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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2024
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. PI NE, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(P. I.: , avente sede legale a Milano in Piazza Della Trivulziana n. 4/A – in
[...] P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale pro tempore – elettivamente domiciliata a La Spezia, in via
LO EM VI n. 170, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di essere cessionaria di crediti derivanti da rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento personale concluso da e COMPASS BANCA S.p.A. (cedente, erroneamente CP_1
indicata nella Findomestic S.p.A. a pagina 3 del ricorso come precisato dalla stessa ricorrente con i chiarimenti del 28.1.2025) producendo all'uopo copia del contratto n. 25436697 del 24.2.2022 sottoscritto dal debitore nonché copia dell'estratto conto certificato, ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (Cfr. doc. n. 6 e 7 allegati al ricorso);
Valutati i chiarimenti del 28.1.2025 e vista la perizia econometrica ad essi allegata;
Atteso che la tipologia di finanziamento suggerisce che il suddetto contratto sia stato concluso dagli ingiunti per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di
“consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo), circostanza invero confermata dalla stessa ricorrente;
Osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n. 9479 del
6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
Considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_2 Controparte_3 Tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
Ritenuta, in primo luogo, la propria competenza, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., tenuto conto che l'ingiunto risiede in un comune ricompreso nel circondario del Tribunale (Cfr. certificato di residenza prodotto in data 28.1.2025);
Considerato, che nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato che il credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su un contratto di finanziamento personale nel contesto del quale non sono state applicate clausole vessatorie;
Ritenuto che – in base ad un esame sommario di tale pattuizione – essa non appaia abusiva ai sensi dell'articolo 33, co. lett. f, in particolare le clausole 11 e 12 del regolamento contrattuale, e ciò in quanto sulla scorta della perizia econometrica prodotta in data 28.1.2025 risulta, da un lato, che il tasso degli interessi di mora applicati si attesta ad un livello sensibilmente inferiore al tasso soglia rilevante per il periodo preso in considerazione e, dall'altro, che non sono stati applicati i costi relativi alla decadenza del beneficio del termine ovvero altre penali;
Rilevato, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Richard NE n. 49 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 41.101,77;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 1.370,00 per compenso, in € 286,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo
AVVERTE La parte ingiunta che se non propone opposizione nel termine di legge decadrà, altresì, dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria
10 febbraio 2025 Pt_2
Il Giudice
PI NE
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. PI NE, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(P. I.: , avente sede legale a Milano in Piazza Della Trivulziana n. 4/A – in
[...] P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale pro tempore – elettivamente domiciliata a La Spezia, in via
LO EM VI n. 170, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di essere cessionaria di crediti derivanti da rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento personale concluso da e COMPASS BANCA S.p.A. (cedente, erroneamente CP_1
indicata nella Findomestic S.p.A. a pagina 3 del ricorso come precisato dalla stessa ricorrente con i chiarimenti del 28.1.2025) producendo all'uopo copia del contratto n. 25436697 del 24.2.2022 sottoscritto dal debitore nonché copia dell'estratto conto certificato, ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (Cfr. doc. n. 6 e 7 allegati al ricorso);
Valutati i chiarimenti del 28.1.2025 e vista la perizia econometrica ad essi allegata;
Atteso che la tipologia di finanziamento suggerisce che il suddetto contratto sia stato concluso dagli ingiunti per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di
“consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo), circostanza invero confermata dalla stessa ricorrente;
Osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n. 9479 del
6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
Considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_2 Controparte_3 Tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
Ritenuta, in primo luogo, la propria competenza, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., tenuto conto che l'ingiunto risiede in un comune ricompreso nel circondario del Tribunale (Cfr. certificato di residenza prodotto in data 28.1.2025);
Considerato, che nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato che il credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su un contratto di finanziamento personale nel contesto del quale non sono state applicate clausole vessatorie;
Ritenuto che – in base ad un esame sommario di tale pattuizione – essa non appaia abusiva ai sensi dell'articolo 33, co. lett. f, in particolare le clausole 11 e 12 del regolamento contrattuale, e ciò in quanto sulla scorta della perizia econometrica prodotta in data 28.1.2025 risulta, da un lato, che il tasso degli interessi di mora applicati si attesta ad un livello sensibilmente inferiore al tasso soglia rilevante per il periodo preso in considerazione e, dall'altro, che non sono stati applicati i costi relativi alla decadenza del beneficio del termine ovvero altre penali;
Rilevato, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Richard NE n. 49 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 41.101,77;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 1.370,00 per compenso, in € 286,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo
AVVERTE La parte ingiunta che se non propone opposizione nel termine di legge decadrà, altresì, dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria
10 febbraio 2025 Pt_2
Il Giudice
PI NE