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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1113/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ancarani (c.f.
del foro di Modena ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio del predetto in Modena, via Scarpa 6
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici, Parte_3
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 2 di 9 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante la diffida inviata a mezzo PEC
e rimasta priva di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce e CP_1
viene dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 06.06.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_1
2019/2020 con contratto decorrente dal 14.09.2019 al
30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
12.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_2
2019/2020 con contratto decorrente dal 17.09.2019 al
31.08.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
15.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto
Pag. 3 di 9 decorrente dal 08.09.2021 al 31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- ha prestato attività di Parte_3
docenza nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
30.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 07.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 08.09.2022 al 30.06.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
Pag. 4 di 9 per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art.
Pag. 5 di 9 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 6 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), è provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalle G.P.S. 2024/2026 prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta pari ad
€ 5.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e
Pag. 7 di 9 decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1113/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00 a favore di
, oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
oltre interessi sino al soddisfo;
Pt_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.500,00 a favore di Parte_3
, oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_3
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro
Pag. 8 di 9 1.648,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso l'11/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1113/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ancarani (c.f.
del foro di Modena ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio del predetto in Modena, via Scarpa 6
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici, Parte_3
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 2 di 9 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante la diffida inviata a mezzo PEC
e rimasta priva di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce e CP_1
viene dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 06.06.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_1
2019/2020 con contratto decorrente dal 14.09.2019 al
30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
12.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_2
2019/2020 con contratto decorrente dal 17.09.2019 al
31.08.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
15.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto
Pag. 3 di 9 decorrente dal 08.09.2021 al 31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- ha prestato attività di Parte_3
docenza nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
30.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 07.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 08.09.2022 al 30.06.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
Pag. 4 di 9 per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art.
Pag. 5 di 9 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 6 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), è provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalle G.P.S. 2024/2026 prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta pari ad
€ 5.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e
Pag. 7 di 9 decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1113/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00 a favore di
, oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
oltre interessi sino al soddisfo;
Pt_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.500,00 a favore di Parte_3
, oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_3
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro
Pag. 8 di 9 1.648,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso l'11/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9