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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 741/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 741/2025, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. CESCHINI ROBERTA e RESTIGNOLI ARMANDO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 06/06/1982, con l'avv. NATIVI SILVIA;
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 7.04.2025; Conclusioni congiunte:” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione così provvedere in via definitiva:
- Le minori saranno affidate e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione materna;
Part
- Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, una somma mensile di euro
1.250,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre alle spese straordinarie per le figlie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
Part
- I sig. e parteciperanno ad un percorso Co.Ge in lingua inglese, con incontri CP_1
calendarizzati almeno due volte al mese;
- Il diritto di visita padre-figlie sarà regolato in questi termini:
1) Ogni martedì il padre preleverà le minori da scuola alle ore 13.20 e le riaccompagnerà presso
l'abitazione materna alle ore 18.30;
2) Ogni giovedì, la madre accompagnerà le minori presso l'abitazione paterna alle 7.00; il padre provvederà alla colazione e alla preparazione delle figlie, per poi accompagnarle a scuola. Il sig. Part preleverà le bambine da scuola alle ore 13.20 e le riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 18.30;
3) da gennaio il padre preleverà le minori dal venerdì alla fine della scuola ore 13:20 fino al sabato ore 21.00 (cena inclusa) 4) Nei periodi di vacanze scolastiche, nei giorni di martedì e giovedì le minori saranno prelevate dall'abitazione materna a cura del padre alle ore 10.00 e riaccompagnate alle ore 14.30.
Part
- Il sig. avrà diritto di contattare telefonicamente le figlie quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche delle minori;
- Per ciò che riguarda i compleanni delle figlie, saranno festeggiati preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verranno celebrati alternativamente ovvero pranzo con uno
e cena con altro o secondo desiderio di e;
Per_1 Per_2
Part
- I sig.ri e assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive CP_1
esigenze lavorative e delle esigenze delle figlie minori, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, il minore trascorrerà, nel rispetto dei suoi desideri e delle sue esigenze di crescita, con il padre due settimane anche non consecutive tra il 15 giugno ed il 15 settembre, nonché una settimana nel periodo delle festività natalizie o comunque nella stagione invernale, periodi che verranno preventivamente concordati con la sig.ra . Durante detti periodi, i pernotti saranno CP_1
previsti gradualmente, secondo le indicazioni della CTU ovvero secondo miglior calendario previsto dai genitori a seguito del percorso Co.Ge;
- Nelle festività Natalizie 2025, le minori trascorreranno il 25.12 con la mamma e il 26.12 con il papà; Successivamente, i giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dal minore con entrambi i genitori, con previsione di pranzo con l'uno e cena con l'altro ovvero il giorno della festa con uno e la vigilia con l'altro, il tutto secondo le abitudini della famiglia o secondo il desiderio di e Per_1
. Tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. Per_2
- I genitori si impegnano ad accordarsi sulle festività e sulle vacanze almeno 6 mesi prima.
- Le parti si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con le minori.
- Eventuali viaggi con le minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore.
- Spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato il 31.03.2025, adiva l'intestato Tribunale al fine di addivenire alla pronuncia di separazione personale dalla sig.ra chiedendo: Controparte_1
l'addebito per responsabilità della moglie;
l'affido condiviso delle figlie minori;
l'autorizzazione al trasferimento di padre e figlie in Inghilterra (con collocazione dal padre presso la precedente casa coniugale e disposizione di un calendario di visite per la madre da svolgersi in Inghilterra durante i periodi scolastici ed in Italia durante le vacanze scolastiche); il mantenimento delle figlie a carico della madre in misura di euro 1000 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria e condannare la resistente al risarcimento delle spese legali del procedimento di separazione.
2. Parte resistente si costituiva il 22 maggio 2025 chiedendo di rigettarsi integralmente le domande e le conclusioni tutte formulate da parte ricorrente, chiedendo: la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento delle figlie minori e in modo esclusivo rafforzato ovvero esclusivo Per_3 Per_2
Part con collocazione abitativa ed anagrafica delle stesse presso la madre;
porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, una somma mensile di euro 3.000,00 (1.500,00 euro a figlia) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo nella misura del 90 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
il monitoraggio da parte degli Assistenti Sociali territorialmente competenti;
il diritto di visita del padre in luogo neutro alla presenza dell'operatore sociale.
3. All'udienza del 24.06.2025, per la comparizione personale delle parti, il giudice esperiva tentativo di conciliazione e invitava le parti a proporre una soluzione condivisa interinale che fosse di base per la regolamentazione dei rapporti nei mesi a venire. L'udienza veniva sospesa per consentire alle parti di discutere la proposta. Successivamente, le parti rientravano e dichiaravano di avere raggiunto un accordo provvisorio, finalizzato all'ottenimento dei provvedimenti interinali, in modo da consentire che nel processo venisse espletata una consulenza psicologica e, sulla base di questa, le parti si dichiaravano pronte a concludere concordemente all'esito, avendo comunque raggiunto un accordo anche dal punto di vista economico. In tale udienza veniva nominato CTU, la psicologa, dott.ssa
L'udienza veniva rinviata al primo luglio per il giuramento del CTU, l'affidamento Persona_4 dell'incarico e l'indicazione degli eventuali CTP.
4. All'udienza del primo luglio, il CTU prestava giuramento, con conferimento dell'incarico e il
Giudice, rinviava all'udienza del 18 novembre 2025, per le conclusioni del CTU e per le preannunciate condizioni congiunte.
5. Il 18.11.2025, le parti, chiedevano termine, avendo raggiunto alla luce della CTU un'ipotesi di accordo che intendevano trasfondere in conclusioni congiunte. Il giudice rinviava, pertanto, per la formulazione delle stesse all'udienza del 9 dicembre 2025.
6. All'udienza del 9.12.2025, le parti concludevano congiuntamente depositando in forma cartacea le condizioni congiunte che si riservavano di depositare anche telematicamente. Parte resistente dichiarava espressamente di concordare con le conclusioni, comprese le modifiche apportate dagli avvocati in relazione ai fine settimana e sottoscriveva il documento.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
In pari data, ma successivamente all'udienza, le parti depositavano telematicamente le conclusioni.
Parte ricorrente, tuttavia, depositava, in relazione alla “proposta conciliativa” delle osservazioni/richieste marginalmente differenti:
“- Si chiede che nei pomeriggi infrasettimanali il padre possa riportare le minori alle 19.30.
- Si chiede che il padre sia libero di portare le figlie in Inghilterra o comunque all'estero durante le vacanze scolastiche senza concordare con l'altro genitore.”
Osserva il collegio al proposito che a) le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 9 dicembre 2025;
b) il successivo deposito telematico della difesa ricorrente, non riproducendo le conclusioni tolte all'udienza, è tardivo e, per ulteriore conseguenza, inammissibile;
c) in ogni caso, le conclusioni assunte da entrambe le parti all'udienza paiono congrue, condivisibili e conformi all'interesse delle minori e meritano recepimento, anche al di là della tardiva resipiscenza della difesa attrice, come anzidetto processualmente inammissibile, di talché debbono essere qui recepite;
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi Sig.ri
[...]
e , provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa Parte_1 Controparte_1
davanti al Giudice Istruttore, per il prosieguo del giudizio, essendo stato domandato anche lo scioglimento del matrimonio, come è consentito a norma dell'art. 473-bis49 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri nato a [...] Parte_1
UNITO) il 25/05/1975 e nata a [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, in Inghilterra, il 23.08.2014; trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile del Comune di Cantalupo Ligure il 28.05.2024 al N.1, Parte 2^, Serie C, Anno 2024.
- alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 741/2025, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. CESCHINI ROBERTA e RESTIGNOLI ARMANDO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 06/06/1982, con l'avv. NATIVI SILVIA;
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 7.04.2025; Conclusioni congiunte:” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione così provvedere in via definitiva:
- Le minori saranno affidate e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione materna;
Part
- Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, una somma mensile di euro
1.250,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre alle spese straordinarie per le figlie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
Part
- I sig. e parteciperanno ad un percorso Co.Ge in lingua inglese, con incontri CP_1
calendarizzati almeno due volte al mese;
- Il diritto di visita padre-figlie sarà regolato in questi termini:
1) Ogni martedì il padre preleverà le minori da scuola alle ore 13.20 e le riaccompagnerà presso
l'abitazione materna alle ore 18.30;
2) Ogni giovedì, la madre accompagnerà le minori presso l'abitazione paterna alle 7.00; il padre provvederà alla colazione e alla preparazione delle figlie, per poi accompagnarle a scuola. Il sig. Part preleverà le bambine da scuola alle ore 13.20 e le riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 18.30;
3) da gennaio il padre preleverà le minori dal venerdì alla fine della scuola ore 13:20 fino al sabato ore 21.00 (cena inclusa) 4) Nei periodi di vacanze scolastiche, nei giorni di martedì e giovedì le minori saranno prelevate dall'abitazione materna a cura del padre alle ore 10.00 e riaccompagnate alle ore 14.30.
Part
- Il sig. avrà diritto di contattare telefonicamente le figlie quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche delle minori;
- Per ciò che riguarda i compleanni delle figlie, saranno festeggiati preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verranno celebrati alternativamente ovvero pranzo con uno
e cena con altro o secondo desiderio di e;
Per_1 Per_2
Part
- I sig.ri e assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive CP_1
esigenze lavorative e delle esigenze delle figlie minori, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, il minore trascorrerà, nel rispetto dei suoi desideri e delle sue esigenze di crescita, con il padre due settimane anche non consecutive tra il 15 giugno ed il 15 settembre, nonché una settimana nel periodo delle festività natalizie o comunque nella stagione invernale, periodi che verranno preventivamente concordati con la sig.ra . Durante detti periodi, i pernotti saranno CP_1
previsti gradualmente, secondo le indicazioni della CTU ovvero secondo miglior calendario previsto dai genitori a seguito del percorso Co.Ge;
- Nelle festività Natalizie 2025, le minori trascorreranno il 25.12 con la mamma e il 26.12 con il papà; Successivamente, i giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dal minore con entrambi i genitori, con previsione di pranzo con l'uno e cena con l'altro ovvero il giorno della festa con uno e la vigilia con l'altro, il tutto secondo le abitudini della famiglia o secondo il desiderio di e Per_1
. Tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. Per_2
- I genitori si impegnano ad accordarsi sulle festività e sulle vacanze almeno 6 mesi prima.
- Le parti si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con le minori.
- Eventuali viaggi con le minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore.
- Spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato il 31.03.2025, adiva l'intestato Tribunale al fine di addivenire alla pronuncia di separazione personale dalla sig.ra chiedendo: Controparte_1
l'addebito per responsabilità della moglie;
l'affido condiviso delle figlie minori;
l'autorizzazione al trasferimento di padre e figlie in Inghilterra (con collocazione dal padre presso la precedente casa coniugale e disposizione di un calendario di visite per la madre da svolgersi in Inghilterra durante i periodi scolastici ed in Italia durante le vacanze scolastiche); il mantenimento delle figlie a carico della madre in misura di euro 1000 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria e condannare la resistente al risarcimento delle spese legali del procedimento di separazione.
2. Parte resistente si costituiva il 22 maggio 2025 chiedendo di rigettarsi integralmente le domande e le conclusioni tutte formulate da parte ricorrente, chiedendo: la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento delle figlie minori e in modo esclusivo rafforzato ovvero esclusivo Per_3 Per_2
Part con collocazione abitativa ed anagrafica delle stesse presso la madre;
porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, una somma mensile di euro 3.000,00 (1.500,00 euro a figlia) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo nella misura del 90 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
il monitoraggio da parte degli Assistenti Sociali territorialmente competenti;
il diritto di visita del padre in luogo neutro alla presenza dell'operatore sociale.
3. All'udienza del 24.06.2025, per la comparizione personale delle parti, il giudice esperiva tentativo di conciliazione e invitava le parti a proporre una soluzione condivisa interinale che fosse di base per la regolamentazione dei rapporti nei mesi a venire. L'udienza veniva sospesa per consentire alle parti di discutere la proposta. Successivamente, le parti rientravano e dichiaravano di avere raggiunto un accordo provvisorio, finalizzato all'ottenimento dei provvedimenti interinali, in modo da consentire che nel processo venisse espletata una consulenza psicologica e, sulla base di questa, le parti si dichiaravano pronte a concludere concordemente all'esito, avendo comunque raggiunto un accordo anche dal punto di vista economico. In tale udienza veniva nominato CTU, la psicologa, dott.ssa
L'udienza veniva rinviata al primo luglio per il giuramento del CTU, l'affidamento Persona_4 dell'incarico e l'indicazione degli eventuali CTP.
4. All'udienza del primo luglio, il CTU prestava giuramento, con conferimento dell'incarico e il
Giudice, rinviava all'udienza del 18 novembre 2025, per le conclusioni del CTU e per le preannunciate condizioni congiunte.
5. Il 18.11.2025, le parti, chiedevano termine, avendo raggiunto alla luce della CTU un'ipotesi di accordo che intendevano trasfondere in conclusioni congiunte. Il giudice rinviava, pertanto, per la formulazione delle stesse all'udienza del 9 dicembre 2025.
6. All'udienza del 9.12.2025, le parti concludevano congiuntamente depositando in forma cartacea le condizioni congiunte che si riservavano di depositare anche telematicamente. Parte resistente dichiarava espressamente di concordare con le conclusioni, comprese le modifiche apportate dagli avvocati in relazione ai fine settimana e sottoscriveva il documento.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
In pari data, ma successivamente all'udienza, le parti depositavano telematicamente le conclusioni.
Parte ricorrente, tuttavia, depositava, in relazione alla “proposta conciliativa” delle osservazioni/richieste marginalmente differenti:
“- Si chiede che nei pomeriggi infrasettimanali il padre possa riportare le minori alle 19.30.
- Si chiede che il padre sia libero di portare le figlie in Inghilterra o comunque all'estero durante le vacanze scolastiche senza concordare con l'altro genitore.”
Osserva il collegio al proposito che a) le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 9 dicembre 2025;
b) il successivo deposito telematico della difesa ricorrente, non riproducendo le conclusioni tolte all'udienza, è tardivo e, per ulteriore conseguenza, inammissibile;
c) in ogni caso, le conclusioni assunte da entrambe le parti all'udienza paiono congrue, condivisibili e conformi all'interesse delle minori e meritano recepimento, anche al di là della tardiva resipiscenza della difesa attrice, come anzidetto processualmente inammissibile, di talché debbono essere qui recepite;
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi Sig.ri
[...]
e , provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa Parte_1 Controparte_1
davanti al Giudice Istruttore, per il prosieguo del giudizio, essendo stato domandato anche lo scioglimento del matrimonio, come è consentito a norma dell'art. 473-bis49 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri nato a [...] Parte_1
UNITO) il 25/05/1975 e nata a [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, in Inghilterra, il 23.08.2014; trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile del Comune di Cantalupo Ligure il 28.05.2024 al N.1, Parte 2^, Serie C, Anno 2024.
- alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.