Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1715 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/11/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Bandinelli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 19/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Guspini.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19/12/2009 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Guspini, anno 2009, numero 33, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
Per_ A) il figlio (nato a [...] il [...]) resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna in Cagliari nella via De Magistris 6, che ha costituito casa coniugale e che, in ragione di tale collocazione, le viene assegnata.
I coniugi precisano che, in adempimento a quanto concordemente stabilito in sede di separazione personale, detto immobile è ora di esclusiva proprietà della signora Pt_1
B) Il diritto di visita del genitore non domiciliatario prevalente resterà così regolato: salvo diverso accordo fra i genitori e nel rispetto delle esigenze del minore, il padre vedrà e terrà con sé il figlio due pomeriggi alla settimana (il lunedì e il mercoledì) dall'uscita di scuola alle 21,00 in inverno e alle 22,30 nel periodo estivo di vacanza scolastica, e weekend alterni.
Poiché la madre lavora in modalità turnistica, comunicherà al padre entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento i suoi turni lavorativi ed in relazione ad essi si stabiliranno, mese per mese e preferendo quando è possibile l'alternanza, i fine settimana che il bambino starà con ciascun genitore, in modo tale da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere effettivamente due weekend al mese con il figlio;
durante il
Pag. 2 di 4 periodo di vacanza scolastica estiva, il figlio trascorrerà con ciascun genitore
15 consecutivi o, a scelta di ciascun genitore, in due soluzioni di 1 settimana ciascuna, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti dai genitori, prevarranno le eventuali esigenze lavorative e quindi il regime di alternanza: chi ha scelto per ultimo (intendendosi con ultimo l'anno precedente o a ritroso quello in cui
è stato necessario operare una scelta perché i periodi opzionati dai genitori coincidevano) si adeguerà alla scelta dell'altro genitore.
Nelle vacanze scolastiche il bambino trascorrerà, secondo il regime dell'alternanza annuale, con un genitore dall'ora di pranzo del 24 dicembre alle 10,00 del mattino del 25 dicembre e il 26 dicembre dalle 10,00 alle 21,00
e con l'altro genitore il 25 dicembre (quando tale giorno sarà con il genitore non collocatario gli orari saranno 10,00/21,00); trascorrerà inoltre con un genitore dall'ora di pranzo del 31 dicembre alla mattina alle 10,00 del 1° gennaio e il 6 gennaio dalle 10,00 alle 21,00 e con l'altro genitore il 1° gennaio (quando tale giorno sarà con il genitore non collocatario, gli orari saranno 10,00/21,00); il bambino trascorrerà, sempre secondo il regime dell'alternanza annuale, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il
Lunedì dell'Angelo (gli orari sanno sempre 10,00/21,00); il bambino trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con quello che compie gli anni, indipendentemente dal giorno in cui cade e senza che ciò alteri l'ordinaria turnazione, mentre il giorno del suo compleanno il bambino lo trascorrerà, sempre secondo il regime dell'alternanza annuale, il pranzo
(dall'uscita di scuola alle 18,00) con un genitore e la cena (dalle 18,00 fino alle 22,00) con l'altro genitore;
tutte le altre festività e periodi di vacanza scolastica, seguiranno l'ordinaria turnazione salvo il fatto che, quanto all'orario, se il giorno festivo è di competenza del genitore non collocatario, prenderà il figlio dalle ore 10,00 del mattino per riportarlo alle 21,00 in inverno e le 22,00 nel periodo di vacanza scolastica estiva (Ferragosto, poiché potrebbe cadere in uno dei periodi in cui il figlio è in via esclusiva con un genitore, non è considerato giorno festivo).
C) In considerazione delle condizioni economiche delle parti, il signor CP_1
(che continua ad essere disoccupato e a non trarre redditi né dagli immobili pervenutigli per successione e nemmeno dalle quote della società Immobiliare
“Beccaria S.r.l.” se non in misura di poco superiore a quanto necessario al proprio sostentamento) corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Per_ del figlio la somma di € 200,00 (euro duecento/00) entro il 5 di ogni mese mediante bonifico da accreditarsi sul conto corrente intestato alla signora acceso presso la Banca Mediolanum e identificato dal codice Pt_1
IBAN n. IT188V0306234210000000724308, importo da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, sempre in ragione delle attuali condizioni economiche delle parti, permarranno nella misura dell'80% a carico della madre e del
Pag. 3 di 4 restante 20% a carico del padre, che dovrà corrisponderle entro i trenta giorni successivi rispetto a quello in cui viene richiesto il pagamento e trasmessa, anche mediante sms o email, copia del documento di spesa o del preventivo di spesa (in quest'ultimo caso, non appena la spesa verrà effettivamente sostenuta, dovrà essere consegnata copia del documento di spesa).
Qualora il signor non possa corrispondere in una unica soluzione la CP_1 quota di spesa straordinaria di sua spettanza, vi provvederà tramite versamenti mensili di importo non inferiore ad € 100,00 (euro cento/00) e comunque entro i tre mesi successivi rispetto alla scadenza.
Si precisa che per spese straordinarie devono intendersi quelle così individuate secondo le linee guida del 2017 del CNF e - salvo che non rivestano il carattere dell'obbligatorietà e/o dell'urgenza - devono essere concordate.
Anche per quanto attiene alla modalità della manifestazione del consenso il riferimento è a dette linee guida (e pertanto, qualora entro venti giorni dalla richiesta per iscritto (via sms, email, pec o raccomandata) da parte del genitore proponente la spesa non pervenga da parte dell'altro genitore, sempre per iscritto, un motivato dissenso, la spesa si intende approvata.
L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito dal genitore domiciliatario.
I coniugi sono economicamente autosufficienti (fatto salvo quanto sopra precisato in relazione alla condizione economico patrimoniale del ), non CP_1 hanno beni in comune e i rapporti di natura economica nascenti dal matrimonio sono stati regolati in sede di separazione personale e gli impegni assunti in quella sede sono stati puntualmente adempiuti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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