TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 350/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MAROTTA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to FIORE FILOMENA;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 15.01.2024, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nola (NA) il 21.09.2019 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 27.03.2023 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n.501/2023 del
18.04.2023, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di controparte.
All'udienza di prima comparizione del 12.04.2024 le parti rappresentavano di non avere figli, di volere esclusivamente la pronuncia di divorzio e precisavano di non voler avanzare alcuna pretesa economica;
il g.i., sentite le parti e rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione.
All'udienza cartolare del 25.03.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 27.03.2023.
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dalla legge, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione consensuale, terminato con omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Avendo le parti espressamente rinunciato alle domande accessorie, null'altro si dispone.
Considerata la natura del giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nola (NA) il 21/09/2019 da nata il [...] a Parte_1
Nola (NA) e nato il [...] a [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile – atto n.67, parte 2, serie A, anno 2019).
• Spese compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 27/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 350/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MAROTTA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to FIORE FILOMENA;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 15.01.2024, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nola (NA) il 21.09.2019 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 27.03.2023 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n.501/2023 del
18.04.2023, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di controparte.
All'udienza di prima comparizione del 12.04.2024 le parti rappresentavano di non avere figli, di volere esclusivamente la pronuncia di divorzio e precisavano di non voler avanzare alcuna pretesa economica;
il g.i., sentite le parti e rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione.
All'udienza cartolare del 25.03.2025 il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 27.03.2023.
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dalla legge, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione consensuale, terminato con omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Avendo le parti espressamente rinunciato alle domande accessorie, null'altro si dispone.
Considerata la natura del giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nola (NA) il 21/09/2019 da nata il [...] a Parte_1
Nola (NA) e nato il [...] a [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile – atto n.67, parte 2, serie A, anno 2019).
• Spese compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 27/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso