Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
Nel caso di fallimento di una società può essere chiamato a rispondere di fatti di bancarotta fraudolenta ex art. 223 legge fallimentare, non solo l'amministratore, il direttore generale, il sindaco o il liquidatore di una società che abbia posto in essere alcuna delle condotte previste dall'art. 216 l.f., ma anche "l'amministratore di fatto". Ed invero la norma si riferisce più che alla persona investita formalmente della carica, a colui che gestisce realmente il patrimonio sociale compiendo attività propria degli amministratori.
Commentario • 1
- 1. Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 14103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14103 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 19/10/99
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1794
3. " Aniello Nappi " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo Bruno " N. 7538/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GR OS nato a [...] il [...]. avverso la sentenza corte d'appello di Roma del 07.10.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Roma, che il 20.02.1996 aveva condannato GR OS - amministratore di fatto della società "B.T.A. Brevetti Tecnologie Avanzate srl", dichiarata - fallita il 15.11.1992 - alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 nn. 1 e 2 e 219 L.F.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità, siccome contraddittoria la definizione di "extraneus" in relazione all'"amministratore di fatto". 2) Mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato.
Non sussiste il vizio di motivazione denunziato nel primo motivo.
Questa corte ha affermato che, in caso di fallimento di una società, può essere chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta (rectius di fatti di bancarotta fraudolenta ex art. 223 L.F.) non soltanto l'amministratore, il direttore generale, il sindaco o il liquidatore di una società che abbia posto in essere alcuna delle condotte previste dall'art. 216 L.F., ma anche l'"amministratore di fatto".
Si sostiene, infatti, che la norma si riferisca più che alla persona investita formalmente della carica, a colui che gestisca realmente il patrimonio sociale compiendo attività propria degli amministratori.
Sotto tale profilo, diventa inesatto parlare, in relazione all'art. 223 L.F. di "extraneus", termine attribuito a colui che, pur non avendo la titolarità dell'impresa, può essere chiamato a rispondere nel reato "proprio" dell'imprenditore (con questi in concorso ex art. 110 c.p.), tutte le volte in cui dia un consapevole apporta materiale o anche solo psichico alla produzione dell'evento, determinando o rafforzando il proposito criminoso dell'"intraneus", secondo la teoria generale del concorso in reato proprio. Se ne deduce, in tema di reati fallimentari, che la partecipazione dell'extraneus si ha piuttosto nel caso fallimento dell'imprenditore individuale in concorso con il fallito, ex art. 110 c.p. e 216 L.F. Nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraulolenta (art. 223 L.F.), quando il fallimento attinge la società di capitali e non anche l'amministratore, (ma quest'ultimo va individuato in relazione alle effettive funzioni e non per la carica formale) è preferibile parlare di "amministratore di fatto" piuttosto che "partecipazione dell'extraneus".
Ciò detto, l'impugnata sentenza pur citando una pronuncia che parla dell'"extraneus", ha sostanzialmente motivato la condanna sulla base di prove concrete di gestione per un certo periodo (dal 31.7- 1990 al 05.11.1992) che qualificavano il ricorrente quale "amministratore di fatto", in perfetta coerenza con la contestazione. Questa, poi, parla di concorso tra "amministratore di fatto" e "legale rappresentante" della società; ma una simile ipotesi è concretamente possibile, nel caso di apparto causale ex art. 40 cpv. c.p. da parte del rappresentante legale.
In definitiva, a parte la scelta terminologica che può risentire dell'incertezza di alcune teorie, la struttura argomentativa sulla responsabilità è congrua e logica. Il secondo motivo è, poi, manifestamente infondato. Il giudizio di congruità della pena è argomentato con un equilibrato riferimento al fatto ed ai precedenti, in relazione ad una valutazione di prevalenza delle generiche ex art. 69 c.p. Al globale rigetto del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999