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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1570/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA, elettivamente Parte_1
domiciliato in Via Roma n. 2 CARIGNANO, presso il difensore avv. TRABUCCO LETIZIA
e
, con il patrocinio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA ROMA 2, CARIGNANO, presso il difensore avv. TRABUCCO LETIZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
esponevano:
[...]
di aver contratto matrimonio concordatario in Donzano (Biella) il 26/06/1999, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
Per_ che dal matrimonio sono nati tre figli: (2000), (2003) e (2015); Persona_2 Per_3
che i coniugi si erano separati consensualmente nel 2023 con decreto di omologa del 24.2.2023 del
Tribunale di Torino (doc. 2); che sin dalla data dell'udienza figurata nella procedura di separazione consensuale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 12.6.2025, nulla opponendo.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta e che di seguito si trascrivono:
“1. Dare atto che la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_3
previsione di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria
pagina 2 di 4 amministrazione. La minore manterrà la collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la mamma.
2. Dare atto che il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso Parte_1
accordo nelle more intercorso tra i genitori e, in ogni caso, nel pieno rispetto delle esigenze, richieste ed impegni – scolastici ed extrascolastici - della minore, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
• a fine settimana alterni, dalle ore 18 del venerdì, sino alle ore 21 della domenica
• un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici della bambina ed a quelli lavorativi del padre.
• nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1^ gennaio al 6 gennaio
• nel corso delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni
• nel corso delle vacanze scolastiche estive, per un periodo di almeno venti giorni anche non consecutivi, da comunicare alla signora entro il mese di maggio Controparte_1
3. Dare atto che il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo, Parte_1 Per_3 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4. Dare atto che le spese straordinarie relative alla figlia così come previste e disciplinate nel Per_3
Protocollo d'intesa siglato 15 marzo 2016 dal Tribunale di Torino – che i genitori dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia – verranno suddivise tra gli stessi nella misura del 50%.
5. Dare atto che l'AUU viene percepito al 50% tra i genitori.
6. Dare atto che con il puntuale adempimento di quanto in questa sede pattuito, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, per nessuna ragione e/o titolo.
7. Dare atto che le spese legali della presente procedura vengono sostenute dal signor Parte_1
”
[...]
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. Per_3
337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo.
Inoltre, le parti hanno dato atto che e sono ormai maggiorenni ed economicamente Pt_2 Persona_2
indipendenti.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario/lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26/06/1999 in Donzano (Biella) da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da nato a
[...] Controparte_1
TORINO (TO) il 14/03/1974, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Donzano (Biella) al N. 1, parte II Serie A, anno 1999, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Donzano (Biella) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1570/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA, elettivamente Parte_1
domiciliato in Via Roma n. 2 CARIGNANO, presso il difensore avv. TRABUCCO LETIZIA
e
, con il patrocinio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA ROMA 2, CARIGNANO, presso il difensore avv. TRABUCCO LETIZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
esponevano:
[...]
di aver contratto matrimonio concordatario in Donzano (Biella) il 26/06/1999, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
Per_ che dal matrimonio sono nati tre figli: (2000), (2003) e (2015); Persona_2 Per_3
che i coniugi si erano separati consensualmente nel 2023 con decreto di omologa del 24.2.2023 del
Tribunale di Torino (doc. 2); che sin dalla data dell'udienza figurata nella procedura di separazione consensuale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 12.6.2025, nulla opponendo.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta e che di seguito si trascrivono:
“1. Dare atto che la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_3
previsione di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria
pagina 2 di 4 amministrazione. La minore manterrà la collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la mamma.
2. Dare atto che il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso Parte_1
accordo nelle more intercorso tra i genitori e, in ogni caso, nel pieno rispetto delle esigenze, richieste ed impegni – scolastici ed extrascolastici - della minore, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
• a fine settimana alterni, dalle ore 18 del venerdì, sino alle ore 21 della domenica
• un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici della bambina ed a quelli lavorativi del padre.
• nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1^ gennaio al 6 gennaio
• nel corso delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni
• nel corso delle vacanze scolastiche estive, per un periodo di almeno venti giorni anche non consecutivi, da comunicare alla signora entro il mese di maggio Controparte_1
3. Dare atto che il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo, Parte_1 Per_3 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4. Dare atto che le spese straordinarie relative alla figlia così come previste e disciplinate nel Per_3
Protocollo d'intesa siglato 15 marzo 2016 dal Tribunale di Torino – che i genitori dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia – verranno suddivise tra gli stessi nella misura del 50%.
5. Dare atto che l'AUU viene percepito al 50% tra i genitori.
6. Dare atto che con il puntuale adempimento di quanto in questa sede pattuito, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, per nessuna ragione e/o titolo.
7. Dare atto che le spese legali della presente procedura vengono sostenute dal signor Parte_1
”
[...]
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. Per_3
337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo.
Inoltre, le parti hanno dato atto che e sono ormai maggiorenni ed economicamente Pt_2 Persona_2
indipendenti.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario/lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26/06/1999 in Donzano (Biella) da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da nato a
[...] Controparte_1
TORINO (TO) il 14/03/1974, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Donzano (Biella) al N. 1, parte II Serie A, anno 1999, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Donzano (Biella) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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