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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15684/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
nata a [...] il [...] ( , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Monica Arrigoni ( , giusta procura allegata in calce Email_1 all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in , Piazza Marina n. 39 CP_1
“Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Celesia alermo.it) per procura generale alle liti del 04.05.2021 Rep. N. 15 Email_2 CP_1
CONVENUTO
CONTRO
P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede legale in , Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Santo Spagnolo, ( giusta procura in calce su Email_3 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
………….. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
“conclude insistendo in tutte le domande articolate in atto di citazione, oltre che nelle eccezioni formulate e nelle argomentazioni articolate nei successivi scritti difensivi, ivi comprese le memorie nn 1,2 e 3 ex art 183 VI comma c.p.c.”
CONCLUSIONI DEL : Controparte_1
“si riporta a tutte le domande ed eccezioni di cui ai propri atti difensivi, con l'accoglimento di tutte le domande formulate nei propri scritti difensivi ed il rigetto integrale di quelle formulate dalle controparti”
CONCLUSIONI DELLA RAP:
“in via preliminare:
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice ed il difetto di legittimazione passiva della per i motivi esposti e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti;
CP_2 nel merito:
- ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurla nei limiti di quanto allegato e provato, con applicazione dell'art. 1227 c.c. in conseguenza dell'accertamento del concorso di colpa a carico della parte attrice, con condanna del Cont solo ed esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della , Controparte_1 indi con rigetto delle domande spiegate da qualunque soggetto in danno della concludente;
- in via meramente subordinata, individuare le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, ivi compreso l'attore e limitare la condanna della odierna concludente nei limiti della propria quota;
- in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria:
- rigettare, la richiesta istruttoria di prova orale e CTUML ove reiterata da parte attrice”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha chiesto la condanna del Parte_1
, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, quantificati in € 22.052,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in il giorno 31.05.2021, alle ore 09:30 circa. CP_1
L'attrice ha esposto che quel giorno, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via Federico De
Maria, all'altezza del numero civico 20, è scesa dal marciapiede e, dopo pochi passi, è caduta rovinosamente a terra a causa di una buca sull'asfalto, non visibile e non segnalata, riportando lesioni per le quali è stata trasportata presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Paolo Giaccone”, dove le è stata diagnosticata: “frattura collo chirurgico omero sx”. Il si è costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e di chiamare in causa Controparte_2 al fine di essere manlevato e garantito in virtù del Contratto di Servizio del 10/07/2020, con cui
[...] ha affidato all' il “Servizio di Monitoraggio della rete stradale cittadina” ed il “Servizio di Pt_2
Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità” (art. 6) ed ha dedotto che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso
i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il da qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale” (art. 13); nel merito CP_1 ha rilevato l'infondatezza delle domande avverse per mancanza del nesso causale essendosi il sinistro verificato per caso fortuito e, in subordine, ha rilevato un concorso di colpa dell'attrice chiedendo, comunque, la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt.1227 e 2056 c.c.
Con provvedimento del 09/02/2023 è stata autorizzata la chiamata in giudizio della CP_2 la quale, nel costituirsi, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva opponendosi alla estromissione dal giudizio del ed ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande formulate dal nei suoi confronti deducendo, sulla base del contratto Controparte_1 stipulato con la predetta amministrazione, di non avere né il controllo né un potere di vigilanza sulle strade della città di Palermo, di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali ma di avere, esclusivamente, il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina e di pronto intervento per le ipotesi di dissesto di tipo emergenziale mentre, negli altri casi, le compete solo l'obbligo di segnalare al l'esistenza dell'ammaloramento, sì da CP_1 consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare, conseguentemente,
l'esecuzione dei lavori necessari;
ha rilevato che il non ha provato che il tratto di strada, CP_1 luogo del sinistro, rientri tra quelli oggetto di monitoraggio né, comunque, di aver autorizzato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del predetto tratto stradale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice in quanto infondata e, in subordine, ha rilevato il concorso di colpa di quest'ultima nella causazione dell'occorso chiedendo di accertare le quote di responsabilità; ha contestato l'ammontare delle pretese risarcitorie avanzate in quanto non provate.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed espletata l'istruzione probatoria, mediante la prova per testi, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
09/03/2026 e poi anticipata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17/04/2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec del 21/02/2022 al (cfr. doc. 5 allegato alla citazione). Controparte_1
Eccezione di difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
secondo cui l'affidamento a del servizio di manutenzione e sorveglianza della CP_1 CP_2 rete viaria comunale del 10/07/2020, lo priverebbe di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie attrici.
Nella fattispecie, il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo è il in Controparte_1 qualità di proprietario della rete stradale cittadina
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito “L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso CP_1
d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.” CP_1
(cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal secondo cui la Controparte_1 legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria attrice spetterebbe unicamente a CP_2
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697
c.c., applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. In particolare, allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima
(qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 12/07/2022 n.
21977; Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 22/12/2017 n. 30775).
“La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. 11/03/2021 n. 6826;
Cass. 18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323). Ciò detto, la domanda spiegata dall'attrice non può essere accolta né sotto il profilo di cui all'art. 2051 c.c. né di quello ex art. 2043 c.c.
In punto di fatto, è pacifico che la sig.ra camminava a piedi lungo il marciapiedi della via Pt_1
Federico De Maria e, all'altezza del civico 20, dopo essere scesa dal marciapiede, è rovinata a terra ed ha riportato lesioni.
Il teste escusso in corso di causa, sig. ha riferito: “…io abitavo all'epoca Testimone_1 del sinistro al civico n. 20, stavo uscendo dal portone perché andavo a lavorare quando ho sentito un tonfo e, siccome davanti a me c'era un'auto, mi sono avvinato ed ho visto una signora a terra dall'altro lato della strada che gridava dal dolore. Aggiungo che vicino alla signora c'era una buca di circa un metro di grandezza e si trovava quasi al centro della carreggiata verso il marciapiede”.
Il teste, inoltre, ha confermato che la buca non era segnalata ed ha riconosciuto nelle foto mostrategli, allegate al fascicolo dell'attrice, il luogo del sinistro e la buca vicino alla quale ha trovato l'attrice a terra ed ha aggiunto “…uscendo dal portone, a circa tre/quattro metri, non vedevo la buca…il portone che si vede dalla foto è quello da cui sono uscito. Non ricordo se sulla buca vi era fogliame o fogli di giornale” (cfr. verbale udienza del 07/03/2024).
L'attrice ha sostenuto che la buca presente nel manto stradale, a causa della quale sarebbe rovinata al suolo, non era visibile perché la sua visuale era coperta dalle auto che occupavano i margini della sede stradale.
Tuttavia, la stessa non ha provato tale circostanza.
Invero, dalle fotografie versate in atti, emerge che la buca, non essendo di piccole dimensioni, era perfettamente visibile in quanto si trovava quasi al centro della carreggiata, come dichiarato anche dal teste, e le auto ivi posteggiate non coprivano la sua visibilità; infatti, nell'atto di citazione è detto che l'attrice “scendeva dal marciapiede e dopo pochi passi cadeva rovinosamente a terra”.
In ogni caso, il teste non ha assistito al momento della caduta ma la sua attenzione è stata richiamata dal tonfo che ha sentito e lo stesso non ha spiegato la ragione per la quale l'attrice è rovinata al suolo.
Va, ancora, rilevato che la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, segnatamente della strada, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di tempo e di luogo.
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che lo stato dei luoghi era visibile e percepibile dall'attrice e ciò sia per le dimensioni della buca sia per le condizioni di ottima visibilità stante che il sinistro si
è verificato (ore 9:30) in piena mattina ovvero in un orario in cui vi è la luce solare.
La stessa attrice, infatti, nei propri atti non ha rappresentato che sul luogo vi fossero condizioni di poca visibilità; pertanto, questa, procedendo lentamente a piedi, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, comunque, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto in anticipo della presenza di un eventuale pericolo e, quindi, avrebbe potuto essere più accorta.
E, ancora, va evidenziato che l'attrice è residente al civico 34/b della via De Maria ossia a pochi metri da dove si è verificato l'accaduto, dunque, è presumibile che, avendo percorso più volte quella strada, fosse a conoscenza della sussistenza della buca.
Orbene, considerata la visibilità e la conoscenza dei luoghi, deve ritenersi che il danno possa ascriversi esclusivamente alla disattenzione ed all'autonoma condotta incauta della vittima dell'infortunio la quale, se fosse stata più attenta avrebbe potuto prevenire il pericolo ed evitare, quindi, il verificarsi dell'occorso che le ha procurato il danno lamentato.
Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e ove tale pericolo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa essendo la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno sostenuto che “In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. 02/11/2023 n. 30394; Cass.
07/06/2023 n. 16034; Cass. 09/03/2015 n. 4661; Cass. 22/10/2013 n. 23919; Cass. 16/05/2013 n.
11946).
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”(cfr. Cass. 16/02/2021 n. 4035; Cass. 12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315; Cass.
03/07/2018 n. 17324).
Relativamente all'invocata responsabilità, invece, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la danneggiata è tenuta a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr.
Cass. civ. 26/04/2013 n. 10096 e Cass. civ. 5/08/2010 n. 18204).
Pertanto, il cittadino che subisce danni a causa di un dissesto stradale deve provare il fatto storico, che il danno è stato causato dal dissesto e che questo rappresentava un'insidia o un trabocchetto ovvero un pericolo occulto non prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nel caso in esame va esclusa la ricorrenza sia del requisito della non visibilità (che va apprezzato in concreto tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo e delle caratteristiche dell'infortunato) sia di quello dell'imprevedibilità.
Invero, come sopra detto, è emerso che la buca era oggettivamente visibile e la pericolosità del luogo era prevedibile con un minimo di accortezza e avvedutezza.
Alla luce delle superiori considerazioni, restando assorbita la domanda di manleva sollevata dal nei confronti di ed ogni altra eccezione e difesa avanzata dalle parti, Controparte_1 CP_2 la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto ed attesi i presumibili danni riportati dall'attrice, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
➢ compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
Così deciso in Palermo, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15684/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
nata a [...] il [...] ( , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Monica Arrigoni ( , giusta procura allegata in calce Email_1 all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in , Piazza Marina n. 39 CP_1
“Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Celesia alermo.it) per procura generale alle liti del 04.05.2021 Rep. N. 15 Email_2 CP_1
CONVENUTO
CONTRO
P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede legale in , Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Santo Spagnolo, ( giusta procura in calce su Email_3 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
………….. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
“conclude insistendo in tutte le domande articolate in atto di citazione, oltre che nelle eccezioni formulate e nelle argomentazioni articolate nei successivi scritti difensivi, ivi comprese le memorie nn 1,2 e 3 ex art 183 VI comma c.p.c.”
CONCLUSIONI DEL : Controparte_1
“si riporta a tutte le domande ed eccezioni di cui ai propri atti difensivi, con l'accoglimento di tutte le domande formulate nei propri scritti difensivi ed il rigetto integrale di quelle formulate dalle controparti”
CONCLUSIONI DELLA RAP:
“in via preliminare:
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice ed il difetto di legittimazione passiva della per i motivi esposti e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti;
CP_2 nel merito:
- ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurla nei limiti di quanto allegato e provato, con applicazione dell'art. 1227 c.c. in conseguenza dell'accertamento del concorso di colpa a carico della parte attrice, con condanna del Cont solo ed esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della , Controparte_1 indi con rigetto delle domande spiegate da qualunque soggetto in danno della concludente;
- in via meramente subordinata, individuare le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, ivi compreso l'attore e limitare la condanna della odierna concludente nei limiti della propria quota;
- in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria:
- rigettare, la richiesta istruttoria di prova orale e CTUML ove reiterata da parte attrice”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha chiesto la condanna del Parte_1
, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, quantificati in € 22.052,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in il giorno 31.05.2021, alle ore 09:30 circa. CP_1
L'attrice ha esposto che quel giorno, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via Federico De
Maria, all'altezza del numero civico 20, è scesa dal marciapiede e, dopo pochi passi, è caduta rovinosamente a terra a causa di una buca sull'asfalto, non visibile e non segnalata, riportando lesioni per le quali è stata trasportata presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Paolo Giaccone”, dove le è stata diagnosticata: “frattura collo chirurgico omero sx”. Il si è costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e di chiamare in causa Controparte_2 al fine di essere manlevato e garantito in virtù del Contratto di Servizio del 10/07/2020, con cui
[...] ha affidato all' il “Servizio di Monitoraggio della rete stradale cittadina” ed il “Servizio di Pt_2
Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità” (art. 6) ed ha dedotto che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso
i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il da qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale” (art. 13); nel merito CP_1 ha rilevato l'infondatezza delle domande avverse per mancanza del nesso causale essendosi il sinistro verificato per caso fortuito e, in subordine, ha rilevato un concorso di colpa dell'attrice chiedendo, comunque, la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt.1227 e 2056 c.c.
Con provvedimento del 09/02/2023 è stata autorizzata la chiamata in giudizio della CP_2 la quale, nel costituirsi, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva opponendosi alla estromissione dal giudizio del ed ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande formulate dal nei suoi confronti deducendo, sulla base del contratto Controparte_1 stipulato con la predetta amministrazione, di non avere né il controllo né un potere di vigilanza sulle strade della città di Palermo, di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali ma di avere, esclusivamente, il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina e di pronto intervento per le ipotesi di dissesto di tipo emergenziale mentre, negli altri casi, le compete solo l'obbligo di segnalare al l'esistenza dell'ammaloramento, sì da CP_1 consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare, conseguentemente,
l'esecuzione dei lavori necessari;
ha rilevato che il non ha provato che il tratto di strada, CP_1 luogo del sinistro, rientri tra quelli oggetto di monitoraggio né, comunque, di aver autorizzato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del predetto tratto stradale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice in quanto infondata e, in subordine, ha rilevato il concorso di colpa di quest'ultima nella causazione dell'occorso chiedendo di accertare le quote di responsabilità; ha contestato l'ammontare delle pretese risarcitorie avanzate in quanto non provate.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed espletata l'istruzione probatoria, mediante la prova per testi, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
09/03/2026 e poi anticipata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17/04/2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec del 21/02/2022 al (cfr. doc. 5 allegato alla citazione). Controparte_1
Eccezione di difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
secondo cui l'affidamento a del servizio di manutenzione e sorveglianza della CP_1 CP_2 rete viaria comunale del 10/07/2020, lo priverebbe di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie attrici.
Nella fattispecie, il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo è il in Controparte_1 qualità di proprietario della rete stradale cittadina
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito “L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso CP_1
d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.” CP_1
(cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal secondo cui la Controparte_1 legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria attrice spetterebbe unicamente a CP_2
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697
c.c., applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. In particolare, allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima
(qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 12/07/2022 n.
21977; Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 22/12/2017 n. 30775).
“La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. 11/03/2021 n. 6826;
Cass. 18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323). Ciò detto, la domanda spiegata dall'attrice non può essere accolta né sotto il profilo di cui all'art. 2051 c.c. né di quello ex art. 2043 c.c.
In punto di fatto, è pacifico che la sig.ra camminava a piedi lungo il marciapiedi della via Pt_1
Federico De Maria e, all'altezza del civico 20, dopo essere scesa dal marciapiede, è rovinata a terra ed ha riportato lesioni.
Il teste escusso in corso di causa, sig. ha riferito: “…io abitavo all'epoca Testimone_1 del sinistro al civico n. 20, stavo uscendo dal portone perché andavo a lavorare quando ho sentito un tonfo e, siccome davanti a me c'era un'auto, mi sono avvinato ed ho visto una signora a terra dall'altro lato della strada che gridava dal dolore. Aggiungo che vicino alla signora c'era una buca di circa un metro di grandezza e si trovava quasi al centro della carreggiata verso il marciapiede”.
Il teste, inoltre, ha confermato che la buca non era segnalata ed ha riconosciuto nelle foto mostrategli, allegate al fascicolo dell'attrice, il luogo del sinistro e la buca vicino alla quale ha trovato l'attrice a terra ed ha aggiunto “…uscendo dal portone, a circa tre/quattro metri, non vedevo la buca…il portone che si vede dalla foto è quello da cui sono uscito. Non ricordo se sulla buca vi era fogliame o fogli di giornale” (cfr. verbale udienza del 07/03/2024).
L'attrice ha sostenuto che la buca presente nel manto stradale, a causa della quale sarebbe rovinata al suolo, non era visibile perché la sua visuale era coperta dalle auto che occupavano i margini della sede stradale.
Tuttavia, la stessa non ha provato tale circostanza.
Invero, dalle fotografie versate in atti, emerge che la buca, non essendo di piccole dimensioni, era perfettamente visibile in quanto si trovava quasi al centro della carreggiata, come dichiarato anche dal teste, e le auto ivi posteggiate non coprivano la sua visibilità; infatti, nell'atto di citazione è detto che l'attrice “scendeva dal marciapiede e dopo pochi passi cadeva rovinosamente a terra”.
In ogni caso, il teste non ha assistito al momento della caduta ma la sua attenzione è stata richiamata dal tonfo che ha sentito e lo stesso non ha spiegato la ragione per la quale l'attrice è rovinata al suolo.
Va, ancora, rilevato che la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, segnatamente della strada, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di tempo e di luogo.
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che lo stato dei luoghi era visibile e percepibile dall'attrice e ciò sia per le dimensioni della buca sia per le condizioni di ottima visibilità stante che il sinistro si
è verificato (ore 9:30) in piena mattina ovvero in un orario in cui vi è la luce solare.
La stessa attrice, infatti, nei propri atti non ha rappresentato che sul luogo vi fossero condizioni di poca visibilità; pertanto, questa, procedendo lentamente a piedi, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, comunque, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto in anticipo della presenza di un eventuale pericolo e, quindi, avrebbe potuto essere più accorta.
E, ancora, va evidenziato che l'attrice è residente al civico 34/b della via De Maria ossia a pochi metri da dove si è verificato l'accaduto, dunque, è presumibile che, avendo percorso più volte quella strada, fosse a conoscenza della sussistenza della buca.
Orbene, considerata la visibilità e la conoscenza dei luoghi, deve ritenersi che il danno possa ascriversi esclusivamente alla disattenzione ed all'autonoma condotta incauta della vittima dell'infortunio la quale, se fosse stata più attenta avrebbe potuto prevenire il pericolo ed evitare, quindi, il verificarsi dell'occorso che le ha procurato il danno lamentato.
Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e ove tale pericolo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa essendo la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno sostenuto che “In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. 02/11/2023 n. 30394; Cass.
07/06/2023 n. 16034; Cass. 09/03/2015 n. 4661; Cass. 22/10/2013 n. 23919; Cass. 16/05/2013 n.
11946).
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”(cfr. Cass. 16/02/2021 n. 4035; Cass. 12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315; Cass.
03/07/2018 n. 17324).
Relativamente all'invocata responsabilità, invece, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la danneggiata è tenuta a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr.
Cass. civ. 26/04/2013 n. 10096 e Cass. civ. 5/08/2010 n. 18204).
Pertanto, il cittadino che subisce danni a causa di un dissesto stradale deve provare il fatto storico, che il danno è stato causato dal dissesto e che questo rappresentava un'insidia o un trabocchetto ovvero un pericolo occulto non prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nel caso in esame va esclusa la ricorrenza sia del requisito della non visibilità (che va apprezzato in concreto tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo e delle caratteristiche dell'infortunato) sia di quello dell'imprevedibilità.
Invero, come sopra detto, è emerso che la buca era oggettivamente visibile e la pericolosità del luogo era prevedibile con un minimo di accortezza e avvedutezza.
Alla luce delle superiori considerazioni, restando assorbita la domanda di manleva sollevata dal nei confronti di ed ogni altra eccezione e difesa avanzata dalle parti, Controparte_1 CP_2 la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto ed attesi i presumibili danni riportati dall'attrice, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
➢ compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
Così deciso in Palermo, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia