Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi delicti" può costituire per i reati non coperti da presunzione assoluta un elemento specifico dal quale desumere che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con altre misure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27439 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/04/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 924
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 51203/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica - direzione distrettuale antimafia - presso il Tribunale di L'Aquila;
nei confronti di:
TR UR, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza del 21/11/2013 del Tribunale della libertà di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe, ha annullato il provvedimento con il quale è stata applicata a TR UR la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha osservato come i reati, per i quali era stato spedito il titolo cautelare, fossero cronologicamente datati in quanto l'accusa di partecipazione all'associazione per delinquere risaliva al 2007 e gli episodi di spaccio della droga al 2006 sicché, avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissione del reato (ex art. 292 c.p.p., lett. c)) ed in mancanza di rigorosa motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, i pericula ex libertate dovevano ritenersi mancanti, conseguendo da ciò l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
2. Per la cassazione dell'ordinanza impugnata, ricorre il Procuratore della Repubblica - direzione distrettuale antimafia - presso il Tribunale di L'Aquila, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale denuncia (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, non avendo il Tribunale considerato che, essendo stato contestato, in via cautelare, il reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, le esigenze cautelari dovevano ritenersi presunte per legge, in costanza peraltro di un indagato gravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, con conseguente irrilevanza, in siffatto caso, del criterio temporale indicato dal Tribunale per esigere una motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari del caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. È corretto il principio di diritto affermato da Tribunale territoriale secondo il quale, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 6, n. 27865 del 10/06/2009, Scollo, 244417).
Trattasi, tuttavia, di orientamento che, quantunque maturato proprio in relazione all'art. 74 legge stup., deve ritenersi valido esclusivamente in relazione alle ordinarie regole di giudizio che governano la materia cautelare.
Nel caso di specie - ossia in presenza di reati che comportano una deroga all'ordinaria disciplina cautelare in quanto i pericula libertatis risultano presunti, sebbene iuris tantum, dalla legge (art. 275 cpv. c.p.p.) - questa Corte ha affermato che, qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall'art. 275 c.p.p., comma 3, la motivazione in ordine al "tempus commissi delicti" non è richiesta, operando per tali reati la "presunzione di adeguatezza" di cui alla norma citata (Sez. 6, n. 985 del 04/03/1996, Foti, Rv. 204912), ribadendo che, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275 c.p.p., comma 3, non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria (Sez. 2, n. 3322 del 13/05/1997, Letizia, Rv. 208366). Va in proposito ricordato che l'art. 275 c.p.p., come originariamente introdotto dal codice del 1989, non prevedeva una disciplina differenziata quanto al trattamento cautelare in relazione al tipo di reato.
Successivamente, il legislatore ha introdotto un regime cautelare speciale selezionando, di volta in volta (a partire dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), i reati per i quali, in ragione della loro gravità ed allarme sociale, ha ritenuto che si dovessero considerare presunte le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura da applicare (custodia cautelare in carcere) per salvaguardarle e stabilendo in proposito una presunzione relativa, quanto alla sussistenza di esse (l'an della cautela) ed una presunzione assoluta quanto alla loro modalità di esecuzione (il quomodo della cautela).
La prima presunzione (ossia la ritenuta presenza ex lege delle esigenze cautelari in relazione al tipo di reato) implica che solo l'assenza delle esigenze cautelari comporta l'esonero dalle cautele processuali e di conseguenza diventa, in assenza di esigenze cautelari, irrilevante il tempo trascorso dalla commissione del reato.
La seconda presunzione, che presuppone la resistenza della prima, è rimasta, a seguito degli interventi demolitori della Corte costituzionale, assoluta soltanto per i delitti di mafia ma è parimenti relativa per gli altri delitti che la richiedono, tra cui l'art. 74, legge stup. (sentenza Corte cost. n. 231 del 2011), sicché il tempo trascorso dal commesso reato può, se del caso, assumere rilevanza non per l'an (salvo adeguata motivazione in proposito) ma per il quomodo della cautela, potendo costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Entrambe le presunzioni incidono poi sull'obbligo della motivazione e sulla ripartizione degli oneri probatori (Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013 (dep. 15/01/2014), A.). Nel caso di specie, il Collegio cautelare ha annullato il provvedimento restrittivo esigendo una motivazione (sulla esistenza delle esigenze cautelari) che il Gip non era tenuto a fornire, in considerazione sia della presunzione relativa circa la loro sussistenza, sia della conseguente irrilevanza, a tal fine, del tempo trascorso dal commesso reato e sia addirittura per la presenza della recidiva qualificata (circostanza dalla quale si poteva desumere, a condizioni esatte, l'esistenza, in positivo, del pericolo di ripetizione criminosa specifica come fondatamente lamenta il pubblico ministero ricorrente).
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame, dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al seguente principio di diritto: in presenza di un regime cautelare speciale con riferimento a reati, come quello di cui all'art. 74 legge stup., che comportano una deroga all'ordinaria disciplina risultando le esigenze cautelari presunte, sebbene iuris tantum, dalla legge (art. 275 c.p.p., comma 3), non è richiesta la motivazione in ordine al
"tempus commissi delicti", non essendo necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, così come richiesto dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), in quanto per tali reati vale la presunzione, di cui al predetto art. 275 c.p.p., che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria o salvo che il giudice, anche d'ufficio, rilevi ex actis l'esistenza di specifici fatti che consentano di escluderle e fermo restando che - quanto al criterio di scelta della misura per i reati non coperti della presunzione assoluta - il tempo trascorso dalla commissione del reato può costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2014