Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, cod. proc. pen., configura una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.
Commentario • 1
- 1. Art. 497 - Atti preliminari all’esame dei testimonihttps://www.filodiritto.com/
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità. 2-bis. Gli ufficiali e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 45696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45696 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1535
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 002360/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM TO N. IL 23/01/1956;
avverso SENTENZA del 17/10/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentito il P.G. in persona del Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Piccolo AN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna inflitta a RD AN dal giudice di primo grado per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., per avere, deponendo quale testimone nel processo penale a carico di NI IC, imputato di omicidio colposo da infortunio stradale, dichiarato, contrariamente al vero, di avere visto la vittima perdere l'equilibrio nello scendere dal marciapiede, di non avere visto alcuna auto fare marcia indietro e di escludere che fosse stata urtata da una macchina.
In motivazione il giudice del gravame, nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, riteneva nel rito legittimo e rituale il decreto di irreperibilità emesso dal G.I.P. all'udienza preliminare, nel merito condivideva il giudizio di responsabilità, fondato sulla palese falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato come teste, che contrastavano palesemente con le deposizioni di tutti gli altri testi escussi, nonché sulla loro rilevanza ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente; negava infine le attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, recidivo, e riteneva congrua la pena inflitta.
Contro tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, che nel chiedere l'annullamento parziale o totale, con o senza rinvio, ha dedotto con il primo motivo la nullità per violazione degli artt. 198 e 497 c.p.p., non essendo stata la deposizione preceduta dall'avviso in ordine agli obblighi del testimone e dal giuramento del teste;
con il secondo motivo la mancanza di decisività della testimonianza dell'imputato nella ricostruzione del sinistro, l'assenza di intenzionalità di riferire il falso o di favorire il NI o la vittima, da lui mai conosciuti prima;
con il terzo motivo la violazione degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p. e la illegittimità della formazione legale della prova,
avvenuta a seguito di nullità della declaratoria di contumacia, essendo il decreto di irreperibilità, emesso dal G.I.P. affetto da vizi insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, non preceduto dalle ricerche nei luoghi indicati dall'art.159 c.p.p. e presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato ex art. 161 c.p.p., e non rinnovato nella fase del dibattimento;
con il quarto motivo l'incongruità del trattamento sanzionatorio, la violazione dell'art. 133 c.p. e il difetto di motivazione in ordine diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione della pena, ed infine la mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Osserva il collegio che il ricorso non ha fondamento e deve essere pertanto rigettato.
Ed invero quanto al primo motivo, va ricordato che il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497 c.p.p., comma 2 configura una nullità relativa, che, come prescrive l'art. 182 c.p.p., comma 2 deve essere eccepita dalla parte, che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio (ex multis Cass. Sez. 6^ 11/7- 24/9/1996 n. 8656 Rv. 205961). La doglianza di cui al secondo motivo è già stata valutata e decisa dal giudice del gravame nell'ambito del principio normativo, esattamente interpretato ed applicato (Cass. Sez. 6^ 11/12/06 n. 780 Rv. 235674). Le relative censure anche sotto il profilo psicologico del reato si traducono quindi in una rivalutazione di merito preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.
Il terzo motivo è privo di consistenza giuridica. È risaputo infatti che in materia di notificazione, non comporta alcuna nullità l'omessa rinnovazione del decreto di irreperibilità nell'ambito della "fase" di validità prevista dall'art. 160 c.p.p., in quanto il principio di temporaneità dell'efficacia, che rende illegittimo il decreto, impedisce di ravvisare l'illegittimità in tale ipotesi (Cass. Sez. 3^ 22/1-25/2/08 n. 8387 Rv. 239285; 28/2-17/5/07 n. 19029 Rv. 237080). Nel caso in esame il decreto di irreperibilità, legittimamente emesso dal G.I.P. all'udienza preliminare, a seguito dell'esito negativo delle rituali ricerche presso il domicilio del ricorrente, risultante dagli atti, e presso gli istituti penitenziari, conservava la sua validità fino all'esito del giudizio di primo grado.
Le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso trovano adeguata risposta da parte del giudice del gravame, il quale, nel giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio, negando le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizza la obiettiva gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali, che ne impedivano la prognosi negativa di ricaduta nel reato, senza per questo incorrere in contraddizione con la decisione del giudice di primo grado, che facendo corretto uso del suo potere discrezionale sul punto, ha escluso l'aumento per la contestata recidiva. Infine non appare ancora decorso il termine di cui all'art. 157 c.p.p., n. 3 e art. 160 c.p.p. previg., comma 3 per la declaratoria di prescrizione del reato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008