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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3049/2023 promossa da:
(CF ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona dell'amministratore di sostegno, difesi dall'Avv. ROSSI MARIO C.F._2 ATTORI contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante e CP_1 P.IVA_1 CP_2 (C.F. ), difesi dall'Avv. PENCO MASSIMO C.F._3
(C.F. ), in persona del suo procuratore, difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2 MACCHI ELENA e MACCHI GIUSEPPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice Voglia il Tribunale di Busto Arsizio ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità esclusiva, o in subordine, concorsuale in misura prevalente (due terzi di responsabilità) o, in estremo subordine, paritaria (50% di responsabilità) ex art. 2054 II comma c.c. ed ex art. 141-142 CdS del convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa, e conseguentemente CP_2 condannare quest'ultimo in solido con la e la rispettivamente CP_1 Controparte_3 proprietaria e istituto assicuratore, dell'auto Mini Cooper, targata FJ 151 HJ, condotta al momento del sinistro dal sig. , al risarcimento in favore degli attori e CP_2 Parte_2 Parte_1
nella loro qualità di moglie e figlio nonché di eredi legittimi ab intestato del de cuius
[...] Persona_1
delle seguenti somme o delle somme che per dette causali risulteranno accertate essere dovute
[...] dal Tribunale in misura integrale o percentuale rispetto al grado di responsabilità concorsuale che verrà attribuita al convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa: CP_2
▪ € 269.200,00 nella sua qualità di coniuge convivente da oltre 50 anni con il de cuius Parte_2 al momento del suo decesso, così come specificato al punto B pag. 12 dell'atto di citazione, oltre interessi e rivalutazione dal dì del decesso del sig. , 18.06.2019, alla data dell'effettiva Persona_1 corresponsione;
▪ € 265.835,00 nella sua qualità di figlio convivente da circa 47 anni con il de cuius al Parte_1 momento del decesso di quest'ultimo, così come specificato al punto C pag. 12-13 dell'atto di citazione, oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso, 18.06.2019, alla data della effettiva corresponsione;
pagina 1 di 8 ▪ e pro quota ciascuno del 50%, quali eredi ab intestato del sig. Parte_2 Parte_1 [...]
, della complessiva somma di € 23.640,00 relativi al periodo di invalidità del de cuius Persona_1 dal 31.12.2018 al 18.06.2019, oltre le spese mediche di cura, ricovero ed assistenza in complessivi € 2.740,07 come quantificate al punto A pag. 12 dell' atto di citazione, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed il rimborso delle spese di CTU anticipate dagli attori.
Considerato che
, i convenuti, in particolar modo hanno rifiutato Controparte_4 immotivatamente di partecipare alla procedura di negoziazione assistita promossa da parte attrice e hanno, altrettanto immotivatamente, rifiutato di addivenire alla proposta transattiva formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice all'udienza del 10.04.2024 che, già allora, risultava di molto inferiore all' “an” e conseguentemente al “quantum” spettante agli attori così come risultante all'esito del presente giudizio, condannare i convenuti, in solido tra loro o, in subordine alla Controparte_4 corresponsione in favore degli attori di una somma equitativamente determinata dal Tribunale ex art. 96 III comma c.p.c..
Per parte convenuta e CP_2 CP_1
in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e per l'effetto rigettare le domande svolte iure proprio dai sigg.ri e per tutti i motivi svolti nel presente Parte_2 Parte_1 atto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. nel merito ed in principalità: assolvere la e il sig. da tutte le domande contro CP_1 CP_2 i medesimi proposte poiché infondate in fatto e in diritto e comunque carenti di prova;
con il favore delle spese. nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dai sigg.ri
[...] e , condannare a tenere manlevati ed indenni la Pt_2 Parte_1 Controparte_3 CP_1
[... ed il sig. da qualsivoglia pronuncia di condanna contro i medesimi. CP_2 Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
, la società e la per sentirli CP_2 CP_1 Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditario, derivati dal sinistro stradale occorso in data 3.12.2028, quando l'autovettura condotta da e di proprietà della CP_2 CP_1
assicurata per la r.c. con la compagnia convenuta, investiva il – rispettivamente - padre e marito
[...] degli attori, in transito sulla sua bicicletta, arrecandogli gravi lesioni personali che ne causavano, in data 18.6.2019, il decesso.
Gli attori, ricostruita la dinamica del sinistro e invocate le risultanze della perizia cinematica disposta nella fase delle indagini preliminari dal P.M. a seguito del rigetto dell'istanza di archiviazione da parte del G.i.p., asserivano che la causa dell'investimento doveva ascriversi, per lo meno in misura preponderante, alla condotta gravemente imprudente del conducente dell'autovettura il quale, dopo avere effettuato un'avventata manovra di passaggio con luce semaforica rossa all'intersezione poco precedente il punto di impatto, investiva dopo pochissimi secondi il ciclista ad una velocità assai superiore al limite di 50 Km/h vigente nell'abitato urbano (e precisamente di 80 Km/h, come accertato dalla ridetta c.t.u.) e tale da impedire il tempestivo arresto dell'autoveicolo.
Gli attori rilevavano che, pur essendovi stata, all'esito del giudizio abbreviato davanti al G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, assoluzione dell'imputato , con sentenza n. 837/2021 CP_2 dell'11.1.2023, passata in giudicato, questa era da ricondurre all'insufficiente prova della colpevolezza pagina 2 di 8 ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.p. e, pertanto, non poteva operare il vincolo del giudicato preclusivo dell'odierna azione risarcitoria.
Invocata la responsabilità esclusiva e, in subordine, concorsuale ex art. 2054 2° comma c.c., dei convenuti, gli attori prospettavano danni di natura non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale nonchè iure hereditario, con riguardo al danno biologico da invalidità temporanea sofferto dal congiunto investito durante la lunga agonia, concludendo come in atti.
I convenuti e si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della CP_2 CP_1 domanda e invocando l'effetto preclusivo del giudicato di assoluzione, il quale aveva, a loro dire, escluso la prova di ogni condotta specificamente colposa del conducente dell'autovettura e negavano ogni responsabilità per la causazione del sinistro, da ricondurre – invece – all'improvvida manovra di attraversamento della strada da parte del velocipede condotto dal congiunto degli attori. Contestata, altresì, la quantificazione dei danni fatta dagli attori, i convenuti concludevano come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio anche la Compagnia di assicurazione la quale eccepiva anch'essa l'effetto vincolante del giudicato assolutorio, preclusivo dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 654 c.p.p. atteso che gli attori erano costituiti parte civile nel procedimento penale a carico del . Contestata la CP_2 dinamica del sinistro e asserita l'esclusiva responsabilità del contestata altresì l'entità dei Parte_1 danni risarcibili, la Compagnia concludeva come sopra riportato.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. cinematica sulla dinamica del sinistro e l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e veniva quindi trattenuta in decisione con l'ordinanza del 29.5.2025 ex art. 189 c.p.c..
***
Oggetto del presente giudizio è l'azione di risarcimento del danno proposta dagli eredi di Persona_1
, da inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., trattandosi di scontro tra veicoli.
[...]
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalle difese dei convenuti in relazione alla sentenza di assoluzione del dal reato di omicidio stradale colposo ascrittogli dal CP_2 P.M.. Sul punto non può che richiamarsi il consolidato principio secondo il quale
“il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi - quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso- nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006; Sez. 2, Ordinanza n. 6593 del 2022; Sez. VI, 29/10/2018, n.27326; Sez. I, 29.11.2004, n.22484).
L'esame della sentenza penale di assoluzione denota come l'esito assolutorio, ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.p., sia derivato dal rilievo di contradditori elementi di prova circa la condotta di guida dell'imputato e, in particolare, la velocità di marcia da questi tenuta al momento dell'impatto, avendo il primo c.t. del p.m., ing. , affermato che il percorreva la via Sempione alla velocità di circa Per_2 CP_2 43 km/h mentre le diverse conclusioni del secondo c.t. del p.m., ing. secondo cui detta velocità Per_3 doveva stabilirsi in km/h 60-65 nell'ipotesi di frenata dell'autovettura e in km/h 80 nell'ipotesi di mancato azionamento dei dispositivi frenanti, dovevano ritenersi inficiate dalle informazioni rese dalla testimone oculare presente al sinistro, la quale aveva riferito che l'autovettura condotta Testimone_1 dal procedeva “a velocità normale” e “non elevata”. Conseguentemente, il giudice penale riteneva CP_2 di non potere accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, una condotta colposa dell'imputato, considerata anche l'imprudenza e negligenza dell'investito nell'attraversare la via Sempione sbucando improvvisamente dalle auto in sosta senza concedere la dovuta precedenza alle autovetture in transito.
pagina 3 di 8 Orbene, appare evidente come il giudicato penale di assoluzione, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra riportato, non possieda quell'efficacia preclusiva, in ordine ad una nuova e libera rivalutazione delle emergenze probatorie afferenti alla dinamica del sinistro nel presente giudizio civile, non avendo accertata la mancanza di colpa del conducente dell'autovettura ma avendo invece arrestato il proprio giudizio, secondo i criteri e parametri propri del processo penale, alla soglia della constatazione del persistere del ragionevole dubbio che impedisce la condanna dell'imputato, in presenza di elementi di prova ritenuti contraddittori e, comunque, insufficienti.
Occorre, pertanto, superata l'eccezione di giudicato delle parti convenute, procedere alla ricostruzione del sinistro, anche avvalendosi della relazione di c.t.u. depositata nel presente giudizio, redatta dal p.a.
applicando le regola di riparto della responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c.. CP_6
La relazione tecnica appena menzionata evidenzia, in primo luogo, la corretta individuazione del punto d'urto tra i due veicoli, basata sull'esame delle fotografie eseguite dagli Agenti di Polizia locale intervenuti nell'immediatezza del fatto e ritraenti i veicoli nella fase di quiete nonché i detriti e frammenti, le tracce di scarrocciamento (in particolare, del velocipede) oltre che le tracce ematiche prodotti dall'urto e lasciati sull'asfalto. Ebbene, detto punto d'urto è stato individuato proprio in corrispondenza dell'intersezione tra la via Sempione, percorsa dall'autovettura del , e la via Toti, CP_2 strada laterale con obbligo di stop, giungendo ad escludere l'ipotesi fatta propria dal primo c.t. del p.m., ing. , secondo cui il D'IS avrebbe attraversato la strada in punto successivo all'intersezione, Per_4 sbucando all'improvviso tra le autovetture in sosta, in condizioni di impossibile avvistamento preventivo.
Il testimone oculare sentito durante le indagini supplementari eseguite dalla Polizia Testimone_2 locale di Castellanza, ha riferito di avere visto il percorrere la via Toti appena dopo avere Parte_1 lasciato il Circolo lì situato, ove aveva trascorso il pomeriggio (v. deposizione allegata, doc. 19 di parte attrice).
La teste , anch'essa sentita nel corso delle indagini supplementari, ha precisato di non Testimone_3 essere in grado di indicare il punto dal quale il proveniva al momento della sua immissione Parte_1 sulla via Sempione, fornendo puntualizzazioni sulle proprie dichiarazioni rese appena dopo il fatto e riportate nel Rapporto di sinistro stradale originario, laddove riferiva che l'impatto era avvenuto mentre lei, percorrendo via Sempione, si trovava all'altezza di Via Toti e, a circa dieci metri di distanza davanti a lei, vedeva il corpo del sbalzato per aria dall'urto. Le indicazioni fornite nella prima Parte_1 dichiarazione appaiono del tutto compatibili con le successive puntualizzazioni, in quanto la persona informata intendeva indicare approssimativamente la propria posizione sulla strada assumendo come termine di riferimento la via Toti, la cui intersezione con via Sempione risulta peraltro ampia molti metri, senza mai dire che il si era affacciato sulla via Sempione oltre la predetta intersezione. Parte_1
Alla luce di tali elementi, l'affermazione del conducente dell'autovettura investitrice secondo la quale il avrebbe invaso la via Sempione improvvisamente sbucando dal ristretto spazio esistente tra CP_7 le vetture in sosta, occultato alla vista fino all'ultimo momento e perciò non avvistabile da chi percorresse la via Sempione stessa, non solo non trova riscontro ma trova completa smentita in quanto emerso.
La ricostruzione cinematica di ben due relazioni, quella del c.t. del p.m. ing. e quella del c.t.u. Per_3 nel presente giudizio, p.a. risulta dunque correttamente basata sull'individuazione del punto d'urto CP_6 all'intersezione con via Toti, mentre deve assumersi l'ipotesi di mancanza di frenata preventiva da parte dell'autovettura sia perché non avvalorata da tracce di pneumatici sull'asfalto, assenti, sia perché collimante con quanto riferito dal nell'immediatezza dei fatti, laddove egli riferiva in sostanza di CP_2 non avere frenato che appena dopo l'urto.
Deve, conseguente, concludersi che la velocità dell'auto condotta dal fosse non inferiore a 75 CP_2 Km/h al momento dell'urto, ben più elevata del limite vigente in abitato urbano oltre che della velocità appropriata, da ritenersi ancora inferiore, da tenere in corrispondenza di intersezione con altre strade, per pagina 4 di 8 quanto tenute alla precedenza a favore dei veicoli marcianti sulla via Sempione.
Si tratta di conclusione avvalorata dalla condotta di guida tenuta dal nei secondi appena anteriori CP_2 al sinistro, come ritratta dalle telecamere di sorveglianza poste al semaforo posto lungo la via Sempione alla confluenza di via Firenze, solo 170 metri prima del punto d'impatto. I fotogrammi allegati in atti, già esaminati dal c.t. ing. rivelano come la vettura condotta dal effettuava un passaggio Per_3 CP_2 con semaforo rosso in quanto, percorrendo la via Sempione, si poneva sulla corsia di svolta a sinistra (sulla quale il semaforo proiettava luce rossa) ma attraversava l'intersezione semaforizzata procedendo dritto, sterzando repentinamente a destra nell'altra corsia parallela, dopo avere superato al volo la colonna di auto che ripartivano proprio allora sulla corsia per proseguire dritto, essendo appena scattata la luce verde. Tale manovra, vietata e azzardata, denota come il avesse impresso alla propria autovettura CP_2 una velocità significativa, necessaria per operare il pericoloso passaggio assicurandosi di potere lasciare indietro le altre auto e di rientrare nella corsia di destra senza intralci. La pochissima distanza dal punto d'urto di tale manovra, fatta pochi secondi prima dell'impatto, non giustifica l'asserita irrilevanza della stessa ma avvalora la ricostruzione cinematica del c.t.u., relativa alla velocità del tutto inappropriata dell'autovettura.
Né rileva quanto riferito dalla persona informata in sede di indagini, circa la velocità “normale” Tes_1
o “non elevata” dell'auto del , giudizio soggettivo di insondabile significato perché non ancorato CP_2 ad alcun riferimento circostanziale oggettivo.
Deve ritenersi, dunque, accertata una grave condotta colposa del idonea a provocare il sinistro, CP_2 considerato che ila relazione di c.t.u. del p.a. depositata nel presente giudizio, ha opportunamente CP_6 messo in evidenza come, se l'autovettura avesse proceduto ad una velocità contenuta nel limite massimo del 50 Km/h, l'avvistamento del sarebbe avvenuto tempestivamente e l'impatto sarebbe stato Parte_1 agevolmente evitato attraverso il tempestivo arresto dell'autoveicolo.
Va, a questo punto, ricordato che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (ad esempio, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024).
Fatta questa premessa, deve dirsi che, se è da escludersi un attraversamento, da parte del Parte_1 inconsulto, imprevedibile e inevitabile perché fatto partendo dalle auto in sosta, è pur vero che non vi è prova che il conducente del velocipede abbia tenuto una condotta di guida del proprio mezzo conforme alle regole di circolazione stradale, in particolare con riguardo all'arresto sulla linea di stop posta su via Toti, alla verifica del sopravvenire di altri veicoli sulla via Sempione e al rapido completamento della manovra di immissione, come pure in ordine all'utilizzo delle luci di segnalazione (data l'ora del sinistro, avvenuto nel tardo pomeriggio di una giornata invernale), non essendo stati i testimoni oculari del sinistro in grado di riferire su tali aspetti della dinamica. E' altresì evidente come anche il rispetto di tali regole di condotta, non provato, avrebbe certamente permesso al ciclista di avvistare tempestivamente l'autovettura, di valutarne la velocità di avvicinamento e di evitare l'urto.
Nonostante l'accertamento positivo della colpa del conducente dell'auto, dunque, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., non può ritenersi superata, comportando l'affermazione del concorso in pari misura causale dei due conducenti, in linea, del resto, con le conclusioni della c.t.u. disposta.
Deve, ora, passarsi alla liquidazione del danno, non senza rilevare come gli attori abbiano dimostrato, allegando opportuna e idonea documentazione, la propria qualità di eredi della vittima del sinistro e il rapporto di filiazione e coniugio che li univa rispettivamente alla vittima stessa.
Va quindi riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, azionato dagli attori, figlio Parte_1 pagina 5 di 8 e moglie della vittima del sinistro, iure proprio. Parte_2
In primo luogo, va osservato che il nesso causale tra il decesso della vittima e le lesioni ripotate a seguito del sinistro, oggetto di accertamento autoptico in sede penale e ritenuto certo dalla sentenza penale menzionata, non è stato in alcun modo contestato dalle parti convenute.
Deve quindi procedersi alla liquidazione in applicazione dei criteri di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione del 2024, pervenendo alla quantificazione che segue.
Parte_2
Il congiunto aveva 79 anni al momento del decesso ed era coniuge della vittima
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per qualità/intensità della relazione: 23 Punti totali riconosciuti: 50 IMPORTO del RISARCIMENTO € 285.503,00
Deve, infatti, ritenersi provata la convivenza con la vittima della congiunta, da valorizzarsi per la lunga ed ininterrotta durata (dal matrimonio, nel 1970, alla data del sinistro, alla fine del 2018) e per la condivisione di momenti di vita familiare dimostrata dalle fotografie in atti e emergente dalle circostanza capitale e non oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti (i quali le ritenevano, semplicemente, insufficienti a giustificare una valorizzazione specifica dell'intensità della relazione tra i congiunti), quali elementi presuntivi di un'elevata intensità della relazione familiare, con l'attribuzione di un punteggio (23) intermedio tra il medio (15) e il massimo (30).
Parte_1
Il congiunto aveva 48 anni al momento del decesso ed era figlio della vittima non convivente
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 42 IMPORTO del RISARCIMENTO € 222.927,00
Non può riconoscersi l'incremento del punteggio per la convivenza, asserita dall'attore danneggiato ma smentita dalle risultanze anagrafiche. Se è vero che dette risultanze possono ritenersi fondanti una semplice presunzione circa il luogo di residenza, deve dirsi che per vincere la stessa ocvcorre una prova puntuale dell'effettiva coincidenza dei luoghi ove congiunto e vittima collocavano il centro dei propri affari e interessi, ai sensi dell'art. 43 c.c.. I capitoli dedotti sul punto dall'attore appaiono del tutto generici, chiedendo al teste, in sostanza, di esprimere un giudizio (sull'ubicazione della residenza) e non di riferire fatti storici (relativi alle specifiche attività inerenti agli affari e interessi dell'attore e alla loro ubicazione). Quanto alla qualità e intensità della relazione parentale, le deduzioni dell'attore non sono tali da giustificare una valutazione in termini di superamento del valore corrispondente alla normalità della relazione affettiva, dunque del valore medio.
Va riconosciuto il prospettato danno, vantato iure hereditatis, da invalidità temporanea del congiunto deceduto, per il periodo che va dal sinistro al decesso avvenuto, come detto, a causa delle lesioni patite. pagina 6 di 8 Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
Il criterio proposto dalle parti attrici va recepito, in assenza di ulteriori deduzioni che denotino l'insufficienza del criterio stesso (la liquidazione del valore giornaliero dell'invalidità temporanea totale, moltiplicato per i giorni – 197 – di durata della invalidità stessa, fino al decesso).
Spettano, per tale voce, dunque, € 22.655,00, assumendo il valore del giorno di invalidità totale pari a € 115,00, come da Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024.
Spetta, infine, il danno patrimoniale (anch'esso iure hereditario) per spese mediche e di ricovero sostenute dagli attori, per l'ammontare di € 2.740,07, come da documentazione allegata.
Conclusivamente, tenendo conto della dimidiazione del risarcimento per l'applicazione della regola di concorso paritario ex art. 2054, 2° comma, c.c., nonchè delle quote ereditarie con riguardo ai danni azionati iure successionis, vanno liquidate le seguenti somme:
a Parte_2
€ 142.751,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale;
a : Parte_1
€ 111.463,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale.
Sulle somme in questione decorrono la rivalutazione monetaria istat e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dal dì del decesso fino ad oggi, oltre interessi legali da oggi al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. Le stesse vanno liquidate tenendo conto anche della mancata adesione dei convenuti alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in corso di causa, per importi molto inferiori a quelli riconosciuti nella presente sentenza, nonostante l'adesione degli attori.
Le spese di c.t.u., già liquidate, vanno poste a carico delle parti per quote uguali, considerato l'esito del giudizio sulla responsabilità del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme:
a Parte_2
€ 142.751,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale;
a : Parte_1
€ 111.463,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale;
oltre la rivalutazione monetaria istat e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dal dì del decesso fino ad oggi ed oltre gli interessi legali su quanto liquidato ad oggi, da oggi al saldo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in € 28.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u.,
pagina 7 di 8 marche e spese di notifica); pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di ciascuna delle 3 parti (parte attrice, responsabili civili e compagnia assicuratrice), per quote uguali.
Busto Arsizio, 29 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3049/2023 promossa da:
(CF ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona dell'amministratore di sostegno, difesi dall'Avv. ROSSI MARIO C.F._2 ATTORI contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante e CP_1 P.IVA_1 CP_2 (C.F. ), difesi dall'Avv. PENCO MASSIMO C.F._3
(C.F. ), in persona del suo procuratore, difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2 MACCHI ELENA e MACCHI GIUSEPPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice Voglia il Tribunale di Busto Arsizio ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità esclusiva, o in subordine, concorsuale in misura prevalente (due terzi di responsabilità) o, in estremo subordine, paritaria (50% di responsabilità) ex art. 2054 II comma c.c. ed ex art. 141-142 CdS del convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa, e conseguentemente CP_2 condannare quest'ultimo in solido con la e la rispettivamente CP_1 Controparte_3 proprietaria e istituto assicuratore, dell'auto Mini Cooper, targata FJ 151 HJ, condotta al momento del sinistro dal sig. , al risarcimento in favore degli attori e CP_2 Parte_2 Parte_1
nella loro qualità di moglie e figlio nonché di eredi legittimi ab intestato del de cuius
[...] Persona_1
delle seguenti somme o delle somme che per dette causali risulteranno accertate essere dovute
[...] dal Tribunale in misura integrale o percentuale rispetto al grado di responsabilità concorsuale che verrà attribuita al convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa: CP_2
▪ € 269.200,00 nella sua qualità di coniuge convivente da oltre 50 anni con il de cuius Parte_2 al momento del suo decesso, così come specificato al punto B pag. 12 dell'atto di citazione, oltre interessi e rivalutazione dal dì del decesso del sig. , 18.06.2019, alla data dell'effettiva Persona_1 corresponsione;
▪ € 265.835,00 nella sua qualità di figlio convivente da circa 47 anni con il de cuius al Parte_1 momento del decesso di quest'ultimo, così come specificato al punto C pag. 12-13 dell'atto di citazione, oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso, 18.06.2019, alla data della effettiva corresponsione;
pagina 1 di 8 ▪ e pro quota ciascuno del 50%, quali eredi ab intestato del sig. Parte_2 Parte_1 [...]
, della complessiva somma di € 23.640,00 relativi al periodo di invalidità del de cuius Persona_1 dal 31.12.2018 al 18.06.2019, oltre le spese mediche di cura, ricovero ed assistenza in complessivi € 2.740,07 come quantificate al punto A pag. 12 dell' atto di citazione, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed il rimborso delle spese di CTU anticipate dagli attori.
Considerato che
, i convenuti, in particolar modo hanno rifiutato Controparte_4 immotivatamente di partecipare alla procedura di negoziazione assistita promossa da parte attrice e hanno, altrettanto immotivatamente, rifiutato di addivenire alla proposta transattiva formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice all'udienza del 10.04.2024 che, già allora, risultava di molto inferiore all' “an” e conseguentemente al “quantum” spettante agli attori così come risultante all'esito del presente giudizio, condannare i convenuti, in solido tra loro o, in subordine alla Controparte_4 corresponsione in favore degli attori di una somma equitativamente determinata dal Tribunale ex art. 96 III comma c.p.c..
Per parte convenuta e CP_2 CP_1
in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e per l'effetto rigettare le domande svolte iure proprio dai sigg.ri e per tutti i motivi svolti nel presente Parte_2 Parte_1 atto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. nel merito ed in principalità: assolvere la e il sig. da tutte le domande contro CP_1 CP_2 i medesimi proposte poiché infondate in fatto e in diritto e comunque carenti di prova;
con il favore delle spese. nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dai sigg.ri
[...] e , condannare a tenere manlevati ed indenni la Pt_2 Parte_1 Controparte_3 CP_1
[... ed il sig. da qualsivoglia pronuncia di condanna contro i medesimi. CP_2 Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
, la società e la per sentirli CP_2 CP_1 Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditario, derivati dal sinistro stradale occorso in data 3.12.2028, quando l'autovettura condotta da e di proprietà della CP_2 CP_1
assicurata per la r.c. con la compagnia convenuta, investiva il – rispettivamente - padre e marito
[...] degli attori, in transito sulla sua bicicletta, arrecandogli gravi lesioni personali che ne causavano, in data 18.6.2019, il decesso.
Gli attori, ricostruita la dinamica del sinistro e invocate le risultanze della perizia cinematica disposta nella fase delle indagini preliminari dal P.M. a seguito del rigetto dell'istanza di archiviazione da parte del G.i.p., asserivano che la causa dell'investimento doveva ascriversi, per lo meno in misura preponderante, alla condotta gravemente imprudente del conducente dell'autovettura il quale, dopo avere effettuato un'avventata manovra di passaggio con luce semaforica rossa all'intersezione poco precedente il punto di impatto, investiva dopo pochissimi secondi il ciclista ad una velocità assai superiore al limite di 50 Km/h vigente nell'abitato urbano (e precisamente di 80 Km/h, come accertato dalla ridetta c.t.u.) e tale da impedire il tempestivo arresto dell'autoveicolo.
Gli attori rilevavano che, pur essendovi stata, all'esito del giudizio abbreviato davanti al G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, assoluzione dell'imputato , con sentenza n. 837/2021 CP_2 dell'11.1.2023, passata in giudicato, questa era da ricondurre all'insufficiente prova della colpevolezza pagina 2 di 8 ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.p. e, pertanto, non poteva operare il vincolo del giudicato preclusivo dell'odierna azione risarcitoria.
Invocata la responsabilità esclusiva e, in subordine, concorsuale ex art. 2054 2° comma c.c., dei convenuti, gli attori prospettavano danni di natura non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale nonchè iure hereditario, con riguardo al danno biologico da invalidità temporanea sofferto dal congiunto investito durante la lunga agonia, concludendo come in atti.
I convenuti e si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della CP_2 CP_1 domanda e invocando l'effetto preclusivo del giudicato di assoluzione, il quale aveva, a loro dire, escluso la prova di ogni condotta specificamente colposa del conducente dell'autovettura e negavano ogni responsabilità per la causazione del sinistro, da ricondurre – invece – all'improvvida manovra di attraversamento della strada da parte del velocipede condotto dal congiunto degli attori. Contestata, altresì, la quantificazione dei danni fatta dagli attori, i convenuti concludevano come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio anche la Compagnia di assicurazione la quale eccepiva anch'essa l'effetto vincolante del giudicato assolutorio, preclusivo dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 654 c.p.p. atteso che gli attori erano costituiti parte civile nel procedimento penale a carico del . Contestata la CP_2 dinamica del sinistro e asserita l'esclusiva responsabilità del contestata altresì l'entità dei Parte_1 danni risarcibili, la Compagnia concludeva come sopra riportato.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. cinematica sulla dinamica del sinistro e l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e veniva quindi trattenuta in decisione con l'ordinanza del 29.5.2025 ex art. 189 c.p.c..
***
Oggetto del presente giudizio è l'azione di risarcimento del danno proposta dagli eredi di Persona_1
, da inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., trattandosi di scontro tra veicoli.
[...]
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalle difese dei convenuti in relazione alla sentenza di assoluzione del dal reato di omicidio stradale colposo ascrittogli dal CP_2 P.M.. Sul punto non può che richiamarsi il consolidato principio secondo il quale
“il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi - quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso- nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006; Sez. 2, Ordinanza n. 6593 del 2022; Sez. VI, 29/10/2018, n.27326; Sez. I, 29.11.2004, n.22484).
L'esame della sentenza penale di assoluzione denota come l'esito assolutorio, ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.p., sia derivato dal rilievo di contradditori elementi di prova circa la condotta di guida dell'imputato e, in particolare, la velocità di marcia da questi tenuta al momento dell'impatto, avendo il primo c.t. del p.m., ing. , affermato che il percorreva la via Sempione alla velocità di circa Per_2 CP_2 43 km/h mentre le diverse conclusioni del secondo c.t. del p.m., ing. secondo cui detta velocità Per_3 doveva stabilirsi in km/h 60-65 nell'ipotesi di frenata dell'autovettura e in km/h 80 nell'ipotesi di mancato azionamento dei dispositivi frenanti, dovevano ritenersi inficiate dalle informazioni rese dalla testimone oculare presente al sinistro, la quale aveva riferito che l'autovettura condotta Testimone_1 dal procedeva “a velocità normale” e “non elevata”. Conseguentemente, il giudice penale riteneva CP_2 di non potere accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, una condotta colposa dell'imputato, considerata anche l'imprudenza e negligenza dell'investito nell'attraversare la via Sempione sbucando improvvisamente dalle auto in sosta senza concedere la dovuta precedenza alle autovetture in transito.
pagina 3 di 8 Orbene, appare evidente come il giudicato penale di assoluzione, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra riportato, non possieda quell'efficacia preclusiva, in ordine ad una nuova e libera rivalutazione delle emergenze probatorie afferenti alla dinamica del sinistro nel presente giudizio civile, non avendo accertata la mancanza di colpa del conducente dell'autovettura ma avendo invece arrestato il proprio giudizio, secondo i criteri e parametri propri del processo penale, alla soglia della constatazione del persistere del ragionevole dubbio che impedisce la condanna dell'imputato, in presenza di elementi di prova ritenuti contraddittori e, comunque, insufficienti.
Occorre, pertanto, superata l'eccezione di giudicato delle parti convenute, procedere alla ricostruzione del sinistro, anche avvalendosi della relazione di c.t.u. depositata nel presente giudizio, redatta dal p.a.
applicando le regola di riparto della responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c.. CP_6
La relazione tecnica appena menzionata evidenzia, in primo luogo, la corretta individuazione del punto d'urto tra i due veicoli, basata sull'esame delle fotografie eseguite dagli Agenti di Polizia locale intervenuti nell'immediatezza del fatto e ritraenti i veicoli nella fase di quiete nonché i detriti e frammenti, le tracce di scarrocciamento (in particolare, del velocipede) oltre che le tracce ematiche prodotti dall'urto e lasciati sull'asfalto. Ebbene, detto punto d'urto è stato individuato proprio in corrispondenza dell'intersezione tra la via Sempione, percorsa dall'autovettura del , e la via Toti, CP_2 strada laterale con obbligo di stop, giungendo ad escludere l'ipotesi fatta propria dal primo c.t. del p.m., ing. , secondo cui il D'IS avrebbe attraversato la strada in punto successivo all'intersezione, Per_4 sbucando all'improvviso tra le autovetture in sosta, in condizioni di impossibile avvistamento preventivo.
Il testimone oculare sentito durante le indagini supplementari eseguite dalla Polizia Testimone_2 locale di Castellanza, ha riferito di avere visto il percorrere la via Toti appena dopo avere Parte_1 lasciato il Circolo lì situato, ove aveva trascorso il pomeriggio (v. deposizione allegata, doc. 19 di parte attrice).
La teste , anch'essa sentita nel corso delle indagini supplementari, ha precisato di non Testimone_3 essere in grado di indicare il punto dal quale il proveniva al momento della sua immissione Parte_1 sulla via Sempione, fornendo puntualizzazioni sulle proprie dichiarazioni rese appena dopo il fatto e riportate nel Rapporto di sinistro stradale originario, laddove riferiva che l'impatto era avvenuto mentre lei, percorrendo via Sempione, si trovava all'altezza di Via Toti e, a circa dieci metri di distanza davanti a lei, vedeva il corpo del sbalzato per aria dall'urto. Le indicazioni fornite nella prima Parte_1 dichiarazione appaiono del tutto compatibili con le successive puntualizzazioni, in quanto la persona informata intendeva indicare approssimativamente la propria posizione sulla strada assumendo come termine di riferimento la via Toti, la cui intersezione con via Sempione risulta peraltro ampia molti metri, senza mai dire che il si era affacciato sulla via Sempione oltre la predetta intersezione. Parte_1
Alla luce di tali elementi, l'affermazione del conducente dell'autovettura investitrice secondo la quale il avrebbe invaso la via Sempione improvvisamente sbucando dal ristretto spazio esistente tra CP_7 le vetture in sosta, occultato alla vista fino all'ultimo momento e perciò non avvistabile da chi percorresse la via Sempione stessa, non solo non trova riscontro ma trova completa smentita in quanto emerso.
La ricostruzione cinematica di ben due relazioni, quella del c.t. del p.m. ing. e quella del c.t.u. Per_3 nel presente giudizio, p.a. risulta dunque correttamente basata sull'individuazione del punto d'urto CP_6 all'intersezione con via Toti, mentre deve assumersi l'ipotesi di mancanza di frenata preventiva da parte dell'autovettura sia perché non avvalorata da tracce di pneumatici sull'asfalto, assenti, sia perché collimante con quanto riferito dal nell'immediatezza dei fatti, laddove egli riferiva in sostanza di CP_2 non avere frenato che appena dopo l'urto.
Deve, conseguente, concludersi che la velocità dell'auto condotta dal fosse non inferiore a 75 CP_2 Km/h al momento dell'urto, ben più elevata del limite vigente in abitato urbano oltre che della velocità appropriata, da ritenersi ancora inferiore, da tenere in corrispondenza di intersezione con altre strade, per pagina 4 di 8 quanto tenute alla precedenza a favore dei veicoli marcianti sulla via Sempione.
Si tratta di conclusione avvalorata dalla condotta di guida tenuta dal nei secondi appena anteriori CP_2 al sinistro, come ritratta dalle telecamere di sorveglianza poste al semaforo posto lungo la via Sempione alla confluenza di via Firenze, solo 170 metri prima del punto d'impatto. I fotogrammi allegati in atti, già esaminati dal c.t. ing. rivelano come la vettura condotta dal effettuava un passaggio Per_3 CP_2 con semaforo rosso in quanto, percorrendo la via Sempione, si poneva sulla corsia di svolta a sinistra (sulla quale il semaforo proiettava luce rossa) ma attraversava l'intersezione semaforizzata procedendo dritto, sterzando repentinamente a destra nell'altra corsia parallela, dopo avere superato al volo la colonna di auto che ripartivano proprio allora sulla corsia per proseguire dritto, essendo appena scattata la luce verde. Tale manovra, vietata e azzardata, denota come il avesse impresso alla propria autovettura CP_2 una velocità significativa, necessaria per operare il pericoloso passaggio assicurandosi di potere lasciare indietro le altre auto e di rientrare nella corsia di destra senza intralci. La pochissima distanza dal punto d'urto di tale manovra, fatta pochi secondi prima dell'impatto, non giustifica l'asserita irrilevanza della stessa ma avvalora la ricostruzione cinematica del c.t.u., relativa alla velocità del tutto inappropriata dell'autovettura.
Né rileva quanto riferito dalla persona informata in sede di indagini, circa la velocità “normale” Tes_1
o “non elevata” dell'auto del , giudizio soggettivo di insondabile significato perché non ancorato CP_2 ad alcun riferimento circostanziale oggettivo.
Deve ritenersi, dunque, accertata una grave condotta colposa del idonea a provocare il sinistro, CP_2 considerato che ila relazione di c.t.u. del p.a. depositata nel presente giudizio, ha opportunamente CP_6 messo in evidenza come, se l'autovettura avesse proceduto ad una velocità contenuta nel limite massimo del 50 Km/h, l'avvistamento del sarebbe avvenuto tempestivamente e l'impatto sarebbe stato Parte_1 agevolmente evitato attraverso il tempestivo arresto dell'autoveicolo.
Va, a questo punto, ricordato che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (ad esempio, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024).
Fatta questa premessa, deve dirsi che, se è da escludersi un attraversamento, da parte del Parte_1 inconsulto, imprevedibile e inevitabile perché fatto partendo dalle auto in sosta, è pur vero che non vi è prova che il conducente del velocipede abbia tenuto una condotta di guida del proprio mezzo conforme alle regole di circolazione stradale, in particolare con riguardo all'arresto sulla linea di stop posta su via Toti, alla verifica del sopravvenire di altri veicoli sulla via Sempione e al rapido completamento della manovra di immissione, come pure in ordine all'utilizzo delle luci di segnalazione (data l'ora del sinistro, avvenuto nel tardo pomeriggio di una giornata invernale), non essendo stati i testimoni oculari del sinistro in grado di riferire su tali aspetti della dinamica. E' altresì evidente come anche il rispetto di tali regole di condotta, non provato, avrebbe certamente permesso al ciclista di avvistare tempestivamente l'autovettura, di valutarne la velocità di avvicinamento e di evitare l'urto.
Nonostante l'accertamento positivo della colpa del conducente dell'auto, dunque, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., non può ritenersi superata, comportando l'affermazione del concorso in pari misura causale dei due conducenti, in linea, del resto, con le conclusioni della c.t.u. disposta.
Deve, ora, passarsi alla liquidazione del danno, non senza rilevare come gli attori abbiano dimostrato, allegando opportuna e idonea documentazione, la propria qualità di eredi della vittima del sinistro e il rapporto di filiazione e coniugio che li univa rispettivamente alla vittima stessa.
Va quindi riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, azionato dagli attori, figlio Parte_1 pagina 5 di 8 e moglie della vittima del sinistro, iure proprio. Parte_2
In primo luogo, va osservato che il nesso causale tra il decesso della vittima e le lesioni ripotate a seguito del sinistro, oggetto di accertamento autoptico in sede penale e ritenuto certo dalla sentenza penale menzionata, non è stato in alcun modo contestato dalle parti convenute.
Deve quindi procedersi alla liquidazione in applicazione dei criteri di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione del 2024, pervenendo alla quantificazione che segue.
Parte_2
Il congiunto aveva 79 anni al momento del decesso ed era coniuge della vittima
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per qualità/intensità della relazione: 23 Punti totali riconosciuti: 50 IMPORTO del RISARCIMENTO € 285.503,00
Deve, infatti, ritenersi provata la convivenza con la vittima della congiunta, da valorizzarsi per la lunga ed ininterrotta durata (dal matrimonio, nel 1970, alla data del sinistro, alla fine del 2018) e per la condivisione di momenti di vita familiare dimostrata dalle fotografie in atti e emergente dalle circostanza capitale e non oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti (i quali le ritenevano, semplicemente, insufficienti a giustificare una valorizzazione specifica dell'intensità della relazione tra i congiunti), quali elementi presuntivi di un'elevata intensità della relazione familiare, con l'attribuzione di un punteggio (23) intermedio tra il medio (15) e il massimo (30).
Parte_1
Il congiunto aveva 48 anni al momento del decesso ed era figlio della vittima non convivente
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 42 IMPORTO del RISARCIMENTO € 222.927,00
Non può riconoscersi l'incremento del punteggio per la convivenza, asserita dall'attore danneggiato ma smentita dalle risultanze anagrafiche. Se è vero che dette risultanze possono ritenersi fondanti una semplice presunzione circa il luogo di residenza, deve dirsi che per vincere la stessa ocvcorre una prova puntuale dell'effettiva coincidenza dei luoghi ove congiunto e vittima collocavano il centro dei propri affari e interessi, ai sensi dell'art. 43 c.c.. I capitoli dedotti sul punto dall'attore appaiono del tutto generici, chiedendo al teste, in sostanza, di esprimere un giudizio (sull'ubicazione della residenza) e non di riferire fatti storici (relativi alle specifiche attività inerenti agli affari e interessi dell'attore e alla loro ubicazione). Quanto alla qualità e intensità della relazione parentale, le deduzioni dell'attore non sono tali da giustificare una valutazione in termini di superamento del valore corrispondente alla normalità della relazione affettiva, dunque del valore medio.
Va riconosciuto il prospettato danno, vantato iure hereditatis, da invalidità temporanea del congiunto deceduto, per il periodo che va dal sinistro al decesso avvenuto, come detto, a causa delle lesioni patite. pagina 6 di 8 Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
Il criterio proposto dalle parti attrici va recepito, in assenza di ulteriori deduzioni che denotino l'insufficienza del criterio stesso (la liquidazione del valore giornaliero dell'invalidità temporanea totale, moltiplicato per i giorni – 197 – di durata della invalidità stessa, fino al decesso).
Spettano, per tale voce, dunque, € 22.655,00, assumendo il valore del giorno di invalidità totale pari a € 115,00, come da Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024.
Spetta, infine, il danno patrimoniale (anch'esso iure hereditario) per spese mediche e di ricovero sostenute dagli attori, per l'ammontare di € 2.740,07, come da documentazione allegata.
Conclusivamente, tenendo conto della dimidiazione del risarcimento per l'applicazione della regola di concorso paritario ex art. 2054, 2° comma, c.c., nonchè delle quote ereditarie con riguardo ai danni azionati iure successionis, vanno liquidate le seguenti somme:
a Parte_2
€ 142.751,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale;
a : Parte_1
€ 111.463,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale.
Sulle somme in questione decorrono la rivalutazione monetaria istat e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dal dì del decesso fino ad oggi, oltre interessi legali da oggi al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. Le stesse vanno liquidate tenendo conto anche della mancata adesione dei convenuti alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in corso di causa, per importi molto inferiori a quelli riconosciuti nella presente sentenza, nonostante l'adesione degli attori.
Le spese di c.t.u., già liquidate, vanno poste a carico delle parti per quote uguali, considerato l'esito del giudizio sulla responsabilità del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme:
a Parte_2
€ 142.751,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale;
a : Parte_1
€ 111.463,50 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; € 5.663,75 a titolo di danno terminale iure hereditario; € 685,02 a titolo di danno patrimoniale;
oltre la rivalutazione monetaria istat e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dal dì del decesso fino ad oggi ed oltre gli interessi legali su quanto liquidato ad oggi, da oggi al saldo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in € 28.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u.,
pagina 7 di 8 marche e spese di notifica); pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di ciascuna delle 3 parti (parte attrice, responsabili civili e compagnia assicuratrice), per quote uguali.
Busto Arsizio, 29 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 8 di 8