Sentenza 13 aprile 2006
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la attribuzione effettuata dai giudici di merito della qualifica di amministratore di fatto al preposto al settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato del commercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzione della società).
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La Suprema Corte di Cassazione affronta la tematica della responsabilità dell'amministratore di diritto e di fatto nell'ipotesi in cui la società venga dichiarata fallita e si proceda penalmente per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942). La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae spunto da una sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta a B. e L. in primo grado alle pene ritenute di giustizia per una serie di reati di bancarotta fraudolenta. In particolare il B. ed il L. venivano ritenuti colpevoli, in qualità, rispettivamente, di socio di maggioranza e di amministratore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2006, n. 19145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19145 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/04/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 699
Dott. FUMO UR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 033008/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI AN, nato il [...];
ON UR, nato il [...];
avverso la Sentenza del 17/01/2005 resa dal Corte d'Appello di Trieste;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
È presente per ON l'avv. SINISCALCHI Vincenzo del foro di Roma che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. IN FATTO
La Corte d'Appello di Trieste ha confermato, in data 17.1.2005, la sentenza del Tribunale di Udine che, in data 26.9.2001, condannava IS TA, AN BI e UR ON quali responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento di S.r.l. AR, dichiarato in Udine il 3.12.1992, nella rispettiva qualità di formali amministratori il TA - dal 27.3.1991 al 18.5.1992 - ed il BI, dal 18.5.1992 quindi di liquidatore;
il ON di amministratore di fatto.
Avverso la sentenza hanno mosso ricorso le difese dei soli BI e ON eccependo:
BI:
mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla L. Fall. artt. 216 e 217, in relazione al capo a) di imputazione: la sentenza non diede sufficiente conto dell'effettiva consapevolezza delle condotte illecite dei suoi mandanti e dello stato di grave carenza della contabilità (ovvero diede indebitamente affidamento alla insicura fonte di prova rappresentata dal commercialista AS), essendo egli accusato di avere svolto il ruolo di presta-nome ON:
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione della decisione sul ruolo di amministratore di fatto che gli avviene ascritto:
essendo anche socio di controllo dell'organismo sociale, era logico che nutrisse interesse ed attenzione alla conduzione amministrativa, pur non rivestendo in realtà alcuna effettiva posizione gestoria;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato nella commissione dei fatti di bancarotta;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la misura sanzionatoria adottata.
Per l'odierna udienza la difesa di ON ha fatto pervenire motivi aggiunti relativi alla mancata considerazione da parte dei giudici di merito della lettera di manleva redatta il 30.4.1992 da TA a favore del proprio assistito.
IN DIRITTO
1) Il BI è stato considerato un presta-nome dei veri titolari del potere di gestione nella società fallita: secondo la difesa ricorrente mancherebbe una motivazione adeguata sulla sua consapevolezza delle condotte illecite. Soprattutto, inadeguato l'affidamento dei giudici d'appello verso la fonte d'accusa costituita dal commercialista AS che pure volse ruolo determinante nel consentire alcuni passaggi amministrativi.
Il ricorso è infondato.
Esso per lo più - attenendo a ragioni di merito e, segnatamente, alla valutazione della prova d'accusa - tende ad una censura che non può trovare accoglimento nel giudizio di legittimità. La tesi era già stata proposto avanti ai giudici di appello che hanno fondato il loro convincimento dando contezza, in primo luogo, della affidabilità della voce testimoniale del AS, professionista incaricato della tenuta della contabilità societaria. Ma la sentenza impugnata ha richiamato anche altri profili probatori e, segnatamente, la lettera spedita il 24.6.1992 allo stesso BI portante notizia dell'allarmante stato del corredo contabile non più aggiornato a far data dall'inizio di quell'anno.
Orbene, anche a voler screditare la sincerità del professionista (ma il suo eventuale interesse a celare le reali responsabilità, non scalfisce quelle dell'attuale imputato), l'oggettiva emergenza documentale attesta che, dal 24.6.1992, il BI fu perfettamente informato non soltanto delle gravi lacune annotative ma anche dei rischi di ordine penale che le stesse potevano cagionare all'amministratore.
Non risulta che, da quella data, il BI abbia cercato di ovviare alla mancanza della documentazione e di consentire l'ordinata e completa integrazione della stessa. Eppure, il tenore della lettera imponeva al BI di appurare personalmente se la verità si radicava piuttosto nelle (asserite) parole rassicuranti ricevute (del tutto contrastanti con il messaggio scritto) ovvero - e senza soverchia difficoltà - nell'oggettivo stato della contabilità, che era a sua disposizione. Era, certamente, primario onere dell'amministratore il riscontro della situazione oggettiva, la cui rappresentazione (fornita dal professionista incaricato, fonte tecnicamente provveduta e legata da rapporto fiduciario) dimostrava la indiscutibile violazione degli obblighi contabili, anche al fine di comprendere a quali effettivi rischi andava incontro.
D'altra parte, pur informato della grave illegalità in cui versava la società, non risulta che egli abbia formalmente separato la sua personale responsabilità dall'operato di quanti lo avevano preceduto con formale annotazione ex art. 2392 c.c., u.c. (nel testo all'epoca vigente), come l'ordinamento gli consentiva.
In questo senso la motivazione della decisione impugnata non è carente ne' illogica, ma aderente alle norme sulla responsabilità degli amministratori.
L'ulteriore valutazione delle circostanze di fatto, quali i rapporti intercorsi tra il BI ed il commercialista, nonché il contenuto dei colloqui che poterono essere corsi tra costoro, ovvero della attendibilità della deposizione AS, già verificata e soppesata dal giudice di merito, trattandosi di profili di merito, è inibita al giudice di legittimità.
È priva, infine, di interesse la censura afferente alla considerazione dell'elemento soggettivo: il dolo richiesto per la fattispecie è correttamente individuato nel "dolo generico". La percezione della grave illegalità riflessa sullo stato contabile e palesemente lesiva degli interessi creditori (non si trattava di una mera irregolarità, ma di una radicale inerzia di contabilizzazione) e della stessa società esposta ad una conduzione senza controllo e, contestualmente, la consapevole prosecuzione della gestione (anche se soltanto formale) dell'organismo, realizza appieno più che l'accettazione del rischio, l'assunzione volontaria del portato illecito da altri (asseritamene) realizzato. E tanto basta ad integrare il profilo psicologico della fattispecie contestatagli, non consentendo di attribuire tutto ciò alla mera negligenza rappresentata dall'eccesso di fiducia nelle parole del AS medesimo.
2) Il ricorso della difesa di ON lamenta, innanzitutto, la mancata, o meglio, imprecisa ed ambigua motivazione sulla qualifica rivestita dal giudicabile, se amministratore di fatto ovvero, come anche accenna il capo di imputazione, socio al 95% del capitale e - come segnala la sentenza - impiegato nella gestione del ramo commerciale. La premessa da cui parte il ricorrente non è accoglibile. Non si riconosce effettiva violazione dei diritti della difesa (e, dunque, anche delle norme poste al loro presidio in tema di correlazione tra contestazione d'accusa e fatto ritenuto in sentenza) poiché, in primo luogo, le due nozioni non sono tra loro oggettivamente incompatibili sì che la presenza dell'una escluda l'altra, così da privare di significato il contenuto dell'addebito: la compresenza delle due qualifiche rende forse superflua quella relativa alla qualità di socio, sicuramente non scredita l'altra. Inoltre, l'asserito contrasto non è ravvisabile nel caso qui considerato poiché l'imputato, nel corso del processo, è comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione, come - fra l'altro - attesta la serie dei motivi di impugnazione svolti durante la vicenda processuale. Questa Corte ha affermato, anche proprio in tema di qualifica soggettiva nel delitto in esame (Cass., sez. 5^, 6.5.1999, Grossi, Ced Cass., 213645; Cass., 10.7.1984, Canepari, Riv. pen., 1985, 611) l'assenza del preteso contrasto e della lesione delle garanzie difensive. Venendo all'oggetto del ricorso, il Collegio osserva che la Corte d'Appello ha evidenziato elementi che, pur trovando una spiegazione anche nella peculiare qualità di socio "padrone" (ed anche preposto al settore commerciale), purtuttavia attestano la "co- amministrazione" di fatto da parte del ON.
Come già detto, i due piani non si trovano in posizione antitetica e reciprocamene alternativa, essendo evidente che, se il socio di maggioranza travalica la sfera di men partecipe al capitale e si ingerisce in fatti di gestione, potrà rispondere delle peculi responsabilità amministrative. Inoltre, appare anche giuridicamente lecita l'attribuzione di responsabilità amministrativa al preposto a settori nevralgici della gestione, anche se formalmente sfornito della investitura gestoria.
Infatti, come d'altra parte ricordato dalla stessa difesa del BI, i destinatari delle norme di cui alla L. Fall. artt. 223 e 216, vanno individuati sulla base delle funzioni concrete esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero sulla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. Orbene, nel caso in esame la preposizione al settore commerciale in un piccolo organismo operante nel capo del commercio attribuisce al preposto un peso decisivo nella conduzione della società. Ed anche a sottacere il portato dell'art. 2639 c.c. (il quale, pur dettando la disciplina per la responsabilità propria dei reati societari, è suscettibile di estensione anche alle fattispecie penal/fallimentari, per il suo portato essenzialmente interpretativo (ed, a sua volta, derivato dagli indirizzi dettati dalla Cassazione), il quale sottolinea la significatività del potere esercitato per accertare l'esatta qualifica soggettiva, non vi è dubbio che:
- la gestione, in veste di preposto, al settore commerciale in un organismo operante sul mercato del commercio, attribuisce un forte rilievo amministrativo o di direzione della società a chi la esercita;
- la attribuzione a sè, anche soltanto in via concorrente, del settore contabile come attestato e ritenuto dalle decisioni di merito, attesta un decampamento sia dalla mera posizione di socio sia da quella di preposto al settore commerciale, fornendo una fisionomia di generale competenza (anche se non esclusiva) al ruolo rivestito:
nè, come si legge nella sentenza di appello che è integrata al riguardo la decisione di primo grado, si trattò di una mera istanza informativa, dal momento che il BI lamenta la sistematica sottrazione del flusso di corrispondenza commerciale disposta dal ON;
- l'esercizio di parecchie operazioni di finanza e bancarie, a cui allude proprio il testo della lettera prodotta con i motivi aggiunti della difesa, ancorché giustificata da delega espressa di volta in volta, da prova di una rappresentazione cognitiva della complessiva gestione di AR.
Riconosciuta la correttezza dell'impostazione della decisione impugnata, il motivo è lontano dal vero anche quanto alla censura di coerente e logica motivazione. I giudici di appello hanno rammentato alcuni passaggi probatori essenziali:
- le affermazioni del testimone AS al proposito lo dipingono quale artefice di atti di gestione e titolare di un potere di direzione, sia quanto a disponibilità finanziarie sia in tema di contabilità. - la missiva del Dr. AS che accenna alla informazione resa al ON sullo stato desolante della contabilità, evidente interessato anche a questo aspetto di gestione sociale;
- il riscontro di assegni destinati alla società (per forniture dalla stessa effettuate e con forma di quietanza dello stesso) ma acquisiti dal ON e due, addirittura, a costui intestati anziché alla società, senza che il ON desse notizia di un utilizzo nell'interesse dell'organismo societario;
- la conoscenza - per la diretta partecipazione a questo settore operativo - del movimento commerciale e delle fatturazioni non congruenti al medesimo.
Traccia che da convincente riscontro sia del livello di conoscenza della condotta oggettiva illecita, sia del potere di interlocuzione sui diversi settori della società, condividendo anche prassi annotative del tutto irregolari (le fatture ideologicamente infedeli) attuate nel comparto a cui egli era preposto.
Nel resto la doglianza si traduce in censura di fatto e in istanza di rivalutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito, non proponibile al giudice di legittimità. Il motivo è, dunque, infondato.
Allo stesso modo, appare priva di fondamento anche la censura di una mancata verifica da parte dei giudici di appello sul concreto atteggiamento psicologico del ON nei fatti di bancarotta. Il ricorso sottace che l'appello del ON atteneva alla necessità di dar riscontro alla forma del dolo specifico e che, quindi, la risposta della Corte territoriale non può che essere aderente al contenuto del mezzo di impugnazione e non presenta, in questa prospettiva, lacune o vizi motivi.
Ad ogni buon conto, la decisione da riscontro che lo stato caotico della contabilità e dell'informazione era stata acquisita dal ON, come dagli altri protagonisti di questa vicenda, dalle parole del professionista incaricato di tenere la contabilità, cioè il Dr. AS, la persona più informato sul punto.
Come già osservato a proposito della posizione del BI, dal documento da costui redatto risulta che il ON fu reso edotto dell'allarmante situazione nel contesto di un colloquio diretto con il AS il quale rendeva noto che l'aggiornamento dei dati contabili era stato da tempo interrotto. La decisione impugnata ricorda che AS indicò il ON quale referente per il comparto contabile della società. Rilievo che, al tempo stesso, si profila quale riscontro alla chiamata di correo promossa dal BI verso ON, quando ricorda che la corrispondenza commerciale della società fu dirottata dall'amministratore formale a quello di fatto. La sentenza, dunque menziona una serie imponente di elementi che rassicurano sulla perfetta conoscenza del ON in merito all'assenza di utile traccia contabile. Quindi la verifica della ricorrenza del dolo, chiaro essendo che il ON non provvide a migliorare la situazione e, quindi, dimostrò di condividere il trend di inquinamento contabile a cui S.r.l. AR era pervenuta.
3) La lettera del TA, su cui si articola il motivo avanzato dalla difesa per l'odierna udienza, venne già considerata dai giudici dell'appello e screditata di interesse probatorio. Il Collegio ritiene condivisibile il giudizio della Corte territoriale: per quanto il documento attesti la volontà di sollevare il ON dalla penale responsabilità (ormai inevitabilmente delineata all'orizzonte, alla data della sua redazione), le osservazioni che precedono escludo un'effettiva portata liberatoria alla (un po' goffa, mancandovi ogni riscontro scritto di delega) iniziativa del TA. Anche se espressamente delegato, il ON disponeva di un potere proprio di ordine pressoché generale, avuto riguardo alla conduzione del settore commerciale ed alla capacità direttiva in quello contabile. Che la mansione finanziaria e nel contesto bancario potessero esser di volta in volta delegate non esclude l'assunto (casomai, come si è detto, accresce la prova della complessiva rappresentazione della effettiva situazione e gestione societaria).
Nè, certamente, preclude la connotazione di fraudolenta distrazione agli incassi, senza giustificata contropartita, degli assegni spettanti alla società, attesa l'immediata rilevanza illecita dell'operazione.
4) Non è - invece - infondato l'ultimo motivo.
La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per tre ragioni: la prima per il ravvicinato precedente specifico, quindi, per il ruolo preminente svolto nella vicenda, infine per la gravità dei fatti a lui ascritti.
Il Collegio ritiene che, salva la responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale (che non è risultata particolarmente pregiudizievole per i creditori attesa la modesta passività commerciale rimasta complessivamente insoluta) l'addebito per la fraudolenza patrimoniale abbia avuto una portata lesiva singolarmente ridotta (un complessivo importo di L. 9.000.000), anche nella considerazione della svalutazione della lira occorsa medio tempore:
osservazione che, non incingendo nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, si riflette sull'assenza di una adeguata motivazione e spiegazione delle ragioni di così severo giudizio di gravità" (sottolineando la particolare sinteticità della intera argomentazione dedicata dalla Corte d'Appello alle statuizioni sanzionatorie, pur in presenza di una pena inflitta in termini piuttosto ragguardevoli).
Pertanto la sentenza viene annullata limitatamente a questo profilo per nuovo esame al riguardo.
Nel resto la Corte rigetta il ricorso ON e condanna il BI al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste rigetta nel resto il ricorso di ON;
rigetta il ricorso di BI che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2006