CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di status giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, la nomina di un tutore nello stato di provenienza, secondo la legge ucraina, deve essere riconosciuta in Italia, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, con la conseguenza che i minori, giunti in Italia accompagnati dal detto tutore e rappresentante legale, non possono essere qualificati come minori stranieri non accompagnati, ai sensi della legge n. 47 del 2017.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 28637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28637 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26318/2022 R.G. proposto da: PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, -ricorrente- contro B.R. Ir B.A. -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CAGLIARI, nel proc.to n. 160/2022, depositato il 09/08/2022. Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato La GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Ser Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA E messo Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 B.V. S.O. Civile Sent. Sez. 1 Num. 28637 Anno 2023 Presidente: GENOVESE RA NI Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 16/10/2023 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del Orkii rópa621,12 ganaerle 28637..2023 Itata p doltilicazione 16/162023 Consigliere GIULIA IOFRIDA. Sentito il PG nella persona della Dott.ssa Luisa De Renzis che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Cagliari, con decreto pubblicato il 9/8/2022, ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari avverso decreto del 5/5/2022 del Tribunale per i minorenni di Cagliari, con il quale era stato respinto il ricorso della Procura della Repubblica, ai sensi dell'art.19 d.lgs. 142/2015, volto alla nomina di un tutore (o di un protutore) ed alla verifica delle misure di accoglienza in favore dei minori I B.R. B.A. nati in NA, rispettivamente, il omissis I, giunti in Italia dall'NA l'8/3/2022. Il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso, aveva rilevato che i minori erano giunti in Italia accompagnati dalle persone responsabili della struttura in cui erano già inseriti in NA, ai quali doveva essere riconosciuta la qualifica di tutore in applicazione dell'art.245 del Codice di famiglia dell'NA, che riconosce ai preposti agli istituti per l'infanzia tale qualifica, essendo tale disposizione, in forza dell'art.23 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 (cui ha aderito, oltre l'Italia, anche l'NA) di diretta applicazione. Il Tribunale aveva comunque incaricato il Servizio Sociale competente di «verificare le condizioni di ciascun minore, adottare eventuali interventi di sostegno opportuni», dando comunicazione alla Procura presso il Tribunale in caso di eventuali elementi di pregiudizio In particolare, i giudici di appello, nel respingere il reclamo della Procura, hanno rilevato che tali minori (non rientrati in NA, come altri minori ucraini pure giunti in Italia a seguito dell'invasione delle forze armate russe) non possono essere I B.V. omissis omissis » r Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 q ualificati come «minori non accompagnati», in b a se Nu r o tirlycoitoieorale 21866/3107..2 2002233 nazionale n. 47/2017, in quanto essi sono g iunti in Italia accompa g nati da un tutore le gale nominato secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza, considerato che, in forza dell'art.245 del Codice della fami g lia dell'NA , essendo stato costituito «l'orfanotrofio di tipo famigliare della famiglia deve essere considerata per la legge ucraina tutrice le gale dei due minori, loro rappresentante leg ale, e tale nomina, in forza dell'art.23 della Convenzione dell'Ala del 1996, deve essere riconosciuta in Italia. La Corte d'appello, all'esito della discussione orale, a fronte delle importanti difficoltà per la tutrice dei minori (derivanti dalla mancata conoscenza della lin g ua italiana e del funzionamento delle istituzioni italiane), sollecitava con forza l'attivazione de g li interventi di supporto e soste g no necessari da parte dei Servizi Sociali. Avverso la suddetta pronuncia la Procura generale presso la Corte d'appello di Ca g liari propone ricorso per cassazione, notificato il 5/8/2022, affidato d unico motivo, nei confronti di I K.A. K.V. LI s.s. 3.0. i (che non svolg ono difese). E' stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il PG presso la Corte Suprema di Cassazione ha concluso per il ri g etto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Procura ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., de g li artt.245 del Codice della Famig lia dello Stato Ucraino e 5, 6, 14, 23 della Convenzione dell'Aja del 19/20/1996, in materia di misure di protezione dei minori, rilevando che le funzioni della tutrice ucraina, amministratrice dell'istituto per l'infanzia ove i minori in NA erano stati collocati, sono «indissolubilmente legate alla stabile presenza dei minori negli istituti stessi», cosicché al di fuori di tale 3 di 10 Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 F irmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezwale 4310..2023 contesto tali funzioni cessano ed i minori risultano , sensi Numerodi raccolta generale 28637..2023 dell'art.2 della legge n. 47/2017, privi di assistenzabhcaeione 16/10..2023 rappresentanza legale e quindi «non accompagnati», secondo la definizione della nostra norma nazionale, e, ai sensi degli artt. 6 e 14 della Convenzione dell'Aia, lo Stato italiano, nel quale i minori ucraini si sono venuti temporaneamente a trovare, avendo abbandonato il proprio paese, a seguito di gravi disordini, è competente ad adottare le misure necessarie di protezione;
in ricorso, si rileva che la stessa tutrice ucraina aveva manifestato preoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano i minori rispetto ad esigenze fondamentali, non solo scolastiche, ma anche sanitarie, psicologiche, abitative, etc..., con conseguente necessità di apertura della tutela e gestione dell'accoglienza, ai sensi della legge n. 47/2017. 2. I minori sono giunti in Italia accompagnati dalle persone responsabili della struttura (orfanotrofio) in cui erano inseriti in NA e si pone questione della efficacia in Italia, in forza dell'art.23 della Convenzione dell'Aia che disciplina il riconoscimento di pieno diritto negli Stati contraenti «delle misure adottate» nell'interesse dei minori, della nomina degli stessi a tutore dei minori, in NA ai sensi dell'art. 245 del Codice di Famiglia dell'NA. 3. Ai sensi dell'art. 42 della I. n. 218 del 1995, la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, che ha sostituito la Convenzione del 5/10/1961, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742. La Convenzione dell'Aia del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101, entrata in Italia in vigore dal 1°/1/2016, che vede tra gli Stati contraenti 4 di 10 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serialg: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 anche l'NA (Paese al di fuori dell'UE), essendo enNinfi dlirAcc15104gale28637..2023 data p uCcazione 16/162023 in tale Paese nel 2008, si applica invero alla fattispecie in esame. L'art.5 stabilisce che le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, mentre, salvo quanto disciplinato dall'art. 7 (per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore), in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza. L'art.6, al primo comma, prevede poi che «Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5». Quindi si è scelto di attribuire, in queste situazioni, alle autorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generale, normalmente spettante alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore. Per i casi di urgenza, l'art.11 prevede poi che «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a lig hanno adottato le misure imposte dalla situazione». Sotto il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autorità competenti, l'art.13 così recita: «l. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 19 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 Numero,di raccolta ger Lerale 28637..2023 devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'éntroduzione della uata p ubbiicazione 16/162023 procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 19 e siano ancora in corso di esame, 2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza». La regola di risoluzione dei conflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia di litispendenza: l'autorità competente, a norma degli artt. da 5 a 10, dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure, se le misure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente, anch'esso competente a norma degli stessi articoli, e siano ancora in fase di esame. Invece, se l'autorità originariamente adita abbia già adottato la misura richiesta, non si tratterà più di affrontare una situazione di litispendenza, ma di occuparsi dell'efficacia in uno Stato contraente della misura adottata in un altro Stato, ai sensi dei successivi artt. 14 e 23. Ai sensi dell'art.14, le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non re avranno modificate, sostituite o abolite». Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile, prevedendo: a) all'articolo 15, che «l. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire 6 ci i 1 O Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA E messo Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Nurnero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 NUMQ ro di /accolta ge ricrale 2863712023 dal momento in cui è sopravvenuto il cambio e la eqqe ara Funiolicazione 16/10,2023 quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza»; b) all'articolo 16, che «1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituate de! minore.
2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore.
3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituate in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriare •ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale», In definitiva, si è mantenuto il principio posto dalla Convenzione del 1961 secondo cui «nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge», al fine di agevolare il compito dell'autorità competente. L'art.23 (Riconoscimento ed Esecuzione), recita: « 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato: a) qualora fa misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo H;
b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la 7 di 10 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA E messo Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 „ Numero lì.10'accolta Tneple 28637..2023 possibilità di essere sentito, in violazione dei pnricIpt tori men aff. ata p unio icazione 16/10/2023 di procedura dello Stato richiesto...». I successivi artt. 24 e 25 disciplinano, invece, l'ipotesi in cui si chieda, al fine di dirimere, senza indugio, ogni dubbio, l'accertamento dell'efficacia di provvedimenti adottati da uno Stato contraente (art.24: «Senza pregiudizio dell'art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto»; art.25 «L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza»). L'art.33 stabilisce che «1.Quando l'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafata o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l'Autorità centrate o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l'assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore» e l'art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele,..». Infine, l'art. 40, nel Capitolo VI, Disposizioni di carattere generale, detta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale 8 di 10 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato La GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Oscuramento d'Ufficio Nurnero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 Numero di raccolta generale 28637..2023 del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una uata p ubbiicazione 16/162023 misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitorfafe o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante fa sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato». All'art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità». 4. La Corte d'appello ha correttamente rilevato che, avuto riguardo all'art.245 del Codice della famiglia dell'NA, che attribuisce la qualifica di tutore ai preposti agli istituti per l'infanzia (e nella specie tale qualità, documentata, in capo alla è pacifica) e agli artt. 5,6,14,23 della Convenzione dell'Aja del 1996, essendo i minori giunti in Italia accompagnati proprio dal tutore, e quindi rappresentante legale, nominato nello Stato di provenienza, secondo la legge ucraina, nomina che deve essere riconosciuta nello Stato italiano in cui gli stessi, a seguito del conflitto bellico che affligge il Paese di residenza abituale dei minori, sono stati temporanea mente trasferiti, i minori in questione non possono essere qualificati come «minori stranieri non accompagnati» ai sensi della nostra legge n. 47/2017. Di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore / tutore italiano, in quanto ciò inoltre comporterebbe, come rilevato nel decreto impugnato, necessariamente «l'esautorarnento del tutore ucraino, al quale esso si sostituirebbe, che non potrebbe decidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che gli sono stati affidati dallo Stato di provenienza, venendo esse rimesse al tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne le indicazioni». 9 di 10 S.S. Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 dba d189059a76e7a52ea8c738b3c ial#: 2e945d6a b38c132b Oscuramento d'Ufficio Numero regístro generale 26318/2022 Peraltro, nel decreto impugnato si è dato atto herci ida NuíritelitTrieczg n la I e2483631 07..2 ..2023 ucraina, che conosce i minori e condivide con gli stes giat „ one i 6/1 0..2023 abitudini di vita, etc... , sentita in udienza, ha confermato di essere in continuo contatto con lo Stato Ucraino, con i suoi servizi sociali, precisando che i minori hanno seguito la scuola ucraina in DAD sino a fine maggio 2022, ricevendo anche la pagella. La Corte d'appello poi, a fronte delle difficoltà sul territorio italiano manifestata dalla tutrice ucraino, ha nuovamente (ciò avendo fatto già il giudice di primo grado) sollecitato i Servizi sociali a fornire supporto e sostegno alla tutrice ucraina. 5. Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v 'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento attivato dalla Procura Generale presso la Corte d'appello. Peraltro, essendo il procedimento esente, non si applica in ogni caso l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9
in ricorso, si rileva che la stessa tutrice ucraina aveva manifestato preoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano i minori rispetto ad esigenze fondamentali, non solo scolastiche, ma anche sanitarie, psicologiche, abitative, etc..., con conseguente necessità di apertura della tutela e gestione dell'accoglienza, ai sensi della legge n. 47/2017. 2. I minori sono giunti in Italia accompagnati dalle persone responsabili della struttura (orfanotrofio) in cui erano inseriti in NA e si pone questione della efficacia in Italia, in forza dell'art.23 della Convenzione dell'Aia che disciplina il riconoscimento di pieno diritto negli Stati contraenti «delle misure adottate» nell'interesse dei minori, della nomina degli stessi a tutore dei minori, in NA ai sensi dell'art. 245 del Codice di Famiglia dell'NA. 3. Ai sensi dell'art. 42 della I. n. 218 del 1995, la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, che ha sostituito la Convenzione del 5/10/1961, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742. La Convenzione dell'Aia del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101, entrata in Italia in vigore dal 1°/1/2016, che vede tra gli Stati contraenti 4 di 10 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serialg: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 anche l'NA (Paese al di fuori dell'UE), essendo enNinfi dlirAcc15104gale28637..2023 data p uCcazione 16/162023 in tale Paese nel 2008, si applica invero alla fattispecie in esame. L'art.5 stabilisce che le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, mentre, salvo quanto disciplinato dall'art. 7 (per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore), in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza. L'art.6, al primo comma, prevede poi che «Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5». Quindi si è scelto di attribuire, in queste situazioni, alle autorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generale, normalmente spettante alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore. Per i casi di urgenza, l'art.11 prevede poi che «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a lig hanno adottato le misure imposte dalla situazione». Sotto il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autorità competenti, l'art.13 così recita: «l. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 19 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 Numero,di raccolta ger Lerale 28637..2023 devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'éntroduzione della uata p ubbiicazione 16/162023 procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 19 e siano ancora in corso di esame, 2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza». La regola di risoluzione dei conflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia di litispendenza: l'autorità competente, a norma degli artt. da 5 a 10, dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure, se le misure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente, anch'esso competente a norma degli stessi articoli, e siano ancora in fase di esame. Invece, se l'autorità originariamente adita abbia già adottato la misura richiesta, non si tratterà più di affrontare una situazione di litispendenza, ma di occuparsi dell'efficacia in uno Stato contraente della misura adottata in un altro Stato, ai sensi dei successivi artt. 14 e 23. Ai sensi dell'art.14, le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non re avranno modificate, sostituite o abolite». Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile, prevedendo: a) all'articolo 15, che «l. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire 6 ci i 1 O Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA E messo Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Nurnero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 NUMQ ro di /accolta ge ricrale 2863712023 dal momento in cui è sopravvenuto il cambio e la eqqe ara Funiolicazione 16/10,2023 quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza»; b) all'articolo 16, che «1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituate de! minore.
2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore.
3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituate in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriare •ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale», In definitiva, si è mantenuto il principio posto dalla Convenzione del 1961 secondo cui «nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge», al fine di agevolare il compito dell'autorità competente. L'art.23 (Riconoscimento ed Esecuzione), recita: « 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato: a) qualora fa misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo H;
b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la 7 di 10 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA E messo Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 „ Numero lì.10'accolta Tneple 28637..2023 possibilità di essere sentito, in violazione dei pnricIpt tori men aff. ata p unio icazione 16/10/2023 di procedura dello Stato richiesto...». I successivi artt. 24 e 25 disciplinano, invece, l'ipotesi in cui si chieda, al fine di dirimere, senza indugio, ogni dubbio, l'accertamento dell'efficacia di provvedimenti adottati da uno Stato contraente (art.24: «Senza pregiudizio dell'art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto»; art.25 «L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza»). L'art.33 stabilisce che «1.Quando l'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafata o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l'Autorità centrate o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l'assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore» e l'art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele,..». Infine, l'art. 40, nel Capitolo VI, Disposizioni di carattere generale, detta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale 8 di 10 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: AP S. P.A. NO CA 3 Serial#: ci edba d189059a76e7a52ea8c738b3c Firmato La GENOVESE RA NI TO Emewp DEI: CA DI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38c132b Oscuramento d'Ufficio Nurnero registro generale 26318/2022 Numero sezionale 4310..2023 Numero di raccolta generale 28637..2023 del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una uata p ubbiicazione 16/162023 misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitorfafe o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante fa sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato». All'art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità». 4. La Corte d'appello ha correttamente rilevato che, avuto riguardo all'art.245 del Codice della famiglia dell'NA, che attribuisce la qualifica di tutore ai preposti agli istituti per l'infanzia (e nella specie tale qualità, documentata, in capo alla è pacifica) e agli artt. 5,6,14,23 della Convenzione dell'Aja del 1996, essendo i minori giunti in Italia accompagnati proprio dal tutore, e quindi rappresentante legale, nominato nello Stato di provenienza, secondo la legge ucraina, nomina che deve essere riconosciuta nello Stato italiano in cui gli stessi, a seguito del conflitto bellico che affligge il Paese di residenza abituale dei minori, sono stati temporanea mente trasferiti, i minori in questione non possono essere qualificati come «minori stranieri non accompagnati» ai sensi della nostra legge n. 47/2017. Di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore / tutore italiano, in quanto ciò inoltre comporterebbe, come rilevato nel decreto impugnato, necessariamente «l'esautorarnento del tutore ucraino, al quale esso si sostituirebbe, che non potrebbe decidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che gli sono stati affidati dallo Stato di provenienza, venendo esse rimesse al tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne le indicazioni». 9 di 10 S.S. Firmato Da: CI ORRA PATRIZIA Emesso Da AP SP .A. NO CA3 Ser ial#: 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9 dba d189059a76e7a52ea8c738b3c ial#: 2e945d6a b38c132b Oscuramento d'Ufficio Numero regístro generale 26318/2022 Peraltro, nel decreto impugnato si è dato atto herci ida NuíritelitTrieczg n la I e2483631 07..2 ..2023 ucraina, che conosce i minori e condivide con gli stes giat „ one i 6/1 0..2023 abitudini di vita, etc... , sentita in udienza, ha confermato di essere in continuo contatto con lo Stato Ucraino, con i suoi servizi sociali, precisando che i minori hanno seguito la scuola ucraina in DAD sino a fine maggio 2022, ricevendo anche la pagella. La Corte d'appello poi, a fronte delle difficoltà sul territorio italiano manifestata dalla tutrice ucraino, ha nuovamente (ciò avendo fatto già il giudice di primo grado) sollecitato i Servizi sociali a fornire supporto e sostegno alla tutrice ucraina. 5. Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v 'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento attivato dalla Procura Generale presso la Corte d'appello. Peraltro, essendo il procedimento esente, non si applica in ogni caso l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. 44d1 8400a5242bb5310feae 26c511da9