CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel. dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1657/2024 promossa in grado d'appello da c.f. - p.iva ), in persona del Legale Rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), difesa e rappresentata dal Prof. Avv. Loris Tosi CP_1 CodiceFiscale_1
del Foro di Venezia, (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il difen- CodiceFiscale_2
sor e- domicilio digitale indirizzo pec Email_1
appellante contro
C.F. e P. IVA , in persona del Procuratore specia- Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
le e legale rappresentante pro tempore dott.ssa (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri Zanardelli, (PEC C.F._3 [...]
; fax 0256563987) C.F. e Email_2 C.F._4 dall'avv. Rosa Maria D'Agostino, (PEC ) C.F. Email_3
ed elettivamente domiciliata presso i difensori C.F._5
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 L'appellante: nel merito, in via principale: voglia la Corte d'appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della Sentenza n.4419/2024, pubblicata il
22.04.24, pronunciata dal Tribunale di Milano in pari data nel giudizio R.G. n.38513/2023, no- tificata il 23.04.24, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a negli anni 2010 e 2011 a titolo di Addizionale provinciale, pari Controparte_2 al complessivo importo di euro 17.049,67 (iva inclusa) e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi Parte_2
dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giu- dizio, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive.
Nel merito, in via subordinata: solo per l'ipotesi in cui venisse confermato anche in questa sede il rigetto del Ricorso ex art. 281-decies c.p.c., in parziale riforma della Sentenza n.4419/2024, pubblicata il 22.04.24, pronunciata dal Tribunale di Milano in pari data nel giudizio R.G.
n.38513/2023, notificata il 23.04.24, disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado, compensando anche quelle del presente grado di giudizio”.
L'appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fon- damento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n.
4419/2024, pubblicata il 22.04.2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in pari data nel giu- dizio R.G. n.38513/2023, notificata il 23.04.24 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA e voci come per legge;
-in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, decurtare le somme di cui al periodo dal 1° gennaio al 1° aprile 2010.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. conveniva in giudizio, davanti al Tri- Parte_1
bunale di Milano, per sentirla condannare alla restituzione ex art. 2033 c.c. Controparte_2 dell'importo di € 17.049,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. La ricorren- te allegava di avere corrisposto il suddetto importo a a titolo di addizionali Controparte_2
pagina 2 di 14 provinciali all'accisa, in relazione al contratto di somministrazione stipulato per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2010/2011. Deduceva l'illegittimità dell'addebito delle addizio- nali provinciali da parte di assumendo che la relativa norma impositiva (i.e. Controparte_2
l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988) doveva essere disapplicata, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applica- bile nel diritto interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordi- namento che, anche all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompati- bili con essa.
2. nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando Controparte_2
la possibilità di dare applicazione alla Direttiva europea nel rapporto tra privati. In subordine, in merito al quantum, contestava il diritto della ricorrente alla restituzione della somma versata a titolo di IVA sugli importi delle addizionali alle accise e osservava che, essendo stato il D. lgs. n. 28/2010, attuativo della Direttiva 2008/118/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sol- tanto in data 31/03/2010, il contrasto tra l'ordinamento nazionale e quello unionale poteva eventualmente sussistere solo in riferimento alle forniture relative ai mesi compresi tra Aprile
2010 dicembre 2011. Negava, pertanto, il diritto alla restituzione delle somme dall'appellante pagate anteriormente al mese di aprile 2010.
3. Il Tribunale, con la sentenza n. 4419 del 22/4/2024, rigettava le domande proposte da
Parte_3
[...
Nel motivare la decisione, osservava che:
- deve essere esclusa, alla luce della giurisprudenza della CGUE, la possibilità di far valere le disposizioni di una direttiva non trasposta o non trasposta correttamente in una controversia tra privati, ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro ad essa contraria;
- il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro o degli organi della sua amministrazione;
- solo se la norma contenuta nella direttiva della cui applicazione si discute è da considerare un principio generale del diritto dell'Unione, è possibile invocarne l'applicazione anche in
contro
- versie tra privati, ma, nel caso concreto, non ricorre tale ipotesi;
pagina 3 di 14 - pur essendo pacifico che del diritto dell'Unione fanno parte anche i principi di diritto espressi nelle decisioni della CGUE;
tuttavia, la rilevanza e la vincolatività di tali decisioni deve essere limitata alle fattispecie ad esse assimilabili;
- le due decisioni richiamate dalla ricorrente non sono state pronunciate in controversie fra pri- vati e i principi ivi affermati relativamente alla disapplicazione della norma nazionale per con- trarietà al diritto dell'Unione non possono ritenersi applicabili alla fattispecie concreta;
- l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE nei rapporti fra privati preclude anche la disapplica- zione incidentale che alcune sentenze della Corte di Cassazione (pronunciate in materia di i.v.a. versata indebitamente) hanno invece ritenuto configurabile.
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
4.1.1 Con il primo motivo deduce che il Tribunale, nel ritenere impossibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con i principi del diritto unionale, così co- me interpretati dalla CGUE, sarebbe incorso in errore nell'interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di diritto unione secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria. Il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'efficacia vincolante dell'interpretazione della Direttiva 2008/118/CE resa dalla Corte di Giustizia europea, che ha affermato la contrarietà al diritto unionale delle norme di diritto interno istitutive di un'imposta aggiuntiva sull'accisa, in mancanza di specifiche finalità. Richiama, al riguardo la giurispru- denza di legittimità che ha ritenuto la norma interna contra-stante con la Direttiva e, avuto ri- guardo all'efficacia ultra partes dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
CGUE, ha affermato il diritto del consumatore, nell'ambito del rapporto civilistico con il forni- tore, alla ripetizione di quanto pagato a titolo di rivalsa dell'addizionale.
4.1.2 Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe errato anche laddove ha fatto espresso ri- chiamo alla recente Sentenza dell'11 aprile 2024, con la quale la CGUE si è pronunciata sul rinvio operato dal Tribunale di Como in giudizio analogo a quello per cui è causa, posto che la disapplicazione dell'art. 6 muove dal suo contrasto con il diritto comunitario, come interpreta- to, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE e non con la Direttiva in quanto tale.
Quanto, poi, all'affermata necessità di consentire al consumatore l'azione diretta di rimborso nei confronti dello Stato, la CGUE avrebbe ampliato le possibilità per il consumatore finale di ottenere il rimborso, ma non eliminato il diritto di chiedere lo stesso alla controparte diretta, ossia al soggetto al quale ha materialmente versato l'addizionale.
pagina 4 di 14 4.1.3 In ogni caso, osserva ancora l'appellante Da ultimo, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la possibilità di una disapplicazione virtuale della norma contraria alla Direttiva nel rapporto verticale tra fornitore e l'Erario, costituente il presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo ed il consumatore.
4.2 Con il secondo motivo si duole della condanna alla rifusione delle spese. Si duole che il
Tribunale abbia pronunciato, sul punto, in assenza di domanda e deduce che, comunque, in considerazione dei costatanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di cause ri- correvano giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
5. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sen- Controparte_2
tenza di primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le sentenze della Corte di Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024. La società appellata ha an- che chiesto alla Corte di rinviare la decisione in attesa della pronuncia della Corte Costituzio- nale, alla quale è stata rimessa dal Tribunale di Udine la questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 1, lett. c, e 2 del D.L. n. 511/1988, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, del
D.L.vo n.26/2007, per il periodo di vigenza successivo al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abro- gazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE.
5.1 In via subordinata, ha riproposto la contestazione del diritto dell'odierna appellante alla restituzione delle somme versate a titolo di addizionale anteriormente al mese di aprile 2010 nonché del dritto alla restituzione della somma versata a titolo di IVA sugli importi delle addi- zionali.
6. Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normati- vo nel quale si inserisce la pretesa avanzata dalla società appellante.
6.1 L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle
Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988. Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui con- sumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A. -Testo Unico delle disposi- zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe- nali e amministrative).
pagina 5 di 14 6.2 La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario. Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE, a norma del quale “i prodotti di cui al para- grafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
6.3 La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte dirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizio- ne in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento ita- liano con il D.L.vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.l.vo 26/2007. Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con il
D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
7. La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo Parte_1
di addizionale all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, interve- nuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
8. Orbene, non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il te- ma controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di Pt_1
di ottenere il rimborso delle suddette somme in ragione della illegittimità dell'imposta per
[...]
la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
9. Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado Parte_1 per non avere dato rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamen-
pagina 6 di 14 te alla direttiva 2008/118/CE - inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati - quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017. Sotto altro profilo,
l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali di merito, ha evidenziato come la disap- plicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non tra- sposte o non correttamente trasposte. Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato inci- dentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di ve- rificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
10. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
10.1 Va premesso che in ordine all'incompatibilità tra la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale oggetto di causa e la normativa europea, con riferimento al “rap- porto tributario” ed al periodo antecedente l'abrogazione dell'imposta oggetto di causa (avve- nuta con i d.lgs. 23/2011, 68/2012 e con il dl 68/2011), si è formato un orientamento della giu- risprudenza di legittimità consolidato e condivisibile. Secondo tale insegnamento, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (sentenze emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17), dovendosi evi- tare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebi- tamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina in- terna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle ad- dizionali medesime”. In sostanza, il difetto del requisito “consistente nella sussistenza di una finalità specifica, non essendo in alcun modo chiarite le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare e non potendo essere ritenuta tale la destinazione (v. la premessa del pagina 7 di 14 D.L. n. 511 del 1988) ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e lo- cale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non distinguibile dalla gene- rica finalità di bilancio”, comporta la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del dl n. 511/1998, in forza del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice naziona- le di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta inter- pretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (v. Cass. n. 22343/2020;; Cass. n.
16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 15198/2019, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della in- compatibilità della norma nazionale con la Direttiva 2008/118/CE è conseguita la disapplica- zione della norma nazionale). La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è, dunque, avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
11. Tema del giudizio consiste, quindi, nell'accertare se tale contrasto possa essere invoca- to nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamen- te nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L.
n. 511/1988).
12. In quest'ottica, ad avviso del collegio, non sono risolutive né le pronunce della Corte di
Giustizia, né la giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello
Stato e quindi non involgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
13. È invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (proprio in merito alle addizio- nali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale
“ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
pagina 8 di 14 14. Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rappor- ti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da CP_4
[...]
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la disapplicazione della Direttiva
[...]
2008/118/CE in via meramente incidentale, secondo il ragionamento proposto dall'appellante di cui si è sopra dato sinteticamente conto, risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati. In particolare, può richiamarsi l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'i.v.a., secondo il quale “nelle con- troversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, vo- lontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litiscon- sorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privati- stico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ul- timo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludo- no il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto imposi- tivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”(Cass. S.U. n.
15032/2009; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013
n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
14.2 Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rap- porto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elet- trica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autono- mi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo). I due rapporti, tuttavia, sono collegati, poiché il for- nitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
pagina 9 di 14 15. In via di principio, allora, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti. Se viene meno l'obbligo, gra- vante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso tuttavia produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico. Una volta chiarito che la rivalsa non ha per ogget- to l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la ri- levanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
16. In altre parole, ad avviso del collegio, nell'ambito del rapporto civilistico, per valutare la sussistenza del diritto di ripetizione, il giudice può procedere ad una valutazione, meramente incidentale, in ordine alla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia non direttamente applicabile in giudizio, in quanto atti- nente al rapporto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta (dun- que un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale). La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta diret- tiva investe, cioè, necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale
(Stato/privato) e non orizzontale del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di i.v.a., il giudice ordinario può, dunque, sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale, come già detto, non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazio- ne tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
17. Le osservazioni svolte dal giudice di primo grado sulla natura facoltativa della disappli- cazione virtuale in materia di i.v.a., sul piano del ragionamento giuridico, non valgono a mette- re in discussione la compatibilità della disapplicazione stessa con il sistema delle fonti comuni- tarie e, segnatamente, con i limiti di efficacia nei rapporti fra privati delle direttive rimaste inat- tuate recentemente riaffermate dalla CGUE.
18. La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022, d'altro canto, ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale
pagina 10 di 14 può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebita- mente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplemen- tare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controver- sia di cui ai procedimenti principali”. In altri termini, ferma l'inefficacia delle direttive inat- tuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto in- terno degli Stati membri.
19. La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce, dunque, attuazione del principio af- fermato dalla CGUE. Infatti, l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consuma- tore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica. A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale solu- zione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra tra- scritto.
20. Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di Cassazione, successive alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate da a sostegno delle Controparte_2
proprie deduzioni, non hanno valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra privati,
l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerar- chia delle fonti. Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Di- rettiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate. Nella fat- tispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle pagina 11 di 14 disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giu- ridica delle argomentazioni sin qui svolte.
21. Analogamente, sono prive di rilievo le considerazioni espresse da sulla Controparte_2
eccessiva gravosità, per i soggetti tenuti al pagamento delle accise, della procedura di recupero delineata dall'art. 14, comma 4, T.U.A. La procedura di recupero dell'accisa stabilita dall'art. 14 comma 4 del T.U.A. per l'ipotesi di condanna alla restituzione a terzi delle somme incassate a titolo di rivalsa dell'accisa, secondo la tesi di sarebbe eccessivamente onero- Controparte_2
sa, più precisamente, in quanto precluderebbe la possibilità di valutare soluzioni transattive
(costituendo condizione dell'azione la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudi- cato) ed esporrebbe il fornitore dell'energia al rischio di diniego del rimborso da parte dello
Stato.
22. Va osservato, al riguardo, come tale procedura sia correlata alla scelta del fornitore dell'energia elettrica di valersi della possibilità di ribaltare sul consumatore finale il peso eco- nomico dell'accisa ai sensi dell'art. 56 del T.U.A. Diversamente, il fornitore dell'energia elet- trica avrebbe potuto ottenere direttamente dallo Stato, attivandosi nel termine di decadenza sta- bilito dallo stesso art. 14 T.U.A. al comma 2, il rimborso dell'accisa indebitamente versata (v.
Cass. n. 22345/2020). In questo contesto, la maggiore gravosità per il fornitore dell'energia elettrica della procedura volta ad ottenere il rimborso a seguito dell'iniziativa del consumatore finale, poiché si inserisce in un impianto coerente di rimedi concepiti e modulati diversamente per ciascuna delle diverse evenienze configurabili, non può valere a paralizzare l'efficacia dell'azione che il consumatore finale abbia intrapreso a termini di legge.
23. La disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1998 in via incidentale, giacché non pre- suppone l'applicazione orizzontale della Direttiva 2008/118/CE in contrasto con i principi del diritto unionale, vale ad escludere la necessità di rinviare la decisione della controversia in atte- sa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione prospettata dal Tribunale di Udi- ne.
24. Per le ragioni sopra esposte, la domanda dell'appellante di restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale all'accisa deve trovare accoglimento.
25. Con riferimento al quantum, è infondata la tesi dell'appellata secondo cui, tenuto conto del fatto che la direttiva 008/118/CE è entrata in vigore il 1° aprile 2010, comunque non sareb- bero dovute in restituzione le somme pagate nel primo trimestre del 2010. Come questa Corte
pagina 12 di 14 ha già avuto modo di osservare, infatti, il contrasto tra l'addizionale ex art. 6 D.L. n. 511/1988
e la normativa eurounitaria era sussistente anche prima della Direttiva 2008/118/CE. L'assenza di una finalità specifica che non fosse puramente un'esigenza di bilancio, invero, ha posto la norma in contrasto già con la direttiva 2003/96/CE, che col suo articolo 3 ha esteso alla materia energetica il campo d'applicazione della più generale direttiva 1992/12/CEE. Pertanto, come osservato dal S.C., l'addizionale già contrastava anche con la direttiva 2003/96/CE applicabile sin dal 2004 (cfr. Cass. n. 12142/2022 e Cass. n. 12143/2022), essendo “pressoché sovrapponi- bile” la direttiva 2008/118/CE rispetto alla precedente 1992/12/CEE (Cass. n. 27101/2019), ciò che ha portato a disporre il rimborso anche per le addizionali del gennaio 2010 (Cass. n.
22343/2020): da ciò consegue l'irrilevanza del fatto che la direttiva 2008/118/CE sia divenuta applicabile dal 1 aprile 2010, proprio perché l'addizionale sulle accise era già in contrasto an- che con la normativa precedente. Detto in altre parole il diritto di ripetizione è riconosciuto per la contrarietà della norma dell'art. 6 D.Lgs 511/1988 al diritto unionale e all'interpretazione-ne di esso fornita dalla Corte di Giustizia e non per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, per cui non essendo correlato alla ricezione della direttiva da parte dello Stato Italiano, è irrilevante il momento in cui la direttiva in discussione è stata attuata.
26. Anche la tesi dell'appellata secondo cui l'appellante non avrebbe diritto alla restituzio- ne di quanto pagato a titolo di IVA non può trovare accoglimento. Secondo condivisibile inse- gnamento del S.C., invero, in caso di operazioni erroneamente assoggettate a Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al ce-dente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in ri- valsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. n. 9946/2015; Cass. n.
8652/2020; Cass. n. 25741/2021).
27. Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di € Parte_1
17.049,67, versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel pe- riodo 2010/2011. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitu- torio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno compu- tati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e pagina 13 di 14 al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la Co buona fede dell'accipiens che, nella qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di Controparte_2 che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
28. In considerazione della complessità delle questioni oggetto di causa, degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della questione, nonché della previsione dell'art. 14 comma 4 del TUA che richiede necessariamente una pronuncia giudizia- le affinché il fornitore possa chiedere la restituzione di quanto pagato all'Erario, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
4419/2024, pubblicata il 22.04.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
a) condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
17.049,67, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Milano, 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel. dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1657/2024 promossa in grado d'appello da c.f. - p.iva ), in persona del Legale Rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), difesa e rappresentata dal Prof. Avv. Loris Tosi CP_1 CodiceFiscale_1
del Foro di Venezia, (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il difen- CodiceFiscale_2
sor e- domicilio digitale indirizzo pec Email_1
appellante contro
C.F. e P. IVA , in persona del Procuratore specia- Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
le e legale rappresentante pro tempore dott.ssa (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri Zanardelli, (PEC C.F._3 [...]
; fax 0256563987) C.F. e Email_2 C.F._4 dall'avv. Rosa Maria D'Agostino, (PEC ) C.F. Email_3
ed elettivamente domiciliata presso i difensori C.F._5
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 L'appellante: nel merito, in via principale: voglia la Corte d'appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della Sentenza n.4419/2024, pubblicata il
22.04.24, pronunciata dal Tribunale di Milano in pari data nel giudizio R.G. n.38513/2023, no- tificata il 23.04.24, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a negli anni 2010 e 2011 a titolo di Addizionale provinciale, pari Controparte_2 al complessivo importo di euro 17.049,67 (iva inclusa) e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi Parte_2
dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giu- dizio, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive.
Nel merito, in via subordinata: solo per l'ipotesi in cui venisse confermato anche in questa sede il rigetto del Ricorso ex art. 281-decies c.p.c., in parziale riforma della Sentenza n.4419/2024, pubblicata il 22.04.24, pronunciata dal Tribunale di Milano in pari data nel giudizio R.G.
n.38513/2023, notificata il 23.04.24, disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado, compensando anche quelle del presente grado di giudizio”.
L'appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fon- damento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n.
4419/2024, pubblicata il 22.04.2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in pari data nel giu- dizio R.G. n.38513/2023, notificata il 23.04.24 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA e voci come per legge;
-in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, decurtare le somme di cui al periodo dal 1° gennaio al 1° aprile 2010.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. conveniva in giudizio, davanti al Tri- Parte_1
bunale di Milano, per sentirla condannare alla restituzione ex art. 2033 c.c. Controparte_2 dell'importo di € 17.049,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. La ricorren- te allegava di avere corrisposto il suddetto importo a a titolo di addizionali Controparte_2
pagina 2 di 14 provinciali all'accisa, in relazione al contratto di somministrazione stipulato per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2010/2011. Deduceva l'illegittimità dell'addebito delle addizio- nali provinciali da parte di assumendo che la relativa norma impositiva (i.e. Controparte_2
l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988) doveva essere disapplicata, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applica- bile nel diritto interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordi- namento che, anche all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompati- bili con essa.
2. nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando Controparte_2
la possibilità di dare applicazione alla Direttiva europea nel rapporto tra privati. In subordine, in merito al quantum, contestava il diritto della ricorrente alla restituzione della somma versata a titolo di IVA sugli importi delle addizionali alle accise e osservava che, essendo stato il D. lgs. n. 28/2010, attuativo della Direttiva 2008/118/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sol- tanto in data 31/03/2010, il contrasto tra l'ordinamento nazionale e quello unionale poteva eventualmente sussistere solo in riferimento alle forniture relative ai mesi compresi tra Aprile
2010 dicembre 2011. Negava, pertanto, il diritto alla restituzione delle somme dall'appellante pagate anteriormente al mese di aprile 2010.
3. Il Tribunale, con la sentenza n. 4419 del 22/4/2024, rigettava le domande proposte da
Parte_3
[...
Nel motivare la decisione, osservava che:
- deve essere esclusa, alla luce della giurisprudenza della CGUE, la possibilità di far valere le disposizioni di una direttiva non trasposta o non trasposta correttamente in una controversia tra privati, ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro ad essa contraria;
- il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro o degli organi della sua amministrazione;
- solo se la norma contenuta nella direttiva della cui applicazione si discute è da considerare un principio generale del diritto dell'Unione, è possibile invocarne l'applicazione anche in
contro
- versie tra privati, ma, nel caso concreto, non ricorre tale ipotesi;
pagina 3 di 14 - pur essendo pacifico che del diritto dell'Unione fanno parte anche i principi di diritto espressi nelle decisioni della CGUE;
tuttavia, la rilevanza e la vincolatività di tali decisioni deve essere limitata alle fattispecie ad esse assimilabili;
- le due decisioni richiamate dalla ricorrente non sono state pronunciate in controversie fra pri- vati e i principi ivi affermati relativamente alla disapplicazione della norma nazionale per con- trarietà al diritto dell'Unione non possono ritenersi applicabili alla fattispecie concreta;
- l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE nei rapporti fra privati preclude anche la disapplica- zione incidentale che alcune sentenze della Corte di Cassazione (pronunciate in materia di i.v.a. versata indebitamente) hanno invece ritenuto configurabile.
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
4.1.1 Con il primo motivo deduce che il Tribunale, nel ritenere impossibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con i principi del diritto unionale, così co- me interpretati dalla CGUE, sarebbe incorso in errore nell'interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di diritto unione secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria. Il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'efficacia vincolante dell'interpretazione della Direttiva 2008/118/CE resa dalla Corte di Giustizia europea, che ha affermato la contrarietà al diritto unionale delle norme di diritto interno istitutive di un'imposta aggiuntiva sull'accisa, in mancanza di specifiche finalità. Richiama, al riguardo la giurispru- denza di legittimità che ha ritenuto la norma interna contra-stante con la Direttiva e, avuto ri- guardo all'efficacia ultra partes dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
CGUE, ha affermato il diritto del consumatore, nell'ambito del rapporto civilistico con il forni- tore, alla ripetizione di quanto pagato a titolo di rivalsa dell'addizionale.
4.1.2 Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe errato anche laddove ha fatto espresso ri- chiamo alla recente Sentenza dell'11 aprile 2024, con la quale la CGUE si è pronunciata sul rinvio operato dal Tribunale di Como in giudizio analogo a quello per cui è causa, posto che la disapplicazione dell'art. 6 muove dal suo contrasto con il diritto comunitario, come interpreta- to, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE e non con la Direttiva in quanto tale.
Quanto, poi, all'affermata necessità di consentire al consumatore l'azione diretta di rimborso nei confronti dello Stato, la CGUE avrebbe ampliato le possibilità per il consumatore finale di ottenere il rimborso, ma non eliminato il diritto di chiedere lo stesso alla controparte diretta, ossia al soggetto al quale ha materialmente versato l'addizionale.
pagina 4 di 14 4.1.3 In ogni caso, osserva ancora l'appellante Da ultimo, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la possibilità di una disapplicazione virtuale della norma contraria alla Direttiva nel rapporto verticale tra fornitore e l'Erario, costituente il presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo ed il consumatore.
4.2 Con il secondo motivo si duole della condanna alla rifusione delle spese. Si duole che il
Tribunale abbia pronunciato, sul punto, in assenza di domanda e deduce che, comunque, in considerazione dei costatanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di cause ri- correvano giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
5. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sen- Controparte_2
tenza di primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le sentenze della Corte di Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024. La società appellata ha an- che chiesto alla Corte di rinviare la decisione in attesa della pronuncia della Corte Costituzio- nale, alla quale è stata rimessa dal Tribunale di Udine la questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 1, lett. c, e 2 del D.L. n. 511/1988, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, del
D.L.vo n.26/2007, per il periodo di vigenza successivo al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abro- gazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE.
5.1 In via subordinata, ha riproposto la contestazione del diritto dell'odierna appellante alla restituzione delle somme versate a titolo di addizionale anteriormente al mese di aprile 2010 nonché del dritto alla restituzione della somma versata a titolo di IVA sugli importi delle addi- zionali.
6. Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normati- vo nel quale si inserisce la pretesa avanzata dalla società appellante.
6.1 L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle
Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988. Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui con- sumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A. -Testo Unico delle disposi- zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe- nali e amministrative).
pagina 5 di 14 6.2 La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario. Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE, a norma del quale “i prodotti di cui al para- grafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
6.3 La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte dirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizio- ne in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento ita- liano con il D.L.vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.l.vo 26/2007. Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con il
D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
7. La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo Parte_1
di addizionale all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, interve- nuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
8. Orbene, non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il te- ma controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di Pt_1
di ottenere il rimborso delle suddette somme in ragione della illegittimità dell'imposta per
[...]
la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
9. Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado Parte_1 per non avere dato rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamen-
pagina 6 di 14 te alla direttiva 2008/118/CE - inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati - quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017. Sotto altro profilo,
l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali di merito, ha evidenziato come la disap- plicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non tra- sposte o non correttamente trasposte. Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato inci- dentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di ve- rificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
10. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
10.1 Va premesso che in ordine all'incompatibilità tra la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale oggetto di causa e la normativa europea, con riferimento al “rap- porto tributario” ed al periodo antecedente l'abrogazione dell'imposta oggetto di causa (avve- nuta con i d.lgs. 23/2011, 68/2012 e con il dl 68/2011), si è formato un orientamento della giu- risprudenza di legittimità consolidato e condivisibile. Secondo tale insegnamento, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (sentenze emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17), dovendosi evi- tare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebi- tamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina in- terna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle ad- dizionali medesime”. In sostanza, il difetto del requisito “consistente nella sussistenza di una finalità specifica, non essendo in alcun modo chiarite le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare e non potendo essere ritenuta tale la destinazione (v. la premessa del pagina 7 di 14 D.L. n. 511 del 1988) ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e lo- cale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non distinguibile dalla gene- rica finalità di bilancio”, comporta la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del dl n. 511/1998, in forza del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice naziona- le di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta inter- pretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (v. Cass. n. 22343/2020;; Cass. n.
16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 15198/2019, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della in- compatibilità della norma nazionale con la Direttiva 2008/118/CE è conseguita la disapplica- zione della norma nazionale). La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è, dunque, avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
11. Tema del giudizio consiste, quindi, nell'accertare se tale contrasto possa essere invoca- to nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamen- te nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L.
n. 511/1988).
12. In quest'ottica, ad avviso del collegio, non sono risolutive né le pronunce della Corte di
Giustizia, né la giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello
Stato e quindi non involgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
13. È invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (proprio in merito alle addizio- nali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale
“ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
pagina 8 di 14 14. Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rappor- ti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da CP_4
[...]
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la disapplicazione della Direttiva
[...]
2008/118/CE in via meramente incidentale, secondo il ragionamento proposto dall'appellante di cui si è sopra dato sinteticamente conto, risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati. In particolare, può richiamarsi l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'i.v.a., secondo il quale “nelle con- troversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, vo- lontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litiscon- sorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privati- stico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ul- timo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludo- no il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto imposi- tivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”(Cass. S.U. n.
15032/2009; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013
n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
14.2 Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rap- porto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elet- trica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autono- mi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo). I due rapporti, tuttavia, sono collegati, poiché il for- nitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
pagina 9 di 14 15. In via di principio, allora, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti. Se viene meno l'obbligo, gra- vante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso tuttavia produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico. Una volta chiarito che la rivalsa non ha per ogget- to l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la ri- levanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
16. In altre parole, ad avviso del collegio, nell'ambito del rapporto civilistico, per valutare la sussistenza del diritto di ripetizione, il giudice può procedere ad una valutazione, meramente incidentale, in ordine alla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia non direttamente applicabile in giudizio, in quanto atti- nente al rapporto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta (dun- que un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale). La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta diret- tiva investe, cioè, necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale
(Stato/privato) e non orizzontale del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di i.v.a., il giudice ordinario può, dunque, sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale, come già detto, non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazio- ne tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
17. Le osservazioni svolte dal giudice di primo grado sulla natura facoltativa della disappli- cazione virtuale in materia di i.v.a., sul piano del ragionamento giuridico, non valgono a mette- re in discussione la compatibilità della disapplicazione stessa con il sistema delle fonti comuni- tarie e, segnatamente, con i limiti di efficacia nei rapporti fra privati delle direttive rimaste inat- tuate recentemente riaffermate dalla CGUE.
18. La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022, d'altro canto, ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale
pagina 10 di 14 può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebita- mente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplemen- tare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controver- sia di cui ai procedimenti principali”. In altri termini, ferma l'inefficacia delle direttive inat- tuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto in- terno degli Stati membri.
19. La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce, dunque, attuazione del principio af- fermato dalla CGUE. Infatti, l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consuma- tore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica. A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale solu- zione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra tra- scritto.
20. Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di Cassazione, successive alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate da a sostegno delle Controparte_2
proprie deduzioni, non hanno valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra privati,
l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerar- chia delle fonti. Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Di- rettiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate. Nella fat- tispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle pagina 11 di 14 disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giu- ridica delle argomentazioni sin qui svolte.
21. Analogamente, sono prive di rilievo le considerazioni espresse da sulla Controparte_2
eccessiva gravosità, per i soggetti tenuti al pagamento delle accise, della procedura di recupero delineata dall'art. 14, comma 4, T.U.A. La procedura di recupero dell'accisa stabilita dall'art. 14 comma 4 del T.U.A. per l'ipotesi di condanna alla restituzione a terzi delle somme incassate a titolo di rivalsa dell'accisa, secondo la tesi di sarebbe eccessivamente onero- Controparte_2
sa, più precisamente, in quanto precluderebbe la possibilità di valutare soluzioni transattive
(costituendo condizione dell'azione la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudi- cato) ed esporrebbe il fornitore dell'energia al rischio di diniego del rimborso da parte dello
Stato.
22. Va osservato, al riguardo, come tale procedura sia correlata alla scelta del fornitore dell'energia elettrica di valersi della possibilità di ribaltare sul consumatore finale il peso eco- nomico dell'accisa ai sensi dell'art. 56 del T.U.A. Diversamente, il fornitore dell'energia elet- trica avrebbe potuto ottenere direttamente dallo Stato, attivandosi nel termine di decadenza sta- bilito dallo stesso art. 14 T.U.A. al comma 2, il rimborso dell'accisa indebitamente versata (v.
Cass. n. 22345/2020). In questo contesto, la maggiore gravosità per il fornitore dell'energia elettrica della procedura volta ad ottenere il rimborso a seguito dell'iniziativa del consumatore finale, poiché si inserisce in un impianto coerente di rimedi concepiti e modulati diversamente per ciascuna delle diverse evenienze configurabili, non può valere a paralizzare l'efficacia dell'azione che il consumatore finale abbia intrapreso a termini di legge.
23. La disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1998 in via incidentale, giacché non pre- suppone l'applicazione orizzontale della Direttiva 2008/118/CE in contrasto con i principi del diritto unionale, vale ad escludere la necessità di rinviare la decisione della controversia in atte- sa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione prospettata dal Tribunale di Udi- ne.
24. Per le ragioni sopra esposte, la domanda dell'appellante di restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale all'accisa deve trovare accoglimento.
25. Con riferimento al quantum, è infondata la tesi dell'appellata secondo cui, tenuto conto del fatto che la direttiva 008/118/CE è entrata in vigore il 1° aprile 2010, comunque non sareb- bero dovute in restituzione le somme pagate nel primo trimestre del 2010. Come questa Corte
pagina 12 di 14 ha già avuto modo di osservare, infatti, il contrasto tra l'addizionale ex art. 6 D.L. n. 511/1988
e la normativa eurounitaria era sussistente anche prima della Direttiva 2008/118/CE. L'assenza di una finalità specifica che non fosse puramente un'esigenza di bilancio, invero, ha posto la norma in contrasto già con la direttiva 2003/96/CE, che col suo articolo 3 ha esteso alla materia energetica il campo d'applicazione della più generale direttiva 1992/12/CEE. Pertanto, come osservato dal S.C., l'addizionale già contrastava anche con la direttiva 2003/96/CE applicabile sin dal 2004 (cfr. Cass. n. 12142/2022 e Cass. n. 12143/2022), essendo “pressoché sovrapponi- bile” la direttiva 2008/118/CE rispetto alla precedente 1992/12/CEE (Cass. n. 27101/2019), ciò che ha portato a disporre il rimborso anche per le addizionali del gennaio 2010 (Cass. n.
22343/2020): da ciò consegue l'irrilevanza del fatto che la direttiva 2008/118/CE sia divenuta applicabile dal 1 aprile 2010, proprio perché l'addizionale sulle accise era già in contrasto an- che con la normativa precedente. Detto in altre parole il diritto di ripetizione è riconosciuto per la contrarietà della norma dell'art. 6 D.Lgs 511/1988 al diritto unionale e all'interpretazione-ne di esso fornita dalla Corte di Giustizia e non per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, per cui non essendo correlato alla ricezione della direttiva da parte dello Stato Italiano, è irrilevante il momento in cui la direttiva in discussione è stata attuata.
26. Anche la tesi dell'appellata secondo cui l'appellante non avrebbe diritto alla restituzio- ne di quanto pagato a titolo di IVA non può trovare accoglimento. Secondo condivisibile inse- gnamento del S.C., invero, in caso di operazioni erroneamente assoggettate a Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al ce-dente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in ri- valsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. n. 9946/2015; Cass. n.
8652/2020; Cass. n. 25741/2021).
27. Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di € Parte_1
17.049,67, versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel pe- riodo 2010/2011. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitu- torio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno compu- tati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e pagina 13 di 14 al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la Co buona fede dell'accipiens che, nella qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di Controparte_2 che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
28. In considerazione della complessità delle questioni oggetto di causa, degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della questione, nonché della previsione dell'art. 14 comma 4 del TUA che richiede necessariamente una pronuncia giudizia- le affinché il fornitore possa chiedere la restituzione di quanto pagato all'Erario, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
4419/2024, pubblicata il 22.04.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
a) condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
17.049,67, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Milano, 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 14 di 14