Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 45696
CASS
Sentenza 27 novembre 2008

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Massime1

Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, cod. proc. pen., configura una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.

Commentario1

  • 1Art. 497 - Atti preliminari all’esame dei testimoni
    https://www.filodiritto.com/

    1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità. 2-bis. Gli ufficiali e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 45696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45696
Data del deposito : 27 novembre 2008

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