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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. TE LI Presidente dott. EN HI Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 863 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Gislon e Giorgia Strullato
contro
(C.F. CP_1 C.F._2 appellato rappresentato e difeso dall'avv. Serena Biancardi
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Rovigo emessa in
1 data 19.02.2024 e depositata in data 20.02.2024.
Conclusioni di : Parte_1
• in via principale
➢ in riforma dei capi di soccombenza come descritti in atto della sentenza impugnata
Tribunale di Rovigo n. 172/2024, pubblicata in data 20.02.2024 e notificata da in data 15.04.2024, e rigettata ogni Controparte_2 contraria istanza:
➢ disporre la divisione del compendio di cui è causa mediante vendita dello stesso ed assegnazione a ciascun comproprietario del ricavato previa estinzione del mutuo per la rispettiva quota del 50%, e quindi al netto del mutuo e delle spese;
➢ condannare il Signor al pagamento a titolo di risarcimento e/o indennità CP_1
per l'occupazione della quota dell'immobile di proprietà della RA Parte_1 nella misura che verrà ritenuta a far data dal giugno 2018 (data in cui la RA ha dovuto rilasciare l'immobile);
➢ dichiarare che niente è dovuto dalla RA al Sig. per i crediti Pt_1 CP_1
riconosciuti in sentenza di primo grado;
➢ dichiarare che nulla è dovuto dalla appellante al Sig. a titolo di rimborso per CP_1 le spese di giudizio di primo grado;
fermo per il resto quanto in sentenza impugnata.
• In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che fino alla concessione del mutuo con nel 2014, con garanzia CP_2 personale del padre della RA , il Sig. si dimostrava molto disponibile Pt_1 CP_1
e affettuoso anche con il figlio di lei”;
2) “Vero che la banca pretendeva la garanzia personale del Sig. CP_2 Pt_2
per la concessione del mutuo, che diversamente non avrebbe erogato”;
[...]
3) “Vero che successivamente alla concessione del mutuo, e poi con maggior frequenza dopo l'inizio della convivenza nel 2017, il Sig. cambiava atteggiamento e si CP_1 dimostrava insofferente e scontroso, anche con i familiari della compagna, e anche di fronte a terzi la accusava di essere un'incapace e di non fare abbastanza per risparmiare”;
2 4) “Vero che il Sig. urlava e offendeva la RA con epiteti quali “fai CP_1 Pt_1 schifo” e “sei un loamaro”, spesso bestemmiando e la invitava continuamente ad andarsene a stare altrove”;
5) “Vero che tali sfuriate avvenivano spesso alla presenza di ”; Per_1
6) “Vero che il Sig. parlava della casa sempre come se fosse solo sua”; CP_1
7) “Vero che nel gennaio 2018 la madre della RA mentre era al telefono con Pt_1 la figlia sentiva il urlare e insultarla e consigliava alla figlia di stare zitta e di CP_1 andarsene temendo la situazione”;
8) “Vero che il Sig. ogni sera al rientro a casa controllava cosa avessero fatto la CP_1 compagna e il figlio di lei, accusandoli comunque di non fare abbastanza per la casa”;
9) “Vero che nei giorni precedenti a quello in cui la RA ha rilasciato Pt_1
l'abitazione familiare, il Sig. ripeteva più volte urlando che non erano una CP_1 famiglia e di star bene anche da solo”;
10) “Vero che negli stessi giorni, durante l'ennesima sfuriata dove il compagno la insultava e imprecava pesantemente, la RA alla presenza del figlio si Pt_1 Per_1
è accasciata per terra sentendosi male”;
11) “Vero che la RA chiedeva al Sig. di smettere dicendo “basta basta ti CP_1 prego sto male sto male aiuto…mi gira la testa, mi manca il respiro” e il compagno non smetteva di urlare né la soccorreva”;
12) “Vero che il figlio della RA chiamava lui la nonna materna e il medico di Pt_1 famiglia”;
13) “Vero che durante la convivenza il Sig. incaricava la RA di fare CP_1 Pt_1 lei i prelievi in contanti dal conto cointestato utilizzando il bancomat a suo nome”;
14) “Vero che i prelievi fatti dalla RA con il bancomat a suo nome sul c/c Pt_1 cointestato in data 01.06.2018, per € 400,00 e in data 02.06.2018 per € 800,00 CP_2 sono stati richiesti dal Sig. per saldare il carrozziere per la riparazione CP_1 dell'autovettura BMW di sua proprietà a seguito di un incidente stradale causato in una notte del maggio 2018 dallo stesso, che dichiarò di essere uscito di strada da solo”;
15) “Vero che per poter acquistare il terreno di Este la RA vendeva il proprio Pt_1 appartamento in cui viveva con il figlio, chiudendo il mutuo e versando la differenza del prezzo per l'acquisto del terreno con il Sig. ”; CP_1
3 16) “Vero che nel 2017 tutti i mobili presenti nella casa della RA sono stati Pt_1 portati nella casa in comproprietà di Este”;
17) “Vero che il Sig. dopo l'acquisto del terreno di Este costringeva la RA CP_1
ad abbandonare tutte le sue passioni ed hobby quali la palestra, la danza, oltre a Pt_1 rinunciare a vacanze e ogni altro qualsiasi svago (cene, cinema) per risparmiare e investire nella casa”;
18) “Vero che il Sig. ha svolto personalmente l'attività di scavo e Parte_2 successiva chiusura di un fossetto per il posizionamento delle tubature di scarico, di taglio degli alberi nel cantiere di Este, apriva e seguiva il cantiere e gli artigiani per l'esecuzione dei lavori, e al perito della banca”;
19) “Vero che la RA si occupava di tutti gli spostamenti per lo smaltimento in Pt_1 discarica di calcinacci, legno, cartoni relativi al cantiere per la costruzione della casa di
Este con la sua autovettura, una Fiat Punto”;
20) “Vero che a causa del peso con cui veniva caricata l'auto rimaneva danneggiata ed era costretta nel giugno 2018 ad acquistarne un'altra, un Volkswagen Polo, con un prestito dei genitori”;
21) “Vero che i genitori della RA hanno dato in prestito alla coppia danaro Pt_1 più volte, in parte non restituito”;
22) “Vero che la cucina della casa in comproprietà di Este è stata acquistata con denari prestati dai genitori della RA in data 10.05.2017”. Pt_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli i Signori: , Parte_2 Testimone_1 Tes_2
, , e;
ammettersi Ctu
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 volta a quantificare la somma dovuta come indennità di occupazione dell'immobile secondo valori locatizi di mercato a far data dal giugno 2018 (data in cui la RA
ha dovuto rilasciare l'immobile). Riservata la nomina del Ctp Pt_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di CP_1
“1) nel merito
- rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
2) in via istruttoria
4 - per puro scrupolo, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate da controparte, per i motivi indicati in narrativa e, nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria, nonché a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione «vero che» ed emendati da eventuali giudizi:
1. dopo l'inizio della convivenza, la ha iniziato a controllare quotidianamente gli Pt_1 spostamenti del compagno e le sue telefonate e gli ha chiesto di compilare un diario dei suoi spostamenti, ove venivano annotati i percorsi compiuti e il relativo chilometraggio, come da doc. 30, che si rammostra;
2. alla cura della casa provvedeva in via pressoché esclusiva il;
CP_1
3. nel corso della convivenza la ha fatto due viaggi con il figlio, uno nel 2017 in Pt_1
Puglia e un nel 2018 in Sardegna, pagandoli con denaro comune;
4. dal 15 agosto del 2018 le parti iniziavano nuovamente a frequentarsi;
5. nel novembre del 2018 la interrompeva definitivamente i rapporti con il Pt_1
, accusandolo di averla tradita;
CP_1
6. l'auto posseduta dalla , all'epoca de lavori di edificazione dell'immobile per cui Pt_1
è causa, era una Fiat Punto immatricolata nel 2001, acquistata usata dall'ex cognato
(fratello di ). Testimone_4
Si indicano a testi , residente in [...], Tes_6 Tes_7
, residente in [...] e , residente in
[...] Testimone_8
Sant'Urbano (PD), via Gorghi n. 10.
Con conferma della sentenza di primo grado in punto spese e vittoria di spese e compensi della presente fase di giudizio, liquidati ai sensi del d.m. 55/2014, oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 d.m. cit., c.p.a. e IVA come per legge”.
Conclusioni di Controparte_2
“Nel merito:
- per l'ipotesi di divisione “in natura” dell'immobile oggetto di causa trasferire il diritto di ipoteca a favore di con il valore dell'originaria iscrizione giusto il Controparte_2 disposto dell'art. 2825 c.c. sui beni o porzioni di beni che diverranno di proprietà esclusiva dei debitori disponendo, su ciascuna porzione di beni che verrà assegnata ad ognuno dei debitori, i necessari adempimenti anche catastali, nonché disporre che su eventuali conguagli il relativo credito della venga collocato e soddisfatto in via privilegiata CP_3
5 nel grado dell'iscrizione ipotecaria fino alla concorrenza del credito;
- per l'ipotesi di vendita dell'immobile disporre che, in sede di distribuzione del prezzo di vendita, sulle quote del netto ricavo di spettanza dei signori e Parte_1 CP_1 il credito ipotecario vantato da in forza del contratto di mutuo di cui
[...] Controparte_2 in narrativa venga collocato e soddisfatto in via privilegiata, nel grado spettante in forza dell'iscrizione ipotecaria, fino alla concorrenza dell'intero credito per capitale, interessi e spese, assegnando conseguentemente ad le somme di competenza della Controparte_2 stessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre contributo forfetario, IVA e CPA relativamente al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo: CP_1
- che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto durata circa dieci anni, dal 2008 al 2018;
- che le parti avevano acquistato nel 2012 un terreno sul quale insisteva un vecchio fabbricato, successivamente demolito e ricostruito a nuovo, mediante l'accensione di due mutui cointestati successivi, il secondo dei quali garantito, oltre che dall'ipoteca sull'immobile, anche da fideiussione prestata dal padre dell'attrice;
- che le rate del mutuo erano state versate da entrambi i mutuatari, per la rispettiva quota, sul conto cointestato tuttora corrente presso Controparte_4
- che si era trasferita nel 2017 in detto immobile, con il figlio nato da una precedente relazione e con il , con il quale aveva convissuto more uxorio; CP_1
- che aveva abbandonato l'immobile insieme al figlio nel giugno del 2018, in seguito al deteriorarsi della relazione.
Sulla scorta di tali premesse essa chiedeva la divisione dell'immobile, con liquidazione a ciascun condividente del valore corrispondente alla propria quota, al netto degli oneri da sostenere per l'estinzione del mutuo e delle spese di divisione e che, nell'ipotesi di non comoda divisibilità, ne fosse disposta la vendita con assegnazione a ciascun
6 comproprietario del valore della propria quota, nonché la condanna dell'ex compagno al pagamento dell'indennità per l'occupazione della quota dell'immobile di proprietà dell'attrice a far data dal giugno 2018.
Si costituiva il quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione CP_1
e chiedeva l'attribuzione a sé della proprietà esclusiva dell'immobile, a norma dell'art. 720 cod. civ.
Inoltre allegava: (i) di aver pagato con denaro proprio per l'acquisto dell'immobile la somma di €20.000,00 a titolo di caparra e la somma di €4.356,00 a titolo di compenso spettante all'agenzia immobiliare;
(ii) di aver contribuito personalmente alla costruzione dell'immobile realizzando opere per un valore di circa €30.000,00; (iii) di aver contratto congiuntamente con l'attrice debiti per l'acquisto del terreno e l'edificazione dell'immobile rimasti ancora da saldare (“pari a circa €42.500,00 di cui €20.000,00 per il rimborso del prestito ricevuto dalla madre del , €12.000,00 circa per il saldo dei serramenti CP_1 esterni, € 8.600,00 circa per il saldo dei serramenti interni, €1.500,00 circa per il saldo delle opere elettriche ed €1.027,00 per il saldo della tenda della cucina”); (iv) che l'ex compagna aveva prelevato dal conto cointestato la somma di €32.847,00 dall'aprile 2018;
(v) di aver personalmente sostenuto le spese di tenuta del conto corrente comune successivamente all'abbandono dell'immobile da parte dell'attrice.
Egli chiedeva, conseguentemente, che dal conguaglio spettante alla venisse Pt_1 detratta la metà di tali importi.
A seguito dell'espletamento di ctu, veniva ordinata la chiamata in causa di Controparte_2 quale titolare dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile, la quale chiedeva che nell'ipotesi di divisione in natura del bene il diritto di ipoteca venisse trasferito sui cespiti assegnati ai condividenti e nel caso di vendita del medesimo, il prezzo ricavato le fosse assegnato a soddisfacimento del suo credito ipotecario.
Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe indicata, accertava la non comoda divisibilità dell'immobile, stimandone il valore in €312.880,00; lo assegnava in proprietà esclusiva al convenuto, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio, all'attrice, la somma di €121.143,68, oltre interessi di legge, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cod. civ., dal deposito della sentenza al saldo;
rigettava la domanda con
7 cui l'attrice aveva chiesto la condanna dell'ex compagno al pagamento dell'indennità di occupazione;
compensava in ragione di due terzi le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto, ponendo la quota residua a carico della prima e le spese relative alla ctu a carico degli stessi, in solido tra loro;
infine compensava interamente le spese di lite nei confronti di
Controparte_2
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale non si sia pronunciato in merito alla domanda formulata dall'attrice di essere liberata dalle rate residue del mutuo contratto dalle parti per finanziare l'acquisto dell'immobile.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il primo giudice per avere disatteso la sua domanda rivolta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità per l'occupazione da parte di quest'ultimo dell'immobile in comproprietà tra le parti.
2.3 Con il terzo motivo contesta la decisione nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del convenuto di portare in detrazione dal conguaglio da lui dovuto alla i seguenti Pt_1 importi: a) €10.000,00, pari alla metà della somma di €20.000,00,00 da lui versata a titolo di caparra confirmatoria;
b) €10.044,32, pari alla metà della somma di €20.088,64 da lui versata per il pagamento dei serramenti interni;
c) €11.000,50, pari alla metà della somma di €22.001,00 da lei prelevata dal conto corrente bancario cointestato alle parti.
3. Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
4. Si è costituita la quale si è limitata a riproporre le istanze già formulate Controparte_2 in primo grado, insistendo per il loro accoglimento in caso di riforma del capo della sentenza impugnata che ha attribuito al convenuto la proprietà esclusiva dell'immobile in
8 comunione.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
Il mutuo di cui si discute è quello stipulato il 19.03.2014 da e Parte_1 CP_1 con per l'importo di €260.000,00 e della durata di 336 mesi (v. doc. 4
[...] Controparte_2 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciascuno dei mutuatari è perciò tenuto a concorrere, per la quota della metà, al pagamento delle rate residue sino alla sua estinzione.
La pretende di essere liberata anticipatamente dal relativo onere, ma all'interesse Pt_1 sotteso a tale richiesta non corrisponde un diritto, come correttamente osservato dal primo giudice, giacché da un lato non è mai stato prospettato che sia intervenuto un accollo liberatorio tra la banca mutuante ed i mutuatari, dall'altro non esistono i presupposti per procedere alla vendita dell'immobile, trattandosi di rimedio residuale, adottabile quale extrema ratio qualora l'immobile in comunione non sia comodamente divisibile e nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti, mentre nel caso in esame non è mai stato specificamente contestato che il bene non sia comodamente divisibile e si è avvalso della CP_1 facoltà riconosciutagli dall'art. 720 cod. civ.
6. Il terzo motivo di gravame è in parte fondato.
6.1 Riguardo alla caparra confirmatoria di €20.000,00 l'appellante contesta che sia stata effettivamente pagata dall'ex compagno, giacché questi si è limitato a produrre la copia di tre assegni bancari non trasferibili del 21.01.2012, senza prova alcuna del loro incasso da parte dei beneficiari.
La censura è manifestamente priva di pregio in quanto nel contratto di compravendita i venditori hanno dato espressamene atto che la somma di €20.000,00 è stata ad essi corrisposta mediante i tre assegni sopra richiamati (v. art. 3, lettera a).
6.2 In merito all'importo di €20.088,64, il tribunale ha rilevato che i documenti 16 e 17 prodotti dal convenuto dimostrano l'esistenza di un credito di Controparte_5
9 per la fornitura e posa in opera dei serramenti della casa di abitazione per complessivi
€37.768,64 e l'emissione di fatture per pagamenti in acconto per complessivi €17.680,00, sicché residua un credito a favore della predetta società di €20.088,64, la metà del quale è stata posta a carico della (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pt_1
Tuttavia, come ammesso dallo stesso convenuto in primo grado, il debito residuo a carico della coppia non è stato ancora saldato, sicché egli non ha diritto di agire in regresso nei confronti dell'ex compagna ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.
6.3 Quanto infine all'importo di €22.001,00 che la ha prelevato dal conto corrente Pt_1 bancario cointestato alle parti, la tesi sostenuta dall'attrice è che tale somma
è stata da lei utilizzata per estinguere il finanziamento personale n. 6336420 di €37.200,00 che essa aveva contratto con in data 30.07.2015 per pagare i lavori di Controparte_2 costruzione dell'immobile comune (v. doc. 10 a del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Il tribunale ha ritenuto sfornita di prova tale ricostruzione perché la somma concessa a prestito non è stata accreditata sul conto cointestato alle parti.
In realtà, l'importo erogato con il contratto di finanziamento di €27.982,06 (a fronte dell'importo di €37.200,00 che la mutuataria era tenuta a restituire) è stato accreditato sul conto corrente cointestato alle parti, come risulta dall'estratto conto prodotto dallo stesso convenuto, che indica in data 30.07.2015 un accredito di €25.760,60 (capitale erogato di
€27.982,06, detratte le spese per la stipula del contratto e il pagamento dell'imposta di bollo come da pag. 6 del contratto di finanziamento) con la causale “Erogazione a saldo, finanz. ” (v. doc. 7 pag. 21 del fascicolo di primo grado di parte convenuta). P.IVA_2
6.4 Ne discende che la sentenza va riformata, dovendo escludersi che dal conguaglio dovuto dal convenuto vada detratto l'importo di €21.044,82 (€10.044,32 + €11.000,50).
A spettano altresì gli interessi sull'importo dovutole a titolo di Parte_1 conguaglio, al saggio che è stato indicato dal giudice di prime cure con statuizione che non
è stata censurata.
10 7. Con riferimento al secondo motivo di gravame, va disposta la rimessione della causa in istruttoria, al fine di procedere, mediante apposita ctu, ad accertare il valore figurativo del canone locativo di mercato dell'immobile di cui si controverte a far data dalla domanda giudiziale e sino al 13.05.2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, non definitivamente pronunziando:
1) rigetta il primo motivo di gravame;
2) in parziale accoglimento del terzo motivo di gravame, ridetermina in €146.440,00 la somma che è tenuto a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 conguaglio, oltre agli interessi di legge, al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 cod. civ., dal deposito della sentenza di primo grado al saldo;
3) riguardo al secondo motivo di gravame, dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.10.2025.
Il Consigliere estensore
EN HI
Il Presidente
TE LI
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. TE LI Presidente dott. EN HI Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 863 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Gislon e Giorgia Strullato
contro
(C.F. CP_1 C.F._2 appellato rappresentato e difeso dall'avv. Serena Biancardi
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Rovigo emessa in
1 data 19.02.2024 e depositata in data 20.02.2024.
Conclusioni di : Parte_1
• in via principale
➢ in riforma dei capi di soccombenza come descritti in atto della sentenza impugnata
Tribunale di Rovigo n. 172/2024, pubblicata in data 20.02.2024 e notificata da in data 15.04.2024, e rigettata ogni Controparte_2 contraria istanza:
➢ disporre la divisione del compendio di cui è causa mediante vendita dello stesso ed assegnazione a ciascun comproprietario del ricavato previa estinzione del mutuo per la rispettiva quota del 50%, e quindi al netto del mutuo e delle spese;
➢ condannare il Signor al pagamento a titolo di risarcimento e/o indennità CP_1
per l'occupazione della quota dell'immobile di proprietà della RA Parte_1 nella misura che verrà ritenuta a far data dal giugno 2018 (data in cui la RA ha dovuto rilasciare l'immobile);
➢ dichiarare che niente è dovuto dalla RA al Sig. per i crediti Pt_1 CP_1
riconosciuti in sentenza di primo grado;
➢ dichiarare che nulla è dovuto dalla appellante al Sig. a titolo di rimborso per CP_1 le spese di giudizio di primo grado;
fermo per il resto quanto in sentenza impugnata.
• In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che fino alla concessione del mutuo con nel 2014, con garanzia CP_2 personale del padre della RA , il Sig. si dimostrava molto disponibile Pt_1 CP_1
e affettuoso anche con il figlio di lei”;
2) “Vero che la banca pretendeva la garanzia personale del Sig. CP_2 Pt_2
per la concessione del mutuo, che diversamente non avrebbe erogato”;
[...]
3) “Vero che successivamente alla concessione del mutuo, e poi con maggior frequenza dopo l'inizio della convivenza nel 2017, il Sig. cambiava atteggiamento e si CP_1 dimostrava insofferente e scontroso, anche con i familiari della compagna, e anche di fronte a terzi la accusava di essere un'incapace e di non fare abbastanza per risparmiare”;
2 4) “Vero che il Sig. urlava e offendeva la RA con epiteti quali “fai CP_1 Pt_1 schifo” e “sei un loamaro”, spesso bestemmiando e la invitava continuamente ad andarsene a stare altrove”;
5) “Vero che tali sfuriate avvenivano spesso alla presenza di ”; Per_1
6) “Vero che il Sig. parlava della casa sempre come se fosse solo sua”; CP_1
7) “Vero che nel gennaio 2018 la madre della RA mentre era al telefono con Pt_1 la figlia sentiva il urlare e insultarla e consigliava alla figlia di stare zitta e di CP_1 andarsene temendo la situazione”;
8) “Vero che il Sig. ogni sera al rientro a casa controllava cosa avessero fatto la CP_1 compagna e il figlio di lei, accusandoli comunque di non fare abbastanza per la casa”;
9) “Vero che nei giorni precedenti a quello in cui la RA ha rilasciato Pt_1
l'abitazione familiare, il Sig. ripeteva più volte urlando che non erano una CP_1 famiglia e di star bene anche da solo”;
10) “Vero che negli stessi giorni, durante l'ennesima sfuriata dove il compagno la insultava e imprecava pesantemente, la RA alla presenza del figlio si Pt_1 Per_1
è accasciata per terra sentendosi male”;
11) “Vero che la RA chiedeva al Sig. di smettere dicendo “basta basta ti CP_1 prego sto male sto male aiuto…mi gira la testa, mi manca il respiro” e il compagno non smetteva di urlare né la soccorreva”;
12) “Vero che il figlio della RA chiamava lui la nonna materna e il medico di Pt_1 famiglia”;
13) “Vero che durante la convivenza il Sig. incaricava la RA di fare CP_1 Pt_1 lei i prelievi in contanti dal conto cointestato utilizzando il bancomat a suo nome”;
14) “Vero che i prelievi fatti dalla RA con il bancomat a suo nome sul c/c Pt_1 cointestato in data 01.06.2018, per € 400,00 e in data 02.06.2018 per € 800,00 CP_2 sono stati richiesti dal Sig. per saldare il carrozziere per la riparazione CP_1 dell'autovettura BMW di sua proprietà a seguito di un incidente stradale causato in una notte del maggio 2018 dallo stesso, che dichiarò di essere uscito di strada da solo”;
15) “Vero che per poter acquistare il terreno di Este la RA vendeva il proprio Pt_1 appartamento in cui viveva con il figlio, chiudendo il mutuo e versando la differenza del prezzo per l'acquisto del terreno con il Sig. ”; CP_1
3 16) “Vero che nel 2017 tutti i mobili presenti nella casa della RA sono stati Pt_1 portati nella casa in comproprietà di Este”;
17) “Vero che il Sig. dopo l'acquisto del terreno di Este costringeva la RA CP_1
ad abbandonare tutte le sue passioni ed hobby quali la palestra, la danza, oltre a Pt_1 rinunciare a vacanze e ogni altro qualsiasi svago (cene, cinema) per risparmiare e investire nella casa”;
18) “Vero che il Sig. ha svolto personalmente l'attività di scavo e Parte_2 successiva chiusura di un fossetto per il posizionamento delle tubature di scarico, di taglio degli alberi nel cantiere di Este, apriva e seguiva il cantiere e gli artigiani per l'esecuzione dei lavori, e al perito della banca”;
19) “Vero che la RA si occupava di tutti gli spostamenti per lo smaltimento in Pt_1 discarica di calcinacci, legno, cartoni relativi al cantiere per la costruzione della casa di
Este con la sua autovettura, una Fiat Punto”;
20) “Vero che a causa del peso con cui veniva caricata l'auto rimaneva danneggiata ed era costretta nel giugno 2018 ad acquistarne un'altra, un Volkswagen Polo, con un prestito dei genitori”;
21) “Vero che i genitori della RA hanno dato in prestito alla coppia danaro Pt_1 più volte, in parte non restituito”;
22) “Vero che la cucina della casa in comproprietà di Este è stata acquistata con denari prestati dai genitori della RA in data 10.05.2017”. Pt_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli i Signori: , Parte_2 Testimone_1 Tes_2
, , e;
ammettersi Ctu
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 volta a quantificare la somma dovuta come indennità di occupazione dell'immobile secondo valori locatizi di mercato a far data dal giugno 2018 (data in cui la RA
ha dovuto rilasciare l'immobile). Riservata la nomina del Ctp Pt_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di CP_1
“1) nel merito
- rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
2) in via istruttoria
4 - per puro scrupolo, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate da controparte, per i motivi indicati in narrativa e, nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria, nonché a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione «vero che» ed emendati da eventuali giudizi:
1. dopo l'inizio della convivenza, la ha iniziato a controllare quotidianamente gli Pt_1 spostamenti del compagno e le sue telefonate e gli ha chiesto di compilare un diario dei suoi spostamenti, ove venivano annotati i percorsi compiuti e il relativo chilometraggio, come da doc. 30, che si rammostra;
2. alla cura della casa provvedeva in via pressoché esclusiva il;
CP_1
3. nel corso della convivenza la ha fatto due viaggi con il figlio, uno nel 2017 in Pt_1
Puglia e un nel 2018 in Sardegna, pagandoli con denaro comune;
4. dal 15 agosto del 2018 le parti iniziavano nuovamente a frequentarsi;
5. nel novembre del 2018 la interrompeva definitivamente i rapporti con il Pt_1
, accusandolo di averla tradita;
CP_1
6. l'auto posseduta dalla , all'epoca de lavori di edificazione dell'immobile per cui Pt_1
è causa, era una Fiat Punto immatricolata nel 2001, acquistata usata dall'ex cognato
(fratello di ). Testimone_4
Si indicano a testi , residente in [...], Tes_6 Tes_7
, residente in [...] e , residente in
[...] Testimone_8
Sant'Urbano (PD), via Gorghi n. 10.
Con conferma della sentenza di primo grado in punto spese e vittoria di spese e compensi della presente fase di giudizio, liquidati ai sensi del d.m. 55/2014, oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 d.m. cit., c.p.a. e IVA come per legge”.
Conclusioni di Controparte_2
“Nel merito:
- per l'ipotesi di divisione “in natura” dell'immobile oggetto di causa trasferire il diritto di ipoteca a favore di con il valore dell'originaria iscrizione giusto il Controparte_2 disposto dell'art. 2825 c.c. sui beni o porzioni di beni che diverranno di proprietà esclusiva dei debitori disponendo, su ciascuna porzione di beni che verrà assegnata ad ognuno dei debitori, i necessari adempimenti anche catastali, nonché disporre che su eventuali conguagli il relativo credito della venga collocato e soddisfatto in via privilegiata CP_3
5 nel grado dell'iscrizione ipotecaria fino alla concorrenza del credito;
- per l'ipotesi di vendita dell'immobile disporre che, in sede di distribuzione del prezzo di vendita, sulle quote del netto ricavo di spettanza dei signori e Parte_1 CP_1 il credito ipotecario vantato da in forza del contratto di mutuo di cui
[...] Controparte_2 in narrativa venga collocato e soddisfatto in via privilegiata, nel grado spettante in forza dell'iscrizione ipotecaria, fino alla concorrenza dell'intero credito per capitale, interessi e spese, assegnando conseguentemente ad le somme di competenza della Controparte_2 stessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre contributo forfetario, IVA e CPA relativamente al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo: CP_1
- che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto durata circa dieci anni, dal 2008 al 2018;
- che le parti avevano acquistato nel 2012 un terreno sul quale insisteva un vecchio fabbricato, successivamente demolito e ricostruito a nuovo, mediante l'accensione di due mutui cointestati successivi, il secondo dei quali garantito, oltre che dall'ipoteca sull'immobile, anche da fideiussione prestata dal padre dell'attrice;
- che le rate del mutuo erano state versate da entrambi i mutuatari, per la rispettiva quota, sul conto cointestato tuttora corrente presso Controparte_4
- che si era trasferita nel 2017 in detto immobile, con il figlio nato da una precedente relazione e con il , con il quale aveva convissuto more uxorio; CP_1
- che aveva abbandonato l'immobile insieme al figlio nel giugno del 2018, in seguito al deteriorarsi della relazione.
Sulla scorta di tali premesse essa chiedeva la divisione dell'immobile, con liquidazione a ciascun condividente del valore corrispondente alla propria quota, al netto degli oneri da sostenere per l'estinzione del mutuo e delle spese di divisione e che, nell'ipotesi di non comoda divisibilità, ne fosse disposta la vendita con assegnazione a ciascun
6 comproprietario del valore della propria quota, nonché la condanna dell'ex compagno al pagamento dell'indennità per l'occupazione della quota dell'immobile di proprietà dell'attrice a far data dal giugno 2018.
Si costituiva il quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione CP_1
e chiedeva l'attribuzione a sé della proprietà esclusiva dell'immobile, a norma dell'art. 720 cod. civ.
Inoltre allegava: (i) di aver pagato con denaro proprio per l'acquisto dell'immobile la somma di €20.000,00 a titolo di caparra e la somma di €4.356,00 a titolo di compenso spettante all'agenzia immobiliare;
(ii) di aver contribuito personalmente alla costruzione dell'immobile realizzando opere per un valore di circa €30.000,00; (iii) di aver contratto congiuntamente con l'attrice debiti per l'acquisto del terreno e l'edificazione dell'immobile rimasti ancora da saldare (“pari a circa €42.500,00 di cui €20.000,00 per il rimborso del prestito ricevuto dalla madre del , €12.000,00 circa per il saldo dei serramenti CP_1 esterni, € 8.600,00 circa per il saldo dei serramenti interni, €1.500,00 circa per il saldo delle opere elettriche ed €1.027,00 per il saldo della tenda della cucina”); (iv) che l'ex compagna aveva prelevato dal conto cointestato la somma di €32.847,00 dall'aprile 2018;
(v) di aver personalmente sostenuto le spese di tenuta del conto corrente comune successivamente all'abbandono dell'immobile da parte dell'attrice.
Egli chiedeva, conseguentemente, che dal conguaglio spettante alla venisse Pt_1 detratta la metà di tali importi.
A seguito dell'espletamento di ctu, veniva ordinata la chiamata in causa di Controparte_2 quale titolare dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile, la quale chiedeva che nell'ipotesi di divisione in natura del bene il diritto di ipoteca venisse trasferito sui cespiti assegnati ai condividenti e nel caso di vendita del medesimo, il prezzo ricavato le fosse assegnato a soddisfacimento del suo credito ipotecario.
Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe indicata, accertava la non comoda divisibilità dell'immobile, stimandone il valore in €312.880,00; lo assegnava in proprietà esclusiva al convenuto, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio, all'attrice, la somma di €121.143,68, oltre interessi di legge, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cod. civ., dal deposito della sentenza al saldo;
rigettava la domanda con
7 cui l'attrice aveva chiesto la condanna dell'ex compagno al pagamento dell'indennità di occupazione;
compensava in ragione di due terzi le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto, ponendo la quota residua a carico della prima e le spese relative alla ctu a carico degli stessi, in solido tra loro;
infine compensava interamente le spese di lite nei confronti di
Controparte_2
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale non si sia pronunciato in merito alla domanda formulata dall'attrice di essere liberata dalle rate residue del mutuo contratto dalle parti per finanziare l'acquisto dell'immobile.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il primo giudice per avere disatteso la sua domanda rivolta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità per l'occupazione da parte di quest'ultimo dell'immobile in comproprietà tra le parti.
2.3 Con il terzo motivo contesta la decisione nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del convenuto di portare in detrazione dal conguaglio da lui dovuto alla i seguenti Pt_1 importi: a) €10.000,00, pari alla metà della somma di €20.000,00,00 da lui versata a titolo di caparra confirmatoria;
b) €10.044,32, pari alla metà della somma di €20.088,64 da lui versata per il pagamento dei serramenti interni;
c) €11.000,50, pari alla metà della somma di €22.001,00 da lei prelevata dal conto corrente bancario cointestato alle parti.
3. Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
4. Si è costituita la quale si è limitata a riproporre le istanze già formulate Controparte_2 in primo grado, insistendo per il loro accoglimento in caso di riforma del capo della sentenza impugnata che ha attribuito al convenuto la proprietà esclusiva dell'immobile in
8 comunione.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
Il mutuo di cui si discute è quello stipulato il 19.03.2014 da e Parte_1 CP_1 con per l'importo di €260.000,00 e della durata di 336 mesi (v. doc. 4
[...] Controparte_2 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciascuno dei mutuatari è perciò tenuto a concorrere, per la quota della metà, al pagamento delle rate residue sino alla sua estinzione.
La pretende di essere liberata anticipatamente dal relativo onere, ma all'interesse Pt_1 sotteso a tale richiesta non corrisponde un diritto, come correttamente osservato dal primo giudice, giacché da un lato non è mai stato prospettato che sia intervenuto un accollo liberatorio tra la banca mutuante ed i mutuatari, dall'altro non esistono i presupposti per procedere alla vendita dell'immobile, trattandosi di rimedio residuale, adottabile quale extrema ratio qualora l'immobile in comunione non sia comodamente divisibile e nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti, mentre nel caso in esame non è mai stato specificamente contestato che il bene non sia comodamente divisibile e si è avvalso della CP_1 facoltà riconosciutagli dall'art. 720 cod. civ.
6. Il terzo motivo di gravame è in parte fondato.
6.1 Riguardo alla caparra confirmatoria di €20.000,00 l'appellante contesta che sia stata effettivamente pagata dall'ex compagno, giacché questi si è limitato a produrre la copia di tre assegni bancari non trasferibili del 21.01.2012, senza prova alcuna del loro incasso da parte dei beneficiari.
La censura è manifestamente priva di pregio in quanto nel contratto di compravendita i venditori hanno dato espressamene atto che la somma di €20.000,00 è stata ad essi corrisposta mediante i tre assegni sopra richiamati (v. art. 3, lettera a).
6.2 In merito all'importo di €20.088,64, il tribunale ha rilevato che i documenti 16 e 17 prodotti dal convenuto dimostrano l'esistenza di un credito di Controparte_5
9 per la fornitura e posa in opera dei serramenti della casa di abitazione per complessivi
€37.768,64 e l'emissione di fatture per pagamenti in acconto per complessivi €17.680,00, sicché residua un credito a favore della predetta società di €20.088,64, la metà del quale è stata posta a carico della (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pt_1
Tuttavia, come ammesso dallo stesso convenuto in primo grado, il debito residuo a carico della coppia non è stato ancora saldato, sicché egli non ha diritto di agire in regresso nei confronti dell'ex compagna ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.
6.3 Quanto infine all'importo di €22.001,00 che la ha prelevato dal conto corrente Pt_1 bancario cointestato alle parti, la tesi sostenuta dall'attrice è che tale somma
è stata da lei utilizzata per estinguere il finanziamento personale n. 6336420 di €37.200,00 che essa aveva contratto con in data 30.07.2015 per pagare i lavori di Controparte_2 costruzione dell'immobile comune (v. doc. 10 a del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Il tribunale ha ritenuto sfornita di prova tale ricostruzione perché la somma concessa a prestito non è stata accreditata sul conto cointestato alle parti.
In realtà, l'importo erogato con il contratto di finanziamento di €27.982,06 (a fronte dell'importo di €37.200,00 che la mutuataria era tenuta a restituire) è stato accreditato sul conto corrente cointestato alle parti, come risulta dall'estratto conto prodotto dallo stesso convenuto, che indica in data 30.07.2015 un accredito di €25.760,60 (capitale erogato di
€27.982,06, detratte le spese per la stipula del contratto e il pagamento dell'imposta di bollo come da pag. 6 del contratto di finanziamento) con la causale “Erogazione a saldo, finanz. ” (v. doc. 7 pag. 21 del fascicolo di primo grado di parte convenuta). P.IVA_2
6.4 Ne discende che la sentenza va riformata, dovendo escludersi che dal conguaglio dovuto dal convenuto vada detratto l'importo di €21.044,82 (€10.044,32 + €11.000,50).
A spettano altresì gli interessi sull'importo dovutole a titolo di Parte_1 conguaglio, al saggio che è stato indicato dal giudice di prime cure con statuizione che non
è stata censurata.
10 7. Con riferimento al secondo motivo di gravame, va disposta la rimessione della causa in istruttoria, al fine di procedere, mediante apposita ctu, ad accertare il valore figurativo del canone locativo di mercato dell'immobile di cui si controverte a far data dalla domanda giudiziale e sino al 13.05.2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, non definitivamente pronunziando:
1) rigetta il primo motivo di gravame;
2) in parziale accoglimento del terzo motivo di gravame, ridetermina in €146.440,00 la somma che è tenuto a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 conguaglio, oltre agli interessi di legge, al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 cod. civ., dal deposito della sentenza di primo grado al saldo;
3) riguardo al secondo motivo di gravame, dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.10.2025.
Il Consigliere estensore
EN HI
Il Presidente
TE LI
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