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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8943 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 24814/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 08/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24814/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARACCIOLO FILOMENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FAMIGLIETTI GENNARO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace di Napoli – solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello, ritualmente notificato, la parte attrice proponeva dinanzi a
Questo Tribunale appello avverso la sentenza n. 9454/2021 pronunciata dal
Giudice di pace di Napoli depositata in data 30.03.2021 con la quale era stata
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 rigettata la domanda proposta dall'attore con conseguenza condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. L'appellante lamentava che il primo giudice aveva assolutamente errato nella complessiva valutazione del quadro istruttorio emerso in corso di causa e, pertanto, insisteva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “sentire riformare la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 9454/21 nelle parti tutte inerenti il rigetto nel merito della domanda proposta dall'istante stesso nei confronti della compagnia assicuratrice medesima e del medesimo responsabile civile nel giudizio di primo grado e, per
l'effetto,
1.Riconoscere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
Smart For Two Tg CP878MH, di proprietà del Sig. , nella produzione del Parte_2 sinistro per cui è causa;
2.Condannare la , in persona del suo legale rapp.te p.t., in solido con Controparte_2 il sig. , al pagamento dell'odierno appellante di tutti danni subiti materiali Parte_2 stimati e provati in sede istruttoria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali, compresi gli interessi scaduti, svalutazione monetaria dal dì dell'incidente a quello del totale ed effettivo soddisfo e danno da fermo tecnico, il tutto nei limiti di € 5.200,00;
b) Condannare la , in persona del suo legale rapp.te p.t., in solido Controparte_2 con il sig. a pagare le spese del doppio grado di giudizio, con il beneficio Parte_2 della distrazione in favore dell'Avv. Filomena Caracciolo (ex art 93, 1° c, del cpc)
c) sentir emettere ogni altra statuizione del caso (come per legge).”
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, sostenendo che il giudice a quo aveva compiuto una completa ed esaustiva disamina della controversia e, pertanto, la decisione di rigettare la domanda era correttamente motivata.
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Rassegnava le seguenti conclusioni come in atti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile, contrariis reiectis:
- In via principale rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto e Parte_1 in diritto e, di conseguenza, confermare in toto la sentenza n. 9454/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, e, per l'effetto, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
- In via meramente subordinata e nel denegato caso di accoglimento del gravame contenere la domanda nei limiti del provato con compensazione delle spese di lite tre le parte.”
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, deve dichiararsi la Parte_2 contumacia.
All'odierna udienza, celebratasi ex art. 281 sexies c.p.c., ascoltata la discussione delle parti, Questo Giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
In via del tutto preliminare occorre soffermarsi sulle questioni ed eccezioni prodromiche al merito.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è del tutto infondata.
L'appello consente tanto all'appellata, quanto al Tribunale l'immediata intellegibilità delle ragioni di doglianza e gli eventuali profili di infondatezza totale o parziale attengono al merito e non alla “comprensibilità” della pretesa azionata.
In proposito occorre ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (il riferimento testuale è Cassazione civile sez. un., 22/05/2012,
n.8077), coerentemente con la ratio della nullità della domanda, hanno precisato come la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda,
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3 dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
In sostanza la nullità dell'atto di citazione può, peraltro, essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza.
Opportuna la diretta lettura della pronuncia delle Sezioni Unite: “giova premettere che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n.
17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
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4 Si tratta, peraltro, di sviluppo di precedente orientamento in cui l'idea della nullità della domanda appare quale ratio ultima in forza di una lettura sostanziale delle vicende processuali, (riflessioni in Cassazione civile sez. III,
21/11/2008, n.27670 ). Riflessioni non dissimili sono state espresse anche dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione.
Del pari è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'appellante, nell' ”esprimere“ le proprie doglianze avverso la sentenza del giudice di pace indica le ragioni poste a fondamento della citata “revisio”.
In proposito occorre evidenziare che l'art. 342 c.p.c., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito devono essere "interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", precisando, però, come a tal fine non "occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n. 13535, Rv. 648722-01).
Invero, "il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver
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5 compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili", il tutto, inoltre, "senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate" (così, in motivazione,
Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
D'altra parte, poi, giova notarlo la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n.
15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21401, Rv.
662214-01).
Nell'odierna vicenda processuale l'appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto sono espressi i motivi di doglianza e le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento dell'appello stesso.
Esaminate le eccezioni preliminari deve passarsi al vaglio del merito della domanda.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di pace ha ritenuto infondata la domanda in quanto, in buona sostanza, la parte attrice non ha “prodotto alcuna documentazione fotografica, riproducente i luoghi teatro del sinistro” e per la presunta genericità della deposizione testimoniale.
La motivazione non appare, sul punto, convincente.
Il Giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto inattendibile la testimonianza sulla base della circostanza che le dichiarazioni del testimone avrebbero “…pedissequamente confermato le circostanze allegate in citazione…”
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6 Orbene, al riguardo, occorre ricordare che “Il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo
e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere – dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzando, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass. Civile sez. VI 28/08/2020 n.
17981).
In verità il giudizio di inattendibilità appare apoditticamente affermato ma non sono specificamente indicate le ragioni di presunta incongruenza della deposizione testimoniale, né la stessa può desumersi per il solo fatto che il teste confermi integralmente la ricostruzione attorea anzi, in assenza di specifica motivazione circa l'inattendibilità del testimone, è proprio la circostanza che l'istruttoria conferma la tesi attorea che fonda la fondatezza della pretesa stessa.
Va, infatti, notato - sulla scia dell'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione - che: 'In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità' (ex multis, Cassazione civile, sez.
II, sent. n. 20865/ 2019).
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7 In sostanza la motivazione di inattendibilità, pur nelle connotazioni indicate dalla Suprema Corte di Cassazione in termini di discrezionalità, impone pur sempre una valutazione non meramente apparente, ma che esprima le ragioni della citata ritenuta inattendibilità.
Il testimone escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di questo Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ha evidenziato che il conducente del veicolo Smart For Two tamponava una fiat
500 che la precedeva nel senso di marcia la quale aveva rallentato per consentire l'attraversamento della strada di un pedone. La teste riferiva:
“Ricordo che era l'anno 2017, il giorno 2 Maggio, verso le 19.30 circa, ed io mi trovavo a piedi alla via Calata Capodichino di Napoli, nei pressi del negozio
Petta di ortopedia. Preciso che nell'uscire dal suddetto negozio, ho visto una
Smart, in direzione Piazza Ottocalli, di colore scuro e guidata da un uomo, che tamponava una Cinquecento. Preciso che la Smart tamponava la Fiat 500 che la precedeva nello stesso senso di marcia, la quale aveva rallentato per consentire l'attraversamento della strada ad un pedone. Preciso che dopo il tamponamento, la Fiat 500 per evitare di investire il pedone, sterzava verso destra e finiva contro dei contenitori della raccolta che si trovavano a destra giù il marciapiede. Ricordo che la Fiat 500 era di colore verso lo scuro ed anch'essa guidata da un uomo ed ha riportato danni alla parte posteriore più verso il lato sinistro e precisamente al paraurti sx ed al portellone e poi al lato anteriore destro in quanto è andata a impattare i contenitori della raccolta ed ha riportato danni al parafango lato dx, al paraurti lato dx, al cofano ed altro.
Ricordo che i conducenti si sono scambiate le proprie generalità e ricordo che la Smart era assicurata con la in corso di validità, in quanto il CP_2 conducente ha mostrato la polizza. Preciso che quel giorno non pioveva e finché mi sono trattenuta sul posto non sono intervenute né autorità né ambulanza. Preciso che la Smart tamponava con la sua parte anteriore la parte posteriore della Fiat 500, preciso che la strada dov'è avvenuto l'incidente e cioè
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8 via Calata Capodichino è a doppio senso di marcia, divisa dal serpentone, e la direzione dei veicoli era verso Piazza Ottocalli.”
Dal vaglio attento delle dichiarazioni dell'unica teste escussa non appare che la stessa sia incorsa in contraddizioni o imprecisioni sull'indicazione delle parti e delle autovetture danneggiate a seguito del sinistro, avendo descritto la dinamica dell'incidente ed indicato i danni che ha visto residuare dall'impatto, confermando, così, la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del veicolo Smart che impattava la parte posteriore dell'autoveicolo
Fiat 500 ed il nesso eziologico tra il sinistro e i danni pretesi.
Orbene, la teste escussa nel giudizio di primo grado, ad avviso di Questo
Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ricostruiva la dinamica del sinistro anzi, proprio al fine di corroborare la citata attendibilità, va osservato che il testimone rende delle dichiarazioni “semplici”, senza “esagerazioni” narrative e che consentono di ricostruire compiutamente il fatto nella sua accezione di evento materiale,
“naturalisticamente” inteso come foriero di danno.
La testimone, inoltre, manifesta in maniera chiara la dinamica dell'incidente (…
“Preciso che nell'uscire dal suddetto negozio, ho visto una Smart, in direzione
Piazza Ottocalli, di colore scuro e guidata da un uomo, che tamponava una
Cinquecento”) che ben può sintetizzarsi come la cd. ipotesi di tamponamento.
Sovviene, allora, l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3398 ) secondo cui “a fronte dell'unica certezza (l'urto da tergo) emersa all'esito dell'istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui
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9 11011 imputi la (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent 21 aprile 2016, n. 8051, Rv.
639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513,
Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati, Cass. Sez.3, sent. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 6368843. 01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo
2014 n. 6193, Rv. 630499-01)”.
Nell'odierna vicenda processuale la parte appellante ha, per le ragioni esposte, dimostrato, attraverso la deposizione testimoniale, l'urto da tergo ad opera del veicolo Smart con la conseguente operatività della citata presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza per il tamponante richiamata dalla
Suprema Corte e non sono emerse, dall'attività istruttoria, condotte imprevedibili in capo alla parte attrice che possano elidere la rilevanza del tamponamento quale unica fonte eziologica dell'incidente o tali da elidere il nesso causale.
In forza di tali valutazioni, alla luce dell'espletata istruttoria, può ritenersi raggiunta la prova dell'an del sinistro.
Affermato l'an del danno, per quanto attiene quantum - rectius danno conseguenza – il testimone escusso confermava i danni sulla parte posteriore e anteriore dell'auto come riportato in citazione.
Per quanto all'esatta quantificazione parte attrice ha prodotto una relazione- preventivo di spesa in relazione alle riparazioni connesse al danno (cfr. allegato agli atti). In proposito il Tribunale, peritus peritorum, ritiene, in ragione anche della natura delle lavorazioni cd. “manodopera”, che lo stesso pur indicando correttamente le lavorazioni da eseguire” indichi delle somme eccedenti rispetto al danno effettivamente come emerso dalla vicenda processuale ed avut anche conto della natura dell'autovettura, dell'immatricolazione dello stesso ( cfr. allegato in atti ). In proposito occorre ricordare che è principio immanente alla responsabilità civile che il risarcimento deve “coprire” - rectius
- assicurare tute rispetto all'effettività del danno non svolgendo, al di fuori di specifiche ipotesi, alcuna funzione cd. punitiva.
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10 Orbene: alla luce dei documenti in atti depositati dalla stessa parte attorea circa le generali condizioni di un'autovettura come quella dell'attore circa le condizioni del veicolo;
della tipologia di sinistro come emersa dalla citata istruttoria dinanzi al giudice di pace che non può comprendere “voci” di danno che non attengono alla tipologia di sinistro stesso, ritiene il Tribunale che il risarcimento del tutto adeguato al ristoro del danno effettivo debba ridursi del
40% rispetto alla somma di euro € 4.968,97 indicata dalla parte attrice e, dunque, per l'importo di euro 2.981,38. Somma già rivalutata ed attualmente conforme all'effettività del danno stesso alla data della pronuncia.
Non risultano provati correttamente e specificamente ulteriori danni, dunque, ogni ulteriore pretesa deve essere rigettata.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite ulteriore motivi di appello.
Le spese tra l'appellante e l'appellata contumace nonché Parte_2
– compiutamente identificate in atti - seguono la Controparte_2 soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati ex
D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento”, al valore cd.
“minimo” stante la natura delle questioni. Non vi sono infatti ragioni che consentono la deroga al regime della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'appellata sentenza n.
9454/2021 del Giudice di Pace di Napoli
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11 2.dichiara l'esclusiva responsabilità di – compiutamente Parte_2 identificato in atti – in relazione al sinistro di cui all'odierno vaglio del
02.05.2017 e per l'effetto
3.condanna in solido con la , in persona Parte_2 Controparte_2 del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
- compiutamente identificati in atti – della somma di €2.981,38 per i motivi espressi;
4.Condanna e la , in persona del legale Parte_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore - compiutamente identificati in atti – al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 633,00 per compensi per il I grado di giudizio;
euro 1278,00 per compensi per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione, per entrambi i gradi, al difensore dichiaratosi anticipatario.
E' verbale.
Napoli, 08/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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12
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 08/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24814/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARACCIOLO FILOMENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FAMIGLIETTI GENNARO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace di Napoli – solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello, ritualmente notificato, la parte attrice proponeva dinanzi a
Questo Tribunale appello avverso la sentenza n. 9454/2021 pronunciata dal
Giudice di pace di Napoli depositata in data 30.03.2021 con la quale era stata
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 rigettata la domanda proposta dall'attore con conseguenza condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. L'appellante lamentava che il primo giudice aveva assolutamente errato nella complessiva valutazione del quadro istruttorio emerso in corso di causa e, pertanto, insisteva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “sentire riformare la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 9454/21 nelle parti tutte inerenti il rigetto nel merito della domanda proposta dall'istante stesso nei confronti della compagnia assicuratrice medesima e del medesimo responsabile civile nel giudizio di primo grado e, per
l'effetto,
1.Riconoscere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
Smart For Two Tg CP878MH, di proprietà del Sig. , nella produzione del Parte_2 sinistro per cui è causa;
2.Condannare la , in persona del suo legale rapp.te p.t., in solido con Controparte_2 il sig. , al pagamento dell'odierno appellante di tutti danni subiti materiali Parte_2 stimati e provati in sede istruttoria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali, compresi gli interessi scaduti, svalutazione monetaria dal dì dell'incidente a quello del totale ed effettivo soddisfo e danno da fermo tecnico, il tutto nei limiti di € 5.200,00;
b) Condannare la , in persona del suo legale rapp.te p.t., in solido Controparte_2 con il sig. a pagare le spese del doppio grado di giudizio, con il beneficio Parte_2 della distrazione in favore dell'Avv. Filomena Caracciolo (ex art 93, 1° c, del cpc)
c) sentir emettere ogni altra statuizione del caso (come per legge).”
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, sostenendo che il giudice a quo aveva compiuto una completa ed esaustiva disamina della controversia e, pertanto, la decisione di rigettare la domanda era correttamente motivata.
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Rassegnava le seguenti conclusioni come in atti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile, contrariis reiectis:
- In via principale rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto e Parte_1 in diritto e, di conseguenza, confermare in toto la sentenza n. 9454/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, e, per l'effetto, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
- In via meramente subordinata e nel denegato caso di accoglimento del gravame contenere la domanda nei limiti del provato con compensazione delle spese di lite tre le parte.”
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, deve dichiararsi la Parte_2 contumacia.
All'odierna udienza, celebratasi ex art. 281 sexies c.p.c., ascoltata la discussione delle parti, Questo Giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
In via del tutto preliminare occorre soffermarsi sulle questioni ed eccezioni prodromiche al merito.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è del tutto infondata.
L'appello consente tanto all'appellata, quanto al Tribunale l'immediata intellegibilità delle ragioni di doglianza e gli eventuali profili di infondatezza totale o parziale attengono al merito e non alla “comprensibilità” della pretesa azionata.
In proposito occorre ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (il riferimento testuale è Cassazione civile sez. un., 22/05/2012,
n.8077), coerentemente con la ratio della nullità della domanda, hanno precisato come la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda,
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
In sostanza la nullità dell'atto di citazione può, peraltro, essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza.
Opportuna la diretta lettura della pronuncia delle Sezioni Unite: “giova premettere che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n.
17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
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4 Si tratta, peraltro, di sviluppo di precedente orientamento in cui l'idea della nullità della domanda appare quale ratio ultima in forza di una lettura sostanziale delle vicende processuali, (riflessioni in Cassazione civile sez. III,
21/11/2008, n.27670 ). Riflessioni non dissimili sono state espresse anche dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione.
Del pari è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'appellante, nell' ”esprimere“ le proprie doglianze avverso la sentenza del giudice di pace indica le ragioni poste a fondamento della citata “revisio”.
In proposito occorre evidenziare che l'art. 342 c.p.c., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito devono essere "interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", precisando, però, come a tal fine non "occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n. 13535, Rv. 648722-01).
Invero, "il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver
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5 compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili", il tutto, inoltre, "senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate" (così, in motivazione,
Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
D'altra parte, poi, giova notarlo la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n.
15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21401, Rv.
662214-01).
Nell'odierna vicenda processuale l'appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto sono espressi i motivi di doglianza e le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento dell'appello stesso.
Esaminate le eccezioni preliminari deve passarsi al vaglio del merito della domanda.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di pace ha ritenuto infondata la domanda in quanto, in buona sostanza, la parte attrice non ha “prodotto alcuna documentazione fotografica, riproducente i luoghi teatro del sinistro” e per la presunta genericità della deposizione testimoniale.
La motivazione non appare, sul punto, convincente.
Il Giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto inattendibile la testimonianza sulla base della circostanza che le dichiarazioni del testimone avrebbero “…pedissequamente confermato le circostanze allegate in citazione…”
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6 Orbene, al riguardo, occorre ricordare che “Il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo
e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere – dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzando, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass. Civile sez. VI 28/08/2020 n.
17981).
In verità il giudizio di inattendibilità appare apoditticamente affermato ma non sono specificamente indicate le ragioni di presunta incongruenza della deposizione testimoniale, né la stessa può desumersi per il solo fatto che il teste confermi integralmente la ricostruzione attorea anzi, in assenza di specifica motivazione circa l'inattendibilità del testimone, è proprio la circostanza che l'istruttoria conferma la tesi attorea che fonda la fondatezza della pretesa stessa.
Va, infatti, notato - sulla scia dell'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione - che: 'In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità' (ex multis, Cassazione civile, sez.
II, sent. n. 20865/ 2019).
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7 In sostanza la motivazione di inattendibilità, pur nelle connotazioni indicate dalla Suprema Corte di Cassazione in termini di discrezionalità, impone pur sempre una valutazione non meramente apparente, ma che esprima le ragioni della citata ritenuta inattendibilità.
Il testimone escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di questo Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ha evidenziato che il conducente del veicolo Smart For Two tamponava una fiat
500 che la precedeva nel senso di marcia la quale aveva rallentato per consentire l'attraversamento della strada di un pedone. La teste riferiva:
“Ricordo che era l'anno 2017, il giorno 2 Maggio, verso le 19.30 circa, ed io mi trovavo a piedi alla via Calata Capodichino di Napoli, nei pressi del negozio
Petta di ortopedia. Preciso che nell'uscire dal suddetto negozio, ho visto una
Smart, in direzione Piazza Ottocalli, di colore scuro e guidata da un uomo, che tamponava una Cinquecento. Preciso che la Smart tamponava la Fiat 500 che la precedeva nello stesso senso di marcia, la quale aveva rallentato per consentire l'attraversamento della strada ad un pedone. Preciso che dopo il tamponamento, la Fiat 500 per evitare di investire il pedone, sterzava verso destra e finiva contro dei contenitori della raccolta che si trovavano a destra giù il marciapiede. Ricordo che la Fiat 500 era di colore verso lo scuro ed anch'essa guidata da un uomo ed ha riportato danni alla parte posteriore più verso il lato sinistro e precisamente al paraurti sx ed al portellone e poi al lato anteriore destro in quanto è andata a impattare i contenitori della raccolta ed ha riportato danni al parafango lato dx, al paraurti lato dx, al cofano ed altro.
Ricordo che i conducenti si sono scambiate le proprie generalità e ricordo che la Smart era assicurata con la in corso di validità, in quanto il CP_2 conducente ha mostrato la polizza. Preciso che quel giorno non pioveva e finché mi sono trattenuta sul posto non sono intervenute né autorità né ambulanza. Preciso che la Smart tamponava con la sua parte anteriore la parte posteriore della Fiat 500, preciso che la strada dov'è avvenuto l'incidente e cioè
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8 via Calata Capodichino è a doppio senso di marcia, divisa dal serpentone, e la direzione dei veicoli era verso Piazza Ottocalli.”
Dal vaglio attento delle dichiarazioni dell'unica teste escussa non appare che la stessa sia incorsa in contraddizioni o imprecisioni sull'indicazione delle parti e delle autovetture danneggiate a seguito del sinistro, avendo descritto la dinamica dell'incidente ed indicato i danni che ha visto residuare dall'impatto, confermando, così, la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del veicolo Smart che impattava la parte posteriore dell'autoveicolo
Fiat 500 ed il nesso eziologico tra il sinistro e i danni pretesi.
Orbene, la teste escussa nel giudizio di primo grado, ad avviso di Questo
Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ricostruiva la dinamica del sinistro anzi, proprio al fine di corroborare la citata attendibilità, va osservato che il testimone rende delle dichiarazioni “semplici”, senza “esagerazioni” narrative e che consentono di ricostruire compiutamente il fatto nella sua accezione di evento materiale,
“naturalisticamente” inteso come foriero di danno.
La testimone, inoltre, manifesta in maniera chiara la dinamica dell'incidente (…
“Preciso che nell'uscire dal suddetto negozio, ho visto una Smart, in direzione
Piazza Ottocalli, di colore scuro e guidata da un uomo, che tamponava una
Cinquecento”) che ben può sintetizzarsi come la cd. ipotesi di tamponamento.
Sovviene, allora, l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3398 ) secondo cui “a fronte dell'unica certezza (l'urto da tergo) emersa all'esito dell'istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui
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9 11011 imputi la (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent 21 aprile 2016, n. 8051, Rv.
639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513,
Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati, Cass. Sez.3, sent. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 6368843. 01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo
2014 n. 6193, Rv. 630499-01)”.
Nell'odierna vicenda processuale la parte appellante ha, per le ragioni esposte, dimostrato, attraverso la deposizione testimoniale, l'urto da tergo ad opera del veicolo Smart con la conseguente operatività della citata presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza per il tamponante richiamata dalla
Suprema Corte e non sono emerse, dall'attività istruttoria, condotte imprevedibili in capo alla parte attrice che possano elidere la rilevanza del tamponamento quale unica fonte eziologica dell'incidente o tali da elidere il nesso causale.
In forza di tali valutazioni, alla luce dell'espletata istruttoria, può ritenersi raggiunta la prova dell'an del sinistro.
Affermato l'an del danno, per quanto attiene quantum - rectius danno conseguenza – il testimone escusso confermava i danni sulla parte posteriore e anteriore dell'auto come riportato in citazione.
Per quanto all'esatta quantificazione parte attrice ha prodotto una relazione- preventivo di spesa in relazione alle riparazioni connesse al danno (cfr. allegato agli atti). In proposito il Tribunale, peritus peritorum, ritiene, in ragione anche della natura delle lavorazioni cd. “manodopera”, che lo stesso pur indicando correttamente le lavorazioni da eseguire” indichi delle somme eccedenti rispetto al danno effettivamente come emerso dalla vicenda processuale ed avut anche conto della natura dell'autovettura, dell'immatricolazione dello stesso ( cfr. allegato in atti ). In proposito occorre ricordare che è principio immanente alla responsabilità civile che il risarcimento deve “coprire” - rectius
- assicurare tute rispetto all'effettività del danno non svolgendo, al di fuori di specifiche ipotesi, alcuna funzione cd. punitiva.
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10 Orbene: alla luce dei documenti in atti depositati dalla stessa parte attorea circa le generali condizioni di un'autovettura come quella dell'attore circa le condizioni del veicolo;
della tipologia di sinistro come emersa dalla citata istruttoria dinanzi al giudice di pace che non può comprendere “voci” di danno che non attengono alla tipologia di sinistro stesso, ritiene il Tribunale che il risarcimento del tutto adeguato al ristoro del danno effettivo debba ridursi del
40% rispetto alla somma di euro € 4.968,97 indicata dalla parte attrice e, dunque, per l'importo di euro 2.981,38. Somma già rivalutata ed attualmente conforme all'effettività del danno stesso alla data della pronuncia.
Non risultano provati correttamente e specificamente ulteriori danni, dunque, ogni ulteriore pretesa deve essere rigettata.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite ulteriore motivi di appello.
Le spese tra l'appellante e l'appellata contumace nonché Parte_2
– compiutamente identificate in atti - seguono la Controparte_2 soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati ex
D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento”, al valore cd.
“minimo” stante la natura delle questioni. Non vi sono infatti ragioni che consentono la deroga al regime della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'appellata sentenza n.
9454/2021 del Giudice di Pace di Napoli
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11 2.dichiara l'esclusiva responsabilità di – compiutamente Parte_2 identificato in atti – in relazione al sinistro di cui all'odierno vaglio del
02.05.2017 e per l'effetto
3.condanna in solido con la , in persona Parte_2 Controparte_2 del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
- compiutamente identificati in atti – della somma di €2.981,38 per i motivi espressi;
4.Condanna e la , in persona del legale Parte_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore - compiutamente identificati in atti – al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 633,00 per compensi per il I grado di giudizio;
euro 1278,00 per compensi per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione, per entrambi i gradi, al difensore dichiaratosi anticipatario.
E' verbale.
Napoli, 08/10/2025
Il Giudice
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