Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità; ciò in quanto per tale fattispecie associativa, qualificata unicamente dai reati fine, non può essere applicata la regola di esperienza valida per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
Commentario • 1
- 1. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2016, n. 17110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17110 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
17 1 1 0 / 1 6 AND REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 78 - Presidente - Sent. n. Silvio Amoresano cc 19 gennaio 2016 Oronzo De Masi R.G. n. 44657/2015 Enrico Manzon Alessio Scarcella Alessandro M. Andronio -· Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di SC PP, nato il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 6 agosto 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 agosto 2015, il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 9-11 marzo 2015, con la quale - per la parte che qui rileva era stata applicata all'indagato SC la misura della custodia - cautelare in carcere, in relazione ai reati di: associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990; capo 1 dell'imputazione provvisoria); concorso nella detenzione e nell'importazione di sostanze stupefacenti (artt. 110, 112, primo comma, nn. 1 e 2, 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; capi 5 e 8). Si tratta, secondo l'ipotesi accusatoria: di un'associazione italo-colombiano-venezuelana che effettuava l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina in Calabria, dove lo stupefacente era smistato per la commercializzazione in Italia e all'estero; di un episodio di detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente proveniente dal Sudamerica, raffinato all'interno di un'abitazione rurale in Comune di Spilinga (VV); del trasporto dal Venezuela di kg 0,910 di cocaina. Gli indizi dei reati consistevano: negli esiti di attività di intercettazione ambientale, nel traffico riscontrato sulle caselle di posta elettronica riconducibili all'indagato in relazione alla documentazione di copertura per l'importazione dello stupefacente, nelle immagini filmate, nel sequestro della cocaina e nei risultati dei servizi di osservazione, da cui era emerso che l'indagato era partito per ritirare la merce, ignaro del già avvenuto sequestro e dell'arresto in flagranza dei venditori. Gli indizi del reato associativo sono stati desunti in ragione degli elementi emergenti dai reati-fine, nonché della stretta collaborazione dell'indagato con CI NI, per conto del quale egli manteneva talvolta i contatti con i narcotrafficanti e nel cui casolare partecipava alle attività di raffinazione dello stupefacente. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati, ma ha annullato il provvedimento impugnato per mancanza delle esigenze cautelari. -2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché l'erronea applicazione degli art. 272 e ss. cod. proc. pen. quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. Ad avviso del ricorrente, non si sarebbe considerato che il Gip aveva fornito adeguata motivazione circa la particolare gravità delle condotte, indice dell'inserimento dell'indagato in ambienti criminali di alto A livello;
di talché il mero decorso del tempo non avrebbe potuto essere considerato rilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. · Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione della ritenuta insussistenza esigenze cautelari;
rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Devono preliminarmente essere delineati la portata e l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che rappresenta una figura speciale rispetto all'ipotesi-base di cui all'art. 416 cod. pen., caratterizzata da alcune peculiarità. In particolare, se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità sociale del delitto associativo qui in esame. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa, cosicché l'organizzazione di mezzi può anche essere minimale, a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, che non esclude il perseguimento d'interessi individuali degli associati, anche contrapposti a quelli del gruppo (ex multis, sez. 4, 15 maggio 2014, n. 36341, rv. 260268; sez. 2, 27 marzo 2013, rv. n. 16540; sez. 1, 7 luglio 2011, n. 30463, rv. 251011; sez. 1, 22 dicembre 2009, n. 4967, rv. 246112; sez. 6, 13 febbraio 2009, n. 25454, rv. 244520). La specificità dell'illecita attività perseguita attraverso il commercio illecito non richiede, inoltre, alcuna stipula di un patto espresso fra gli associati, essendo, all'evidenza, bastevole la condivisione dell'attività stessa (sez. 6, 17 giugno 2009, n. 40505, rv. 245282). Infine, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione (ex multis, sez. 1, 3 luglio 2013, n. 43850, rv. 257800; sez. 6, 14 gennaio 2008, n. 6867, rv. 239670). Quanto, in particolare, all'attualità delle esigenze cautelari in relazione a tale reato, si è precisato che la loro sussistenza deve essere desunta, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unitamente dai reati-fine, e non postula necessariamente l'esistenza di una tendenziale stabilità del sodalizio (sez. 6, 26 novembre 2014, n. 52404, rv. 261670). A tale ultimo proposito, deve poi rammentarsi che la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo, nell'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. Come la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5, 24 settembre 2015, n. 43083, rv. 264902) ha di recente affermato, non è, però, possibile enfatizzare oltremodo la portata innovativa delle modifiche introdotte con riguardo all'attualità del pericolo di recidiva, che parte della giurisprudenza e la dottrina riteneva attributo implicito della "concretezza" richiesta dalla disposizione citata per la sua configurabilità. E ciò, anche a fronte dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della concretezza non si identificava, nel regime anteriore alla riforma, con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede (ex multis, sez. 6, 5 aprile 2013, n. 28618, rv. 255857; sez. 1, 3 giugno 2009, n. 25214, rv. 244829). In tal senso, successivamente alla novella, una recente pronuncia ha inteso precisare che, per poter affermare che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose sia anche “attuale”, non è più sufficiente ritenere. - con certezza o alta probabilità che l'imputato torni a delinquere ove se ne presenti l'occasione, ma è altresì necessario, anzitutto, prevedere (negli stessi termini di certezza o alta probabilità) che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente (sez. 3, 19 maggio 2015, n. 37087). Nondimeno, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie oggetto di ricorso e dell'effettivo contenuto delle censure del ricorrente, deve osservarsi come già nell'assetto normativo previgente, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lettera c), sul giudice incombeva l'onere di specifica motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dalla consumazione del reato contestato (sez. 6, 1 ottobre 2015, n. 44605, rv. 265350). Deve anche ricordarsi che, in generale, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (sez. 4, 12 marzo 2015, n. 24478, rv. 263722). Deve infine rammentarsi sempre in via preliminare che, qualora sia stata applicata una misura cautelare per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, cod. 伋 Air proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma 2, lettera c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il tempus commissi delicti può costituire un elemento specifico dal quale desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari (argomento ex sez. 3, 1 aprile 2014, n. 27439, rv. 259723).
4. Ricostruita la fattispecie alla luce di tali principi, deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta lacune o vizi logici rilevanti ed appare, anzi, sufficientemente circostanziata in relazione alla ritenuta insussistenza di sufficienti indizi della perdurante partecipazione dell'indagato odierno ricorrente all'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria, che permette di superare la presunzione sopra richiamata. Si valorizza, in particolare, il dato della lontananza nel tempo (anno 2007) dei reati-fine che vedono coinvolto l'indagato, a fronte della mancanza di successivi ulteriori elementi che permettano di ritenere attuali le esigenze di cautela, trattandosi di un soggetto incensurato, che ha svolto un ruolo di secondo piano rispetto ad altri coindagati nell'ambito dell'associazione. -A fronte di una siffatta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono come anticipato - nella richiesta di una reinterpretazione del quadro probatorio, che si concretizza in un riesame del merito del provvedimento impugnato, precluso in sede di legittimità. Deve, infatti, farsi richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa dell'art. 606, primo comma, lettera e), cod. proc. pen., al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46: sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096).
5. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. - K Mi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2016 IL CA CALDERE driani 6