Articolo 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1353
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 ottobre 1962
Art. 13.
Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all' articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, e' pari a sette volte la, differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza, dei soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto e' ridotto ai sette decimi.
Il versamento rateale del contributo di riscatto, disposto dagli Istituti di previdenza posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, viene effettuato mediante bimestralita' posticipate costanti di importo pari al doppio di quello della rata mensile prevista dal comma primo dell'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , con le modalita' stabilite per lo accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al terzo comma dell'articolo seguente.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962