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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 529/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 529/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato
da
, con l'avv. ANCILOTTO PAOLA, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
con l'avv. PAGGI MARCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nella memoria del 09.07.2025 e ribadite all'udienza del 10.07.2025:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , stabilendo che CP_1 Parte_1
i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare, ove crede, la propria residenza, con l'unico obbligo di comunicarla all'altro coniuge e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Limena (PD), Via Del Medico n. 19, alla Sig.ra
, nella sua qualità di madre convivente con il figlio minore , sino al giorno in Parte_1 Per_1 cui ne sarà effettuata la vendita;
1 3) disporsi che la casa familiare sita in Limena (PD), Via Del Medico n. 19, venga venduta al più presto, come da mandato già conferito dai coniugi ad agenzie immobiliari di loro fiducia, per estinguere il mutuo e gli ulteriori finanziamenti contratti per provvedere alla ristrutturazione dell'immobile nonché che l'eventuale residuo ricavo sia equamente ripartito tra le parti al pari degli arredi;
4) disporre l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, i quali pertanto si Persona_2
impegneranno a fornire al figlio cura, educazione e istruzione in maniera equilibrata e stabile, con collocazione prevalente anche ai fini anagrafici presso la residenza della madre;
5) disporre che, con riferimento alle questioni concernenti l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore per il periodo in cui avrà il figlio presso di sé potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le questioni di maggiore rilevanza in merito alla vita, alla residenza, all'educazione e all'istruzione, le decisioni dovranno essere prese congiuntamente dai genitori stessi;
6) disporsi che le modalità di permanenza del figlio con ciascun genitore avvengano secondo quanto indicato nel piano genitoriale allegato (doc. 10), in particolare che il minore trascorra i fine settimana in modo alternato con ciascun genitore e che durante la settimana il padre possa tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 22:30, ora entro cui dovrà essere riaccompagnato a casa della madre;
7) disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a CP_1 Parte_1
titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, così come determinate e disciplinate dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017, nella misura del 50%;
8) disporsi che la richiesta per spese straordinarie avanzata da uno dei genitori e rientranti tra quelle che richiedono il preventivo accordo, debba essere avanzata per iscritto con mail – avvisando contestualmente l'altro genitore dell'inoltro della richiesta tramite applicazione whatsapp - e l'altro genitore avrà un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per manifestare a propria volta per iscritto sempre con mail il suo eventuale e motivato dissenso, dovendo in difetto intendersi approvata;
9) disporsi che il versamento delle spese straordinarie avvenga sempre con bonifico bancario distinto rispetto al contributo al mantenimento ordinario, indicando specificamente, quale causale: “spese straordinarie” per evitare equivoci ed incertezze sull'imputazione delle spese versate;
10) disporsi che ogni genitore dovrà documentare all'altro le spese straordinarie anticipate, per ottenere il rimborso della quota del 50;
11) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
2 12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a [...], hanno CP_1
contratto matrimonio il 09/07/2015 in NG TI (MOLDAVIA) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), al n. 136, Parte I, Vol.
01, anno 2015.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 14.11.2015 in Padova (PD). Persona_2
Con ricorso depositato il 04.02.2025, la sig.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Padova, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di separazione personale. In
particolare, nell'atto di ricorso, ella lamentava che di frequente il marito, in preda a un'asserita dipendenza da alcool, si accaniva contro di lei, manifestando scenate di gelosia, offendendola e aggredendola verbalmente;
inoltre, precisava che, in data
11.10.2024, ella aveva sporto denuncia-querela, poiché il marito, approfittando della tarda ora e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, si introduceva con forza nella camera da letto, sfondando la porta, pretendendo e ottenendo con forza un rapporto sessuale contro la volontà della stessa;
ella formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro, con consenso al rinnovo del passaporto in presenza dei figli minori;
2) pronunciare fra gli stessi la separazione personale, da addebitarsi al coniuge convenuto, alle seguenti condizioni: a) affidarsi il figlio esclusivamente alla madre, con diritto di visita del Per_1
padre secondo gli impegni e le volontà dei minori e con la supervisione della madre;
b) assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra affinché vi abiti con il figlio minore;
c) porsi a carico del Pt_1 Per_1
sig. a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , un importo mensile CP_1 Per_1
non inferiore a € 250,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova - spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
3 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che vengano sentiti a testimoni e/o a sommarie informazioni ex art. 473 bis n. 15) e/o 71), sui fatti analiticamente descritti in ricorso, i sig.ri:
- , figlia della ricorrente, residente a [...]; Persona_3
- il sig. , figlio del resistente, residente a [...].” CP_2
In data 08.05.2025, il sig. si costituiva, aderendo alla domanda di CP_1
separazione avanzata dalla moglie, ma contestando la ricostruzione dei fatti posti dalla ricorrente all'origine della crisi coniugale, nonché l'addebito dalla stessa avanzato, e chiedeva:
“1) In via preliminare, stante il mancato rispetto del termine di legge previsto per la notifica del ricorso introduttivo, fissarsi nuova udienza, onde regolarizzare il termine a comparire in favore del resistente;
il mancato rispetto del termine di legge previsto per la notifica del ricorso introduttivo dall'art. 473 bis.14, 5° comma, c.p.c., con conseguente richiesta di differimento dell'udienza,
2) Nel merito, autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare, ove crede, la propria residenza, con l'unico obbligo di comunicarla all'altro coniuge e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, con rigetto per le causali di cui in narrativa, di tutte le altre domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, si chiede che venga sentito a testimone e/o a sommarie informazioni sui fatti analiticamente descritti in narrativa il sig. , figlio del resistente.” CP_2
All'udienza del 08.05.2025 comparivano entrambe le parti: parte ricorrente dichiarava di svolgere la mansione lavorativa di babysitter part time in forza di un contratto a tempo determinato, percependo un reddito da lavoro di circa 820 euro mensili e precisava di pagare integralmente la rata del mutuo della casa familiare,
di comproprietà con il marito, ove quest'ultimo continuava a risiedere con lei, il figlio minore e la figlia disabile dalla stessa avuta da una precedente relazione;
parte resistente, invece, manifestava la volontà di depositare una memoria integrativa alla sua comparsa di costituzione e chiedeva un differimento d'udienza, eccependo che la notifica del ricorso introduttivo, seppur effettuata in modo tempestivo, si era perfezionata oltre il termine di cui all'art. 473 bis.14, comma 5, c.p.c.
Il Giudice, dunque, rilevava che la notifica, pur tempestiva, non era andata a buon fine nei termini di legge e, pertanto, rinviava all'udienza del 10.07.2025.
4 Con memorie depositate il 09.07.2025, le parti deducevano che, nelle more della presente vertenza, la moglie aveva rimesso la querela (v. doc. 07) sporta in data
11.10.2024 nei confronti del marito, il quale aveva accettato la remissione in data
28.06.2025 (v. doc. 08); inoltre, i coniugi rappresentavano di aver maturato un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come in epigrafe.
All'udienza del 10.07.2025, le parti rappresentavano che, a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare e della conseguente separazione fisica dei coniugi, i rapporti tra loro si erano rasserenati, al punto che avevano raggiunto una soluzione conciliativa in ordine alle condizioni della separazione e la moglie aveva rimesso la querela.
In particolare, il padre precisava di essersi trasferito in un nuovo appartamento e si impegnava a dare gradualità al passaggio al pernotto, secondo il gradimento del minore;
la moglie precisava, a sua volta, di rinunciare alla domanda di addebito e di avere già informato il figlio circa gli accordi maturati con il padre.
Pertanto, il Giudice esperiva inutilmente tentativo di conciliazione e, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, riteneva la causa matura per la decisione,
riservandosi di riferirne al Collegio.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie dichiara e allega di essere nata a [...] -MOLDAVIA), mentre il marito dichiara e allega di essere nato a [...] -MOLDAVIA), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Va ricordato che la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero comporta unicamente che quest'ultimo esplichi effetti in Italia, ma non esime il giudice dalla verifica circa la sussistenza della propria competenza giurisdizionale e della legge applicabile alle domande proposte dalle parti, attesa la sussistenza di elementi di estraneità, come sopra riportato.
5 Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei
coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia (la ricorrente è domiciliata, il convenuto vi risiede).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambe le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della
6 legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, i coniugi risiedono in Italia, e, pertanto,
si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita e, verosimilmente, frequenta la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una
7 finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
azione”, e, nel caso di specie, pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Ciò premesso, nel merito, la domanda di separazione va accolta.
Dalle allegazioni delle parti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emersa in modo inequivocabile la disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza, pertanto, è divenuta intollerabile: ciò comprova,
8 all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi all'udienza del 10.07.2025, così come riportate in epigrafe, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Peraltro, le dedotte condotte di violenza che il marito avrebbe perpetrato nei confronti della moglie sono state solo genericamente dedotte da quest'ultima e sono rimaste altresì sfornite di prova;
in aggiunta, come sopra riportato, la querela sporta dalla ricorrente in data 11.10.2024 è stata dalla stessa successivamente rimessa (cfr.
doc. 08). Ad ogni modo, la stessa ricorrente sia in ricorso che nella querela ha precisato che le condotte (contestate dal marito) hanno riguardato lei e non i figli,
che non avrebbero neppure assistito ai fatti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
che potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del comune di Padova di procedere alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 136, Parte I, Vol. 01, anno
2015;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni riportate in epigrafe,
da aversi qui integralmente riprodotte;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa. Cinzia Balletti
9
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 529/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato
da
, con l'avv. ANCILOTTO PAOLA, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
con l'avv. PAGGI MARCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nella memoria del 09.07.2025 e ribadite all'udienza del 10.07.2025:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , stabilendo che CP_1 Parte_1
i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare, ove crede, la propria residenza, con l'unico obbligo di comunicarla all'altro coniuge e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Limena (PD), Via Del Medico n. 19, alla Sig.ra
, nella sua qualità di madre convivente con il figlio minore , sino al giorno in Parte_1 Per_1 cui ne sarà effettuata la vendita;
1 3) disporsi che la casa familiare sita in Limena (PD), Via Del Medico n. 19, venga venduta al più presto, come da mandato già conferito dai coniugi ad agenzie immobiliari di loro fiducia, per estinguere il mutuo e gli ulteriori finanziamenti contratti per provvedere alla ristrutturazione dell'immobile nonché che l'eventuale residuo ricavo sia equamente ripartito tra le parti al pari degli arredi;
4) disporre l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, i quali pertanto si Persona_2
impegneranno a fornire al figlio cura, educazione e istruzione in maniera equilibrata e stabile, con collocazione prevalente anche ai fini anagrafici presso la residenza della madre;
5) disporre che, con riferimento alle questioni concernenti l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore per il periodo in cui avrà il figlio presso di sé potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le questioni di maggiore rilevanza in merito alla vita, alla residenza, all'educazione e all'istruzione, le decisioni dovranno essere prese congiuntamente dai genitori stessi;
6) disporsi che le modalità di permanenza del figlio con ciascun genitore avvengano secondo quanto indicato nel piano genitoriale allegato (doc. 10), in particolare che il minore trascorra i fine settimana in modo alternato con ciascun genitore e che durante la settimana il padre possa tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 22:30, ora entro cui dovrà essere riaccompagnato a casa della madre;
7) disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a CP_1 Parte_1
titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, così come determinate e disciplinate dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017, nella misura del 50%;
8) disporsi che la richiesta per spese straordinarie avanzata da uno dei genitori e rientranti tra quelle che richiedono il preventivo accordo, debba essere avanzata per iscritto con mail – avvisando contestualmente l'altro genitore dell'inoltro della richiesta tramite applicazione whatsapp - e l'altro genitore avrà un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per manifestare a propria volta per iscritto sempre con mail il suo eventuale e motivato dissenso, dovendo in difetto intendersi approvata;
9) disporsi che il versamento delle spese straordinarie avvenga sempre con bonifico bancario distinto rispetto al contributo al mantenimento ordinario, indicando specificamente, quale causale: “spese straordinarie” per evitare equivoci ed incertezze sull'imputazione delle spese versate;
10) disporsi che ogni genitore dovrà documentare all'altro le spese straordinarie anticipate, per ottenere il rimborso della quota del 50;
11) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
2 12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a [...], hanno CP_1
contratto matrimonio il 09/07/2015 in NG TI (MOLDAVIA) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), al n. 136, Parte I, Vol.
01, anno 2015.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 14.11.2015 in Padova (PD). Persona_2
Con ricorso depositato il 04.02.2025, la sig.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Padova, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di separazione personale. In
particolare, nell'atto di ricorso, ella lamentava che di frequente il marito, in preda a un'asserita dipendenza da alcool, si accaniva contro di lei, manifestando scenate di gelosia, offendendola e aggredendola verbalmente;
inoltre, precisava che, in data
11.10.2024, ella aveva sporto denuncia-querela, poiché il marito, approfittando della tarda ora e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, si introduceva con forza nella camera da letto, sfondando la porta, pretendendo e ottenendo con forza un rapporto sessuale contro la volontà della stessa;
ella formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro, con consenso al rinnovo del passaporto in presenza dei figli minori;
2) pronunciare fra gli stessi la separazione personale, da addebitarsi al coniuge convenuto, alle seguenti condizioni: a) affidarsi il figlio esclusivamente alla madre, con diritto di visita del Per_1
padre secondo gli impegni e le volontà dei minori e con la supervisione della madre;
b) assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra affinché vi abiti con il figlio minore;
c) porsi a carico del Pt_1 Per_1
sig. a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , un importo mensile CP_1 Per_1
non inferiore a € 250,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova - spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
3 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che vengano sentiti a testimoni e/o a sommarie informazioni ex art. 473 bis n. 15) e/o 71), sui fatti analiticamente descritti in ricorso, i sig.ri:
- , figlia della ricorrente, residente a [...]; Persona_3
- il sig. , figlio del resistente, residente a [...].” CP_2
In data 08.05.2025, il sig. si costituiva, aderendo alla domanda di CP_1
separazione avanzata dalla moglie, ma contestando la ricostruzione dei fatti posti dalla ricorrente all'origine della crisi coniugale, nonché l'addebito dalla stessa avanzato, e chiedeva:
“1) In via preliminare, stante il mancato rispetto del termine di legge previsto per la notifica del ricorso introduttivo, fissarsi nuova udienza, onde regolarizzare il termine a comparire in favore del resistente;
il mancato rispetto del termine di legge previsto per la notifica del ricorso introduttivo dall'art. 473 bis.14, 5° comma, c.p.c., con conseguente richiesta di differimento dell'udienza,
2) Nel merito, autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare, ove crede, la propria residenza, con l'unico obbligo di comunicarla all'altro coniuge e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, con rigetto per le causali di cui in narrativa, di tutte le altre domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, si chiede che venga sentito a testimone e/o a sommarie informazioni sui fatti analiticamente descritti in narrativa il sig. , figlio del resistente.” CP_2
All'udienza del 08.05.2025 comparivano entrambe le parti: parte ricorrente dichiarava di svolgere la mansione lavorativa di babysitter part time in forza di un contratto a tempo determinato, percependo un reddito da lavoro di circa 820 euro mensili e precisava di pagare integralmente la rata del mutuo della casa familiare,
di comproprietà con il marito, ove quest'ultimo continuava a risiedere con lei, il figlio minore e la figlia disabile dalla stessa avuta da una precedente relazione;
parte resistente, invece, manifestava la volontà di depositare una memoria integrativa alla sua comparsa di costituzione e chiedeva un differimento d'udienza, eccependo che la notifica del ricorso introduttivo, seppur effettuata in modo tempestivo, si era perfezionata oltre il termine di cui all'art. 473 bis.14, comma 5, c.p.c.
Il Giudice, dunque, rilevava che la notifica, pur tempestiva, non era andata a buon fine nei termini di legge e, pertanto, rinviava all'udienza del 10.07.2025.
4 Con memorie depositate il 09.07.2025, le parti deducevano che, nelle more della presente vertenza, la moglie aveva rimesso la querela (v. doc. 07) sporta in data
11.10.2024 nei confronti del marito, il quale aveva accettato la remissione in data
28.06.2025 (v. doc. 08); inoltre, i coniugi rappresentavano di aver maturato un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come in epigrafe.
All'udienza del 10.07.2025, le parti rappresentavano che, a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare e della conseguente separazione fisica dei coniugi, i rapporti tra loro si erano rasserenati, al punto che avevano raggiunto una soluzione conciliativa in ordine alle condizioni della separazione e la moglie aveva rimesso la querela.
In particolare, il padre precisava di essersi trasferito in un nuovo appartamento e si impegnava a dare gradualità al passaggio al pernotto, secondo il gradimento del minore;
la moglie precisava, a sua volta, di rinunciare alla domanda di addebito e di avere già informato il figlio circa gli accordi maturati con il padre.
Pertanto, il Giudice esperiva inutilmente tentativo di conciliazione e, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, riteneva la causa matura per la decisione,
riservandosi di riferirne al Collegio.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie dichiara e allega di essere nata a [...] -MOLDAVIA), mentre il marito dichiara e allega di essere nato a [...] -MOLDAVIA), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Va ricordato che la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero comporta unicamente che quest'ultimo esplichi effetti in Italia, ma non esime il giudice dalla verifica circa la sussistenza della propria competenza giurisdizionale e della legge applicabile alle domande proposte dalle parti, attesa la sussistenza di elementi di estraneità, come sopra riportato.
5 Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei
coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia (la ricorrente è domiciliata, il convenuto vi risiede).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambe le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della
6 legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, i coniugi risiedono in Italia, e, pertanto,
si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita e, verosimilmente, frequenta la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una
7 finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
azione”, e, nel caso di specie, pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Ciò premesso, nel merito, la domanda di separazione va accolta.
Dalle allegazioni delle parti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emersa in modo inequivocabile la disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza, pertanto, è divenuta intollerabile: ciò comprova,
8 all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi all'udienza del 10.07.2025, così come riportate in epigrafe, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Peraltro, le dedotte condotte di violenza che il marito avrebbe perpetrato nei confronti della moglie sono state solo genericamente dedotte da quest'ultima e sono rimaste altresì sfornite di prova;
in aggiunta, come sopra riportato, la querela sporta dalla ricorrente in data 11.10.2024 è stata dalla stessa successivamente rimessa (cfr.
doc. 08). Ad ogni modo, la stessa ricorrente sia in ricorso che nella querela ha precisato che le condotte (contestate dal marito) hanno riguardato lei e non i figli,
che non avrebbero neppure assistito ai fatti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
che potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del comune di Padova di procedere alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 136, Parte I, Vol. 01, anno
2015;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni riportate in epigrafe,
da aversi qui integralmente riprodotte;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa. Cinzia Balletti
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