Ordinanza cautelare 6 settembre 2017
Sentenza 6 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01392/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2017, proposto da
Consorzio Projects Innovations Manufacturing Research - in Sigla P.I.Ma.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- della nota della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione V del MISE prot. n. 27865 del 18.05.2017, comunicata a mezzo pec in pari data, recante ad oggetto “Consorzio Projects innovations Manufacturing Research – P.I.M.A.R., P.I. 03810110753 – Numero posizione MM/39/2017 – Contributi a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione, ai sensi del Decreto del Direttore Generale 23 dicembre 2016 – Comunicazione di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10-bis L.241/90 e ss.mm.ii.”;
- di tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compresa, ove occorra, la precedente nota prot. n. 22554 notificata al Consorzio ricorrente con pec del 21 aprile 2017, di “comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art.10-bis, Legge 241/90 e ss.mm.ii.”.
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente ad ottenere da parte dell'Amministrazione resistente la definizione con provvedimento espresso del procedimento di ammissione al contributo de quo, con condanna dello stesso Ministero intimato, in persona del legale rappresentante p.t., alla relativa corresponsione in favore del medesimo ricorrente nella misura riveniente dal bando;
per la condanna del M.I.S.E. intimato, in persona del suo legale rappresentante p.t., nell'ipotesi di incapienza dello stanziamento, al risarcimento del danno per equivalente, per effetto dell'illegittima esclusione del Consorzio ricorrente dall'attribuzione del contributo, nella misura spettante ai sensi della medesima legge speciale del procedimento de quo o in quella che emergerà in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio ricorrente espone di aver presentato, in data 28 febbraio 2017, domanda di partecipazione (con il progetto denominato “LIMES - Pietra italiana nel mondo”) al bando ex Decreto Direttoriale del M.I.S.E. 23 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017) avente ad oggetto la procedura di concessione di “…contributo a fondo perduto ai Consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, per contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani ”.
1.1. Avverso l’epigrafato provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al contributo “ a favore dei consorzi per l’internazionalizzazione ai sensi del Decreto del Direttore Generale 23/12/2016 ” nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito rubricate.
-Violazione della lex specialis ex D.D.G. 23.12.2016; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi generali in materia di tipicità dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi; difetto di istruttoria; sviamento; arbitrarietà e perplessità dell’azione
amministrativa; violazione del principio generale di tassatività e inderogabilità delle cause di esclusione nelle procedure selettive.
1.2. Il 3 agosto 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero intimato.
Con ordinanza cautelare n.428/2017, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 5 settembre 2017, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati formulata dal Consorzio ricorrente.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Giova una breve ricostruzione della vicenda.
In data 28 febbraio 2017, il Consorzio ricorrente presentava domanda di partecipazione - con il progetto denominato “LIMES - Pietra italiana nel mondo” - al bando ex Decreto Direttoriale del MISE 23 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017) avente ad oggetto la procedura di concessione di “…contributo a fondo perduto ai Consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, per contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani ”
Il legale rappresentante p.t. del Consorzio ricorrente, in sede di presentazione della domanda di contributo, ha autocertificato che il Consorzio avrebbe partecipato a tutte le iniziative progettuali elencate nel Modello B – modello che costituisce parte integrante della domanda – , compresa l’iniziativa della partecipazione al Salone del Mobile.
Il Ministero adito, avvalendosi dei poteri di controllo disciplinati dall’articolo 13 del citato D.D.G., (“ il Ministero, in ogni fase dell’iter procedurale, si riserva il diritto di “effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, l’effettiva attuazione delle iniziative progettuali approvate, nonché il conseguimento dei relativi risultati programmati ”), a seguito di verifica effettuata in occasione dell’evento fieristico il Salone del mobile di Milano (in programma dal 4 al 9 aprile 2017) ha accertato, però, che il Consorzio MA non era presente in fiera, nonostante avesse dichiarato tale partecipazione.
In conseguenza dell’esito negativo del controllo, constatata la mancata partecipazione del Consorzio ricorrente alla manifestazione fieristica “Salone del Mobile”, e accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di contributo pubblico, il Ministero ha emesso un provvedimento di rigetto della domanda stessa.
Solo in riscontro al preavviso di rigetto della domanda, con nota del 28 aprile 2017 l’Avv. Marrocco (per conto del Consorzio ricorrente) ha formalmente dichiarato che il Consorzio aveva rinunciato alla realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi e che, per tale motivo, la stessa non sarebbe stata rendicontata.
2.2. Parte ricorrente sostiene che “nella pendenza del termine di conclusione della fase istruttoria e di valutazione ed in mancanza di formale ed espresso accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto” (ex art. 9, co. 4, D.D. 23.12.2016), il Consorzio odierno ricorrente non poteva considerare (e non considerava) ancora il proprio progetto tra quelli “ammessi a contributo” ai sensi dell’art. 9, co. 3, del medesimo bando ”.
Osserva, il Tribunale che in base all’art. 10 del D.D.G. 23.12.2016 “ I Consorzi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali rinunce alla realizzazione dell'intero progetto. I Consorzi debbono, altresì, comunicare nel termine di 20 giorni antecedenti lo svolgimento di singole iniziative progettuali, l'eventuale rinuncia alla loro realizzazione nonché eventuali variazioni di date e/ o indirizzo (sono ammesse variazioni di indirizzo solo nell'ambito dello stesso Paese)” .
Può pertanto confermarsi quanto già espresso da questo Tribunale con la citata ordinanza cautelare n.428/2017 con la quale si è rilevato che il disposto degli artt. 10 comma 2 e 13 comma 1 e 2 del D.M. 23/12/2016 - correttamente inteso - consente di rigettare la domanda di ammissione al contributo qualora, in esito ad accertamenti ispettivi, si verifichi la mancata attuazione, non previamente comunicata, di talune delle iniziative proposte.
2.3 In ogni caso, come correttamente eccepito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, quand’anche la rinuncia alla partecipazione all’evento fieristico fosse stata comunicata nei termini, il progetto sarebbe stato approvato per un importo al netto della spesa relativa all’iniziativa di cui trattasi. Pertanto, la rinuncia all’iniziativa intervenuta prima della (eventuale) comunicazione di ammissione al contributo avrebbe inciso nella determinazione del 70% minimo rendicontabile (come invece sterilmente contestato dal ricorrente in assenza di idonea documentazione ).
Il Ministero, tenuto conto delle false attestazioni da parte del Consorzio ricorrente, propedeutiche all’ottenimento di un finanziamento pubblico, ha quindi legittimamente emanato il provvedimento di rigetto della domanda di contributo.
2.4. Del pari infondato è l’assunto secondo il quale il Ministero avrebbe esercitato un potere di revoca e/o sanzionatorio non disciplinato dalla lex specialis, atteso che, al contrario, l’art.13 comma 1 del D.D. G. citato prevede che “ In ogni fase del procedimento il Ministro si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni espresse e la regolarità della documentazione presentata ” e, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, con il provvedimento impugnato il Ministero ha esercitato i poteri di controllo citati al fine di verificare la sussistenza dei requisiti (fra cui la veridicità delle dichiarazioni espresse) e l’ammissibilità delle iniziative progettuale dichiarate, risultate insussistenti, dichiarando (legittimamente)il rigetto della domanda.
3.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
3.1. La acclarata legittimità del provvedimento impugnato comporta la reiezione anche della domanda risarcitoria per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi all’uopo necessari.
3.2. Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e i motivi della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO