Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 2
Il decreto di autorizzazione all'intercettazione delle conversazioni effettuate all'interno di un'autovettura non deve necessariamente indicare la targa, il modello ovvero altri elementi esteriori di identificazione del veicolo, essendo sufficiente che dal provvedimento autorizzativo si evinca, senza margini di incertezza, l'esatta individuazione del luogo ove svolgere l'intercettazione. (Nella fattispecie il decreto di autorizzazione indicava, quale dato identificativo dell'autovettura, l'essere la stessa in uso ad un determinato soggetto).
In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura.
Commentari • 2
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2015, n. 24478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24478 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento