nella propria memoria di replica (v. pag. 4), di aver rilasciato l'immobile che conduceva in locazione e di essersi trasferita presso un'abitazione di proprietà del fratello del suo nuovo compagno (presumibilmente senza dover sostenere più i menzionati oneri). Comunque, nulla è stato chiesto specificamente al riguardo dalla nelle proprie conclusioni. CP_1
Da quanto ora detto discende che, rispetto all'assetto delle contribuzioni economiche previste in sede di divorzio, il ha visto diminuire il proprio impegno nei confronti dell'ex coniuge di Pt_1 euro 400 mensili. Intatta è invece rimasta la sua capacità reddituale, considerando che all'udienza del
17 luglio 2024 egli ha confermato di percepire una retribuzione mensile netta pari ad euro 1.850, cui si aggiungono circa 180 euro quale quota del 50% dell'assegno unico versato dall'Inps per la prole.
Dunque, considerando anche la 13^ mensilità, egli può godere di un introito medio mensile pari a circa euro 2.200. Per quel che concerne gli oneri che il ricorrente ha dedotto di dover sopportare per i contratti di mutuo e di finanziamento da lui stipulati, si osserva che: il primo risulta essere stato concluso il 16 maggio 2022 quale ristipulazione, per la gran parte della somma mutuata, di un precedente mutuo precedentemente contratto per la ristrutturazione della casa di abitazione (v. la premessa al contratto del 16 maggio 2022) e, pertanto, in mancanza di specifiche diverse deduzioni della parte sul punto, non si può ritenere che trattasi di impegno finanziario che non fosse già esistente all'epoca della sentenza di divorzio;
il secondo è stato stipulato per l'acquisto di un'autovettura e quindi costituisce una spesa liberamente assunta dal che, come tale, non può incidere sui suoi doveri di Pt_1
mantenimento nei confronti della prole.
Resta quindi evidente la disparità di capacità reddituale rispetto alla convenuta, la quale è titolare di un contratto di lavoro subordinato, ma a chiamata, e nessuno degli elementi istruttori presenti in atti smentisce il suo assunto secondo cui lavora solamente pochi giorni al mese (v. interrogatorio libero della convenuta). Il fatto, poi, che risulti che sia titolare di un esercizio commerciale, costituisce circostanza priva di significativo rilievo, considerando che l'attività di vendita al pubblico è ormai cessata e la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese (v. la relativa documentazione allegata alla comparsa conclusionale della convenuta).
Deve dunque essere confermato quanto previsto al riguardo nell'ordinanza del 18 luglio 2024.
3. – L'esito della lite impone la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) con riferimento alla prole minorenne dispone che:
Per_
- i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere i figli secondo il seguente calendario previsto a settimane alterne: prima settimana: il martedì il Sig. potrà stare con i figli dalle ore 19:00 alle ore 22:00; il venerdì, Pt_1
Per_ il sabato e la domenica e staranno con il padre dalle ore 21:00 del venerdì e Per_2
pernotteranno nella di lui abitazione per tre notti ed il lunedì verranno accompagnati, a scuola, precisando che durante le vacanze, il ZA accompagnerà alle ore 8.00 i bambini a casa della madre;
seconda settimana: il starà con i figli dalle ore 19:00 del martedì e accompagnerà i minori a Pt_1
scuola il mercoledì mattina, quindi, un pernottamento, precisando che durante le vacanze il ZA accompagnerà i bambini a casa della madre alle ore 8:00 del mercoledì; week- end i minori staranno con la madre.
- per quanto concerne le festività natalizie, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i Pt_1
figli due giorni festivi, ad esempio il 26 dicembre ed il 1 gennaio o il 25 dicembre e il 6 gennaio, sempre nel rispetto dell'alternanza, con possibilità di pernottamento per la Vigilia di Natale, (24 dicembre) o per il 31 dicembre, stabilendo che il 24 dicembre 2024 i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre con pernottamento e saranno accompagnati a casa della madre alle ore 10:00 del 25 dicembre 2024, il 31.12.2024 saranno con la madre ed il Sig. potrà trascorrere con i figli Pt_1
il 1.1.2025 dalle ore 10:00 alle ore 21:00. Il 26.12.2024 i minori saranno con la madre e il 6.1.2025 con il padre (dalle ore 10:00 alle 21:00), l'anno e tutti gli anni a venire verrà rispettato il principio dell'alternanza. Per_
- relativamente alle vacanze pasquali i minori, e , trascorreranno Per_2 alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
- in ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 Pt_1
(quindici) giorni anche non consecutivi, dunque, 7 o 8 giorni consecutivi e poi altri 7 o 8 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo scritto (raccomandata, Telegramma o messaggi telefonici), con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno i figli.
- per il compleanno dei figli i genitori trascorreranno con i genitori o il pranzo o la cena nel rispetto dell'alternanza ossia se quest'anno la madre trascorrerà con loro il pranzo, il padre trascorrerà la cena e l'anno successivo sarà il contrario. Per il compleanno dei genitori i minori saranno con la madre nel giorno del compleanno di quest'ultima e saranno con il padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo. Nel giorno della festa della mamma e della festa del papà, a prescindere Per_ dall'eventuale calendario di incontri, e , saranno presenti presso la madre o il padre in Per_2
considerazione delle predette ricorrenze almeno per il pranzo o la cena. I genitori si organizzeranno, previo accordo tra i due, in caso di festività (matrimoni, compleanni di familiari, ecc.) affinché i minori possano partecipare a tali eventi;
2) dispone, con decorrenza dal mese di agosto 2024, che corrisponda a Parte_1 Controparte_1
(entro il giorno 5 di ogni mese in contanti ovvero mediante vaglia postale o bonifico bancario al domicilio della stessa, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), per il mantenimento ordinario della prole, un assegno mensile di euro 600 (euro 300 per ciascun figlio), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate per esigenze scolastiche, mediche e ludiche nell'interesse della prole;
che l'assegno unico Inps sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
che i contributi economici per l'acquisto di alimenti per celiaci siano erogati per intero alla madre;
3) restano ferme le altre condizioni stabilite in sede di divorzio (ad eccezione di quanto previsto nelle clausole 4 e 5);
4) compensa tra le parti le spese processuali.
Frosinone, 26 novembre 2024.
Il Presidente est.