Decreto cautelare 12 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04538/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4538 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Civita Di Russo, Matteo Moriggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Nicola La Strada, Comune di San Nicola La Strada Sportello Unico Attività Produttive, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato in data 22/09/2022 dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di San Nicola La Strada (CE) con il quale si comminava la revoca della Denuncia di Inizio Attività di Commercio all’Ingrosso per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari nei locali siti in via -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NG RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la società ricorrente ha depositato in giudizio, in data 12 dicembre 2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso attesa “ la sopravvenuta e non prevedibile emissione di provvedimenti in sede penale – misure di prevenzione che, pur non definitivi, potrebbero potenzialmente rendere ininfluente la decisione di cui al presente procedimento ”;
Considerato, quanto alla dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. avanzata dal ricorrente, che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all’articolo 84 c.p.a. impone l’osservanza di specifiche formalità, in particolare la notifica dell’atto, che risultano, tuttavia, disattese nel caso di specie.
Infatti, l’articolo 84 c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia “mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”, prescrivendo che “la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza”.
Nel caso di specie la rinuncia non è stata notificata all’Amministrazione entro il suindicato termine.
Va considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza, “ tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale ” (cfr. ad es. Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305).
Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese del presente giudizio, in considerazione di quanto sopra evidenziato, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN LA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG RR | IN LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.