Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il principio secondo il quale la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il ricorrente dato causa all'ingiusta detenzione, deve essersi concretata in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, va inteso con riferimento ai soli comportamenti che il giudice abbia escluso si siano verificati e non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali il giudice della riparazione può attribuire valenza diversa da quanto ritenuto dal giudice della cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2004, n. 20128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 00405
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 043551/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC MA AR N. IL 02/06/1961;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 03/02/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G.: annullarsi il procedimento impugnato, nei limiti precisati sopra, con rinvio.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 9.1.2001 RC RD IC chiese l'equa riparazione di lire un miliardo, oltre spese giudiziali, per la subita ingiusta detersone di ben 519 giorni in relazione alle imputazioni per le quali era stato arrestato dal P.M. presso il Tribunale di Roma il 31.3.98, e così privato della libertà personale fino al 21.8.89, e dalle quali era stato definitivamente assolto perché il fatto non sussiste;
si trattava delle imputazioni di associazione per delinquere (dalla quale era definitivamente stato assolto con sentenza 10.12.98 del Tribunale di Milano) e di spaccio di sostanze stupefacenti (dalla quale era stato definitivamente assolto con sentenza 7.2.2000 della C.A. di Milano). La Corte d'Appello di Milano, nel pronunciare sul ricorso, respingeva la tesi del Proc. Gen. e del Ministero convenuto -secondo cui il provvedimento di custodia cautelare era stato causato anche da comportamenti gravemente colposi dell'istante (in particolare, da una telefonata tra lo stesso e tale NG, nella quale si parlava di "polvere, di spaccio, di 100 grammi, di persone che l'avevano assaggiata e che avevano detto che era buona") e assegnò al CL, a titolo di equa riparazione, la somma di lire 25 milioni, oltre spese.
Tale pronuncia fu impugnata con ricorso per Cassazione dal Proc. Gen. e dal difensore del CL: il primo denunciò violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che non si poteva dubitare dell'estrema leggerezza e della macroscopica imprudenza del comportamento del CL, in riferimento all'inequivoco "contenuto della telefonata intercorsa con il NG (telefonata rispetto alla quale, fino al dibattimento, il CL non aveva fornito spiegazioni di sorta e, anzi, sempre fino al dibattimento, pervicacemente negata)"; il secondo, dopo aver sottolineato che la pretesa sussistenza di colpa risultava già smentita dalla sentenza assolutoria 7.2.2000, lamento la mancata considerazione, ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, della durata effettiva della custodia cautelare, avente di certo "rilievo preponderante rispetto agli altri effetti pregiudizievoli sul piano personale e familiare". Questa Corte, ritenendo fondati entrambi i ricorsi, con sentenza in data 18.4. 2001 annullò l'ordinanza impugnata con rinvio alla stessa Corte d'Appello, rilevando, da un lato, che "le sentenze di assoluzione, se avevano escluso la responsabilità, nulla avevano detto quanto alla colpa grave eventualmente ravvisatale nelle condotte, nei comportamenti che, irrilevanti ex post sul piano penale, erano stati all'origine del provvedimento restrittivo della libertà"; e dall'altro, che, "ove esclusa motivatamente la colpa grave e ove... attribuito rilievo alla colpa lieve", la Corte di merito avrebbe "dovuto spiegare... il dato aritmetico" concretamente adottato, applicando bensì alla fattispecie il nuovo parametro di L. 1.000.000.000, ma potendo bene la stessa Corte, anche con il nuovo parametro, "motivatamente liquidare, per 500 giorni di privazione della libertà, una somma di L. 25.000.000". La Corte d'Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riparazione con ordinanza del 3.2.2003, ritenendo che "il CL, con la sua decettiva condotta -condotta, come tale, palesemente e gravemente colpevole- avesse concorso a dar causa non solo alla adozione della misura cautelare, ma anche al suo mantenimento, fino all'esito liberatorio".
Tale ordinanza è stata nuovamente impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell'imputato, il quale, in sostanza, ripropone la questione dell'adeguatezza motivazionale dell'ordinanza stessa in punto sussistenza della colpa grave, limitativa del diritto all'equa riparazione, in quanto ritenuta causa o concausa della situazione foriera dell'ingiusta detenzione cautelare, sia nel momento genetico che in relazione all'ulteriore protrarsi di essa. E proprio in riferimento a una tale distinzione, il Proc. Gen. presso questa Corte nella sua requisitoria, ritenendo che il comportamento dell'imputato fosse stato concausa della situazione foriera dell'ingiusta detenzione nel suo momento genetico, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al rigetto della richiesta in relazione alla ulteriore durata della custodia cautelare (non essendo condivisibili -a parere del requirente- le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, "laddove si parla dell'atteggiamento difensivo e della sua rilevanza causale sul protrarsi della detenzione").
Tanto il ricorso del CL che la requisitoria del Proc. Gen. non possono essere accolte, dovendo ritenersi non condivisibili i rilievi posti a base delle rispettive censure. La censura del Proc. Gen., in particolare, è incentrata sul principio, pacifico, che, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la condotta difensiva va valutata con particolare prudenza, dovendosi rispettare la strategia di difesa del soggetto, di guisa che, perché la stessa possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta (come, ad esempio, l'indicazione di un alibi falso o mendace), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (in questo senso, anche Cass. Sez. 4^, 12.4. 2000 a 1705): tale rilievo ha condotto il requirente a concludere, come già precisato in narrativa, per l'ineccepibilità della decisione quanto al suo momento genetico e, invece, per l'annullamento con rinvio della decisione stessa quanto al protrarsi della custodia cautelare (perché discendente da rilievi sull'atteggiamento difensivo e sulla sua rilevanza causale). La censura stessa, tuttavia, non tiene conto del fatto che la questione (che non a caso neppure il ricorrente ha ripreso) era già stata superata dal contenuto della sentenza 18. 4.2002 con la quale questa Corte ha annullato con rinvio la precedente ordinanza 6.6.2001 della C. A. di Milano. Con tale sentenza, invero, questa Corte dava una serie di indicazioni -veri e propri principi di diritto, chiaramente vincolanti nel giudizio di rinvio- che l'ordinanza impugnata ha così riassunto: 1) la Corte di merito... non aveva posto "le dichiarazioni di NG in correlazione logica con il silenzio-diniego del CL, ne' aveva dato atto dell'esistenza di altri documenti o di altre dichiarazioni che avessero avallato NG prima del dibattimento" (pag. 12 sent. di annullamento);
2) "in assenza", fino a quel momento, di altre fonti che si muovessero nella stessa direzione delle dichiarazioni del RD..., il diniego del CL poteva ben essere interpretato, sul piano logico, nel senso che, invece, la realtà fosse ben altra, donde il protrarsi della custodia cautelare" (pag. 14);
3) "l'omesso esame congiunto delle dichiarazioni di NG e del silenzio-diniego di CL si era risolto, a ben vedere, in vizio logico della motivazione, discendendo la logicità di quest'ultima da una vantazione che valesse a comporre con coerenti passaggi logici l'eventuale contrasto logico tra più fonti di prova della stessa o diversa natura" (pag. 13);
4) "le sentenze di assoluzione, se avevano escluso la responsabilità, nulla avevano detto quanto alla colpa grave eventualmente ravvisatale nelle condotte, nei comportamenti che, irrilevanti ex posi sul piano penale, erano stati all'origine del provvedimento restrittivo della libertà" (pag. 14 sempre della sent. della C.S.).
L'ordinanza impugnata -adeguandosi doverosamente e necessariamente a tali principi- ha posto in correlazione le dichiarazioni di NG con il silenzio diniego di CL;
sulla base di tale correlazione, ha, poi, sviluppato persuasivamente (alle pagg.
4-6 dell'ordinanza) il discorso relativo alla complessiva condotta del CL;
per tale via, la Corte medesima ha ritenuto di dover individuare, quanto al ed. momento genetico, una condotta costituente colpa grave nella circostanza, accertata, che il CL, in una conversazione intercettata, avesse in modo del tutto esplicito parlato di "polvere, spaccio, 100 grammi, persone che l'avevano assaggiata trovandola buona"; il contenuto di tale conversazione è stato certamente tale, anche secondo il Proc. Gen. requirente, da far ritenere che vi si parlasse di stupefacenti, per cui la decisione sul punto dei primi Giudici risulta ineccepibile, mentre le osservazioni in contrario svolte dal ricorrente sono del tutto generiche o manifestamente infondate. Quanto, invece, al protrarsi della detenzione, i giudici stessi hanno individuato la condotta gravemente colposa del CL nel suo "silenzio-diniego", anche in presenza delle dichiarazioni di un coindagato che aveva confermato la suddetta conversazione, spiegando che la stessa aveva per oggetto xilocaina. La conclusione è stata, quindi, nel senso che "CL, con la sua decettiva condotta -condotta, come tale, palesemente e gravemente colpevole- ha condotto a dare causa non solo alla adozione della misura cautelare, ma anche al suo mantenimento, fino all'esito liberatorio". Si tratta, con tutta evidenza, di un discorso vincolato, nella detta correlazione "dichiarazioni NG - comportamento di CL", alle indicazioni e ai principi fissati con la citata sentenza di annullamento di questa Corte. Indicazioni e principi, peraltro, per nulla contrastanti con la doverosa cautela nella valutatone della strategia difensiva dell'imputato (di cui parla la citata sentenza 1705/2000), dal momento che la condotta ostativa alla riparazione è stata ravvisata dai giudici di merito, sulle indicazioni del giudice di legittimità, per l'appunto nel silenzio-diniego, tenuto saldamente fermo dall'imputato pur "in un caso nel quale, invece, se quella narrata dal RD fosse stata l'innocente verità, dal CL gli inquirenti si sarebbero dovuti aspettare, logicamente, la stessa versione del RD". È, invero, evidente che la tutela della strategia difensiva non può estendersi irragionevolmente, fino a giustificare una condotta da parte dell'imputato di diniego di una versione o di un fatto che lo scagioni, condotta che, in questa materia, va posto sullo stesso piano di una comportamento processualmente scorretto (come ad esempio, l'indicazione di un alibi falso o mendace, in ordine al quale cfr. sempre la sent. 1705/2001). Del resto, questa Corte, nella più volte richiamata sentenza di annullamento, ha ribadito t principi (che nel caso in esame sono risolutivi nei sensi adottati dalla Corte di merito), secondo cui, in questa materia: 1) il giudice di merito ha il dovere di verificare se il comportamento tenuto dall'istante, quale risulta dagli atti, sia stato tale da porre in essere, dolosamente o con colpa grave, la causa o una concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà, ovvero, questo emesso, abbia, sempre con dolo o colpa grave, trascurato di portare alla cognizione dell'ufficio elementi idonei a far cessare lo stato di custodia cautelare"; 2)l'omessa dimostrazione o allegazione dell'imputato di una ragione plausibile o di una finalità convincente, in ordine ai singoli elementi ascrittigli nel provvedimento restrittivo della libertà personale, così da neutralizzare i gravi indizi di colpevolezza rilevati a suo carico e da ricondurre la sua complessiva attività, attribuitagli come illecito penale, nell'orbita del lecito, vale a integrare gli estremi, quanto meno, della colpa grave, quale condizione ostativa della legittimazione all'esercizio dell'azione volta a conseguire un'equa riparazione a seguito della detenzione che si assume ingiustamente sofferta.
Tutto ciò premesso, può passarsi rapidamente all'esame dei motivi di ricorso. Nel contesto del percorso argomentativo dei giudici di merito, in riferimento soprattutto alla distinzione tra momento genetico da un lato e protrarsi della detenzione dall'altro, non può avere rilievo il fatto (sul quale il ricorrente insiste nel terzo motivo) che "il CL è stato interrogato l'8 aprile 1988, cioè in data posteriore all'emissione dell'ordine di cattura", che è del 29.3.88. Infatti, i giudici di merito hanno riferito la responsabilità del CL in ordine al momento genetico della detenzione non all'interrogatorio reso al P.M., ma al suo comportamento in occasione sia della già citata telefonata con il NG, sia di altra telefonata tra i due nel corso della quale l'attuale ricorrente domandava a NG notizie sull'arresto si tale RS, "capo-banda". Neppure condivisibile è il rilievo (anch'esso contenuto nel terzo motivo, a pag. 61 del ric.), secondo cui il Giudice a quo non avrebbe spiegato "in che modo i presenti comportamenti di cui alle telefonate del 19.7.87 e 171/88 abbiano inciso sull'evento detenzione". È, infatti, sufficiente rilevare al riguardo che le telefonate in questione furono, di fatto, poste a base dell'ordine di cattura e che il contenuto delle stesse era in effetti tale da integrare i gravi indizi di colpevolezza, come riconosciuto anche nella citata requisitoria dal Proc. Gen. e come, implicitamente ma con certezza, ritenuto anche da questa Corte (a pag. 10 della sent. di annullamento, laddove si precisa: "Ma, dove la Corte erra, dove non motiva con la dovuta linearità logica... è a proposito della causa del protrarsi della custodia cautelare", tale affermazione è, del resto, preceduta, sempre alla pag. 10, dall'altra secondo cui, "la proposizione appena riportata è formulata in termini tali da autorizzare la conclusione che, secondo la Corte, almeno per la emissione della custodia cautelare, non dovrebbero esservi dubbi sulla colpa grave di CL", e ancora, alla pag. 11, nella parte in cui censura l'omessa considerazione, da parte dei giudici di merito, della mancata collaborazione dell'imputato per fare chiarezza sul contenuto di quella conversazione telefonica, obiettivamente tale da prestarsi ad essere interpretata nel senso di un coinvolgimento di CL nell'attività illecita.
Gli due ultimi rilievi innanzi esposti giustificano il superamento anche del secondo motivo, con cui il ricorrente sostiene, in sostanza, che "il CL è stato catturato sol perché imputato dei delitti di cui ai capi A) e B), in quanto, all'epoca, l'emissione dell'ordine di cattura era obbligatoria per essi reati". La smentita a tale affermazione è testuale, perché, come già rilevato, risulta dal concreto contenuto dell'ordine di cattura, riportato alla stessa pag. 55 del ricorso ("Le responsabilità riconducibili al CL RC si desumono dagli episodi al seguito richiamati: pag. 27 conversazione con NG LO;
pag. 116 conversazione tra NG e CL circa un eventuale arresto per stupefacenti");
quindi, nel contenuto delle due telefonate in questione deve, nel concreto, essere ravvisato il fondamento dell'incriminazione del CL e del successivo ordine di cattura. E, se è vero che all'epoca, l'ordine di cattura era obbligatorio, è altrettanto vero che, anche all'epoca, per l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, era necessario che a carico di coui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza (art. 252 c.p.p. abrog.). Nè il comportamento processuale tenuto dal CL dovrebbe non essere considerato (come sostenuto con il primo motivo) sotto la diversa angolazione del principio (affermato da questa Corte con la sentenza 8163/2001), secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo -rappresentata dall'avere il ricorrente dato causa all'ingiusta detenzione- deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal Giudice della cognizione. E, infatti, evidente che i comportamenti ai quali la decisione si riferisce sono quelli che siano, dal giudice della cognizione, stati esclusi come verificatisi in linea di fatto, e non comportamenti, come quelli in esame, certamente verificatisi, ma ai quali nulla esclude che i giudici della cognizione e della riparazione possano attribuire valenze specifiche, anche eventualmente di diverso tenore, nella prospettiva delle rispettive decisioni. Così, nel caso in esame, il giudice della riparazione non poteva attribuire alle telefonate di cui si discute la significazione (che, cioè, si parlasse di sostanza stupefacente) esclusa dal giudice della cognizione, ma ben poteva dalle stesse trarre argomento in ordine alla condotta gravemente colposa dell'imputato. Sotto questo profilo non ha rilievo decisivo il richiamo fatto dal ricorrente (alle pagg. 48-49) a brani delle sentenze assolutorie 10.12.98 del Tribunale di Milano e 635/2000 della C. A. di Milano;
così come inammissibile, in quanto di mero fatto, è il rilievo che il RS non sarebbe affatto rivestito la qualità di capo-banda. Neppure rilevante è "la certezza storica che anche nella conversazione del 19.7.87 non si allude a sostanze stupefacenti" e che "l'evento detenzione... è ascrivibile soltanto alla erronea interpretazione da parte del P.M. e, soprattutto, alla ingiustificata omessa perquisizione e sequestro di questi 100 grammi di roba sin dal 19.7.97...; che "se fosse stata disposta perquisizione e sequestro... giammai lo sventurato CL sarebbe stato gettato nelle patrie galere". Infatti, da un lato, la questione circa utilità, rilevanza e decisività di una eventuale perquisizione non può, per la sua natura di mero fatto, essere proposta in questa sede;
e, dall'altro, è evidente che il procedimento ex artt. 314-315 c.p.p., radicandosi sulla base di una sentenza assolutoria, presuppone nella quasi totalità dei casi un qualche errore o incompletezza nelle indagini, ma ciò che il legislatore indica come decisivo, ai fini del conseguimento dell'equa riparazione, è che il soggetto non vi abbia dato o concorso a darvi causa;
cioè, è la formulazione legislativa stessa che indica, attraverso la disgiuntiva qui rimarcata, che l'esistenza di altro fattore concomitante non elide le conseguenza, ostativa ai fini della riparazione, ricollegatoli anche alla condotta gravemente colposa (o dolosa) dell'agente.
In gran parte inammissibile, perché di mero tatto o comunque attinente a una diversa vantazione delle risultanze processuali è la restante parte del primo motivo, a proposito del quale deve rilevarsi che sorprende che il ricorrente (il quale pur riconosce esattamente, a pag. 42, che in questa sede non è possibile richiedere la verifica della rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni poste dal Giudice di merito a base del proprio convincimento) denunci che il Giudice a quo: a) ha omesso di valutare le prove documentali prodotte,...; b)ha omesso di esaminare il genuino tenore dell'intercettata telefonata del 19.7.87...; c)ha omesso di esaminare e valutare l'interrogatorio che il NG ha reso il 1.4.1988 in riferimento al contenuto della telefonata 19.7.87 e il contenuto della sentenza n. 635/2000 della C.A. di Milano;
d)ha omesso di esaminare il genuino contenuto dell'interrogatorio reso l'8.4.1988 dal CL... È evidente che l'indagine su tali omissioni e sulla loro incidenza ai fini della decisione sarebbe di mero fatto e, comunque, comporterebbe una lettura degli atti, inibite sia la prima che la seconda a questa Corte di legittimità.
Infondato è anche il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per avere la Corte d'Appello esaminato il contenuto dell'interrogatorio reso dal CL al P.M. in data 8.4.1988, "senza che esso si trovi acquisito nel processo". Infatti, anche se è del tutto pacifico che il procedimento per il riconoscimento del diritto alla equa riparazione per la ingiusta detenzione è equiparabile a un ordinario procedimento di natura civilistica con conseguente applicazione dei principi che regolano la materia civile, non può, sotto altro profilo, essere trascurato che il procedimento stesso riguarda un rapporto obbligatorio di diritto pubblico. Tale considerazione comporta un temperamento del principio enunciato in riferimento, in particolare, all'acquisizione delle prove: è, quindi, del tutto legittimo che il giudice di merito provveda d'ufficio a integrare la documentazione, eventualmente insufficiente, prodotta dalle parti (Cass. sez. 4^, 3.6.97 n. 1163, Fuentes, rv. 209.676). D'altra parte, anche inammissibile è il rilievo, pure contenuta nel motivo in esame, che il contenuto dell'atto in questione sarebbe diverso da quello ritenuto dai giudici di merito, in quanto tale deduzione è di mero fatto e attiene a una diversa valutatone dei dati processuali non consentita in sede di legittimità.
Quanto, infine, alla richiesta (riproposta con il 5^ motivo) circa l'ulteriore protrarsi della detenzione anche per 49 giorni successivi alla data dell'ordine di scarcerazione del Proc. Gen., la relativa questione non è proponibile in questa sede. Infatti, l'art. 314 c.p.p. prevede il diritto all'equa riparazione in relazione a una sentenza irrevocabile di proscioglimento e poi, testualmente, per la custodia cautelare subita. La richiesta in esame, invece, ne' trae direttamente origine dalla sentenza di proscioglimento, ne' è relativa, in senso stretto, alla custodia cautelare subita. Del resto, la Corte stessa aveva intravisto il problema dell'ammissibilità, risolvedosi alla decisione di rigetto solo in una forma, per così dire, concessiva ("pure se si volesse ritenere che la circostanza, anziché correlata ad evento ben differente dall'originario e riconducibile a un'autonoma serie causale...- debba essere correlata, invece, alla vicenda custodiale di cui ci si occupa e trattata, dunque, in quest'ambito"). La richiesta -in quanto, appunto, correlata ad evento ben differente dalla materia dell'equa riparazione di cui all'art. 314 c.p.p. e riconducibile a un'autonoma serie causale (ossia alla mancata tempestiva esecuzione dell'ordine, tempestivamente impartito, di scarcerazione) - e, quindi, improponibile in questa sede, potrà essere addotta nella sede idonea.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004