TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1044/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24.04.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RAUCCI PASQUALE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Teano (CE) in data 07.07.2007 dal quale Per_ sono nati i figli (il 16.09.2008) e (il 3.07.2010); Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3) Assegnare la casa coniugale, di proprietà dei genitori di a quest'ultima – con i Pt_2 beni e gli arredi ivi contenuti – che ci vivrà con i propri figli minori;
1 Quanto alla regolamentazione del diritto di visita
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei figli:
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana dalle 17:30 sino alle ore 20:00.
5) Durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
6) Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e con la madre o il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
7) Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Mantenimento per i figli
8) Porre a carico di un assegno di mantenimento per i figli di un importo Parte_1 mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), con assegno unico al 50% in favore di entrambi i genitori da versare a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie
[...] del conto intestato ad Parte_2
9) L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.
10) Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e/o dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
11) L'autovettura Renault Kadjar targata FL714ED già di proprietà di , rimane Parte_1 di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
12) non è titolare di beni immobili, né di altro bene mobile. Parte_1
13) è titolare esclusivamente di terreno seminativo sito nel Comune di Teano. Parte_2
14) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
2 15) lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di Parte_1 separazione portando via con sé solo i propri effetti personali.
16) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
17) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , nata Parte_1 Parte_3
l'8.07.1980 in TEANO (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.29, parte II, serie A, anno 2007);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3