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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15488/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennario Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/04/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 29/09/2025, discussa nella
Camera di Consiglio dell'8/10/2025, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Barbara Marchesi, presso il cui studio in Milano, Via
Rugabella n. 1, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AV),
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
03.05.2023
pagina 1 di 4
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“3. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito civile in Montaguto (AV), in data 1.3.1992, Controparte_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montaguto (AV) al n. 1, anno 1992, parte II, serie A.
4. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Montaguto (AV) il 1.3.1992, iscritto nei registri del Comune di Montaguto al n. 1, anno
1992, parte II, serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 17.04.2023, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale, con contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 17.10.2023, alla quale nessuno compariva per la resistente, il Giudice delegato, dato atto che la notifica non si era perfezionata, posto che la convenuta risultava anche formalmente irreperibile sin dal 2.2.2022, ne disponeva il rinnovo.
All'udienza del 5.09.2024, alla quale nessuno compariva per la resistente, il Giudice delegato verificata la regolarità della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c., sentiva la parte attrice che dichiarava: “confermo la volontà di separarmi;
abbiamo vissuto insieme a Montaguto fino al 1998 circa quando mi sono trasferito a Milano;
avevamo un'abitazione popolare in affitto, vivevamo con mia suocera e i fratelli di mia moglie;
lei faceva qualche lavoro in nero come pulizie, ma aveva problemi con l'alcool e la convivenza è diventata intollerabile così ho deciso di andar via e di venire a
Milano a cercare lavoro e rifarmi una vita. Ho dei parenti qui. Da allora non l'ho più sentita. Io non ho più i suoi contatti e non so dove vive. All'epoca lei era rimasta a vivere a Montaguto e queste sono le ultime notizie che ho di lei. So che ha un nuovo compagno da voci di Paese, dove ho cercato di
pagina 2 di 4 rintracciarla per la notifica del ricorso;
l'ho cercata anche sui social ma non sono riuscito ad informarla”.
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice a interloquire in ordine alla domanda di status, in assenza di domande istruttorie. Il difensore concludeva come da ricorso e chiedeva che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione e che di seguito venisse rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'esito della discussione il Giudice delegato dichiarava la contumacia della parte resistente, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche e tratteneva la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza n. 8690/2024 pubblicata il 08/10/2024 era pronunciata la separazione tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Con note sostitutive dell'udienza del 09.09.2025 il ricorrente confermava la volontà di ottenere la sentenza di divorzio e con provvedimento del 29/09/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Montaguto (AV) il 1.3.1992, iscritto nei registri del Comune di Montaguto al n. 1, anno 1992, parte II, serie A, e si sono separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 8690/2024 pubblicata il 08/10/2024.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data
09.09.2025. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e a Montaguto (AV) il 1.3.1992, iscritto nei
[...] Controparte_1 registri del Comune di Montaguto al n. 1, anno 1992, parte II, serie A. ;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Montaguto (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennario Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/04/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 29/09/2025, discussa nella
Camera di Consiglio dell'8/10/2025, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Barbara Marchesi, presso il cui studio in Milano, Via
Rugabella n. 1, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AV),
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
03.05.2023
pagina 1 di 4
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“3. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito civile in Montaguto (AV), in data 1.3.1992, Controparte_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montaguto (AV) al n. 1, anno 1992, parte II, serie A.
4. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Montaguto (AV) il 1.3.1992, iscritto nei registri del Comune di Montaguto al n. 1, anno
1992, parte II, serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 17.04.2023, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale, con contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 17.10.2023, alla quale nessuno compariva per la resistente, il Giudice delegato, dato atto che la notifica non si era perfezionata, posto che la convenuta risultava anche formalmente irreperibile sin dal 2.2.2022, ne disponeva il rinnovo.
All'udienza del 5.09.2024, alla quale nessuno compariva per la resistente, il Giudice delegato verificata la regolarità della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c., sentiva la parte attrice che dichiarava: “confermo la volontà di separarmi;
abbiamo vissuto insieme a Montaguto fino al 1998 circa quando mi sono trasferito a Milano;
avevamo un'abitazione popolare in affitto, vivevamo con mia suocera e i fratelli di mia moglie;
lei faceva qualche lavoro in nero come pulizie, ma aveva problemi con l'alcool e la convivenza è diventata intollerabile così ho deciso di andar via e di venire a
Milano a cercare lavoro e rifarmi una vita. Ho dei parenti qui. Da allora non l'ho più sentita. Io non ho più i suoi contatti e non so dove vive. All'epoca lei era rimasta a vivere a Montaguto e queste sono le ultime notizie che ho di lei. So che ha un nuovo compagno da voci di Paese, dove ho cercato di
pagina 2 di 4 rintracciarla per la notifica del ricorso;
l'ho cercata anche sui social ma non sono riuscito ad informarla”.
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice a interloquire in ordine alla domanda di status, in assenza di domande istruttorie. Il difensore concludeva come da ricorso e chiedeva che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione e che di seguito venisse rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'esito della discussione il Giudice delegato dichiarava la contumacia della parte resistente, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche e tratteneva la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza n. 8690/2024 pubblicata il 08/10/2024 era pronunciata la separazione tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Con note sostitutive dell'udienza del 09.09.2025 il ricorrente confermava la volontà di ottenere la sentenza di divorzio e con provvedimento del 29/09/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Montaguto (AV) il 1.3.1992, iscritto nei registri del Comune di Montaguto al n. 1, anno 1992, parte II, serie A, e si sono separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 8690/2024 pubblicata il 08/10/2024.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data
09.09.2025. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e a Montaguto (AV) il 1.3.1992, iscritto nei
[...] Controparte_1 registri del Comune di Montaguto al n. 1, anno 1992, parte II, serie A. ;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Montaguto (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4