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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 847 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. – P.IVA ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Teramo al Corso
Cerulli n. 31 presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza (cod. fisc.
), che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su C.F._2 separato foglio congiunto all'atto di appello;
- appellante –
CONTRO
(cod. fisc.: ), e l' CP C.F._3 Controparte_2
(partita IVA: ), in persona dell'omonima titolare,
[...] P.IVA_2
corrente in Torano Nuovo (TE) alla Via Grande per Controguerra, elettivamente domiciliate dapprima in Teramo al C.so C. De Michetti n° 80 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Galassi (c.f.: ), che le rappresentava e C.F._4 difendeva giusta procura in calce all'atto d'appello; di poi con nuovo difensore rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Giangiacomo (C.F.: ) C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Vasto (CH), alla Via
Ignazio Silone n. 4/e, giusta procura ad litem su foglio separato;
- appellato -
Nonché
contro
:
(P.I. ), corrente in Controparte_3 P.IVA_3
Trieste, al Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via G. Parte_2
Pannella n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Gebbia, (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura C.F._6 allegata in calce all'atto di costituzione, ai sensi dell'art. 83 II comma c.p.c.;
- terza chiamata non appellata -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo, n. 715 - 2022, pubblicata in data 28.06.2022, su R.G. n. 100499-2009.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da note conclusionali depositate il 24.09.2024):
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Teramo n. 715/2022, pubblicata in data 28 giugno 2022, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, voglia l'Ecc.ma Corte: a. rideterminare nei sensi indicati nella motivazione dell'appello la soma dovuta in virtù della sentenza di primo grado all'impresa individuale stabilendo che nulla sia Controparte_4
dovuto per rivalutazione ed interessi legali se non dalla data del 2020. b.
Condannare la signora e l' alla CP Controparte_2
rifusione delle spese del grado di giudizio. c. Dare atto della circostanza che tra la compagnia di Assicurazione e l'ing. è intervenuto un _3 Parte_1
componimento transattivo che prevede il pagamento a titolo di contribuzione sulle spese legali, di una somma ridotta rispetto alla liquidazione giudiziale (già versata), con conseguente rinuncia dell'ing. alla proposizione del gravame nei Parte_1 soli confronti di (doc. 3). d. Confermare per il resto la sentenza _3
impugnata
Per gli appellati ed (come da note CP Controparte_2
conclusionali depositate il 26.09.2024):
“- rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte;
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali
(15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, aumentate del 30% essendo il presente atto redatto in conformità all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/201”;
Per la terza chiamata in causa non appellata (come da note conclusionali depositate il 25.09.2024):
“conclude chiedendo che le Corte d'appello adita, voglia dare atto della intervenuta transazione tra le parti in data 15/07/2022 e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere tra e l'appellante con totale _3 Parte_1 compensazione delle spese di lite”.
Fatto e diritto
1.Il procedimento in oggetto trae origine da un giudizio principale di natura risarcitoria per i lavori edili effettuati presso l'azienda agricola dell'attrice
[...]
titolare della , verso il convenuto opposto CP Controparte_2
Ing. e verso l'impresa appaltatrice (parte quest'ultima nei cui Parte_1
confronti è stata pronunciata sentenza di improcedibilità per fallimento intervenuto nel corso del procedimento di primo grado), giudizio cui è stato riunito quello proposto dalla di opposizione a decreto ingiuntivo emesso Controparte_2
per i compensi professionali maturati dallo stesso Ing. in ragione Pt_1 dell'espletamento di incarico professionale.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di numerosi testi ed espletamento di
CTU per l'accertamento dei vizi lamentati e la valutazione in principio, della congruità della parcella del tecnico richiesta in sede monitoria , poi ampliata alla verifica della intera opera prestata dal professionista.
1.1 Le reciproche domande venivano ritenute dal giudice parzialmente fondate sulla scorta delle condivise conclusioni cui era pervenuto il CTU, tanto con riferimento ai vizi lamentati da parte attrice e riconducibili all'operato del tecnico dalla stessa incaricato quale progettista e direttore dei lavori , quanto con riferimento alla congruità e conformità ai lavori svolti, della parcella professionale azionata da quest'ultimo.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 715-2022, pubblicata il 28.06.2022, infatti così provvedeva:
“- accerta e dichiara la presenza dei vizi nelle opere eseguite sull'immobile per cui è causa riconducibili all'operato dell'ing. quale progettista e direttore dei Pt_1 lavori e, per l'effetto, condanna lo stesso al risarcimento dei danni nei confronti della ES , titolare dell'impresa individuale CP [...]
, pari agli importi necessari per le opere di ripristino come Controparte_4 riconosciuti e quantificati dal CTU nella complessiva somma di € 93.654,77
(novantatremilaseicentocinquantaquattro/77), oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale fino al saldo ed oltre ad € 4.733,60 (quattromilasettecentotrentatre/60) per gli oneri di messa in sicurezza dei muri di contenimento laterale della cantina di cui è causa;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall' Controparte_2
revoca il decreto ingiuntivo opposto e riconosce in favore dell'ing. a
[...] Pt_1
titolo di compenso professionale per le causali di cui in premessa la minor somma di
€ 19422,87 oltre interessi come per legge;
- rigetta la domanda di manleva articolata dal convenuto nei confronti della _3
;
[...]
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell'attrice che liquida quanto alla causa principale in € 13430,00 per compensi, spese come documentate ed accessori come per legge;
- compensa in ragione del 50% le spese nei confronti dell' Controparte_2
ponendo il restante 50% a carico del convenuto, spese che per l'intero liquida
[...] in € 7254,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della terza Parte_1 chiamata in entrambi i fascicoli riuniti, spese che liquida in € 7795,00, oltre accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto di entrambi i giudizi riuniti, le spese di
CTU, liquidate come in atti”.
In particolare, per quanto di rilievo ai fini del presente grado di giudizio, la responsabilità del direttore dei lavori e progettista, Ing. , tenuto a Parte_1 garantire la conformità dell'opera al progetto e alle regole tecniche, con onere di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, era riconosciuta sussistente in relazione ai vizi riscontrati dal CTU sui muri esterni di cui ai nn. 1), 5) e 9), collocati lateralmente al fabbricato principale e concepiti per contenere il terreno di monte al fine di permettere la fruibilità dei piazzali a valle degli stessi, che avevano subito cedimenti, e quanto al D presentava lievi fessurazioni, vizi riconducibili al mancato rispetto da parte dell'ing. delle indicazioni contenute nella relazione Pt_1
geotecnica del geologo Controparte_5
Anche in punto di liquidazione della somma necessaria all'eliminazione dei vizi riscontrati veniva fatto riferimento alla quantificazione operata dal CTU, per complessivi € 93.654,77, utilizzando il prezzario Regionale Abruzzo 2020 e prezzi di mercato, includendo lavori, IVA, spese tecniche e oneri, di cui nel dettaglio: €
74.038,66 costo lavori, IVA sui lavori pari al 10 %, € 7.403,87, spese tecniche pari forfettariamente al 13 % (prezzo mercato) dell'importo dei lavori € 9.625,03, oneri sulle spese tecniche (cassa previdenziale 4% e IVA 22%) € 2.587,21. A detto importo veniva aggiunta la somma di € 4.733,60 (€ 3.880,00 + I.V.A. 22%) in acconto per la messa in sicurezza dei muri di contenimento laterale della di CP_6
cui alla fattura n° 3 del 26/1/2021.
Veniva invece esclusa la debenza di ulteriori voci di danno in favore della parte attrice.. Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo di cui alla causa n. 2052/2009 ottenuto dall'ing. per il pagamento di € 73.743,11 a titolo di compensi professionali, Pt_1 alla luce dei riscontri operati dal CTU sulle attività effettivamente svolte dall'ing. per l' e sugli acconti ricevuti giuste fatture in Pt_1 Controparte_2 atti, per un totale già percepito pari ad € 20.648,44 e previa detrazione di alcune voci ritenute non dovute, veniva rideterminato in compenso residuo dovuto in €
19.422,87, oltre accessori.
Quanto infine alla domanda di garanzia svolta dal contro l'impresa Pt_1
assicuratrice la stessa veniva rigettata per inoperatività delle Controparte_3
polizze azionate.
2. Nel proprio atto di impugnazione , dando atto dell'intervenuta Parte_1
transazione con la terza chiamata in causa compagnia assicuratrice, citata ai soli fini della litis denuntiatio contesta la decisione, per ottenerne la parziale riforma, sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
- erronea inclusione dell'IVA nelle poste risarcitorie liquidate.
L'appellante contesta la sentenza per aver quantificato i danni al lordo, anziché al netto dell'Iva e per aver condannato l'ing. al pagamento dell'IVA sui lavori Pt_1
di adeguamento, senza considerare che il risarcimento del danno patrimoniale include l'IVA, salvo il caso in cui il danneggiato abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA (Cass. civ. 19.07.2022, n. 22580), come nel caso di specie in cui
è titolare di un'impresa individuale con CP Controparte_4
partita Iva.
Ha pertanto richiesto la limitazione della posta risarcitoria all'importo totale dei lavori per l'eliminazione dei vizi, per euro 74.038,66, cui vanno aggiunti euro
9.625,03 a titolo di spese tecniche pari forfettariamente al 13% dell'importo dei lavori ed euro 3.880,00 per la messa in sicurezza dei muri di contenimento laterale della cantina, per un totale di € 87.543,69.
- errato calcolo della decorrenza della rivalutazione monetaria.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice aveva trascurato di considerare che il CTU aveva provveduto alla quantificazione del danno, recepita in sentenza, facendo riferimento al prezziario regionale Abruzzo del 2020 e per le lavorazioni non contemplate,
ai prezzi comuni di mercato comprensivi di fornitura e posa in opera alla data di redazione dell'elaborato peritale (2021).
Nondimeno erroneamente aveva fatto decorrere la rivalutazione del credito risarcitorio dalla data del fatto generatore del pregiudizio (2009).
- inapplicabilita' automatica degli interessi compensativi
L'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto liquidabili gli interessi compensativi sul danno (che costituiscono una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante in presenza di specifica domanda), senza considerare che tale danno non influiva sull'attività produttiva in quanto come riscontrato dal CTU le mura erano strutturalmente integre e i presunti cedimenti verticali e modeste traslazioni verso valle non avevano avuto un impatto significativo sul corpo di fabbrica principale (la cantina), sicchè i costi stimati dal Ctu coprivano tutte le obbligazioni risarcitorie (danno emergente e lucro cessante), con la conseguenza che la rivalutazione e l'applicazione degli interessi compensativi sarebbero andati a generare un effetto moltiplicatore con risarcimento eccessivo e punitivo.
3. Gli appellati e nella loro comparsa CP Controparte_2
di costituzione nel presente grado di giudizio contestano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
In relazione al primo motivo deducono che essendo l'attività dell'appellata un'azienda agricola, sussistono i presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n° 633/1972, in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta.
In relazione ai residui motivi di appello motivo invocano l'applicazione dei pacifici principi che disciplinano gli effetti del ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, e cioè: (a) alle obbligazioni di valore sono inapplicabili sia l'art. 1277 cod. civ., sia l'art. 1224 cod. civ.; (b) l'obbligazione di valore deve essere monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione, attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo;
(c) una volta attualizzato l'importo dovuto dal debitore moroso, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, investirla e ricavarne un lucro finanziario. Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, anche sotto forma di interessi (c.d. 'interessi compensativi'; cfr.: Cass. Civ., n° 6347/2014).
4. La costituendosi in giudizio conferma che la vertenza con Controparte_3
è stata risolta con atto di transazione del 12.07.2023 e con il Parte_1 pagamento di € 2.918,24, al lordo delle ritenute d'acconto ed a saldo e stralcio delle spese legali liquidate in primo grado, definendosi così la posizione tra le parti.
Invoca pertanto declaratoria di cessazione della materia del contendere tra e _3
l'appellante, con totale compensazione delle spese di lite.
5. All'esito dell'udienza del 26.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
Nelle more gli appellati si sono costituiti con nuovo difensore.
6. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
6.1 Quanto al primo motivo lo stesso può essere accolto.
E' orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, riferito per lo più a costi di ripristino per veicoli oggetto di sinistro ma estensibile anche alla fattispecie in oggetto (cfr. ex multis Cass. 26907/24) che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata – perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (Cass., n. 10023 del 14/10/1997; Cass., n. 1688 del 27/1/2010; Cass., n. 22580 del 19/7/2022).
Inadeguato ad offrire elementi dirimenti in senso contrario alla prospettazione dell'appellante (sulla possibilità di portare in detrazione l'IVA in ragione dell'attività svolta dalla ) è il richiamo delle appellate all'art. 19 D.P.R. 633 – Controparte_2
1972, posto che le aziende agricole possono detrarre l'IVA sui lavori di ristrutturazione di un edificio utilizzato per l'attività agricola, a condizione che tali lavori siano strettamente legati all'esercizio dell'attività stessa. È importante a tal fine che: 1) L'edificio sia utilizzato per l'attività agricola, per cui la ristrutturazione deve riguardare un edificio che è effettivamente utilizzato nell'ambito dell'attività agricola;
2) siano correttamente emesse e conservate le fatture relative ai lavori di ristrutturazione;
3) l'azienda sia in regola con il regime fiscale previsto per le attività agricole (si veda anche l'art. 19 bis 1 D.P.R. 633 – 1972 sull'esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi).
Né gli appellati indicano espressamente quale diverso regime utilizzi l'azienda agricola tale da non consentirle la detrazione o il rimborso dell'IVA.
La somma liquidata a titolo risarcitorio va dunque limitata all'importo netto di €
87.543,69 (ossia come indicato dall'appellante € 74.038,66 €, cui vanno aggiunti €
9.625,03 a titolo di spese tecniche pari forfettariamente al 13% dell'importo dei lavori, ed € 3.880,00 per la messa in sicurezza dei muri di contenimento laterale della cantina).
6.2 Anche il secondo motivo di impugnazione è fondato.
Non è contestabile che nella individuazione del danno liquidabile in favore degli attuali appellati il CTU abbia fatto riferimento a valori attualizzati al momento dello svolgimento dell'incarico ed in particolare al prezziario Regione Abruzzo 2020 ed ai prezzi correnti per le voci non ivi indicate.
La somma riconosciuta dovuta in sentenza, secondo le indicazioni offerte dal CTU sui costi di riparazione da sostenere per l'eliminazione dei vizi riscontrati, dunque, pur riferendosi ad evento di danno denuncato nel 2009 è stata tuttavia già liquidata all'attualità (secondo quelli che sarebbero i costi di riparazione da sostenere nel 2020
e non nel 2009).
E' dunque erroneo riconoscere, sull'importo già liquidato ai valori correnti nel 2020, la rivalutazione a far data dal 2009. La rivalutazione dell'importo liquidato, quale posta risarcitoria e non accessorio del credito come correttamente evidenziato dagli appellati, non potrà che essere calcolata dal gennaio 2020 alla data della decisione.
6.3 Viceversa è infondato il motivo di appello inerente l'affermata non debenza di interessi compensativi.
Il creditore ha infatti diritto al risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, investirla e ricavarne un lucro finanziario.
Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, anche sotto forma di interessi (c.d. interessi compensativi), con la precisazione che:
- la base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma dal credito originario (cioè espresso in moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione) rivalutato anno per anno, ovvero rivalutato in base ad un indice di rivalutazione medio;
- il saggio di suddetti interessi non deve necessariamente essere quello legale (per tutti questi principi si veda Cass. civ. sez. un. 17-2-1995 n. 1712; successivamente all'intervento delle Sezioni Unite, i principi appena esposti sono divenuti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità: nello stesso senso si vedano, tra le molte, Cass. 26-10-2004 n. 20742 (in motivazione); Cass. 26-2-2004 n. 3871; Cass.
8-4-2003 n. 5503; Cass. 26-4-1999 n. 4156; Cass. 18-2-1999 n. 1372; Cass. 20-1-
1999 n. 490).
Pacificamente dunque, come sopra precisato, gli interessi compensativi costituiscono lo strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. n.
11937/2002).
Né a giustificare la non debenza può valere la deduzione difensiva secondo cui
“dell'imperfetta realizzazione dell'opera non ha risentito l'attività produttiva” posta la funzione degli interessi compensativi nei termini sopra specificati.
Premesso infatti che la relativa richiesta di interessi era stata formulata sin dall'originario atto di citazione, è di tutta evidenza la ricorrenza di indici presuntivi sul pregiudizio patito dalla parte creditrice in considerazione del lungo periodo intercorso tra il verificarsi del danno e la sua liquidazione, nel senso che la somma liquidata in moneta attuale deve ritenersi inferiore a quella di cui avrebbe disposto la medesima parte creditrice, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo sicché gli interessi compensativi vanno riconosciuti, nella misura del tasso legale e, facendo applicazione dei criteri già menzionati, previa devalutazione della somma liquidata, alla data della domanda e sugli importi di anno in anno rivalutati sino alla data della sentenza.
Successivamente sono dovuti gli interessi corrispettivi sino al soddisfo.
Quanto alla posizione di deve darsi atto della intervenuta transazione del _3
12.07.2023 rispetto all'ing. , con cessazione materia del contendere. Parte_1
D'altronde lo stesso appello è stato notificato ad senza assumere _3
conclusioni nei suoi confronti ed a puro titolo di denuntiatio litis.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo ad esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria non svolte, considerata la parziale soccombenza della parte appellata quale titolare dell' CP [...]
vanno poste a suo carico nella misura del 50% e Controparte_4
compensate tra le stesse parti nel residuo 50%.
Nei rapporti tra l'appellante e la , attesa l'intervenuta transazione della _3
vertenza, le stesse vanno integralmente compensate, come peraltro richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) ridetermina l'importo dovuto a titolo risarcitorio dall'appellante in Parte_1 favore di , titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Biologica CP
Stefania Pepe, in complessivi € € 87.543,69 somma da rivalutare dal gennaio 2020 alla data della decisione e sulla quale sono da computare, previa sua devalutazione alla data della domanda, gli interessi al tasso legale sugli importi di anno in anno rivalutati sino al soddisfo. 2) Condanna quale titolare dell'impresa individuale CP [...]
alla rifusione del 50% delle spese del presente grado di Controparte_4 giudizio che liquida per l'intero, in complessivi € 3.966,00 per compensi ed in €
382,50 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e la
[...]
. CP_7
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 24.3.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Mariangela Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono