Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8096
CASS
Sentenza 9 febbraio 2011

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È configurabile il delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo, previsto dall'art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e non la contravvenzione prevista dall'art. 303 del medesimo decreto, qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate sia conseguenza non di una semplice dichiarazione ma di un fraudolento comportamento, volto a sottrarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine. (Nella specie, il valore, in un caso, era stato dichiarato sottraendo da quello reale un importo fittiziamente imputato a prestazioni di servizi non soggette a pagamento dei dazi mai avvenute e, in un altro, affermandosi "esportatore abituale" conseguentemente all'esecuzione, nel medesimo anno, di acquisti con IVA per gli importi stabiliti fittiziamente predisposti).

Integra il reato di falso per induzione, anche a seguito dell'abrogazione del reato previsto dall'art. 2, comma quarto, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", conv. con modd. in L. 27 febbraio 1984, n. 17), l'esibizione ad un funzionario doganale di una dichiarazione d'intento non veritiera, sì da indurlo a formare una bolletta doganale ideologicamente falsa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8096
    Data del deposito : 9 febbraio 2011

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